CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 17/3/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha prosciolto il predetto dalla contravvenzione sub B) per intervenuta prescrizione, ma ne ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24/5/2019 per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo concerne un tema non specificamente devoluto nel giudizio di appello e peraltro risulta manifestamente infondato, in quanto la condotta è stata tenuta al momento dell'arrivo del mezzo di trasporto, da utilizzare per condurre il veicolo presso il custode, cioè quando il bene era stato ormai sottratto alla libera disponibilità del detentore. 2.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono volti a sollecitare diverse valutazioni inerenti al merito, a fronte di una motivazione immune da vizi, con la quale si è dato conto dell'insussistenza dei presupposti per riconoscere la particolare tenuità del fatto, alla luce della concreta offensività della condotta e delle modalità di quest'ultima, della manifestazione di spiccata capacità a delinquere desumibile dalla condotta, letta alla luce dei numerosi e gravi precedenti e tale da giustificare l'applicazione della recidiva, della congruità di un giudizio di equivalenza tra le circostanze, oggetto di solo assertiva contestazione. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere