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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:T:2006:267
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Causa T‑322/01

[OSCURATO:PERSONA] SA

contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee «Concorrenza — Intese — Gluconato di sodio — Art. 81 CE — Ammenda — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Principio di proporzionalità — Parità di trattamento — Principio del ne bis in idem» Massime della sentenza

1. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Impatto concreto sul mercato (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A, primo comma)

2. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

3. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)

4. Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione (Art. 81, n. 1, CE)

5. Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

6. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04)

7. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione dell’impresa incriminata [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04, punti B, lett. b), e C]

8. Concorrenza — Ammende — Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte in uno Stato membro o in uno Stato terzo per violazione del diritto nazionale della concorrenza (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

9. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Fatturato dell’impresa autrice dell’illecito (Regolamento del Consiglio n. 17)

10. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A)

11. Procedura — Domanda di riapertura della fase orale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62)

12. Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] — Competenza del Tribunale a conoscere della legittimità e del merito (Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17)

1. Secondo la formulazione del punto 1 A, primo comma, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, nel calcolare l’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, in particolare, dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato quando sia misurabile.

Tale impatto misurabile dell’intesa deve essere considerato sufficientemente dimostrato quando la [OSCURATO:PERSONA] è in grado di fornire indizi concreti e credibili che indicano, con ragionevole probabilità, che l’intesa ha avuto un impatto sul mercato.

Infatti, l’esame dell’impatto di una intesa sul mercato implica necessariamente il ricorso a ipotesi.

In questo contesto, la [OSCURATO:PERSONA] deve, in particolare, esaminare quale sarebbe stato il prezzo del prodotto in esame in assenza di intesa.

Orbene, nel procedere all’esame delle cause dell’effettiva evoluzione dei prezzi, è azzardato speculare sul rispettivo ruolo di ciascuna delle dette cause.

Si deve tener conto della circostanza obiettiva che, in ragione dell’intesa sui prezzi, le parti hanno per l’appunto rinunciato alla loro libertà di farsi concorrenza sui prezzi.

Pertanto, la valutazione dell’influenza derivante da fattori diversi dalla detta volontaria astensione dei partecipanti all’intesa è necessariamente fondata su ragionevoli probabilità, non quantificabili con esattezza.

Quindi, a meno che non si voglia togliere effetto utile al criterio di cui al punto 1 A, primo comma, non può rimproverarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di aver preso come base l’impatto concreto di una intesa sul mercato avente un oggetto anticoncorrenziale, quale un’intesa sui prezzi ovvero sulle quote, senza quantificare tale impatto o senza fornire in proposito dati di valutazione in cifre. (v. punti 71-75)

2. In materia di repressione delle intese vietate, il comportamento effettivo che un’impresa vuole adottare è inconferente ai fini della valutazione dell’impatto dell’intesa sul mercato, dato che gli effetti da prendere in considerazione sono quelli risultanti dall’insieme dell’infrazione cui essa ha partecipato.

Analogamente l’impatto di un’intesa non è necessariamente in correlazione con la sua durata. [OSCURATO:PERSONA], non si può escludere che l’effetto di un’intesa, quando è inesistente per una lunga durata ma devastante per una breve durata, sia altrettanto importante di quello di un’intesa avente un certo effetto per tutta la durata di quest’ultima.

Di conseguenza, l’assenza di effetto o l’esistenza di un effetto limitato dell’intesa per taluni periodi, quand’anche appurata, non attesta necessariamente un effetto minore di quello di un’intesa i cui effetti si percepiscono per tutta la sua durata. (v. punti 89-90, 121, 128, 141, 179)

3. In forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l’importo dell’ammenda è stabilito sulla base della gravità dell’infrazione e della sua durata.

Inoltre, conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, la [OSCURATO:PERSONA] fissa l’importo di partenza in funzione della gravità dell’infrazione, tenendo conto della natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato e dell’estensione del mercato geografico.

Tale quadro giuridico non impone pertanto, in quanto tale, alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto della modesta dimensione del mercato dei prodotti.

Tuttavia, nel valutare la gravità di un’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa.

Non è dato escludere che tra questi elementi che attestano la gravità di una infrazione possano figurare, a seconda dei casi, il valore del prodotto oggetto dell’infrazione, la dimensione del mercato del prodotto rilevante e il potere degli acquirenti.

Di conseguenza, anche se la dimensione del mercato può costituire un elemento da prendere in considerazione per accertare la gravità dell’infrazione, la sua importanza varia in funzione delle circostanze particolari dell’infrazione di cui trattasi. (v. punti 147-150)

4. Ai fini dell’esame dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE a un accordo o ad una pratica concordata, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. (v. punto 201)

5. Ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere, in particolare, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

Inoltre, a prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale esposizione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni.

Infatti, al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso.

A tal proposito, non spetta al Tribunale esaminare, nel complesso degli elementi dedotti a sostegno di un primo motivo, se tali elementi possano essere utilizzati anche a sostegno di un secondo motivo.

Non inficia tale conclusione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto lo sforzo particolare di tentare, nonostante la flagrante imprecisione di un motivo, di identificare eventuali argomenti della ricorrente dedotti nell’ambito della sua argomentazione relativa al primo motivo e idonei ad essere, se del caso, ripresi a sostegno del secondo motivo, nonché di replicarvi in tale contesto.

In effetti tale posizione della [OSCURATO:PERSONA] costituisce solo un’ipotesi quanto alla portata esatta del motivo sollevato dalla ricorrente.

Essa non permette di determinare con certezza la portata esatta del secondo motivo. (v. punti 208-209)

6. La comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese deriva dall’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e comporta solo un’autolimitazione di questo potere nel rispetto del principio della parità di trattamento.

Tale comunicazione crea aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa.

In considerazione del rispetto del principio della parità di trattamento e del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] possono desumere da tale comunicazione, quest’ultima è quindi tenuta a conformarvisi allorché valuta, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa, la sua cooperazione.

A tal proposito, né un progetto di nuova comunicazione, anche se pubblicato prima dell’adozione di una decisione che ha inflitto un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, né una nuova comunicazione pubblicata dopo l’adozione di una tale decisione possono dar luogo ad un effetto di autolimitazione dell’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] in questo caso. (v. punti 223-224)

7. Affinché un’impresa possa godere di una significativa riduzione dell’ammenda in applicazione del punto C della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa fra imprese, la detta comunicazione impone, al punto B, cui fa rinvio il punto C, lett. b), che essa sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa.

La comunicazione non prevede che, per soddisfare tale condizione, l’impresa che denuncia l’intesa segreta alla [OSCURATO:PERSONA] debba fornirle l’insieme degli elementi determinanti per l’elaborazione di una comunicazione degli addebiti o, ancor meno, per l’adozione di una decisione con la quale constata una infrazione. (v. punti 237-239)

8. Il principio del ne bis in idem vieta di sanzionare una stessa persona più di una volta per uno stesso comportamento illecito al fine di tutelare un medesimo interesse giuridico.

