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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44874/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è reiterativo e manifestamente infondato (cfr. p. 3, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si valorizza, anche quanto all'elemento soggettivo, la mancata indicazione della provenienza del bene); ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo sono generiche e manifestamente infondate, a fronte di congrua motivazione in ordine alla recidiva (sottolineando la sistematicità e la continuità delle violazioni, altamente indicative di una pericolosità ingravescente), alle generiche (in assenza di elementi positivamente valutabili, non indicati neppure dal ricorrente) e alla dosimetria della pena (p. 4). ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato, avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58,

I. 689/1981 (cfr. p. 4, ove si evidenziano i numerosi precedenti, la revoca della sospensione dell'esecuzione e il rigetto di istanza di detenzione domiciliare); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è reiterativo e manifestamente infondato (cfr. p. 3, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si valorizza, anche quanto all'elemento soggettivo, la mancata indicazione della provenienza del bene); ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo sono generiche e manifestamente infondate, a fronte di congrua motivazione in ordine alla recidiva (sottolineando la sistematicità e la continuità delle violazioni, altamente indicative di una pericolosità ingravescente), alle generiche (in assenza di elementi positivamente valutabili, non indicati neppure dal ricorrente) e alla dosimetria della pena (p. 4). ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato, avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 689/1981 (cfr. p. 4, ove si evidenziano i numerosi precedenti, la revoca della sospensione dell'esecuzione e il rigetto di istanza di detenzione domiciliare); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 44874/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris