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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31190/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ()DRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 7 giugno 2016 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al diniego dell'istanza di espletamento di una perizia, osservando che essa non risultava necessaria, emergendo in modo certo la penale responsabilità dell'imputato dalle prove già acquisite; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico, atteso che il ricorrente si limita a reiterare le censure già dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni addotte dalla Corte di appello a fondamento del rigetto, alle quali non muove una critica argomentata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ()DRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 7 giugno 2016 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al diniego dell'istanza di espletamento di una perizia, osservando che essa non risultava necessaria, emergendo in modo certo la penale responsabilità dell'imputato dalle prove già acquisite; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico, atteso che il ricorrente si limita a reiterare le censure già dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni addotte dalla Corte di appello a fondamento del rigetto, alle quali non muove una critica argomentata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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