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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10985/2026

Testo disponibile della fonte

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del 8.4.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1.

Il ricorrente era socio al 90% della società [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui confronti,con avviso di accertamento n.

TKF031502494/2014, era stato accertato unNumero registro generale 6216/2021Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 10985/2026maggior reddito imponibile per l’anno 2011 pari alla somma di € 579.448,00.Data pubblicazione 24/04/2026Essendo i soci tre, peraltro legati da rapporti familiari, sulla base dellapresunzione di percezione degli utili occulti nelle società a base di capitaleristretta, ai sensi dell’art. 41 bis d.p.r. 600/1973, è stato accertato in capoall’odierno ricorrente un maggior reddito per l’anno 2011 pari alla somma di €259.291,00, con atto di accertamento n.

TKF051101244/2016.2.

Il ricorso avverso detto avviso era stato rigettato sia in primo che insecondo grado.

In particolare, con la sentenza di secondo grado è stata ritenutal’irrilevanza, relativamente alla posizione del socio, dell’avvenuta definizioneagevolata da parte della società, della lite avente ad oggetto la pretesa tributariaposta a fondamento dell’accertamento impugnato dal socio medesimo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, quindi, ricorso per cassazione della sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, affidato a un motivo; spiegacontroricorso Agenzia delle Entrate.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4 e 5 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per assenza dimotivazione.Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado del Lazio avrebbeerroneamente ritenuto ininfluente la definizione agevolata della lite da partedella società rispetto al socio, senza in alcun modo motivare in ordine allaquestione sollevata dal socio relativa alla determinazione del maggior redditocalcolato nei confronti della società, con particolare riferimento alla ritenutarilevanza di una nota di credito emessa nei suoi confronti da altra società, aseguito di atto transattivo.2.Il motivo è infondato.2.1.

In base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 è denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nellaNumero registro generale 6216/2021Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 10985/2026Data pubblicazione 24/04/2026"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass. Sez.

Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Nel caso di specie, la sentenza di appello dà conto delle ragioni che fondanola ritenuta ininfluenza della definizione agevolata della lite da parte della societàsul socio, peraltro richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenzadi legittimità.A ciò si aggiunga che il ricorso sollecita un'inammissibile revisione nel merito.È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste inun'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecieastratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problemainterpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizionedella fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità,Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità nonil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenzalogico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n.2357).Numero registro generale 6216/2021Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 10985/2026Data pubblicazione 24/04/2026Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle proveche ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguonola regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 8.4.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1. Il ricorrente era socio al 90% della società [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui confronti,con avviso di accertamento n. TKF031502494/2014, era stato accertato unNumero registro generale 6216/2021Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 10985/2026maggior reddito imponibile per l’anno 2011 pari alla somma di € 579.448,00.Data pubblicazione 24/04/2026Essendo i soci tre, peraltro legati da rapporti familiari, sulla base dellapresunzione di percezione degli utili occulti nelle società a base di capitaleristretta, ai sensi dell’art. 41 bis d.p.r. 600/1973, è stato accertato in capoall’odierno ricorrente un maggior reddito per l’anno 2011 pari alla somma di €259.291,00, con atto di accertamento n. TKF051101244/2016.2. Il ricorso avverso detto avviso era stato rigettato sia in primo che insecondo grado. In particolare, con la sentenza di secondo grado è stata ritenutal’irrilevanza, relativamente alla posizione del socio, dell’avvenuta definizioneagevolata da parte della società, della lite avente ad oggetto la pretesa tributariaposta a fondamento dell’accertamento impugnato dal socio medesimo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, quindi, ricorso per cassazione della sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, affidato a un motivo; spiegacontroricorso Agenzia delle Entrate.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4 e 5 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per assenza dimotivazione.Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado del Lazio avrebbeerroneamente ritenuto ininfluente la definizione agevolata della lite da partedella società rispetto al socio, senza in alcun modo motivare in ordine allaquestione sollevata dal socio relativa alla determinazione del maggior redditocalcolato nei confronti della società, con particolare riferimento alla ritenutarilevanza di una nota di credito emessa nei suoi confronti da altra società, aseguito di atto transattivo.2.Il motivo è infondato.2.1. In base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 è denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nellaNumero registro generale 6216/2021Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 10985/2026Data pubblicazione 24/04/2026"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Nel caso di specie, la sentenza di appello dà conto delle ragioni che fondanola ritenuta ininfluenza della definizione agevolata della lite da parte della societàsul socio, peraltro richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenzadi legittimità.A ciò si aggiunga che il ricorso sollecita un'inammissibile revisione nel merito.È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste inun'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecieastratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problemainterpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizionedella fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità,Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità nonil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenzalogico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n.2357).Numero registro generale 6216/2021Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 10985/2026Data pubblicazione 24/04/2026Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle proveche ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguonola regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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