Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36249/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell' esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la sospensione condizionale della pena concessagli con la sentenza della stessa Corte del 23 gennaio 2017 e con la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 22 aprile 2013, ritenendo sussistenti i presupposti per la revoca (richiesta dal Procuratore generale in sede), considerato che il condannato aveva già fruito della sospensione condizionale della pena in due occasione, come risultante dalle sentenze riportate ai punti 1) e 2) del certificato del casellario giudiziale.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo denuncia violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt.674, comma 1-bis, cod. proc. pen., 168, comma terzo, e 163, comma quarto, cod. pen.

Con il secondo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla verifica, mediante l'acquisizione dei fascicoli del merito, dell'esistenza della prova documentale che il giudice della cognizione fosse già a conoscenza della causa ostativa rilevata in sede esecutiva, ma che ciò nonostante avesse ugualmente concesso il beneficio.

Con il terzo motivo deduce il travisamento della prova documentale, consistente nelle stesse sentenze n.1106/2013 e 729/2014 del Tribunale di Bergamo e nei certificati del casellario giudiziale acquisti nei relativi procedimenti di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Come è noto la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative„ rappresentate da fatti antecedenti al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio.

Tale ipotesi di revoca trova fondamento nell'inosservanza della legge penale, che inficia la stessa concessione del beneficio.

In tali casi, quindi, la revoca è preordinata all'eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso. 2 L'art. 164, secondo comma, cod. pen. stabilisce, tra gli altri requisiti, che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se intervenuta la riabilitazione.

Il quarto comma del citato articolo (richiamato dall'art. 168, terzo comma, cod. pen.), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con una scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizionale della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non può superare i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. 2.1.La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).

2.2. Nel caso di specie, il beneficio oggetto di revoca era stato concesso in presenza di cause ostative, posto che lo Scalia era già stato condannato alla pena sospesa con la sentenza del Pretore di Catania del 18 gennaio 1996 e del Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Catania del 10 luglio 1996, come risulta dal certificato del casellario giudiziale emesso il 21 ottobre 2011 presente nel fascicolo conclusosi con la sentenza del Tribunale di Bergamo dell'Il marzo 2014, allegato al ricorso.

Il giudice dell'esecuzione, tuttavia, una volta acclarata la causa di revoca avrebbe dovuto dare atto di aver effettuato il controllo richiesto dall'ormai consolidata elaborazione ermeneutica.

In forza dei principi sopra indicati, infatti, il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

Pare utile specificare, sull'argomento, che l'orientamento qui riaffermato opera il riferimento quale criterio discretivo rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca - non alla mera conoscibilità della causa impediente, bensì - alla conoscenza concreta, come risultante dagli atti, essendosi già condivisibilmente precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della 3 .`P (.1 pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (in questi termini: Sez. 1, n. 23746 del 15/07/2020, Cannata).

Per di più il difensore ha dedotto che la causa ostativa fosse conosciuta dal Tribunale di Bergamo, che nella sentenza n.1106/2013 aveva dato atto della presenza in atti del certificato del casellario giudiziale sopra indicato ed allegato al presente ricorso. 3.L'ordinanza impugnata, dunque, ha disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall'art. 168, terzo comma, e dall'art. 164 cod. pen., ma non ha dato atto dì avere effettuato il controllo ex actis, necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell'applicazione della disciplina succitata e del relativo esito; ragione per la quale essa deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione.

4. Alla luce dei principi sopra indicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell' esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la sospensione condizionale della pena concessagli con la sentenza della stessa Corte del 23 gennaio 2017 e con la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 22 aprile 2013, ritenendo sussistenti i presupposti per la revoca (richiesta dal Procuratore generale in sede), considerato che il condannato aveva già fruito della sospensione condizionale della pena in due occasione, come risultante dalle sentenze riportate ai punti 1) e 2) del certificato del casellario giudiziale. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo denuncia violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt.674, comma 1-bis, cod. proc. pen., 168, comma terzo, e 163, comma quarto, cod. pen. Con il secondo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla verifica, mediante l'acquisizione dei fascicoli del merito, dell'esistenza della prova documentale che il giudice della cognizione fosse già a conoscenza della causa ostativa rilevata in sede esecutiva, ma che ciò nonostante avesse ugualmente concesso il beneficio. Con il terzo motivo deduce il travisamento della prova documentale, consistente nelle stesse sentenze n.1106/2013 e 729/2014 del Tribunale di Bergamo e nei certificati del casellario giudiziale acquisti nei relativi procedimenti di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Come è noto la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative„ rappresentate da fatti antecedenti al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio. Tale ipotesi di revoca trova fondamento nell'inosservanza della legge penale, che inficia la stessa concessione del beneficio. In tali casi, quindi, la revoca è preordinata all'eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso. 2 L'art. 164, secondo comma, cod. pen. stabilisce, tra gli altri requisiti, che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se intervenuta la riabilitazione. Il quarto comma del citato articolo (richiamato dall'art. 168, terzo comma, cod. pen.), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con una scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizionale della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non può superare i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. 2.1.La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). 2.2. Nel caso di specie, il beneficio oggetto di revoca era stato concesso in presenza di cause ostative, posto che lo Scalia era già stato condannato alla pena sospesa con la sentenza del Pretore di Catania del 18 gennaio 1996 e del Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Catania del 10 luglio 1996, come risulta dal certificato del casellario giudiziale emesso il 21 ottobre 2011 presente nel fascicolo conclusosi con la sentenza del Tribunale di Bergamo dell'Il marzo 2014, allegato al ricorso. Il giudice dell'esecuzione, tuttavia, una volta acclarata la causa di revoca avrebbe dovuto dare atto di aver effettuato il controllo richiesto dall'ormai consolidata elaborazione ermeneutica. In forza dei principi sopra indicati, infatti, il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. Pare utile specificare, sull'argomento, che l'orientamento qui riaffermato opera il riferimento quale criterio discretivo rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca - non alla mera conoscibilità della causa impediente, bensì - alla conoscenza concreta, come risultante dagli atti, essendosi già condivisibilmente precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della 3 .`P (.1 pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (in questi termini: Sez. 1, n. 23746 del 15/07/2020, Cannata). Per di più il difensore ha dedotto che la causa ostativa fosse conosciuta dal Tribunale di Bergamo, che nella sentenza n.1106/2013 aveva dato atto della presenza in atti del certificato del casellario giudiziale sopra indicato ed allegato al presente ricorso. 3.L'ordinanza impugnata, dunque, ha disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall'art. 168, terzo comma, e dall'art. 164 cod. pen., ma non ha dato atto dì avere effettuato il controllo ex actis, necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell'applicazione della disciplina succitata e del relativo esito; ragione per la quale essa deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione. 4. Alla luce dei principi sopra indicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rin
Sentenza Cassazione n. 36249/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris