CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2025
Cassazione n. 37891/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente al capo A) perché estinto per remissione di querela, con rideternninazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Roma il 19 maggio 2022 in ordine ai reati di tentato furto aggravato ed evasione, con applicazione sia dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., prevalente sulla recidiva contestata, sia delle circostanze attenuanti generiche. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo censura violazione di legge e omessa motivazione in quanto la Corte di merito, nel confermare la pena inflitta con la sentenza di primo grado, non aveva applicato l'ulteriore riduzione per le ritenute circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso rileva l'avvenuta estinzione del reato contestato al capo A) per intervenuta remissione di querela intervenuta il 24 maggio 2025 a seguito dell'emissione della sentenza della Corte d'appello. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, relativo alla mancata riduzione della pena, da parte del Tribunale, nonostante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perchè non era stato posto con l'atto di appello, che si era limitato ad impugnare la sentenza di primo grado per omessa riduzione della pena per il rito abbreviato che, invece, secondo la Corte di merito era stata ritualmente determinata. Dall'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la preclusione dell'esame di fatti sopravvenuti, eventualmente più favorevoli all'imputato, non dedotti neppure genericamente nei motivi del gravame e non relativi all'accertamento del fatto reato, come appunto la remissione di querela per il reato sub A) successiva alla sentenza impugnata, per la quale, peraltro, non risulta l'avvenuta accettazione dell'imputato riguardando un furto commesso da ignoti.3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14 ottobre 2025 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA] N