Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19782/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

entante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I.costituita con la ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con la [OSCURATO:SOCIETA].,elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studiodell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocatoprofessor [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroPRESIDENTE della REGIONE CAMPANIA – Commissario liquidatore dellagestione fondi fuori bilancio ex art. 11, comma 18, legge n. 887/1984 – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difesoNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via deiData pubblicazione 14/06/2026Portoghesi, n. 12, domicilia.CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 3607 dei 4/6.10.2021 della Corte d’appello di Napoli,udita la relazione nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1.

Con atto notificato in data 16.5.2006 la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e qualemandataria dell’A.T.I. costituita con la ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con laImpregilo s.p.a., citava a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli il [OSCURATO:PERSONA] – Commissario liquidatore della gestione fondi fuoribilancio ex art. 11, comma 18, legge n. 887/1984.Esponeva (cfr. ricorso, pagg. 3 – 5)- che con ordinanza n. 674 del 30.9.1986 il Presidente della Giunta regionaledella Campania – Commissario straordinario di Governo aveva dispostol’affidamento in concessione all’A.T.I. della progettazione e della realizzazionedella tratta “Piave – Pianura” della ferrovia Circumflegrea e all’uopo avevastipulato con l’A.T.I. la convenzione n. 281 del 9.12.1986;- che con convenzione n. 524 del 31.3.1987 erano stati altresì regolati irapporti con la [OSCURATO:PERSONA], ossia con la società esercente la ferrovia;- che con convenzione n. 2 del 25.5.1989 il Commissario straordinario avevaaffidato all’A.T.I. anche la progettazione e la realizzazione del collegamentoferroviario con l’area universitaria di [OSCURATO:PERSONA]Angelo;- che nel periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 31.12.1991 l’A.T.I. avevaprovveduto all’elaborazione dei progetti, progetti poi consegnati al Commissariostraordinario e alla [OSCURATO:PERSONA] ed approvati dal Ministero dei Trasporti;Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026- che, sebbene la predisposta progettazione avesse ottenuto i finanziamentiData pubblicazione 14/06/2026statali e regionali, ciò nondimeno i lavori di realizzazione del collegamento conl’area universitaria di [OSCURATO:PERSONA]Angelo non avevano mai avuto inizio, siccomei finanziamenti ottenuti erano stati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’affidamento exnovo a terzi degli stessi lavori;- che, rimaste senza esito le contestazioni e le istanze formulate, finalizzatealla volturazione del finanziamento ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore delCommissario straordinario, il giudizio arbitrale attivato dall’A.T.I. si era conclusocon declaratoria di incompetenza in favore del giudice ordinario.Chiedeva quindi farsi luogo alla risoluzione per colpa e in danno delCommissario straordinario della convenzione n. 281/1986, della convenzione n.524/1987 e della convenzione n. 2/1989 nonché alla condanna del Commissariostraordinario al risarcimento dei danni sofferti con il favore delle spese di lite.2.

Resisteva il Commissario straordinario (cfr. ricorso, pag. 5).Adduceva che l’affidamento era stato attuato “fin dove possibile” e che,esaurita la provvista finanziaria, il progetto era divenuto inattuabile senza suacolpa.Adduceva dunque che il rapporto doveva reputarsi risolto per sopravvenutaimpossibilità della prestazione, sicché all’A.T.I. erano da riconoscere le solespese sostenute per la progettazione.3.

In fase istruttoria veniva acquisita la relazione di c.t.u. espletatanell’ambito del giudizio arbitrale.Indi, con sentenza n. 2329/2010 il tribunale, in parziale accoglimento delladomanda attorea, dichiarava risolta per fatto e colpa del Commissariostraordinario la convenzione n. 282/1986 e per l’effetto condannava ilNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Commissario al risarcimento dei danni cagionati all’A.T.I., danni quantificati inData pubblicazione 14/06/2026euro 17.763.153,99, oltre rivalutazione ed interessi.4.

Il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] straordinarioproponeva appello.Resisteva l’A.T.I.; proponeva appello incidentale a censura della denegatarisoluzione in danno del concedente pur della convenzione n. 2/1989.5.

Con sentenza n. 588/2016 la Corte d’appello di Napoli accoglieva in partel’uno e l’altro gravame (cfr. ricorso, pag. 7).Segnatamente, assumeva che l’esaurimento dei fondi aveva reso impossibilel’esecuzione dei lavori di realizzazione del collegamento ferroviario con l’areauniversitaria di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, sicché l’A.T.I., ai sensi dell’art. 7 dellaconvenzione n. 281/1986, aveva diritto al pagamento delle sole spese diprogettazione con gli interessi dalla domanda di arbitrato al soddisfo.Condannava quindi, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. espletata in sedearbitrale, il Commissario straordinario al pagamento della minor somma di euro4.430.466,27 con gli interessi legali; compensava le spese del doppio grado.6.

Avverso la sentenza n. 588/2016 della Corte d’appello di Napoli l’A.T.I.proponeva ricorso per cassazione.Resisteva il Commissario straordinario; proponeva ricorso incidentale.7.

Con ordinanza n. 5569/2018, in accoglimento dei primi tre motivi delricorso principale – assorbiti gli ulteriori due motivi del gravame principale el’unico motivo del gravame incidentale – questa Corte di legittimità cassava lasentenza n. 588/2016 e rinviava alla Corte di Napoli, affinché procedesse “anuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi didiritto suesposti”.Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Affinché, “in particolare, alla stregua di un rinnovato esame delle diverseData pubblicazione 14/06/2026pattuizioni intercorse tra le parti, alla luce dei criteri sopra evidenziati, la Corted’appello [procedesse] a stabilire l’eventuale responsabilità del CommissarioStraordinario nella vicenda de qua, alla stregua dei principi che regolano il nessodi causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7618)”.Ed affinché, altresì, la corte d’appello si pronunciasse “sulla domanda dirisoluzione della convenzione, intercorsa tra le parti, n. 2 del 1989”.Più esattamente, con l’ordinanza n. 5569/2018 questa Corte assumevaquanto segue:che il complesso ed articolato quadro negoziale [aveva] formato oggettodi una stringata e parziale interpretazione da parte del giudice di appello,essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che l’indisponibilità dei fondiex lege n. 887 del 1984 avrebbe determinato l’impossibilità oggettiva per ilCommissario di Governo di realizzare a mezzo dell’ATI concessionaria la trattaoggetto della convenzione n. 281 del 1986 ;che l’ interpretazione [recepita dalla Corte di Napoli] non [poteva] esserecondivisa, essendo la Corte d’appello incorsa, sotto diversi profili, nellaviolazione dei parametri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. ;che la Corte d’appello [aveva] estrapolato dal più ampio testo dell’art. 3della convenzione n. 524 del 1987, la sola frase «impiegando all’uopo leeventuali quali che siano ulteriori fonti di finanziamento», laddove l’esame dellaclausola nella sua interezza avrebbe consentito al giudice di appello di accertarela sussistenza di un diritto dell’ATI (la concessionaria «prosegua nell'esecuzionedelle opere concesse») ad eseguire le opere oggetto della prima convenzione n.281/1986 anche in mancanza di fondi ex lege n. 887 del 1984, in caso diNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026reperimento di ulteriori fonti di finanziamento, poi effettivamente reperite per ilData pubblicazione 14/06/2026tramite della [OSCURATO:PERSONA] ;che, nel segno dell’art. 1363 cod. civ., il giudice di seconde cure avrebbedovuto (…) valutare la portata della clausola n. 7 della convenzione n. 281 del1986 - secondo la quale, in caso di mancata esecuzione delle opere sarebbestato riconosciuto alla concessionaria solo il rimborso delle spese diprogettazione - alla luce di quanto stabilito dalle due successive convenzioni, lan. 524 del 1987 e la n. 2 del 1989, dalle quali si desumeva, invece, il dirittodell'ATI a proseguire l’esecuzione delle opere ;che la Corte d’appello avrebbe dovuto, pertanto, stabilire quali fossero irapporti tra le tre convenzioni, se di integrazione reciproca, di modificazione odi annullamento della prima da parte delle successive, e desumerne l’effettivosignificato unitario da attribuire al complesso negoziale ;che la Corte territoriale non [aveva] per nulla considerato (…) il fattodecisivo per il giudizio costituito dalla callida e scaltra condotta posta in esseredalla [OSCURATO:PERSONA], concretatasi nell’utilizzazione dei progetti dell’ATI per chiedere edottenere dal CIPE, oltre che dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ifinanziamenti necessari alla prosecuzione dell’opera, e nella indizione di unanuova gara per l’affidamento degli stessi lavori ad altri soggetti ;che neppure [risultava] affatto valutata la condotta dello stessoCommissario Straordinario - ritenuto dalla Corte d'appello esente daresponsabilità sulla base della mera circostanza dell'esaurimento dei fondi - che,profittando della sua qualità anche di Presidente della Regione, [aveva erogato]un cofinanziamento a favore della [OSCURATO:PERSONA], nonostante che nell’altra veste, diCommissario Straordinario, avesse affidato l’esecuzione dell’opera all’ATI ;Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026che [era] stato totalmente pretermesso dal giudice di seconde cure ancheData pubblicazione 14/06/2026il fatto che il medesimo Commissario, sebbene fossero stati reperiti - anchemediante la sua stessa intermediazione - i fondi per l’esecuzione dei lavori, nonavesse poi consentito - con palese violazione anche del disposto dell'art. 1375cod. civ. - alla concessionaria la prosecuzione delle opere, come previsto dall’art.3 della convenzione n. 524 del 1987 .che sotto i profili indicati, la motivazione dell’impugnata sentenza sipalesa[va], dunque, sostanzialmente «apparente», e tale da integrare (…) ildenunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nellaformulazione (applicabile ratione temporis) introdotta dall’art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (…) .8.

L’A.T.I. attendeva alla riassunzione del giudizio.Resisteva il Commissario straordinario.9.

Con sentenza n. 3607 dei 4/6.10.2021 la Corte d’appello di Napoliaccoglieva l’appello principale proposto dal Presidente della Regione CampaniaCommissario straordinario e, per l’effetto, in riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 2329/2010, respinte le domande di risoluzione per inadempimentodelle convenzioni n. 281/1986 e n. 2/1989 esperite dall’[OSCURATO:SOCIETA], in proprio e nellaqualità, condannava il Commissario straordinario al pagamento delle sole spesesostenute da controparte nella misura di euro 2.296.549,73, oltre interessi legalidal 5.1.1999 al soddisfo.Evidenziava la Corte di Napoli che la convenzione n. 254/1987 era statasiglata con la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale tuttavia era rimasta estraneaal giudizio, e che le convenzioni n. 281/1986 e n. 2/1989 si completavano avicenda, né risultava che la convenzione del 1989 avesse sostituito, modificatoo revocato la convenzione del 1986 (cfr. sentenza impugnata, pagg. 14 – 15).Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026Evidenziava segnatamente che ambedue le convenzioni del 1986 e del 1989recavano la medesima clausola – la convenzione n. 281/1986 in chiusuradell’art. 7, la convenzione n. 2/1989 all’art. 9 - secondo cui “in ipotesi di mancatatotale e/o parziale esecuzione dell’opera per difetto di copertura finanziaria oaltro motivo, per le opere non eseguite saranno riconosciute al concessionario,in deroga all’art. 345 Legge sui lavori Pubblici, soltanto le spese affrontate perla progettazione, nei limiti della vigente tariffa professionale, e gli oneri diesproprio già sostenuti, escluso ogni altro compenso, indennizzo, rimborso orisarcimento” (cfr. sentenza impugnata, pag. 15).Evidenziava segnatamente che era fuor di contestazione che la coperturafinanziaria prevista dalla legge n. 887/1984 fosse mancata e che tale circostanzanon fosse imputabile al Commissario straordinario, a carico del quale nessunaprevisione delle siglate convenzioni poneva un obbligo di reperimento dellerisorse (cfr. sentenza impugnata, pag. 15).Evidenziava quindi che in questi termini era da “escludere l’esistenza di unaresponsabilità per inadempimento del Commissario nel mancato reperimentodelle risorse” (così sentenza impugnata, pag. 15).Evidenziava, altresì, che pur la convenzione n. 254/1987 era da reputareintegrativa della convenzione n. 281/1986, in quanto – la concessione del 1987– volta a “coordinare l’esecuzione della concessione per l’implementazione dellalinea ferroviaria Circumflegrea con il soggetto esercente il servizio di trasportosu detta linea (…)” (così sentenza impugnata, pag. 16).Evidenziava segnatamente che la convenzione del 1987 non apportavamodifiche alla convenzione del 1986 e non prefigurava alcun nuovo obbligo peril concedente, il quale non era tenuto al reperimento di nuove risorse (cfr.sentenza impugnata, pag. 16).Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026Evidenziava segnatamente che la convenzione del 1987 al più, all’art. 3, inrapporto all’evenienza – di cui all’art. 7 della convenzione del 1986 - della“mancata esecuzione per difetto di finanziamento” e del reperimento dieventuali, ulteriori fonti di finanziamento, recava la pattuizione per cui fosse“sempre il medesimo concessionario ad avere diritto a proseguire le operestesse” (cfr. sentenza impugnata, pag. 17).Evidenziava quindi che era “questa l’interpretazione più coerente con lafinalità dell’unitarietà e del coordinamento, secondo una prospettivacomplessiva degli atti pattizi non atomistica ed estrapolata dal contesto” (cosìsentenza impugnata, pag. 17).Evidenziava, inoltre, in relazione al fatto storico dell’acquisizione da partedella [OSCURATO:PERSONA] di finanziamenti ex lege n. 211/1992 e della successiva indizione diuna diversa gara d’appalto per l’esecuzione del collegamento tra il trattoSoccavo – Pianura e la zona universitaria con un diverso soggetto esecutore,che, sebbene la convenzione n. 254/1987 prevedesse il “diritto dell’A.T.I. aproseguire nell’esecuzione della concessione, anche in caso di diverse fonti difinanziamento, [nondimeno], a fronte della erogazione di queste fontiesclusivamente in favore della [OSCURATO:PERSONA], il Commissario era, al pari dell’A.T.I.,estraneo alla disponibilità delle ulteriori risorse”; che pertanto “poco avrebbepotuto fare [il Commissario] nel renderle disponibili all’A.T.I.” (così sentenzaimpugnata, pag. 18).Evidenziava quindi che, “alla luce del complessivo regolamento contrattualee dei fatti storici riferiti”, era da disconoscere qualsivoglia attitudine eziologicaai comportamenti omissivi e commissivi ascritti al Commissario straordinario(cfr. sentenza impugnata, pag. 18), viepiù che il finanziamento alla [OSCURATO:PERSONA] erastato erogato dalla Regione Campania e non dal Commissario straordinario,Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026circostanza rilevante in considerazione della “dualità delle funzioni e dellecariche, nonostante l’identità della persona” (così sentenza impugnata, pag.19).Evidenziava ancora, per un verso, che nell’atto di riassunzione non era statarichiesta la risoluzione per inadempimento della convenzione n. 254/1987,sicché siffatta convenzione specificamente contemplante il diritto asseritamenteleso era estranea al giudizio (cfr. sentenza impugnata, pag. 19).Evidenziava ancora, per altro verso, che, nel segno dell’art. 7 dellaconvenzione n. 281/ 1986 e dell’art. 9 della convenzione n. 2/1989, non siscorgevano i presupposti per la risoluzione delle predette convenzioni perinadempimento del Commissario straordinario limitatamente alla progettazionee alla realizzazione del collegamento ferroviario con l’area universitaria di MonteSant’Angelo (cfr. sentenza impugnata, pag. 20).Evidenziava perciò che all’A.T.I. era dovuta “la sola somma corrispondentealle spese affrontate per la progettazione, nei limiti della vigente tariffaprofessionale, e gli oneri d’esproprio già sostenuti, escluso ogni altro compenso,indennizzo, rimborso o risarcimento” (così sentenza impugnata, pag. 20).Evidenziava, infine, che era da accogliere parzialmente la doglianza addotta– con l’appello incidentale - dal Commissario straordinario concernente laquantificazione delle spese.Evidenziava segnatamente che ben poteva tenersi conto, quale prova atipica,degli esiti della consulenza tecnica svolta innanzi agli arbitri.Evidenziava quindi che le spese da rimborsare erano da limitare a quelledocumentate, ammontanti a lire 3.782.324.845 per spese dirette e a lire664.415.510 per spese indirette, “importi ai quali il consulente [era pervenuto]Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026in esito all’esame delle opposte tesi dei tecnici di parte e con congruamotivazione” (così sentenza impugnata, pag. 20).10.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]., in proprio equale mandataria dell’A.T.I. costituita con la ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. econ la [OSCURATO:SOCIETA].; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione conogni susseguente statuizione.Il Presidente della Regione Campania – Commissario liquidatore dellagestione fondi fuori bilancio ex art. 11, comma 18, legge n. 887/1984 hadepositato controricorso, recante ricorso incidentale affidato ad un unicomotivo; ha chiesto rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorsoincidentale con il favore delle spese.L’[OSCURATO:SOCIETA], in proprio e nella qualità, ha depositato controricorso onde resistereall’avverso ricorso incidentale.11.

La ricorrente principale ha depositato memoriaParimenti ha depositato memoria il controricorrente – ricorrente incidentale.CONSIDERATO CHE12.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.384, 2° co., cod. proc. civ.Deduce che la Corte di Napoli ha pronunciato “in patente violazione del (…)vincolo costituito da quanto statuito dalla Corte di Cassazione e in patentetravalicamento del perimetro di cognizione e di giudizio imposti al giudice dirinvio” (così ricorso, pag. 20).Deduce che la corte d’appello, da un canto, “ha in realtà seguito l’identicopercorso motivazionale della sentenza cassata” (così ricorso, pag. 22); d’altroNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026canto, ha disatteso e platealmente ignorato i “vari principi di diritto affermatiData pubblicazione 14/06/2026dalla Cassazione e comunque (…) quanto statuito dalla Corte ” (così ricorso,pag. 22).Deduce che in ragione dei punti enunciati dalla ordinanza rescindente ilgiudizio non poteva che concludersi “con la declaratoria di risoluzione delleConvenzioni inter partes in danno del Commissario” (così ricorso, pag. 24).13.

Il primo motivo del ricorso principale va respinto.14.

Si è anticipato che questa Corte, con l’ordinanza rescindente n.5569/2018 - con cui ebbe, in accoglimento dei primi tre motivi del ricorsoprincipale allora esperito, a cassare la sentenza n. 588/2016 della Corted’appello di Napoli – ebbe, sì, a rimarcare che la corte territoriale era “incorsa,sotto diversi profili, nella violazione dei parametri interpretativi di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ.”, tuttavia ebbe propriamente a cassare la statuizione dellaCorte napoletana per “vizio di motivazione”, ossia giacché “la motivazionedell’impugnata sentenza si palesa[va] (…) sostanzialmente «apparente», e taleda integrare (…) il denunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc. civ.”.Il riscontro, nell’ordinanza rescindente, della violazione dei canoniermeneutici, dunque, non è stato prodromico rispetto all’enunciazione delprincipio di diritto, cui la corte del rinvio avrebbe dovuto specificamenteuniformarsi, ma ha improntato, più esattamente, la “sollecitazione” rivolta allacorte del rinvio al più corretto riesame “del merito della controversia”, inparticolare, “delle diverse pattuizioni intercorse tra le parti”, onde “stabilirel’eventuale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]”.Su tale scorta sovviene l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale, incaso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio nonNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare sualtri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronunciada emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto difondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenutiillogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difettiargomentativi riscontrati (Cass. sez. lav. 29.5.2014, n. 12102; Cass. sez. lav.3.7.2009, n. 15692.

Cfr. altresì Cass. sez. un. 3.9.2020, n. 18303 (Rv. 658632-02)).15.

Ebbene, la Corte di Napoli, in sede di rinvio, ha correttamente epuntualmente ottemperato alla “sollecitazione” rescindente e non si è affattosottratta al rituale assolvimento del “mandato” conferitole.E tanto emerge, inconfutabilmente, dalla lettura parallela dei surriferitipassaggi motivazionali del dictum rescindente e del dictum rescissorio.In particolare – e peraltro - la Corte partenopea ha non solo vagliato e datoconto dei rapporti intercorrenti tra le tre convenzioni all’uopo siglate – quella del1987 intercorsa pur con la [OSCURATO:PERSONA] - ma ha valutato anche la proiezione dellaclausola di cui all’art. 7 della convenzione del 1986 alla luce della previsionedell’art. 3 della convenzione del 1987.In particolare – e peraltro – la Corte partenopea ha rimarcato, con giudizio“in fatto” congruo ed “in diritto” ineccepibile, che, quantunque la convenzionedel 1987 prevedesse il diritto dell’A.T.I. di proseguire nella esecuzione dellaconcessione al sopravvenire di eventuali diverse fonti di finanziamento,nondimeno, a fronte dell’erogazione di tali fonti esclusivamente a favore dellaSEPSA “ben poco avrebbe potuto fare [il Commissario] nel renderle disponibiliall’A.T.I.” (cfr. sentenza impugnata, pag. 18).Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Dunque, nessuna delle ipotesi di “anomalia motivazionale” rilevante alla luceData pubblicazione 14/06/2026della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte inficia ildictum rescissorio.Dunque, nessun “error” inficia lo stesso dictum.16.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazionedegli artt. 1175, 1218, 1223, 1227, 1362 e ss., 1375, 1411, 1453 e 2909 cod.civ., dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 11 legge n.887/1984, dell’art. 117 r.d. n. 827/1924; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod.proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussionetra le parti.Deduce che ha errato la Corte di Napoli, siccome nella convenzione del 1987si fa espresso riferimento alla Convenzione del 1986, “prevedendo le parti cheil diritto dell’A.T.I. di realizzare l’opera pubblica è comprensivo anche dell’ipotesi di cui al penultimo comma dell’art. 7 della citata Convenzione vale a direanche del caso in cui risulti necessario fare ricorso ad “eventuali, quali chesiano, ulteriori fonti di finanziamento” ” (così ricorso, pagg. 28 – 29).Deduce quindi che con la convenzione del 1987 “le parti si sono limitate a unamera ricognizione del rapporto precedente” (così ricorso, pag. 29) e si è lasciata“del tutto impregiudicata, nella sfera giuridica dell’A.T.I. concessionaria, la fontecostitutiva del diritto ad essa attribuito dalla concessione-contratto del 1986”,sicché la concessionaria non era tenuta a domandare la risoluzione dellaconvenzione del 1987, giacché il diritto azionato traeva titolo dalla convenzionedel 1986 (cfr. ricorso, pagg. 29 - 30).Deduce altresì che la corte d’appello non ha considerato che si era formatoun giudicato sia “esterno” – correlato alla sentenza del Tribunale di Napoli n.Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/20262742/2002 – che “interno” sul carattere meramente “ricognitivo” dellaconvenzione del 1987 (cfr. ricorso, pagg. 30 - 31).Deduce del resto che con la convenzione del 1987 si era ritenuto che fosseda preservare il diritto del concessionario di realizzare l’opera pubblica, giustale previsioni della convenzione del 1986, “non solo nel caso di utilizzazione dellefonti di finanziamento originariamente in essa previste, bensì anche nel caso incui si fosse reso necessario il ricorso ad altre risorse pubbliche” (così ricorso,pag. 32).Deduce ulteriormente che siffatto rilievo rinviene riscontro pur alla luce – nelsegno della previsione del 2° co. dell’art. 1362 cod. civ. - del comportamentosuccessivo del Commissario straordinario e della “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 33).Deduce inoltre che la mancata partecipazione al giudizio della “[OSCURATO:PERSONA]”costituisce “unicamente il precipitato della corretta interpretazione delleConvenzioni per cui è causa, come delineatosi in modo irretrattabile neipregressi giudicati inter partes” (così ricorso, pag. 35).Deduce ancora che “non è vero che poco avrebbe potuto fare il Commissarionel rendere i fondi disponibili all’A.T.I., in quanto i fondi erano stati ottenuti suiprogetti approvati dell’A.T.I. ed era pertanto suo precipuo dovere renderlidisponibili” (così ricorso, pag. 36).Deduce segnatamente che l’inadempimento contrattuale ascritto alCommissario “è consistito non solo nella violazione dell’impegno a far realizzarel’opera all’A.T.I. che l’aveva progettata (…), ma anche nell’aver concesso unfinanziamento alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di presidente della Regione” (così ricorso,pag. 36); che la contraria affermazione di cui all’impugnato dictum, secondo cuiil ruolo di Presidente della Regione e di Commissario straordinario erano benNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026distinti, confligge con l’obbligo del Commissario di perseguire l’interesseData pubblicazione 14/06/2026pubblico (cfr. ricorso, pagg. 36 - 37).Deduce infine che ben altre iniziative avrebbe potuto e dovuto assumere ilCommissario straordinario, ovvero “sul versante statale (…) era per legge tenutoad adottare le necessarie iniziative per ottenere dal CIPE la revoca delfinanziamento concesso a [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 38), ovvero “sul versanteregionale (…) avrebbe dovuto dirigere il cofinanziamento dei fondi regionali(POA), evitando la realizzazione dell’opera pubblica da parte di un’impresadiversa dalla concessionaria” (così ricorso, pag. 39).17.

Il secondo motivo del ricorso principale è, a rigore, inammissibile.18.

Il mezzo in disamina veicola doglianze di tipo ermeneutico.Sovviene, perciò, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contrattosi risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile incassazione per violazione delle regole ermeneutiche ovvero per omesso esamedi un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. sez. lav.4.4.2022, n. 10745).Sovviene, perciò, l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né lacensura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in unacritica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nellamera contrapposizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007,n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).19.

Il mezzo in disamina veicola al contempo – ed essenzialmente - doglianzeafferenti al piano del giudizio “di merito” cui la corte distrettuale ha fatto luogo(“ci si trova al cospetto di comportamenti omissivi e commissivi che configuranoil gravissimo inadempimento del [OSCURATO:PERSONA]”: così memoriadella ricorrente, pag.

11. Ben vero, già in epoca risalente questa Corte spiegavaNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026che la valutazione in base alla quale viene escluso l’inadempimento colpevole,Data pubblicazione 14/06/2026costituisce un apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione secorrettamente e adeguatamente motivato: Cass. 13.11.1963, n. 2978).Sovviene, perciò, l’insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione laparte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversainterpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzionedella fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità(cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. sez. un. 27.12.2019, n.34476 (Rv. 656492 - 03)).20.

Nei suindicati termini si ribadisce, da un canto, in rapporto alla previsionedel n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., che nessuna forma di “anomaliamotivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053/2014 delle sezioniunite di questa Corte inficia l’impugnato dictum.La corte territoriale ha esplicitato – lo si è premesso - in maniera compiuta,congrua ed intellegibile l’iter logico/giuridico che sorregge la propria statuizione.Nei medesimi suindicati termini si ribadisce, d’altro canto, che l’impugnatodictum è ineccepibile “in diritto”.In ogni caso è innegabile che le censure ermeneutiche dalla ricorrente addottesi risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilitàdella patrocinata antitetica opzione interpretativa.21.

Del tutto generico e privo di autosufficienza è il riferimento a pretesigiudicati “esterni” ed “interni”.Ben avrebbe dovuto la ricorrente, in ottemperanza agli oneri di cui al n. 4 en. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. riprodurre innanzitutto il testualeintegrale tenore della sentenza n. 2742/2002 del Tribunale di Napoli (cfr. Cass.Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/202623.6.2017, n. 15737; Cass. (ord.) 25.9.2024, n. 25700) nonché dell’atto diData pubblicazione 14/06/2026appello che – nel presente giudizio – avverso la sentenza di primo grado, n.2329/2010, del tribunale il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad esperire (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6769).22.

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1218e 1223 cod. civ. e dell’art. 36 d.P.R. n. 1063/1962.Deduce che ha errato la Corte di Napoli ad opinare per la naturarestitutoria/corrispettiva e non risarcitoria dell’indennizzo.Deduce quindi che la corte d’appello avrebbe dovuto far luogo alriconoscimento della rivalutazione monetaria (cfr. ricorso, pag. 42).Deduce al contempo che la corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere gliinteressi con i tassi e le decorrenze di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 1063/1962.23.

Il terzo motivo del ricorso principale è del pari inammissibile.24.

Il mezzo in disamina non si confronta con la “ratio decidendi”.La Corte di Napoli ha accordato all’A.T.I. l’importo di euro 2.296.549,73 atitolo di mero rimborso delle spese sostenute in virtù della clausola di cui allaparte finale dell’art. 7 della convenzione del 1986 e della identica clausola di cuiall’art. 9 della convenzione del 1989.Sic et simpliciter ed in modo avulso dalla “ratio”, dunque, la ricorrente assumeche l’importo sarebbe dovuto a titolo risarcitorio e sarebbe stato – “trattandosidi un debito di valore” - da incrementare con la rivalutazione.La Corte di Napoli ha accordato all’A.T.I. gli interessi legali sull’importo di euro2.296.549,73, siccome la medesima clausola prefigurava il solo rimborso dellespese, “in deroga all’art. 354 Legge sui lavori pubblici”.Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026Sic et simpliciter ed in modo avulso dalla “ratio”, dunque, la ricorrente assumeche le sarebbero spettati gli interessi secondo il “capitolato generale d’appalto”del 1962.25.

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115, 116, 156, 159, 161,162, 191 - 197 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Napoli a far luogo alla quantificazione dellespese sulla scorta della c.t.u. espletata nell’ambito del giudizio arbitrale (cfr.ricorso incidentale, pag. 30).Deduce che la c.t.u. espletata in sede arbitrale “non è solo inattendibile, maè addirittura nulla, perché ordinata da un organo non giudiziario del tuttosfornito di qualsivoglia potere di occuparsi della controversia” (così ricorsoincidentale, pag. 30).Deduce che la c.t.u. disposta in altra sede, in quanto prova atipica, ha al piùvalenza di una semplice presunzione, sicché la corte d’appello avrebbe dovutofar luogo alla rinnovazione della consulenza (cfr. ricorso incidentale, pag. 31).26.

Il motivo di ricorso incidentale è da rigettare.27.

Generica è la censura di inattendibilità della c.t.u. disposta in sedearbitrale.28.

Ovviamente il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai finidella sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in undiverso processo – evidentemente pur arbitrale (cfr. con riferimento all’arbitratorituale Cass. sez. un. (ord.) 25.10.2013, n. 24153 (Rv. 627786)) - anche dinatura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativadocumentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti diquest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare laNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026valutazione giudiziale su di essa (cfr. Cass. sez. lav. 5.12.2008, n. 28855; Cass.7.5.2014, n. 9843).Nella specie la Corte partenopea ha dato atto che ben poteva tenersi conto,quale prova atipica, degli esiti della consulenza tecnica svolta innanzi agli arbitri,“considerata la completezza e precisione dell’esecuzione del mandato ed anchela piena partecipazione dei consulenti di parte, le cui diverse valutazioni suiquesiti venivano debitamente riportate e considerate dal consulente nominato”(così sentenza impugnata, pag. 20).29.

Alla luce di tal ultimo rilievo soccorre, poi, l’insegnamento di questa Cortea tenor del quale, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteridiscrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporreindagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulentesulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini,sostituendo l’ausiliare del giudice; e a tenor del quale l’esercizio di tale poterenon è sindacabile in sede di legittimità, ove – è il caso di specie - ne sia dataadeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. sez. lav. (ord.)24.1.2019, n. 2103).30.

In dipendenza del rigetto e del ricorso principale e del ricorso incidentalesi giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.31.

Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte e dellaricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso principale;Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026rigetta il ricorso incidentale;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dellaricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 aprile 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I.costituita con la ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con la [OSCURATO:SOCIETA].,elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studiodell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocatoprofessor [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroPRESIDENTE della REGIONE CAMPANIA – Commissario liquidatore dellagestione fondi fuori bilancio ex art. 11, comma 18, legge n. 887/1984 – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difesoNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via deiData pubblicazione 14/06/2026Portoghesi, n. 12, domicilia.CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 3607 dei 4/6.10.2021 della Corte d’appello di Napoli,udita la relazione nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. Con atto notificato in data 16.5.2006 la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e qualemandataria dell’A.T.I. costituita con la ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con laImpregilo s.p.a., citava a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli il [OSCURATO:PERSONA] – Commissario liquidatore della gestione fondi fuoribilancio ex art. 11, comma 18, legge n. 887/1984.Esponeva (cfr. ricorso, pagg. 3 – 5)- che con ordinanza n. 674 del 30.9.1986 il Presidente della Giunta regionaledella Campania – Commissario straordinario di Governo aveva dispostol’affidamento in concessione all’A.T.I. della progettazione e della realizzazionedella tratta “Piave – Pianura” della ferrovia Circumflegrea e all’uopo avevastipulato con l’A.T.I. la convenzione n. 281 del 9.12.1986;- che con convenzione n. 524 del 31.3.1987 erano stati altresì regolati irapporti con la [OSCURATO:PERSONA], ossia con la società esercente la ferrovia;- che con convenzione n. 2 del 25.5.1989 il Commissario straordinario avevaaffidato all’A.T.I. anche la progettazione e la realizzazione del collegamentoferroviario con l’area universitaria di [OSCURATO:PERSONA]Angelo;- che nel periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 31.12.1991 l’A.T.I. avevaprovveduto all’elaborazione dei progetti, progetti poi consegnati al Commissariostraordinario e alla [OSCURATO:PERSONA] ed approvati dal Ministero dei Trasporti;Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026- che, sebbene la predisposta progettazione avesse ottenuto i finanziamentiData pubblicazione 14/06/2026statali e regionali, ciò nondimeno i lavori di realizzazione del collegamento conl’area universitaria di [OSCURATO:PERSONA]Angelo non avevano mai avuto inizio, siccomei finanziamenti ottenuti erano stati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’affidamento exnovo a terzi degli stessi lavori;- che, rimaste senza esito le contestazioni e le istanze formulate, finalizzatealla volturazione del finanziamento ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore delCommissario straordinario, il giudizio arbitrale attivato dall’A.T.I. si era conclusocon declaratoria di incompetenza in favore del giudice ordinario.Chiedeva quindi farsi luogo alla risoluzione per colpa e in danno delCommissario straordinario della convenzione n. 281/1986, della convenzione n.524/1987 e della convenzione n. 2/1989 nonché alla condanna del Commissariostraordinario al risarcimento dei danni sofferti con il favore delle spese di lite.2. Resisteva il Commissario straordinario (cfr. ricorso, pag. 5).Adduceva che l’affidamento era stato attuato “fin dove possibile” e che,esaurita la provvista finanziaria, il progetto era divenuto inattuabile senza suacolpa.Adduceva dunque che il rapporto doveva reputarsi risolto per sopravvenutaimpossibilità della prestazione, sicché all’A.T.I. erano da riconoscere le solespese sostenute per la progettazione.3. In fase istruttoria veniva acquisita la relazione di c.t.u. espletatanell’ambito del giudizio arbitrale.Indi, con sentenza n. 2329/2010 il tribunale, in parziale accoglimento delladomanda attorea, dichiarava risolta per fatto e colpa del Commissariostraordinario la convenzione n. 282/1986 e per l’effetto condannava ilNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Commissario al risarcimento dei danni cagionati all’A.T.I., danni quantificati inData pubblicazione 14/06/2026euro 17.763.153,99, oltre rivalutazione ed interessi.4. Il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] straordinarioproponeva appello.Resisteva l’A.T.I.; proponeva appello incidentale a censura della denegatarisoluzione in danno del concedente pur della convenzione n. 2/1989.5. Con sentenza n. 588/2016 la Corte d’appello di Napoli accoglieva in partel’uno e l’altro gravame (cfr. ricorso, pag. 7).Segnatamente, assumeva che l’esaurimento dei fondi aveva reso impossibilel’esecuzione dei lavori di realizzazione del collegamento ferroviario con l’areauniversitaria di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, sicché l’A.T.I., ai sensi dell’art. 7 dellaconvenzione n. 281/1986, aveva diritto al pagamento delle sole spese diprogettazione con gli interessi dalla domanda di arbitrato al soddisfo.Condannava quindi, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. espletata in sedearbitrale, il Commissario straordinario al pagamento della minor somma di euro4.430.466,27 con gli interessi legali; compensava le spese del doppio grado.6. Avverso la sentenza n. 588/2016 della Corte d’appello di Napoli l’A.T.I.proponeva ricorso per cassazione.Resisteva il Commissario straordinario; proponeva ricorso incidentale.7. Con ordinanza n. 5569/2018, in accoglimento dei primi tre motivi delricorso principale – assorbiti gli ulteriori due motivi del gravame principale el’unico motivo del gravame incidentale – questa Corte di legittimità cassava lasentenza n. 588/2016 e rinviava alla Corte di Napoli, affinché procedesse “anuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi didiritto suesposti”.Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Affinché, “in particolare, alla stregua di un rinnovato esame delle diverseData pubblicazione 14/06/2026pattuizioni intercorse tra le parti, alla luce dei criteri sopra evidenziati, la Corted’appello [procedesse] a stabilire l’eventuale responsabilità del CommissarioStraordinario nella vicenda de qua, alla stregua dei principi che regolano il nessodi causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7618)”.Ed affinché, altresì, la corte d’appello si pronunciasse “sulla domanda dirisoluzione della convenzione, intercorsa tra le parti, n. 2 del 1989”.Più esattamente, con l’ordinanza n. 5569/2018 questa Corte assumevaquanto segue:che il complesso ed articolato quadro negoziale [aveva] formato oggettodi una stringata e parziale interpretazione da parte del giudice di appello,essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che l’indisponibilità dei fondiex lege n. 887 del 1984 avrebbe determinato l’impossibilità oggettiva per ilCommissario di Governo di realizzare a mezzo dell’ATI concessionaria la trattaoggetto della convenzione n. 281 del 1986 ;che l’ interpretazione [recepita dalla Corte di Napoli] non [poteva] esserecondivisa, essendo la Corte d’appello incorsa, sotto diversi profili, nellaviolazione dei parametri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. ;che la Corte d’appello [aveva] estrapolato dal più ampio testo dell’art. 3della convenzione n. 524 del 1987, la sola frase «impiegando all’uopo leeventuali quali che siano ulteriori fonti di finanziamento», laddove l’esame dellaclausola nella sua interezza avrebbe consentito al giudice di appello di accertarela sussistenza di un diritto dell’ATI (la concessionaria «prosegua nell'esecuzionedelle opere concesse») ad eseguire le opere oggetto della prima convenzione n.281/1986 anche in mancanza di fondi ex lege n. 887 del 1984, in caso diNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026reperimento di ulteriori fonti di finanziamento, poi effettivamente reperite per ilData pubblicazione 14/06/2026tramite della [OSCURATO:PERSONA] ;che, nel segno dell’art. 1363 cod. civ., il giudice di seconde cure avrebbedovuto (…) valutare la portata della clausola n. 7 della convenzione n. 281 del1986 - secondo la quale, in caso di mancata esecuzione delle opere sarebbestato riconosciuto alla concessionaria solo il rimborso delle spese diprogettazione - alla luce di quanto stabilito dalle due successive convenzioni, lan. 524 del 1987 e la n. 2 del 1989, dalle quali si desumeva, invece, il dirittodell'ATI a proseguire l’esecuzione delle opere ;che la Corte d’appello avrebbe dovuto, pertanto, stabilire