CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41451/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAf dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in accoglimento del concordato intervenuto tra le parti riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dall'art. 599 bis cod. proc. pen. Il provvedimento deve essere adottato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagatiento delle spese processuali e 6115105gairuziMpr della somma di euro 3.000 Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]