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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 32177/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25272-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 385, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il provvedimento n. 244/2021 del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 244/2021, che ha confermato l'accoglimento dell'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] a decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso denuncia "violazione degli artt.2950, 2954 e 2959 c.c. in relazione all'airt. 360, n. 3 c.p.c." per avere il Tribunale erroneamente applicato la disciplina della prescrizione presuntiva.

La denuncia è inammissibile.

La ricorrente contesta al giudice d'appello di avere "erroneamente applicato la disciplina codicistica relativa alle prescrizioni presuntive", ma il Tribunale di Rimini, al quale era già stata sottoposta la censura rispetto alla pronuncia di primo grado, ha precisato che il Giudice di pace aveva "applicato il disposto di cui all'art. 2950 c.c. che stabilisce la prescrizione breve di un anno, così che il richiamo alle prescrizioni presuntive risulta del tutto incongruo",

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2021 n. 25272 sez.

M2 - ud. 07-07-2022 -2- P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 1.200, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25272-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 385, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il provvedimento n. 244/2021 del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 244/2021, che ha confermato l'accoglimento dell'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] a decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso denuncia "violazione degli artt.2950, 2954 e 2959 c.c. in relazione all'airt. 360, n. 3 c.p.c." per avere il Tribunale erroneamente applicato la disciplina della prescrizione presuntiva. La denuncia è inammissibile. La ricorrente contesta al giudice d'appello di avere "erroneamente applicato la disciplina codicistica relativa alle prescrizioni presuntive", ma il Tribunale di Rimini, al quale era già stata sottoposta la censura rispetto alla pronuncia di primo grado, ha precisato che il Giudice di pace aveva "applicato il disposto di cui all'art. 2950 c.c. che stabilisce la prescrizione breve di un anno, così che il richiamo alle prescrizioni presuntive risulta del tutto incongruo", 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 25272 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 1.200, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione c
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