quali fossero irapporti tra le tre convenzioni, se di integrazione reciproca, di modificazione odi annullamento della prima da parte delle successive, e desumerne l’effettivosignificato unitario da attribuire al complesso negoziale ;che la Corte territoriale non [aveva] per nulla considerato (…) il fattodecisivo per il giudizio costituito dalla callida e scaltra condotta posta in esseredalla [OSCURATO:PERSONA], concretatasi nell’utilizzazione dei progetti dell’ATI per chiedere edottenere dal CIPE, oltre che dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ifinanziamenti necessari alla prosecuzione dell’opera, e nella indizione di unanuova gara per l’affidamento degli stessi lavori ad altri soggetti ;che neppure [risultava] affatto valutata la condotta dello stessoCommissario Straordinario - ritenuto dalla Corte d'appello esente daresponsabilità sulla base della mera circostanza dell'esaurimento dei fondi - che,profittando della sua qualità anche di Presidente della Regione, [aveva erogato]un cofinanziamento a favore della [OSCURATO:PERSONA], nonostante che nell’altra veste, diCommissario Straordinario, avesse affidato l’esecuzione dell’opera all’ATI ;Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026che [era] stato totalmente pretermesso dal giudice di seconde cure ancheData pubblicazione 14/06/2026il fatto che il medesimo Commissario, sebbene fossero stati reperiti - anchemediante la sua stessa intermediazione - i fondi per l’esecuzione dei lavori, nonavesse poi consentito - con palese violazione anche del disposto dell'art. 1375cod. civ. - alla concessionaria la prosecuzione delle opere, come previsto dall’art.3 della convenzione n. 524 del 1987 .che sotto i profili indicati, la motivazione dell’impugnata sentenza sipalesa[va], dunque, sostanzialmente «apparente», e tale da integrare (…) ildenunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nellaformulazione (applicabile ratione temporis) introdotta dall’art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (…) .8. L’A.T.I. attendeva alla riassunzione del giudizio.Resisteva il Commissario straordinario.9. Con sentenza n. 3607 dei 4/6.10.2021 la Corte d’appello di Napoliaccoglieva l’appello principale proposto dal Presidente della Regione CampaniaCommissario straordinario e, per l’effetto, in riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 2329/2010, respinte le domande di risoluzione per inadempimentodelle convenzioni n. 281/1986 e n. 2/1989 esperite dall’[OSCURATO:SOCIETA], in proprio e nellaqualità, condannava il Commissario straordinario al pagamento delle sole spesesostenute da controparte nella misura di euro 2.296.549,73, oltre interessi legalidal 5.1.1999 al soddisfo.Evidenziava la Corte di Napoli che la convenzione n. 254/1987 era statasiglata con la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale tuttavia era rimasta estraneaal giudizio, e che le convenzioni n. 281/1986 e n. 2/1989 si completavano avicenda, né risultava che la convenzione del 1989 avesse sostituito, modificatoo revocato la convenzione del 1986 (cfr. sentenza impugnata, pagg. 14 – 15).Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026Evidenziava segnatamente che ambedue le convenzioni del 1986 e del 1989recavano la medesima clausola – la convenzione n. 281/1986 in chiusuradell’art. 7, la convenzione n. 2/1989 all’art. 9 - secondo cui “in ipotesi di mancatatotale e/o parziale esecuzione dell’opera per difetto di copertura finanziaria oaltro motivo, per le opere non eseguite saranno riconosciute al concessionario,in deroga all’art. 345 Legge sui lavori Pubblici, soltanto le spese affrontate perla progettazione, nei limiti della vigente tariffa professionale, e gli oneri diesproprio già sostenuti, escluso ogni altro compenso, indennizzo, rimborso orisarcimento” (cfr. sentenza impugnata, pag. 15).Evidenziava segnatamente che era fuor di contestazione che la coperturafinanziaria prevista dalla legge n. 887/1984 fosse mancata e che tale circostanzanon fosse imputabile al Commissario straordinario, a carico del quale nessunaprevisione delle siglate convenzioni poneva un obbligo di reperimento dellerisorse (cfr. sentenza impugnata, pag. 15).Evidenziava quindi che in questi termini era da “escludere l’esistenza di unaresponsabilità per inadempimento del Commissario nel mancato reperimentodelle risorse” (così sentenza impugnata, pag. 15).Evidenziava, altresì, che pur la convenzione n. 254/1987 era da reputareintegrativa della convenzione n. 281/1986, in quanto – la concessione del 1987– volta a “coordinare l’esecuzione della concessione per l’implementazione dellalinea ferroviaria Circumflegrea con il soggetto esercente il servizio di trasportosu detta linea (…)” (così sentenza impugnata, pag. 16).Evidenziava segnatamente che la convenzione del 1987 non apportavamodifiche alla convenzione del 1986 e non prefigurava alcun nuovo obbligo peril concedente, il quale non era tenuto al reperimento di nuove risorse (cfr.sentenza impugnata, pag. 16).Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026Evidenziava segnatamente che la convenzione del 1987 al più, all’art. 3, inrapporto all’evenienza – di cui all’art. 7 della convenzione del 1986 - della“mancata esecuzione per difetto di finanziamento” e del reperimento dieventuali, ulteriori fonti di finanziamento, recava la pattuizione per cui fosse“sempre il medesimo concessionario ad avere diritto a proseguire le operestesse” (cfr. sentenza impugnata, pag. 17).Evidenziava quindi che era “questa l’interpretazione più coerente con lafinalità dell’unitarietà e del coordinamento, secondo una prospettivacomplessiva degli atti pattizi non atomistica ed estrapolata dal contesto” (cosìsentenza impugnata, pag. 17).Evidenziava, inoltre, in relazione al fatto storico dell’acquisizione da partedella [OSCURATO:PERSONA] di finanziamenti ex lege n. 211/1992 e della successiva indizione diuna diversa gara d’appalto per l’esecuzione del collegamento tra il trattoSoccavo – Pianura e la zona universitaria con un diverso soggetto esecutore,che, sebbene la convenzione n. 254/1987 prevedesse il “diritto dell’A.T.I. aproseguire nell’esecuzione della concessione, anche in caso di diverse fonti difinanziamento, [nondimeno], a fronte della erogazione di queste fontiesclusivamente in favore della [OSCURATO:PERSONA], il Commissario era, al pari dell’A.T.I.,estraneo alla disponibilità delle ulteriori risorse”; che pertanto “poco avrebbepotuto fare [il Commissario] nel renderle disponibili all’A.T.I.” (così sentenzaimpugnata, pag. 18).Evidenziava quindi che, “alla luce del complessivo regolamento contrattualee dei fatti storici riferiti”, era da disconoscere qualsivoglia attitudine eziologicaai comportamenti omissivi e commissivi ascritti al Commissario straordinario(cfr. sentenza impugnata, pag. 18), viepiù che il finanziamento alla [OSCURATO:PERSONA] erastato erogato dalla Regione Campania e non dal Commissario straordinario,Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026circostanza rilevante in considerazione della “dualità delle funzioni e dellecariche, nonostante l’identità della persona” (così sentenza impugnata, pag.19).Evidenziava ancora, per un verso, che nell’atto di riassunzione non era statarichiesta la risoluzione per inadempimento della convenzione n. 254/1987,sicché siffatta convenzione specificamente contemplante il diritto asseritamenteleso era estranea al giudizio (cfr. sentenza impugnata, pag. 19).Evidenziava ancora, per altro verso, che, nel segno dell’art. 7 dellaconvenzione n. 281/ 1986 e dell’art. 9 della convenzione n. 2/1989, non siscorgevano i presupposti per la risoluzione delle predette convenzioni perinadempimento del Commissario straordinario limitatamente alla progettazionee alla realizzazione del collegamento ferroviario con l’area universitaria di MonteSant’Angelo (cfr. sentenza impugnata, pag. 20).Evidenziava perciò che all’A.T.I. era dovuta “la sola somma corrispondentealle spese affrontate per la progettazione, nei limiti della vigente tariffaprofessionale, e gli oneri d’esproprio già sostenuti, escluso ogni altro compenso,indennizzo, rimborso o risarcimento” (così sentenza impugnata, pag. 20).Evidenziava, infine, che era da accogliere parzialmente la doglianza addotta– con l’appello incidentale - dal Commissario straordinario concernente laquantificazione delle spese.Evidenziava segnatamente che ben poteva tenersi conto, quale prova atipica,degli esiti della consulenza tecnica svolta innanzi agli arbitri.Evidenziava quindi che le spese da rimborsare erano da limitare a quelledocumentate, ammontanti a lire 3.782.324.845 per spese dirette e a lire664.415.510 per spese indirette, “importi ai quali il consulente [era pervenuto]Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026in esito all’esame delle opposte tesi dei tecnici di parte e con congruamotivazione” (così sentenza impugnata, pag. 20).10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]., in proprio equale mandataria dell’A.T.I. costituita con la ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. econ la [OSCURATO:SOCIETA].; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione conogni susseguente statuizione.Il Presidente della Regione Campania – Commissario liquidatore dellagestione fondi fuori bilancio ex art. 11, comma 18, legge n. 887/1984 hadepositato controricorso, recante ricorso incidentale affidato ad un unicomotivo; ha chiesto rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorsoincidentale con il favore delle spese.L’[OSCURATO:SOCIETA], in proprio e nella qualità, ha depositato controricorso onde resistereall’avverso ricorso incidentale.11. La ricorrente principale ha depositato memoriaParimenti ha depositato memoria il controricorrente – ricorrente incidentale.CONSIDERATO CHE12. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.384, 2° co., cod. proc. civ.Deduce che la Corte di Napoli ha pronunciato “in patente violazione del (…)vincolo costituito da quanto statuito dalla Corte di Cassazione e in patentetravalicamento del perimetro di cognizione e di giudizio imposti al giudice dirinvio” (così ricorso, pag. 20).Deduce che la corte d’appello, da un canto, “ha in realtà seguito l’identicopercorso motivazionale della sentenza cassata” (così ricorso, pag. 22); d’altroNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026canto, ha disatteso e platealmente ignorato i “vari principi di diritto affermatiData pubblicazione 14/06/2026dalla Cassazione e comunque (…) quanto statuito dalla Corte ” (così ricorso,pag. 22).Deduce che in ragione dei punti enunciati dalla ordinanza rescindente ilgiudizio non poteva che concludersi “con la declaratoria di risoluzione delleConvenzioni inter partes in danno del Commissario” (così ricorso, pag. 24).13. Il primo motivo del ricorso principale va respinto.14. Si è anticipato che questa Corte, con l’ordinanza rescindente n.5569/2018 - con cui ebbe, in accoglimento dei primi tre motivi del ricorsoprincipale allora esperito, a cassare la sentenza n. 588/2016 della Corted’appello di Napoli – ebbe, sì, a rimarcare che la corte territoriale era “incorsa,sotto diversi profili, nella violazione dei parametri interpretativi di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ.”, tuttavia ebbe propriamente a cassare la statuizione dellaCorte napoletana per “vizio di motivazione”, ossia giacché “la motivazionedell’impugnata sentenza si palesa[va] (…) sostanzialmente «apparente», e taleda integrare (…) il denunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc. civ.”.Il riscontro, nell’ordinanza rescindente, della violazione dei canoniermeneutici, dunque, non è stato prodromico rispetto all’enunciazione delprincipio di diritto, cui la corte del rinvio avrebbe dovuto specificamenteuniformarsi, ma ha improntato, più esattamente, la “sollecitazione” rivolta allacorte del rinvio al più corretto riesame “del merito della controversia”, inparticolare, “delle diverse pattuizioni intercorse tra le parti”, onde “stabilirel’eventuale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]”.Su tale scorta sovviene l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale, incaso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio nonNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare sualtri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronunciada emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto difondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenutiillogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difettiargomentativi riscontrati (Cass. sez. lav. 29.5.2014, n. 12102; Cass. sez. lav.3.7.2009, n. 15692. Cfr. altresì Cass. sez. un. 3.9.2020, n. 18303 (Rv. 658632-02)).15. Ebbene, la Corte di Napoli, in sede di rinvio, ha correttamente epuntualmente ottemperato alla “sollecitazione” rescindente e non si è affattosottratta al rituale assolvimento del “mandato” conferitole.E tanto emerge, inconfutabilmente, dalla lettura parallela dei surriferitipassaggi motivazionali del dictum rescindente e del dictum rescissorio.In particolare – e peraltro - la Corte partenopea ha non solo vagliato e datoconto dei rapporti intercorrenti tra le tre convenzioni all’uopo siglate – quella del1987 intercorsa pur con la [OSCURATO:PERSONA] - ma ha valutato anche la proiezione dellaclausola di cui all’art. 7 della convenzione del 1986 alla luce della previsionedell’art. 3 della convenzione del 1987.In particolare – e peraltro – la Corte partenopea ha rimarcato, con giudizio“in fatto” congruo ed “in diritto” ineccepibile, che, quantunque la convenzionedel 1987 prevedesse il diritto dell’A.T.I. di proseguire nella esecuzione dellaconcessione al sopravvenire di eventuali diverse fonti di finanziamento,nondimeno, a fronte dell’erogazione di tali fonti esclusivamente a favore dellaSEPSA “ben poco avrebbe potuto fare [il Commissario] nel renderle disponibiliall’A.T.I.” (cfr. sentenza impugnata, pag. 18).Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Dunque, nessuna delle ipotesi di “anomalia motivazionale” rilevante alla luceData pubblicazione 14/06/2026della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte inficia ildictum rescissorio.Dunque, nessun “error” inficia lo stesso dictum.16. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazionedegli artt. 1175, 1218, 1223, 1227, 1362 e ss., 1375, 1411, 1453 e 2909 cod.civ., dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 11 legge n.887/1984, dell’art. 117 r.d. n. 827/1924; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod.proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussionetra le parti.Deduce che ha errato la Corte di Napoli, siccome nella convenzione del 1987si fa espresso riferimento alla Convenzione del 1986, “prevedendo le parti cheil diritto dell’A.T.I. di realizzare l’opera pubblica è comprensivo anche dell’ipotesi di cui al penultimo comma dell’art. 7 della citata Convenzione vale a direanche del caso in cui risulti necessario fare ricorso ad “eventuali, quali chesiano, ulteriori fonti di finanziamento” ” (così ricorso, pagg. 28 – 29).Deduce quindi che con la convenzione del 1987 “le parti si sono limitate a unamera ricognizione del rapporto precedente” (così ricorso, pag. 29) e si è lasciata“del tutto impregiudicata, nella sfera giuridica dell’A.T.I. concessionaria, la fontecostitutiva del diritto ad essa attribuito dalla concessione-contratto del 1986”,sicché la concessionaria non era tenuta a domandare la risoluzione dellaconvenzione del 1987, giacché il diritto azionato traeva titolo dalla convenzionedel 1986 (cfr. ricorso, pagg. 29 - 30).Deduce altresì che la corte d’appello non ha considerato che si era formatoun giudicato sia “esterno” – correlato alla sentenza del Tribunale di Napoli n.Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/20262742/2002 – che “interno” sul carattere meramente “ricognitivo” dellaconvenzione del 1987 (cfr. ricorso, pagg. 30 - 31).Deduce del resto che con la convenzione del 1987 si era ritenuto che fosseda preservare il diritto del concessionario di realizzare l’opera pubblica, giustale previsioni della convenzione del 1986, “non solo nel caso di utilizzazione dellefonti di finanziamento originariamente in essa previste, bensì anche nel caso incui si fosse reso necessario il ricorso ad altre risorse pubbliche” (così ricorso,pag. 32).Deduce ulteriormente che siffatto rilievo rinviene riscontro pur alla luce – nelsegno della previsione del 2° co. dell’art. 1362 cod. civ. - del comportamentosuccessivo del Commissario straordinario e della “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 33).Deduce inoltre che la mancata partecipazione al giudizio della “[OSCURATO:PERSONA]”costituisce “unicamente il precipitato della corretta interpretazione delleConvenzioni per cui è causa, come delineatosi in modo irretrattabile neipregressi giudicati inter partes” (così ricorso, pag. 35).Deduce ancora che “non è vero che poco avrebbe potuto fare il Commissarionel rendere i fondi disponibili all’A.T.I., in quanto i fondi erano stati ottenuti suiprogetti approvati dell’A.T.I. ed era pertanto suo precipuo dovere renderlidisponibili” (così ricorso, pag. 36).Deduce segnatamente che l’inadempimento contrattuale ascritto alCommissario “è consistito non solo nella violazione dell’impegno a far realizzarel’opera all’A.T.I. che l’aveva progettata (…), ma anche nell’aver concesso unfinanziamento alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di presidente della Regione” (così ricorso,pag. 36); che la contraria affermazione di cui all’impugnato dictum, secondo cuiil ruolo di Presidente della Regione e di Commissario straordinario erano benNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026distinti, confligge con l’obbligo del Commissario di perseguire l’interesseData pubblicazione 