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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02597/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 dicembre 1972

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1972

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 settembre 1984 avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 22 settembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Massimiliano di Franco avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta con la quale i predetti, in esito a giudizio abbreviato, sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

In particolare, ai suddetti imputati, in origine, era stata contestata l'ipotesi associativa di cui all'art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 descritta al capo c) della rubrica, dalla quale sono stati mandati assolti per la ritenuta insussistenza del fatto; sono stati invece condannati per l'imputazione di cui al capo D), in relazione alla quale, avuto riguardo al tenore della rubrica, veniva loro contestato, con la continuazione interna, il concorso in più fatti di cessione realizzati in favore di [OSCURATO:PERSONA] dal settembre 2012 all'aprile del 2013, aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. 2.Propongono autonomi ricorsi i tre imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia.

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione : - quanto al giudizio di responsabilità, fondato su valutazioni meramente congetturali, considerando che in nessun punto della motivazione risultano indicati i momenti probatori utilizzati a comprova del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di approvvigionamento garantita al Pizzuto; - quanto alla negata riqualificazione delle condotte nei termini di cui all'art 73 comma 5 TUS, alla luce della lettura sincronica di tutti gli elementi considerati dalla norma in questione per ritenere i fatti di lieve entità; - quanto alla mancata concessione delle attenuanti atipiche, risultando non argomentata la relativa conclusione.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione : - quanto al giudizio di responsabilità, perché l'unico fatto riscontrato a carico dell'imputato, nelle relative emergenze messe in risalto dalla sentenza, dava corpo a una ipotesi di acquisto di sostanza finalizzato a un uso esclusivamente personale; - quanto alla negata riqualificazione della condotta nei termini di cui all'art 73 comma 5 TUS, in ragioni di argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle già rassegnate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]; - quanto alla mancata concessione delle attenuanti atipiche, per una asserito difetto di motivazione rispetto ai rilievi addotti con l'appello.

2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta vizio di motivazione : - in riferimento al giudizio di responsabilità, in assenza di validi elementi utili a comprovare l'accusa anche in relazione al singolo episodio ascritto al ricorrente; - in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, avendo la Corte del merito trascurato di considerare l'occasionalità della condotta, la modica quantità ceduta, l'assenza di precedenti, tutti aspetti in fatto utili a una conclusione di segno diverso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La non manifesta infondatezza delle censure esposte con i ricorsi in esame, differentemente definita, per quanto si dirà da qui a poco, in ragione delle diverse posizioni sottoposte allo scrutinio di questa Corte, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi i reati estinti per prescrizione.

2. I ricorrenti, assolti dalla contestazione associativa descritta al capo c) della rubrica, sono stati condannati in primo grado, con valutazione confermata in appello, per l'imputazione di cui al capo d), in relazione alla quale, avuto riguardo al tenore della rubrica, veniva loro contestato, con la continuazione interna, il concorso in più fatti di cessione realizzati in favore di [OSCURATO:PERSONA] dal settembre 2012 all'aprile del 2013, aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana.

Imputazione, quest'ultima, diversamente dettagliata in esito al giudizio.

Più precisamente, avuto riguardo a [OSCURATO:PERSONA] è stata meglio definita relativamente alla natura della sostanza continuativamente ceduta al Pizzuto, circoscritta alla sola marijuana mentre per il [OSCURATO:PERSONA] e per il [OSCURATO:PERSONA] (per quanto emerge dalla complessiva lettura della pagina 43 della sentenza di primo grado), la responsabilità è stata ricondotta, per ciascuno, a un singolo e circoscritto episodio delittuoso.

In particolare, per [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo al fatto commesso il 24 settembre 2012, relativo a una cessione di cocaina in favore del Pizzuto, qualificata in primo grado ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; per [OSCURATO:PERSONA], quello afferente l'acquisto di marijuana, sempre operato in concorso con il Pizzuto, intervenuto 1'8 dicembre 2012.

3. Da tanto ne consegue, in primo luogo, nell'ottica che riguarda la verifica della prescrizione, l'identità delle posizioni a giudizio, atteso che tutti i fatti diversamente ascritti ai tre odierni ricorrenti sono connotati dalla previsione di un massimo di pena non superiore a sei anni.

In secondo luogo, la puntuale individuazione di un diversificato termine di decorrenza per ciascuna delle suddette posizioni: per [OSCURATO:PERSONA], considerato il tenore della imputazione (più fatti continuativamente ascritti realizzati sino al mese di aprile del 2013), non altrimenti dettagliata nel relativo tenore dalle due decisioni di merito, il termine a quo va identificato nel 1 aprile 2013, perché, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del "favor rei", comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato (ex multis Sez. 6 n. 16202 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 280900); per [OSCURATO:PERSONA], il termine decorre dal 24 settembre 2012; per [OSCURATO:PERSONA], dall'8 dicembre 2012.

4. Ciò precisato, rileva la Corte che, anche a voler considerare i periodi di sospensione maturati in primo e secondo grado, la prescrizione deve ritenersi maturata quantomeno dopo la sentenza di appello, nelle more della defizioni del ricorso di legittimità.

In particolare, la lettura degli atti trasmessi permette di evidenziare, avuto riguardo alla sospensione ex art 159 cod. pen., che in primo grado sono stati accordati rinvii dal 22 novembre 2018 al 13 febbraio 2019 per la dichiarata partecipazione dei difensori all'astensione collettiva nelle dette occasioni proclamata; in appello sono stati accordati rinvii dal 25 febbraio 2020 al 23 giugno 2020, motivati dalle richieste di concordato ex art 599 - bis cod. proc. pen formulate nell'interesse di altri imputati, non contrastate dalle difese degli odierni ricorrenti.

Da qui l'intervenuta estinzione per prescrizione già guardando all'ultima delle condotte a giudizio ( quella del [OSCURATO:PERSONA] riferibile al 1 aprile 2013); non rileva, per contro, se tanto si è verificato prima o dopo la sentenza di appello in assenza di un apposito motivo in tal senso proposto dalle difese (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 5.Si impone in coerenza la verifica relativa alla possibile inammissibilità dei ricorsi, quale unica ragione ostativa alla declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione dei fatti di reato compresi nella regiudicanda.

Sotto quest'ultimo versante, rileva la Corte che le ragioni di ricorso prospettate dalle difese in punto alla qualificazione dei fatti di reato ( avuto riguardo alla negata riconducibilità delle relative condotte all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) rispettivamente ascritti al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] nonchè al giudizio di responsabilità riferito al [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti atipiche sempre per quest'ultimo imputato, alla luce del tenore dei relativi rilievi resi in appello e della portata delle risposte offerte su tali punti dalla Corte del merito, non possono ritenersi manifestamente infondati.

Ne consegue che, in ragione delle superiori considerazioni, e non emergendo dalla disamina degli atti elementi utili al fine di una eventuale statuizione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata per l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti agli odierni ricorrenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gignacca2e [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati estinti per prescrizione. / Così deciso il 6/12/2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 dicembre 1972 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1972 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 settembre 1984 avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 22 settembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Massimiliano di Franco avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta con la quale i predetti, in esito a giudizio abbreviato, sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, ai suddetti imputati, in origine, era stata contestata l'ipotesi associativa di cui all'art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 descritta al capo c) della rubrica, dalla quale sono stati mandati assolti per la ritenuta insussistenza del fatto; sono stati invece condannati per l'imputazione di cui al capo D), in relazione alla quale, avuto riguardo al tenore della rubrica, veniva loro contestato, con la continuazione interna, il concorso in più fatti di cessione realizzati in favore di [OSCURATO:PERSONA] dal settembre 2012 all'aprile del 2013, aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. 2.Propongono autonomi ricorsi i tre imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione : - quanto al giudizio di responsabilità, fondato su valutazioni meramente congetturali, considerando che in nessun punto della motivazione risultano indicati i momenti probatori utilizzati a comprova del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di approvvigionamento garantita al Pizzuto; - quanto alla negata riqualificazione delle condotte nei termini di cui all'art 73 comma 5 TUS, alla luce della lettura sincronica di tutti gli elementi considerati dalla norma in questione per ritenere i fatti di lieve entità; - quanto alla mancata concessione delle attenuanti atipiche, risultando non argomentata la relativa conclusione. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione : - quanto al giudizio di responsabilità, perché l'unico fatto riscontrato a carico dell'imputato, nelle relative emergenze messe in risalto dalla sentenza, dava corpo a una ipotesi di acquisto di sostanza finalizzato a un uso esclusivamente personale; - quanto alla negata riqualificazione della condotta nei termini di cui all'art 73 comma 5 TUS, in ragioni di argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle già rassegnate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]; - quanto alla mancata concessione delle attenuanti atipiche, per una asserito difetto di motivazione rispetto ai rilievi addotti con l'appello. 2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta vizio di motivazione : - in riferimento al giudizio di responsabilità, in assenza di validi elementi utili a comprovare l'accusa anche in relazione al singolo episodio ascritto al ricorrente; - in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, avendo la Corte del merito trascurato di considerare l'occasionalità della condotta, la modica quantità ceduta, l'assenza di precedenti, tutti aspetti in fatto utili a una conclusione di segno diverso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La non manifesta infondatezza delle censure esposte con i ricorsi in esame, differentemente definita, per quanto si dirà da qui a poco, in ragione delle diverse posizioni sottoposte allo scrutinio di questa Corte, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi i reati estinti per prescrizione. 2. I ricorrenti, assolti dalla contestazione associativa descritta al capo c) della rubrica, sono stati condannati in primo grado, con valutazione confermata in appello, per l'imputazione di cui al capo d), in relazione alla quale, avuto riguardo al tenore della rubrica, veniva loro contestato, con la continuazione interna, il concorso in più fatti di cessione realizzati in favore di [OSCURATO:PERSONA] dal settembre 2012 all'aprile del 2013, aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. Imputazione, quest'ultima, diversamente dettagliata in esito al giudizio. Più precisamente, avuto riguardo a [OSCURATO:PERSONA] è stata meglio definita relativamente alla natura della sostanza continuativamente ceduta al Pizzuto, circoscritta alla sola marijuana mentre per il [OSCURATO:PERSONA] e per il [OSCURATO:PERSONA] (per quanto emerge dalla complessiva lettura della pagina 43 della sentenza di primo grado), la responsabilità è stata ricondotta, per ciascuno, a un singolo e circoscritto episodio delittuoso. In particolare, per [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo al fatto commesso il 24 settembre 2012, relativo a una cessione di cocaina in favore del Pizzuto, qualificata in primo grado ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; per [OSCURATO:PERSONA], quello afferente l'acquisto di marijuana, sempre operato in concorso con il Pizzuto, intervenuto 1'8 dicembre 2012. 3. Da tanto ne consegue, in primo luogo, nell'ottica che riguarda la verifica della prescrizione, l'identità delle posizioni a giudizio, atteso che tutti i fatti diversamente ascritti ai tre odierni ricorrenti sono connotati dalla previsione di un massimo di pena non superiore a sei anni. In secondo luogo, la puntuale individuazione di un diversificato termine di decorrenza per ciascuna delle suddette posizioni: per [OSCURATO:PERSONA], considerato il tenore della imputazione (più fatti continuativamente ascritti realizzati sino al mese di aprile del 2013), non altrimenti dettagliata nel relativo tenore dalle due decisioni di merito, il termine a quo va identificato nel 1 aprile 2013, perché, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del "favor rei", comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato (ex multis Sez. 6 n. 16202 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 280900); per [OSCURATO:PERSONA], il termine decorre dal 24 settembre 2012; per [OSCURATO:PERSONA], dall'8 dicembre 2012. 4. Ciò precisato, rileva la Corte che, anche a voler considerare i periodi di sospensione maturati in primo e secondo grado, la prescrizione deve ritenersi maturata quantomeno dopo la sentenza di appello, nelle more della defizioni del ricorso di legittimità. In particolare, la lettura degli atti trasmessi permette di evidenziare, avuto riguardo alla sospensione ex art 159 cod. pen., che in primo grado sono stati accordati rinvii dal 22 novembre 2018 al 13 febbraio 2019 per la dichiarata partecipazione dei difensori all'astensione collettiva nelle dette occasioni proclamata; in appello sono stati accordati rinvii dal 25 febbraio 2020 al 23 giugno 2020, motivati dalle richieste di concordato ex art 599 - bis cod. proc. pen formulate nell'interesse di altri imputati, non contrastate dalle difese degli odierni ricorrenti. Da qui l'intervenuta estinzione per prescrizione già guardando all'ultima delle condotte a giudizio ( quella del [OSCURATO:PERSONA] riferibile al 1 aprile 2013); non rileva, per contro, se tanto si è verificato prima o dopo la sentenza di appello in assenza di un apposito motivo in tal senso proposto dalle difese (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 5.Si impone in coerenza la verifica relativa alla possibile inammissibilità dei ricorsi, quale unica ragione ostativa alla declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione dei fatti di reato compresi nella regiudicanda. Sotto quest'ultimo versante, rileva la Corte che le ragioni di ricorso prospettate dalle difese in punto alla qualificazione dei fatti di reato ( avuto riguardo alla negata riconducibilità delle relative condotte all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) rispettivamente ascritti al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] nonchè al giudizio di responsabilità riferito al [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti atipiche sempre per quest'ultimo imputato, alla luce del tenore dei relativi rilievi resi in appello e della portata delle risposte offerte su tali punti dalla Corte del merito, non possono ritenersi manifestamente infondati. Ne consegue che, in ragione delle superiori considerazioni, e non emergendo dalla disamina degli atti elementi utili al fine di una eventuale statuizione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata per l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti agli odierni ricorrenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gignacca2e [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati estinti per prescrizione. / Così deciso il 6/12/2021. Il Consigliere
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