L’applicazione di questo principio è soggetta a tre condizioni cumulative, cioè l’identità dei fatti, l’identità del contravventore e l’identità dell’interesse giuridico protetto. [OSCURATO:PERSONA], un’impresa può validamente costituire oggetto di due procedimenti paralleli per uno stesso comportamento illecito e pertanto di una doppia sanzione, l’una da parte dell’autorità competente dello Stato membro considerato, l’altra comunitaria, nella misura in cui i detti procedimenti perseguano fini distinti e non vi sia identità tra le norme violate.

Da ciò consegue che il principio del ne bis in idem non può, a maggior ragione, trovare applicazione in un caso in cui i procedimenti promossi e le sanzioni inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e dalle autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi, dall’altro, non perseguono, con tutta evidenza, gli stessi obiettivi.

Infatti, se nel primo caso si tratta di preservare una concorrenza non falsata nel territorio dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, la protezione che nel secondo caso si intende perseguire riguarda il mercato di uno Stato terzo.

Fa pertanto difetto in tal caso la condizione dell’identità dell’interesse giuridico protetto, necessaria affinché possa essere applicato il principio del ne bis in idem. (v. punti 277-281)

9. Qualora, nel determinare l’importo dell’ammenda da infliggere a un’impresa che ha violato le regole comunitarie di concorrenza, sia stato commesso un errore a livello del fatturato da prendere in considerazione, la scoperta di tale errore deve comportare una rettifica dell’importo dell’ammenda, e ciò quand’anche l’errore sia imputabile all’impresa. (v. punto 293)

10. Ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, nel suddividere in gruppi imprese che hanno violato l’art. 81, n. 1, CE, la determinazione dei valori limite per ogni singolo gruppo così individuato deve essere coerente ed obiettivamente giustificata. (v. punto 295)

11. Il Tribunale è tenuto ad accogliere una domanda di riapertura della fase orale ai fini della presa in considerazione di fatti nuovi solo se la parte interessata si basa su fatti tali da esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia, che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale.

L’adozione, successivamente a una decisione che infligge un’ammenda a un’impresa che abbia commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, di una decisione riguardante altre imprese che vi hanno partecipato non costituisce un elemento nuovo idoneo ad esercitare un’influenza decisiva sulla legittimità della prima decisione e non dà quindi luogo alla riapertura della fase orale su tale fondamento.

La legittimità di un atto comunitario, infatti, deve essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione dell’atto stesso.

Pertanto è esclusa la presa in considerazione, nel valutare la legittimità di tale atto, di circostanze posteriori alla data di adozione dell’atto comunitario.

Peraltro, l’esame della legittimità di una decisione deve in linea di principio svolgersi sulla base degli elementi di fatto e di diritto menzionati dalle parti nel corso del procedimento amministrativo e/o ripresi in tale decisione.

In caso contrario si rimetterebbe in questione il parallelismo tra il procedimento – anteriore – amministrativo ed il procedimento di controllo – successivo – giudiziario, fondato sull’identità degli elementi di fatto e di diritto. (v. punti 323-326)

12. Per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende inflitte per violazione delle regole di concorrenza, il Tribunale può, in virtù della sua competenza anche di merito, prendere in considerazione, viste le censure invocate dalla ricorrente, elementi aggiuntivi di informazione non menzionati nella decisione impugnata.

Tuttavia, alla luce del principio di certezza del diritto, tale possibilità deve, in linea di principio, limitarsi alla presa in considerazione di elementi di informazione precedenti alla decisione impugnata e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto conoscere al momento di prendere la sua decisione.

Un diverso approccio condurrebbe il Tribunale a sostituirsi all’amministrazione per valutare una questione che essa non è stata ancora chiamata ad esaminare, il che equivarrebbe a sconfinare nell’ambito delle competenze di quest’ultima e, più in generale, a violare il sistema di ripartizione delle funzioni e l’equilibrio istituzionale tra i poteri giudiziario ed amministrativo. (v. punto 327) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 27 settembre 2006 ( * ) «Concorrenza – Intese – Gluconato di sodio – Art. 81 CE – Ammenda – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Comunicazione sulla cooperazione – Principio di proporzionalità – Parità di trattamento – Principio del ne bis in idem» [OSCURATO:PERSONA] causa T‑322/01,

[OSCURATO:PERSONA] SA,

con sede in Lestrem (Francia), rappresentata dagli avv.ti O. Prost, D. Voillemot e A. Choffel, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata inizialmente dai sigg.

A. Bouquet, W. Wils, A. Whelan e F. Lelièvre, successivamente dai sigg.

Bouquet, Wils e Whelan, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti A. Condomines e J. Liygonie, convenuta, avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio), nella parte in cui fissano l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, in secondo luogo, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda e, in terzo luogo, una domanda di rimborso alla ricorrente degli importi illegittimamente percepiti, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione), composto dal sig.

J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg.

M. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.

I. Natsinas, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 febbraio 2004, ha pronunciato la seguente Sentenza [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia 1 [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società operante nell’industria chimica.

Essa produce segnatamente gluconato di sodio. 2 Il gluconato di sodio fa parte delle sostanze chelanti, prodotti che inattivano gli ioni metallici nei procedimenti industriali.

Questi procedimenti comprendono, tra l’altro, la pulizia industriale (pulizia di bottiglie o di utensili), il trattamento delle superfici (trattamenti antiruggine, sgrassaggio, incisione di alluminio) e il trattamento delle acque.

Le sostanze chelanti sono pertanto utilizzate dall’industria alimentare, cosmetica, farmaceutica, cartaria, del cemento e da altre industrie ancora.

Il gluconato di sodio è venduto nel mondo intero e imprese tra loro concorrenti sono presenti sui mercati mondiali. 3 Nel 1995 le vendite totali di gluconato di sodio a livello mondiale erano di circa EUR 58,7 milioni, quelle realizzate nello Spazio economico europeo (SEE) di circa EUR 19,6 milioni.

All’epoca dei fatti la quasi totalità della produzione mondiale di gluconato di sodio era nelle mani di cinque imprese e cioè, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], in quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] vof (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), impresa controllata in comune sino al dicembre 1995 dalla [OSCURATO:PERSONA] BV, controllata al 100% della [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e della [OSCURATO:PERSONA]- en Productievereniging van Aardappelmeel en [OSCURATO:PERSONA] BA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») e, in quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: l’«ADM»). 4 Nel marzo 1997 il Ministero della Giustizia americano informava la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che, a seguito di un’inchiesta condotta sul mercato della lisina e dell’acido citrico, era stata aperta un’ulteriore inchiesta avente ad oggetto il mercato del gluconato di sodio.

Nell’ottobre e nel dicembre 1997 nonché nel febbraio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] apprendeva che la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso di aver partecipato ad un’intesa che era consistita nel fissare i prezzi del gluconato di sodio e nel ripartire i volumi di vendita di tale prodotto negli [OSCURATO:PERSONA] e altrove.