14/06/2026pubblico (cfr. ricorso, pagg. 36 - 37).Deduce infine che ben altre iniziative avrebbe potuto e dovuto assumere ilCommissario straordinario, ovvero “sul versante statale (…) era per legge tenutoad adottare le necessarie iniziative per ottenere dal CIPE la revoca delfinanziamento concesso a [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 38), ovvero “sul versanteregionale (…) avrebbe dovuto dirigere il cofinanziamento dei fondi regionali(POA), evitando la realizzazione dell’opera pubblica da parte di un’impresadiversa dalla concessionaria” (così ricorso, pag. 39).17. Il secondo motivo del ricorso principale è, a rigore, inammissibile.18. Il mezzo in disamina veicola doglianze di tipo ermeneutico.Sovviene, perciò, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contrattosi risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile incassazione per violazione delle regole ermeneutiche ovvero per omesso esamedi un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. sez. lav.4.4.2022, n. 10745).Sovviene, perciò, l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né lacensura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in unacritica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nellamera contrapposizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007,n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).19. Il mezzo in disamina veicola al contempo – ed essenzialmente - doglianzeafferenti al piano del giudizio “di merito” cui la corte distrettuale ha fatto luogo(“ci si trova al cospetto di comportamenti omissivi e commissivi che configuranoil gravissimo inadempimento del [OSCURATO:PERSONA]”: così memoriadella ricorrente, pag. 11. Ben vero, già in epoca risalente questa Corte spiegavaNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026che la valutazione in base alla quale viene escluso l’inadempimento colpevole,Data pubblicazione 14/06/2026costituisce un apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione secorrettamente e adeguatamente motivato: Cass. 13.11.1963, n. 2978).Sovviene, perciò, l’insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione laparte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversainterpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzionedella fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità(cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. sez. un. 27.12.2019, n.34476 (Rv. 656492 - 03)).20. Nei suindicati termini si ribadisce, da un canto, in rapporto alla previsionedel n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., che nessuna forma di “anomaliamotivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053/2014 delle sezioniunite di questa Corte inficia l’impugnato dictum.La corte territoriale ha esplicitato – lo si è premesso - in maniera compiuta,congrua ed intellegibile l’iter logico/giuridico che sorregge la propria statuizione.Nei medesimi suindicati termini si ribadisce, d’altro canto, che l’impugnatodictum è ineccepibile “in diritto”.In ogni caso è innegabile che le censure ermeneutiche dalla ricorrente addottesi risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilitàdella patrocinata antitetica opzione interpretativa.21. Del tutto generico e privo di autosufficienza è il riferimento a pretesigiudicati “esterni” ed “interni”.Ben avrebbe dovuto la ricorrente, in ottemperanza agli oneri di cui al n. 4 en. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. riprodurre innanzitutto il testualeintegrale tenore della sentenza n. 2742/2002 del Tribunale di Napoli (cfr. Cass.Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/202623.6.2017, n. 15737; Cass. (ord.) 25.9.2024, n. 25700) nonché dell’atto diData pubblicazione 14/06/2026appello che – nel presente giudizio – avverso la sentenza di primo grado, n.2329/2010, del tribunale il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad esperire (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6769).22. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1218e 1223 cod. civ. e dell’art. 36 d.P.R. n. 1063/1962.Deduce che ha errato la Corte di Napoli ad opinare per la naturarestitutoria/corrispettiva e non risarcitoria dell’indennizzo.Deduce quindi che la corte d’appello avrebbe dovuto far luogo alriconoscimento della rivalutazione monetaria (cfr. ricorso, pag. 42).Deduce al contempo che la corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere gliinteressi con i tassi e le decorrenze di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 1063/1962.23. Il terzo motivo del ricorso principale è del pari inammissibile.24. Il mezzo in disamina non si confronta con la “ratio decidendi”.La Corte di Napoli ha accordato all’A.T.I. l’importo di euro 2.296.549,73 atitolo di mero rimborso delle spese sostenute in virtù della clausola di cui allaparte finale dell’art. 7 della convenzione del 1986 e della identica clausola di cuiall’art. 9 della convenzione del 1989.Sic et simpliciter ed in modo avulso dalla “ratio”, dunque, la ricorrente assumeche l’importo sarebbe dovuto a titolo risarcitorio e sarebbe stato – “trattandosidi un debito di valore” - da incrementare con la rivalutazione.La Corte di Napoli ha accordato all’A.T.I. gli interessi legali sull’importo di euro2.296.549,73, siccome la medesima clausola prefigurava il solo rimborso dellespese, “in deroga all’art. 354 Legge sui lavori pubblici”.Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026Sic et simpliciter ed in modo avulso dalla “ratio”, dunque, la ricorrente assumeche le sarebbero spettati gli interessi secondo il “capitolato generale d’appalto”del 1962.25. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115, 116, 156, 159, 161,162, 191 - 197 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Napoli a far luogo alla quantificazione dellespese sulla scorta della c.t.u. espletata nell’ambito del giudizio arbitrale (cfr.ricorso incidentale, pag. 30).Deduce che la c.t.u. espletata in sede arbitrale “non è solo inattendibile, maè addirittura nulla, perché ordinata da un organo non giudiziario del tuttosfornito di qualsivoglia potere di occuparsi della controversia” (così ricorsoincidentale, pag. 30).Deduce che la c.t.u. disposta in altra sede, in quanto prova atipica, ha al piùvalenza di una semplice presunzione, sicché la corte d’appello avrebbe dovutofar luogo alla rinnovazione della consulenza (cfr. ricorso incidentale, pag. 31).26. Il motivo di ricorso incidentale è da rigettare.27. Generica è la censura di inattendibilità della c.t.u. disposta in sedearbitrale.28. Ovviamente il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai finidella sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in undiverso processo – evidentemente pur arbitrale (cfr. con riferimento all’arbitratorituale Cass. sez. un. (ord.) 25.10.2013, n. 24153 (Rv. 627786)) - anche dinatura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativadocumentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti diquest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare laNumero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026valutazione giudiziale su di essa (cfr. Cass. sez. lav. 5.12.2008, n. 28855; Cass.7.5.2014, n. 9843).Nella specie la Corte partenopea ha dato atto che ben poteva tenersi conto,quale prova atipica, degli esiti della consulenza tecnica svolta innanzi agli arbitri,“considerata la completezza e precisione dell’esecuzione del mandato ed anchela piena partecipazione dei consulenti di parte, le cui diverse valutazioni suiquesiti venivano debitamente riportate e considerate dal consulente nominato”(così sentenza impugnata, pag. 20).29. Alla luce di tal ultimo rilievo soccorre, poi, l’insegnamento di questa Cortea tenor del quale, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteridiscrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporreindagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulentesulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini,sostituendo l’ausiliare del giudice; e a tenor del quale l’esercizio di tale poterenon è sindacabile in sede di legittimità, ove – è il caso di specie - ne sia dataadeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. sez. lav. (ord.)24.1.2019, n. 2103).30. In dipendenza del rigetto e del ricorso principale e del ricorso incidentalesi giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.31. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte e dellaricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso principale;Numero registro generale 32220/2021Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 19782/2026Data pubblicazione 14/06/2026rigetta il ricorso incidentale;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dellaricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 aprile 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19782/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris