CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 20316/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:RITTO Rilevato che Vito cjrlo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il giudice dell'esecuzione ha respinto la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'ari:. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso; letta la memoria deposita in data 31 gennaio 2023; ritenuto che l'ordinanza impugnata sfugge a censura, poiché esclude l'identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le suindicate sentenze muovendo dalla obiettiva circostanza che si tratta di condotte distanti nel tempo e si fonda sull'esatto principio di diritto secondo cui «Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla nature dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell'ambito di operatività, senza accertare l'adesione ad un nuovo "pacturn sceleris" ovvero una discontinuità nel programma criminoso» (fra molte, Sez. 5 n. 20900 del 26/04/2021 Gattuso, Rv. 281375); considerato che la tesi, contraria, avallata dalla difesa non si confronta con le argomentazioni che il giudice dell'esecuzione ha correttamente tratto dalle decisioni di cognizione divenute cosa giudicata ed è fondata su elementi inidonei a disarticolare il ragionamento dallo stesso giudice posto a fondamento del diniego del riconoscimento del beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C