A seguito di accordi conclusi con il Ministero della Giustizia americano, a tali imprese sono state inflitte ammende dalle autorità americane. 5 Il 18 febbraio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava, ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), richieste di informazioni ai principali produttori, importatori, esportatori ed acquirenti di gluconato di sodio in Europa. 6 Facendo seguito alla richiesta di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] prendeva contatto con la [OSCURATO:PERSONA] per informarla che aveva cooperato con le autorità americane nell’ambito dell’inchiesta descritta supra e che auspicava fare altrettanto con la [OSCURATO:PERSONA] sulla base della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

Il 12 maggio 1998, a seguito di una riunione tenutasi con la [OSCURATO:PERSONA] il 1° aprile 1998, la [OSCURATO:PERSONA] consegnava una dichiarazione scritta ed un fascicolo contenente un riassunto della cronistoria dell’intesa nonché un certo numero di documenti. 7 Il 16 e 17 settembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] procedeva a verifiche, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, nei locali dell’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 8 Il 10 novembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava una richiesta di informazioni all’ADM.

Il 26 novembre 1998 l’ADM annunciava la sua intenzione di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso della riunione svoltasi l’11 dicembre 1998, l’ADM trasmetteva un «primo acconto in ragione della sua cooperazione».

Una dichiarazione dell’impresa e documenti riferentesi alla pratica sono stati rimessi in seguito, il 21 gennaio 1999, alla [OSCURATO:PERSONA]. 9 Il 2 marzo 1999 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava richieste di informazioni dettagliate alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].

Con lettere 14, 19 e 20 aprile 1999 tali imprese manifestavano il loro auspicio di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] e le fornivano talune informazioni sull’intesa.

Il 25 ottobre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava richieste di informazioni supplementari all’ADM, alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA]. 10 Il 17 maggio 2000, sulla base delle informazioni trasmessele, la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava una comunicazione degli addebiti alla [OSCURATO:PERSONA] e alle altre imprese interessate per violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo sul SEE (in prosieguo: l’«accordo SEE»). [OSCURATO:PERSONA] e tutte le altre imprese interessate trasmettevano osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna di tali parti ha chiesto che fosse tenuta un’audizione né contestato la materialità dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. 11 L’11 maggio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] inviava richieste di informazioni complementari alla [OSCURATO:PERSONA] ed alle altre imprese interessate. 12 Il 2 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione C(2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera 11 ottobre 2001. 13 [OSCURATO:PERSONA] figurano segnatamente le seguenti disposizioni: «Articolo 1 [[OSCURATO:PERSONA]], [ADM], [[OSCURATO:PERSONA]], [[OSCURATO:PERSONA]], [[OSCURATO:PERSONA]] e [[OSCURATO:PERSONA]] hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE e – a partire dal 1° gennaio 1994 – l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE partecipando a un accordo e/o a una pratica concordata continuati nel settore del gluconato di sodio.

L’infrazione è durata: – nel caso dell’[[OSCURATO:PERSONA]], dell’[[OSCURATO:PERSONA]], della [[OSCURATO:PERSONA]] e della [[OSCURATO:PERSONA]], dal febbraio 1987 al giugno 1995; – nel caso della [[OSCURATO:PERSONA]], dal maggio 1988 al giugno 1995; – nel caso dell’[ADM], dal giugno 1991 al giugno 1995. (…) Articolo 3 Per l’infrazione di cui all’articolo 1 vengono inflitte le seguenti ammende:

a) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 9 milioni

b) [ADM] EUR 10,13 milioni

c) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 3,6 milioni

d) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 3,6 milioni

e) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 20,4 milioni

f) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 10,8 milioni (...)». 14 Ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nella [OSCURATO:PERSONA] la metodologia esposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») nonché la comunicazione sulla cooperazione. 15 In primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione. 16 A tale riguardo, per quanto concerne la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato anzitutto che le imprese interessate avevano commesso un’infrazione molto grave, tenuto conto della sua natura, del suo impatto concreto sul mercato del gluconato di sodio nel SEE e dell’estensione del mercato geografico rilevante (punto 371 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]). 17 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto che si dovesse tener conto dell’effettiva capacità economica di arrecare pregiudizio alla concorrenza e di fissare l’ammenda ad un livello che garantisse un sufficiente effetto dissuasivo.

Di conseguenza, basandosi sul fatturato mondiale realizzato dalle imprese interessate dalla vendita del gluconato di sodio nel corso del 1995, ultimo anno del periodo di infrazione, comunicato dalle stesse imprese in seguito a richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] e sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato le rispettive quote di mercato di tali imprese, la [OSCURATO:PERSONA] ha classificato tali imprese in due categorie. [OSCURATO:PERSONA] prima categoria ha classificato le imprese che, secondo i dati a sua disposizione, detenevano quote di mercato mondiale di gluconato di sodio superiori al 20%, cioè la [OSCURATO:PERSONA] (35,54%), la [OSCURATO:PERSONA] (24,75%) e la [OSCURATO:PERSONA] (20,96%).

Per queste imprese la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato un importo iniziale di EUR 10 milioni. [OSCURATO:PERSONA] seconda categoria ha classificato le imprese che, secondo i dati a sua disposizione, detenevano quote di mercato mondiale del gluconato di sodio inferiore al 10%, cioè la [OSCURATO:PERSONA] (circa il 9,5%) e l’ADM (9,35%).

Per queste imprese la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo iniziale dell’ammenda ad EUR 5 milioni e per la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], che detenevano insieme la [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 2,5 milioni ciascuna (punto 385 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]). 18 Inoltre, al fine di assicurare all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, da un lato, e di tener conto del fatto che le grandi imprese dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di meglio valutare l’illegitimità del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all’adeguamento di tale importo iniziale.

Di conseguenza, tenendo conto delle dimensioni e delle risorse globali delle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un coefficiente moltiplicatore del 2,5 agli importi iniziali determinati per l’ADM e la [OSCURATO:PERSONA] e ha pertanto maggiorato tale importo, in modo da fissarlo ad EUR 12,5 milioni nel caso dell’ADM e ad EUR 6,25 milioni nel caso della [OSCURATO:PERSONA] (punto 388 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]). 19 Per tener conto della durata dell’infrazione commessa da ciascuna impresa, l’importo iniziale è stato inoltre maggiorato del 10% all’anno: cioè una maggiorazione dell’80% per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], del 70% per la [OSCURATO:PERSONA] e del 35% per l’ADM (punti 389‑392 della [OSCURATO:PERSONA]). 20 [OSCURATO:PERSONA] ha così fissato l’importo di base delle ammende ad EUR 18 milioni per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda l’ADM, la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], l’importo di base è stato fissato rispettivamente ad EUR 16,88, 11,25, 4,5, 18 e 17 milioni (punto 396 della [OSCURATO:PERSONA]). 21 In secondo luogo, sulla base di circostanze aggravanti, l’importo di base dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] è stato maggiorato del 50% per il motivo che quest’impresa aveva svolto un ruolo leader nell’ambito dell’intesa (punto 403 della [OSCURATO:PERSONA]). 22 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato e respinto gli argomenti invocati da talune imprese, secondo cui tali imprese dovevano fruire di circostanze attenuanti (punti 404‑410 della [OSCURATO:PERSONA]). 23 In quarto luogo, in applicazione del punto B della comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] una «riduzione molto importante» (cioè l’80%) dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’ADM soddisfaceva le condizioni previste al punto C della stessa comunicazione per beneficiare di una «riduzione importante» dell’importo dell’ammenda.

Infine, in applicazione del punto D di tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha consentito una «significativa riduzione» (cioè il 40%) dell’importo dell’ammenda all’ADM ed alla [OSCURATO:PERSONA] e del 20% alla [OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (punti 418, 423, 426 e 427 della [OSCURATO:PERSONA]). 24 Il 19 marzo 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui è stata adottata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Il 29 settembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una nuova decisione C(2004) 3598 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio) (in prosieguo: la «decisione 29 settembre 2004») nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di altre tre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] AG) che infligge loro un’ammenda di EUR 19,04 milioni per la loro partecipazione all’intesa nel settore del gluconato di sodio.

Il 23 dicembre 2004 i quattro destinatari di quest’ultima decisione hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso tale decisione.

Tale ricorso è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T‑492/04.

Procedimento e conclusioni delle parti 25 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 26 Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto per iscritto quesiti alle parti, cui queste hanno risposto nei termini impartiti. 27 Le parti sono state sentite nelle loro difese all’udienza del 18 febbraio 2004. 28 In seguito all’adozione della decisione 29 settembre 2004 nei confronti, segnatamente, della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sollecitato con lettera 2 febbraio 2005, in via principale, l’adozione di misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’art. 64, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale e, in subordine, l’adozione, da parte del Tribunale, di qualsiasi misura utile quali la riapertura del dibattimento o la riunione di cause.

Considerato il principio generale di buona amministrazione della giustizia, il Tribunale, senza riaprire il procedimento, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a prendere posizione sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Con lettera 7 marzo 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di ritenere che non occorreva accogliere le domande della [OSCURATO:PERSONA]. 29 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – annullare l’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui considera che l’infrazione è durata, per quanto la riguarda, dal febbraio 1987 al giugno 1995; – annullare l’art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui le infligge un’ammenda pari ad EUR 10,8 milioni; – fare uso della sua competenza di merito per ridurre l’importo dell’ammenda inflittale; – ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsarle l’importo dell’ammenda illegittimamente percepito (capitale ed interessi al tasso del 3,76%); – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 30 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

In diritto 31 I motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], tutti relativi alla fissazione dell’importo dell’ammenda inflittale, concernono, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, in secondo luogo, la durata dell’infrazione, in terzo luogo, l’esistenza di circostanze attenuanti, in quarto luogo, la sua cooperazione nel corso del procedimento amministrativo e, in quinto luogo, l’applicazione del principio ne bis in idem in considerazione delle ammende inflittale dalle autorità americane.

I – Sulla gravità dell’infrazione A –

[OSCURATO:PERSONA]

32 Per quanto riguarda la valutazione della gravità dell’infrazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] solleva tre censure fondate, in primo luogo, sulla determinazione inesatta del fatturato da prendere in considerazione, in secondo luogo, sulla valutazione carente dell’impatto concreto dell’intesa sul mercato rilevante e, in terzo luogo, sull’omessa presa in considerazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. 33 Prima di pronunciarsi sul merito delle suddette diverse censure, è utile rammentare taluni elementi della valutazione condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla gravità dell’infrazione. 34 [OSCURATO:PERSONA] risulta che, per valutare la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto considerato che le imprese interessate avevano commesso un’infrazione molto grave, dati la sua natura, il suo impatto concreto sul mercato del gluconato di sodio nel SEE e l’estensione del mercato geografico rilevante, che aveva toccato l’insieme del SEE (punti 334‑371 della

[OSCURATO:PERSONA]).

35 In secondo luogo la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che occorresse applicare alle imprese interessate un «trattamento differenziato al fine di tener conto della loro effettiva capacità economica di arrecare un rilevante pregiudizio alla concorrenza e (...) di fissare l’ammenda ad un livello che garantisca un sufficiente effetto dissuasivo».

Sotto tale profilo la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che terrebbe conto del peso specifico di ciascuna impresa e quindi dell’effetto reale del suo comportamento illecito sulla concorrenza (punti 378 e 379 della [OSCURATO:PERSONA]). 36 Ai fini della valutazione di tali elementi la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di fondarsi sui fatturati realizzati dalle imprese interessate dalla vendita del gluconato di sodio a livello mondiale nel corso dell’ultimo anno del periodo di infrazione, cioè il 1995. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato al riguardo che, «poiché il mercato [del gluconato di sodio era] globale, tali fatturati da[vano] la migliore indicazione possibile della capacità delle imprese partecipanti di causare un danno significativo agli altri operatori nel mercato comune e/o nel SEE» (punto 381 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, a suo avviso, tale metodo era corroborato dal fatto che si trattava di un’intesa mondiale, il cui oggetto era, segnatamente, quello di ripartire i mercati a livello mondiale e, pertanto, sottrarre alla concorrenza talune zone del mercato del SEE.

Essa ha ritenuto inoltre che il fatturato mondiale di una parte dell’intesa forniva anche un’idea del suo contributo all’efficacia dell’intesa nel suo complesso o, al contrario, dell’instabilità che l’avrebbe colpita se la parte suddetta non vi avesse partecipato (punto 381 della [OSCURATO:PERSONA]). 37 Su tale base la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di definire due categorie di imprese, cioè, da una parte, quella costituita dai «tre principali produttori di gluconato di sodio detentori di quote del mercato mondiale superiori al 20%» e, dall’altra, quella costituita dalle imprese «le cui quote di mercato erano sensibilmente inferiori sul mercato mondiale del gluconato di sodio (meno del 10%)» (punto 382 della [OSCURATO:PERSONA]).

Quindi la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato un importo iniziale di EUR 10 milioni per le imprese della prima categoria comprendente la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], le cui quote di mercato ammontavano rispettivamente a circa il 36%, 25% e 21%, e un importo iniziale di EUR 5 milioni per le imprese appartenenti alla seconda categoria, cioè la [OSCURATO:PERSONA] e l’ADM, le cui quote di mercato ammontavano al 9% ciascuna.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] era stata detenuta congiuntamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi adottato per ognuna di tali società importi iniziali di EUR 2,5 milioni (punto 385 della [OSCURATO:PERSONA]). 38 Infine, allo scopo di garantire all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, da una parte, e di tener conto del fatto che le grandi imprese dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di meglio valutare l’illegittimità del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all’adeguamento di tale importo iniziale.

Di conseguenza, tenendo conto delle dimensioni e delle risorse globali delle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un coefficiente moltiplicatore del 2,5 agli importi iniziali determinati per l’ADM e la [OSCURATO:PERSONA] ed ha quindi fissato l’importo dell’ammenda, in funzione della gravità dell’infrazione, ad EUR 12,5 milioni nel caso dell’ADM e ad EUR 6,25 milioni nel caso della [OSCURATO:PERSONA] (punto 388 della [OSCURATO:PERSONA]).

B – Sulla determinazione del fatturato

1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 39 [OSCURATO:PERSONA] asserisce in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ha determinato correttamente il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] tale valutazione erronea della [OSCURATO:PERSONA] è dovuta alla presa in considerazione da parte di quest’ultima di un fatturato che include quello della sua «acqua madre», mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso che il mercato dei gluconati di sodio considerato ai fini dell’intesa non comprendeva l’«acqua madre». 40 Dopo aver ricordato che l’«acqua madre» era esclusa dal campo di applicazione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come, dalla sua lettera 19 novembre 1999 nonché dalla sua risposta 3 maggio 1999 alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] 2 marzo 1999 e dalle sue osservazioni 25 luglio 2000 sulla comunicazione degli addebiti, emerga che il gluconato di sodio in forma liquida da essa prodotto corrisponde solo ad «acqua madre» risultante dal suo specifico procedimento di fabbricazione ed è quindi distinto da quello dei suoi concorrenti.

Su tale base essa contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia potuto rendersi conto della circostanza che il «gluconato liquido», cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA], corrispondeva ad «acqua madre» e non a gluconato di sodio in forma liquida quale prodotto dai suoi concorrenti.

Essa rinvia in proposito anche alla presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso ove quest’ultima ammetterebbe implicitamente che ciò che la [OSCURATO:PERSONA] definisce «acqua madre» non è esattamente la stessa cosa del gluconato di sodio in forma liquida. 41 [OSCURATO:PERSONA] nega che il mancato riferimento all’«acqua madre» nelle sue risposte 3 maggio 1999 e 21 maggio 2001 alle richieste di informazioni 2 marzo 1999 e 11 maggio 2001 possa giustificare il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non distingue l’«acqua madre» dai gluconati di sodio in forma liquida.

Essa sottolinea che ha risposto alle richieste di informazioni conformandosi ai modelli predisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] che non distinguevano i «gluconati liquidi» dall’«acqua madre».

Peraltro, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], le informazioni comunicate nelle sue risposte, tra cui i fatturati, dovevano essere valutate alla luce dei chiarimenti precedenti i quali indicavano che i suoi gluconati non erano prodotti rientranti nell’intesa.

Essa rinvia a tale effetto anche alla memoria della [OSCURATO:PERSONA] 12 maggio 1998, ove si riconosce a suo parere che l’«acqua madre» non costituisce un prodotto finito e non era inclusa nell’intesa.

Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che le parti non abbiano menzionato l’esclusione del gluconato di sodio liquido della [OSCURATO:PERSONA] dall’intesa non ha impedito a tutti quanti i terzi e alla [OSCURATO:PERSONA] di aver riconosciuto l’esclusione dell’«acqua madre» dall’intesa. [OSCURATO:PERSONA], secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] era in grado di conoscere che ciò che la [OSCURATO:PERSONA] denominava «gluconato liquido» era di fatto «acqua madre». 42 [OSCURATO:PERSONA] asserisce quindi che non poteva immaginare l’incomprensione della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla natura del suo gluconato di sodio liquido e che la [OSCURATO:PERSONA] stessa, qualora avesse giudicato insufficienti le informazioni in suo possesso, ha mancato di sollecitudine omettendo di richiedere i chiarimenti necessari circa la distinzione tra il «gluconato liquido» della [OSCURATO:PERSONA] e quello delle altre imprese ai fini del calcolo del fatturato (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑310/94, Gruber + Weber/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1043, punto 242).

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] una maggiore sollecitudine da parte della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe permesso a quest’ultima di ottenere altri documenti attestanti la produzione di «acqua madre» ad opera della [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima versa infine agli atti di causa un’attestazione del suo presidente‑direttore generale la quale conferma che il gluconato di sodio liquido della [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva ad «acqua madre» e che la [OSCURATO:PERSONA] non produceva gluconati di sodio diversi dall’«acqua madre». 43 In subordine la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, secondo la giurisprudenza, l’esame dell’imputabilità dell’errore nel calcolo dell’ammenda sia irrilevante e che, dato l’errore, l’ammenda va comunque ridotta di conseguenza (sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑156/94, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑645, punti 584‑586). 44 [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che il suo fatturato da prendere in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda non doveva includere la vendita dell’«acqua madre».

Orbene, il fatturato preso in considerazione al punto 48 della [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda includerebbe il fatturato dell’«acqua madre» della [OSCURATO:PERSONA]. 45 La conseguenza di tale errore di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe che il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per il prodotto oggetto dell’infrazione sarebbe inferiore a quello preso in considerazione.

A causa di tale errore di valutazione la [OSCURATO:PERSONA] agirebbe in maniera contraria alle sue proprie regole ed a quelle della Corte in materia nonché ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe essere classificata tra i produttori della «prima categoria», la cui quota di mercato è superiore al 20% e il cui importo di base dell’ammenda è fissato ad EUR 10 milioni, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inflitto un’ammenda troppo elevata. 46 [OSCURATO:PERSONA] ricorda inoltre che, secondo la giurisprudenza, il fatturato è un elemento essenziale per valutare il peso di ciascuna impresa partecipante all’intesa e che solo il fatturato proveniente dalle merci oggetto dell’intesa può essere preso in considerazione quale indicazione dell’ampiezza dell’infrazione (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 120, e del Tribunale Gruber + Weber/[OSCURATO:PERSONA], punto 42 supra, punto 237, e 11 marzo 1999, causa T‑157/94, Ensidesa/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑707).

Essa considera che il mantenimento della stessa ammenda in seguito alla diminuzione del fatturato successiva all’esclusione dei risultati relativi all’«acqua madre» violerebbe i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

In via accessoria essa rammenta l’indipendenza del Tribunale rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] alla luce della competenza di merito del Tribunale. 47 [OSCURATO:PERSONA] respinge l’insieme degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA].

Essa ritiene che niente le permettesse di sapere che il gluconato di sodio liquido della [OSCURATO:PERSONA] corrispondesse ad «acqua madre».

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha scientemente mantenuto un’ambiguità a tale riguardo.

Essa rinvia, per sostenere tale affermazione, alle risposte della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 1999 e 21 maggio 2001 alle sue richieste di informazioni ed al documento commerciale allegato alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 19 novembre 1999. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, in ognuno di tali documenti, la [OSCURATO:PERSONA] menziona il gluconato di sodio liquido senza precisare che quest’ultimo costituisce «acqua madre».

Peraltro i riferimenti, nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] 19 novembre 1999, al gluconato di sodio liquido e all’«acqua madre» non permettevano di concludere con certezza che la [OSCURATO:PERSONA] commercializzasse solo gluconato di sodio liquido del tipo «acqua madre». [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del fatto che le richieste di informazioni erano destinate a valutare il mercato interessato dall’intesa al fine di poter effettuare il calcolo delle ammende.

Essa ritiene di conseguenza poco credibile che la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo alle richieste di informazioni, non abbia menzionato la natura del suo gluconato di sodio liquido per uno scrupoloso rispetto del formulario trasmessole e per timore di venir meno, disattendendolo, al suo obbligo di collaborazione. [OSCURATO:PERSONA] contesta la pertinenza della sentenza Gruber + Weber/[OSCURATO:PERSONA], punto 42 supra, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], dato che, nel caso di specie, sarebbe stata indotta in errore dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rileva infine che nessuna delle parti dell’intesa ha indicato, nel corso del procedimento, che il gluconato di sodio in forma liquida della [OSCURATO:PERSONA] poteva essere stato escluso dal cartello. 48 In subordine la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, quand’anche il prodotto in forma liquida della [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere escluso dal calcolo del fatturato relativo al gluconato di sodio di quest’ultima, ciò non avrebbe alcuna incidenza sull’importo iniziale di EUR 10 milioni fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’ammenda. 49 Essa indica al riguardo che l’ammenda dev’essere proporzionale alla gravità e alla durata dell’infrazione e non al fatturato proprio dell’impresa.

Gli orientamenti prevederebbero che tale gravità dev’essere valutata in funzione della natura dell’infrazione, dell’impatto dell’infrazione sul mercato quando è misurabile e dell’estensione geografica del mercato rilevante.

Inoltre il punto 1 A degli orientamenti nonché la giurisprudenza riconoscerebbero che l’attuazione del principio di parità può dar luogo, per un medesimo comportamento, all’applicazione di importi differenti per le imprese interessate senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico (sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, causa T‑48/98, Acerinox/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3859, punto 90). 50 Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, anche se la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere ridotta del 20,96% al 17,4%, quest’ultima continuerebbe ad essere uno dei principali produttori di gluconato di sodio per cui occorrerebbe fissare un importo di base di EUR 10 milioni.

Essa resterebbe di gran lunga dinanzi all’ADM ed alle società madri della [OSCURATO:PERSONA], che disponevano di una quota di mercato di meno del 10% e alle quali è stata inflitta un’ammenda pari ad EUR 5 milioni.

2. Giudizio del Tribunale 51 Va preliminarmente rilevato che, conformemente ai punti 34 e 38 della [OSCURATO:PERSONA], è certo che il prodotto oggetto dell’infrazione è il gluconato di sodio, che comprende il gluconato di sodio solido, il gluconato di sodio liquido e l’acido gluconico, ad esclusione del prodotto denominato «acqua madre». 52 Inoltre emerge dai punti 48 e 381 della [OSCURATO:PERSONA] che i fatturati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] sono quelli desunti dalle risposte delle parti dell’intesa alle richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] e che tali fatturati corrispondono ai fatturati ottenuti dalle vendite del gluconato di sodio a livello mondiale di ognuno dei membri dell’intesa nel corso dell’ultimo anno dell’infrazione, cioè il 1995.

Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato su tale base che, per il 1995, il fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA] per il gluconato di sodio ammontava ad EUR 12 293,62 e che la sua quota del mercato mondiale risultantene era stimata al 20,96% (punto 48 della [OSCURATO:PERSONA]). 53 Dando seguito ad un quesito scritto del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che la somma di EUR 12 293,62 corrispondeva a franchi francesi 80 216 582 (FRF), importo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla richiesta di informazioni 21 maggio 2001.

Risulta da tale risposta 21 maggio 2001 che l’importo di FRF 80 216 582, che riprende il fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA] per il gluconato di sodio nel 1995, corrisponde alla somma dei fatturati della [OSCURATO:PERSONA] per il gluconato di sodio in forma solida (FRF 60 517 501), per il gluconato di sodio in forma liquida (FRF 16 029 382) e per l’acido gluconico (FRF 3 669 699) nel 1995. 54 Infine la [OSCURATO:PERSONA] ha allegato alla replica un’attestazione redatta dal suo presidente‑direttore generale secondo cui, nel 1995 e precedentemente, essa ha commercializzato con la denominazione «gluconato liquido» solo «acqua madre». [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato l’esattezza di tale dichiarazione, né nella controreplica, né nelle risposte ai quesiti scritti del Tribunale, né all’udienza. 55 Di conseguenza è certo che il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] comprendeva quello realizzato con la vendita di «acqua madre» mentre tale prodotto non rientrava nell’oggetto dell’intesa.

Ne consegue che il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] considerato per determinare l’importo dell’ammenda è erroneo. [OSCURATO:PERSONA] è stata quindi inflitta, per errore, un’ammenda il cui importo non rispecchia adeguatamente la sua posizione sul mercato del prodotto oggetto dell’infrazione. 56 Le conseguenze di tale errore saranno valutate dopo l’esame degli altri motivi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza di merito.

C – Sull’impatto concreto dell’intesa

1. Osservazioni preliminari 57 [OSCURATO:PERSONA] asserisce in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione l’effetto limitato dell’intesa in occasione della valutazione del suo impatto concreto sul mercato in parola.

Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] andrebbe contro la propria prassi nonché contro una giurisprudenza ben consolidata, in violazione dell’art. 15 del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità. 58 Occorre ricordare in proposito la costante giurisprudenza secondo cui la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie e il suo contesto, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1611, punto 54; sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4411, punto 33; sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1487, punto 443). 59 Nei suoi orientamenti (punto 1 A, primo comma), la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, per valutare la gravità dell’infrazione, essa prende in considerazione, oltre alla natura stessa della medesima e all’estensione del mercato geografico rilevante, «l’impatto concreto [dell’infrazione] sul mercato, quando sia misurabile». 60 Per quanto concerne la fattispecie, emerge dai punti 334‑388 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente fissato l’importo dell’ammenda, determinato in funzione della gravità dell’infrazione, tenendo conto di questi tre criteri.

In particolare essa ha considerato in tale ottica che l’intesa aveva avuto un’«incidenza reale» sul mercato del gluconato di sodio (punto 371 della [OSCURATO:PERSONA]). 61 Al punto 340 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il suo esame nei seguenti termini: «[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’infrazione, commessa da imprese che, durante il periodo considerato nella presente decisione, rappresentavano oltre il 90% del mercato mondiale e il 95% del mercato europeo del gluconato di sodio, aveva un impatto reale su tale mercato nel SEE, poiché è stata scrupolosamente attuata.

Gli accordi, essendo specificamente intesi a limitare il volume delle vendite, a praticare prezzi superiori a quelli che altrimenti sarebbero stati e a limitare le vendite a taluni clienti, hanno dovuto incidere sullo schema normale dei comportamenti sul mercato e produrre quindi un effetto su quest’ultimo». 62 Al punto 341 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che, «nella misura del possibile, era stata operata una distinzione tra la questione dell’attuazione degli accordi e la questione degli effetti da questa prodotti sul mercato», ma che era «tuttavia inevitabile che taluni elementi di fatto utilizzati per pervenire a delle conclusioni su questi due punti si intersechino». 63 Ciò considerato, la [OSCURATO:PERSONA] ha in primo luogo esaminato l’attuazione dell’intesa (punti 342‑351 della [OSCURATO:PERSONA]).

A suo avviso l’attuazione dell’intesa era dimostrata da vari elementi attinenti a ciò che essa considerava essere la pietra angolare dell’intesa, cioè le quote di vendita.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato il fatto che «[l]’intesa si caratterizzava per la costante preoccupazione di fissare prezzi‑obiettivo e/o minimi» e ha aggiunto che, a suo parere, «questi prezzi [dovevano] produrre un effetto sul comportamento dei partecipanti, per quanto questi ultimi non li abbiano sistematicamente spuntati» (punto 348 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che «non si poteva dubitare dell’efficacia dell’attuazione del[l’intesa]» (punto 350 della [OSCURATO:PERSONA]). 64 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato l’impatto dell’infrazione sul mercato del gluconato di sodio.

A tale riguardo ha fatto innanzi tutto riferimento alla valutazione del mercato rilevante contenuta nei punti 34‑41 della [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente, facendo rinvio all’analisi già effettuata nei punti 235 e 236 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto quanto segue, avvalendosi dei due tabulati (in prosieguo: i «grafici») sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] (punto 354 della [OSCURATO:PERSONA]): «L’evoluzione dei prezzi, quale risulta dai [grafici] rinvenuti presso la [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’ispezione, dimostra che l’obiettivo perseguito dai partecipanti all’intesa è stato quanto meno in parte raggiunto.

I due [grafici], che illustrano l’evoluzione del prezzo in [franchi francesi (FRF)] sul mercato europeo del gluconato di sodio dal 1977‑1995, evidenziano una caduta nel 1985.

Quest’andamento è probabilmente dovuto alla scomparsa della vecchia intesa e all’aumento che ne è seguito nello sfruttamento delle capacità di produzione. [OSCURATO:PERSONA] fine del[l’anno] 1986, il livello dei prezzi era pressoché dimezzato rispetto a quello dell’inizio del 1985.

È molto probabile che l’applicazione degli accordi che istituiscono la nuova intesa a partire dal 1986 abbia sensibilmente contribuito al forte aumento (raddoppio) del prezzo constatato tra il 1987 ed il 1989.

Dopo un calo verificatosi nel 1989, meno accentuato che nel 1985, il livello dei prezzi, sino al 1995, è rimasto all’incirca del 60% più elevato che nel 1987». 65 Ai punti 235 e 236 della [OSCURATO:PERSONA] ai quali il punto 354 di questa fa riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato quanto segue: «(235) Due documenti sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] durante l’ispezione sono sufficientemente espliciti e costituiscono elementi di prova dei risultati conseguiti dall’intesa sul mercato del gluconato di sodio.

In essi è in particolare contenuto un [grafico] che rappresenta il prezzo medio “europeo” del gluconato di sodio dal 1977 al 1995. (236) [Uno dei grafici] mostra in modo evidente che nel 1981 e nel 1987, allorché la “prima” e la “seconda” intesa venivano rispettivamente attuate, i prezzi erano schizzati in alto.

I prezzi erano bruscamente crollati nel 1985, anno corrispondente alla fine della “prima intesa”, quando la [OSCURATO:PERSONA] si ritirava da questa.

Tra il 1987 e il 1989, il prezzo del gluconato di sodio ha conosciuto un forte aumento; infatti è raddoppiato.

Poi, dal 1989 al 1995, è rimasto su un livello superiore del 60% circa rispetto a quello che era stato durante il periodo corrispondente al calo del 1987.

Si deve notare che, al contrario del periodo 1981‑1986, il prezzo del gluconato di sodio ha potuto essere mantenuto ad un livello molto elevato fino al 1995». 66 [OSCURATO:PERSONA] ha poi riassunto, esaminato e respinto i vari argomenti invocati dalle parti interessate nel corso del procedimento amministrativo per confutare la conclusione che aveva tratto dai grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda gli argomenti dell’ADM, che ha in particolare sostenuto che questa stessa evoluzione dei prezzi avrebbe avuto egualmente luogo in assenza di intese, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato quanto segue (punti 359, 365 e 369 della [OSCURATO:PERSONA]): «(359) (...) Gli argomenti sviluppati dall’ADM non dimostrano in maniera convincente che l’attuazione dell’intesa non abbia potuto svolgere alcun ruolo nelle fluttuazioni di prezzo.

Se è vero che lo scenario proposto dall’ADM può verificarsi in assenza di intesa, quest’ultimo è compatibile con una collusione in essere.

L’aumento delle capacità registrate a metà degli anni 80 può essere stato allo stesso tempo la causa e il risultato della scomparsa della prima intesa (1981‑1985).

Per quanto riguarda l’evoluzione a partire dal 1987, questa è pienamente compatibile con la riattivazione dell’intesa operata per tale periodo.

Di conseguenza il fatto che il prezzo del gluconato di sodio abbia ripreso ad aumentare non può del tutto spiegarsi con il solo gioco della concorrenza, ma deve interpretarsi alla luce dell’accordo concluso tra le parti sui “prezzi irriducibili”, sulla ripartizione delle quote di mercato, nonché sui meccanismi di informazione e di sorveglianza.

Tutti questi fattori hanno contribuito al successo degli aumenti di prezzo. (…) (365) [Uno dei grafici] trovato presso la [OSCURATO:PERSONA] conferma che tra il 1991 e il 1995, cioè il periodo durante il quale l’ADM ha partecipato all’intesa, i prezzi sono rimasti stabili o sono leggermente diminuiti.

Nulla sta a indicare che i prezzi siano fortemente caduti e ancora meno che non siano stati redditizi.

L’uscita dell’ADM dal mercato si spiega più verosimilmente con i gravi problemi tecnici conosciuti subito dopo il raggiungimento dell’intesa e che sono perdurati.

Essa non è stata mai in grado di soddisfare all’istante le proprie quote di vendita. (…) (369) È infine inconcepibile che le parti abbiano a più riprese deciso di incontrarsi dovunque nel mondo per attribuirsi quote di vendita, fissare prezzi e ripartirsi la clientela per un periodo così lungo, tenuto conto, tra l’altro, dei rischi corsi se, a loro dire, l’intesa aveva un’incidenza nulla o limitata sul mercato del gluconato di sodio». 67 [OSCURATO:PERSONA] luce di tale esame, le diverse censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto alla dimostrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un impatto concreto dell’intesa possono essere distinte a seconda che si riferiscano alle deduzioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto dall’attuazione dell’intesa, agli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per la dimostrazione dell’attuazione e dell’effetto dell’intesa e all’omessa presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di altri elementi in occasione della valutazione dell’impatto concreto dell’intesa.

2. Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto un approccio erroneo per dimostrare che l’intesa ha avuto un impatto concreto sul mercato

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 68 A margine delle sue contestazioni della pertinenza degli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l’attuazione e l’effetto dell’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di provare l’esistenza di un impatto concreto a partire da deduzioni tratte dall’attuazione dell’intesa. 69 In particolare la [OSCURATO:PERSONA] ricusa, da una parte, l’esame della [OSCURATO:PERSONA] ai punti 340‑351 della [OSCURATO:PERSONA] ove essa afferma che l’intesa, essendo stata attuata accuratamente, doveva influire sullo schema normale dei comportamenti e che l’effettiva attuazione degli accordi non presuppone necessariamente l’applicazione esatta degli stessi prezzi e volumi sul mercato, allorché sarebbe sufficiente un ravvicinamento di questi ultimi ad un livello convenuto. [OSCURATO:PERSONA] contesta, d’altra parte, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 369 della [OSCURATO:PERSONA], abbia dedotto l’esistenza di un’incidenza sul mercato dagli incontri continui tra le parti per un lungo periodo malgrado i rischi. 70 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento.

b) Giudizio del Tribunale 71 Si deve innanzi tutto ricordare che, secondo la formulazione del punto 1 A, primo comma, degli orientamenti, nel calcolo dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, in particolare, dell’«impatto concreto [dell’infrazione] sul mercato quando sia misurabile». 72 Si deve a questo proposito esaminare l’esatto significato dei termini «quando l’impatto concreto sia misurabile».

In particolare si tratta di stabilire se, secondo l’accezione di tali termini, la [OSCURATO:PERSONA] possa tenere conto dell’impatto concreto di un’infrazione nell’ambito del suo calcolo delle ammende soltanto se, e nella misura in cui, sia in grado di quantificare tale impatto. 73 Come giustamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’esame dell’impatto di un’intesa sul mercato di cui trattasi implica necessariamente il ricorso a ipotesi.

In questo contesto la [OSCURATO:PERSONA] deve, in particolare, esaminare quale sarebbe stato il prezzo del prodotto in questione in assenza di intesa.

Orbene, nel procedere all’esame delle cause dell’effettiva evoluzione dei prezzi, è azzardato speculare sul rispettivo ruolo di ciascuna delle dette cause.

Si deve tener conto della circostanza obiettiva che, a causa dell’intesa sui prezzi, le parti hanno per l’appunto rinunciato alla loro libertà di farsi concorrenza con i prezzi.

Pertanto, la valutazione dell’influenza derivante da fattori diversi da tale astensione volontaria dei partecipanti all’intesa è necessariamente fondata su ragionevoli probabilità, non quantificabili con precisione. 74 Quindi, a meno che non si voglia togliere a tale criterio, che può essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, il suo effetto utile, non può rimproverarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi basata sull’impatto concreto di un’intesa sul mercato rilevante, pur non essendo in grado di quantificare tale impatto o fornire in proposito dati di valutazione in cifre. 75 Di conseguenza l’impatto concreto di una intesa sul mercato in questione deve considerarsi sufficientemente dimostrato se la [OSCURATO:PERSONA] è in grado di fornire indizi concreti e credibili che indicano, con ragionevole probabilità, che l’intesa ha avuto un impatto su tale mercato. 76 Nel caso di specie risulta dalla sintesi dell’esame effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 61‑66 supra) che quest’ultima si è basata su due indizi per concludere nel senso dell’esistenza di un’«incidenza reale» dell’intesa sul mercato.

In effetti, da una parte, essa ha invocato il fatto che i membri dell’intesa avevano accuratamente attuato gli accordi della medesima (v., segnatamente, punto 340 della [OSCURATO:PERSONA], riprodotto al punto 61 supra) e che la stessa è durata per un lungo periodo (punto 369 della [OSCURATO:PERSONA], riprodotto al punto 66 supra).

D’altro canto essa ha ritenuto che i grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] rivelassero una certa concordanza tra i prezzi fissati dall’intesa e quelli realmente praticati sul mercato dai membri dell’intesa (punto 354 della [OSCURATO:PERSONA], riprodotto al punto 64 supra). 77 Va anzitutto sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a dedurre soltanto un impatto concreto sul mercato del gluconato di sodio dall’effettiva attuazione dell’intesa.

In effetti, come risulta dagli estratti della [OSCURATO:PERSONA] citati supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato, per quanto possibile, di esaminare separatamente l’attuazione dell’intesa ed il suo impatto concreto sul mercato, considerando in sostanza che l’attuazione di un’intesa è una condizione preliminare e necessaria per dimostrare l’impatto concreto di quest’ultima senza essere con ciò una condizione sufficiente per la dimostrazione stessa (v., in tal senso, punto 341 della [OSCURATO:PERSONA]).

Certo, al punto 341 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che era «inevitabile che si intersechino taluni elementi fattuali utilizzati per giungere a conclusioni su tali due punti» – ragion per cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha sempre impiegato, come mette in rilievo la [OSCURATO:PERSONA], termini appropriati nell’ambito di ognuna di queste parti del suo esame – ma ciò non toglie che non possa essere rimproverato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver confuso l’attuazione e l’impatto concreto dell’intesa.

Peraltro l’attuazione effettiva di un’intesa, in forza del suo carattere di condizione preliminare al suo impatto concreto, costituisce un principio di indizio dell’esistenza di un impatto concreto dell’intesa. 78 Non può inoltre rimproverarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di aver considerato che, nei limiti in cui i membri dell’intesa rappresentavano oltre il 90% del mercato mondiale e il 95% del mercato del SEE del gluconato di sodio e consacravano sforzi considerevoli all’organizzazione, all’esecuzione ed alla sorveglianza degli accordi di tale intesa, l’attuazione di quest’ultima costituiva un forte indizio dell’esistenza di effetti sul mercato, fermo restando (v. punto 167 supra) che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a tale esame. 79 Per giunta la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto validamente considerare che la rilevanza di tale indizio aumenta con la durata dell’intesa.

In effetti il buon funzionamento di un’intesa complessa avente ad oggetto, come nel caso di specie, la fissazione di prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni implica segnatamente spese importanti di amministrazione e di gestione. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi potuto ragionevolmente ritenere che la circostanza che le imprese abbiano fatto perdurare l’infrazione e garantito l’efficacia della sua gestione amministrativa per un lungo periodo, e ciò malgrado i rischi inerenti a tali attività illegittime, indica che i membri dell’intesa ne hanno ricavato un certo beneficio e che questa ha pertanto avuto un impatto concreto sul mercato in questione, pur non quantificabile. 80 Da quanto precede deriva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato un approccio erroneo per valutare l’impatto concreto dell’intesa sul mercato del gluconato di sodio.

3. Sulle censure fondate su elementi, presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], attestanti l’attuazione e gli effetti dell’intesa

a) Quanto alle diverse fasi dell’intesa [OSCURATO:PERSONA] delle parti 81 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] distingue nella [OSCURATO:PERSONA] tre fasi di attuazione dell’infrazione, cioè la fase «preparatoria» (dal maggio 1986 all’aprile 1987), la fase «operativa» (dall’aprile 1987 al maggio 1990, data dell’ingresso dell’ADM nell’intesa) e la fase di «declino» (dal maggio 1990 al giugno 1995). [OSCURATO:PERSONA] asserisce che tale distinzione è apparentemente fondata sul livello d’impatto dell’intesa sul mercato e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adeguatamente valutato gli effetti dell’intesa nel corso della prima e dell’ultima fase. 82 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che durante la fase preparatoria non vi sia stato alcun reale effetto anticoncorrenziale sul mercato in questione, poiché le parti vi avrebbero unicamente stabilito contatti e si sarebbero soltanto messe d’accordo sui principi direttivi dell’intesa. [OSCURATO:PERSONA] come la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto al punto 106 della [OSCURATO:PERSONA] che la riunione del maggio 1986 non aveva prodotto alcun effetto e che quindi non se ne doveva tenere conto per valutare l’effetto dell’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene parimenti che la riunione del 19 e 20 febbraio 1987 non ha prodotto alcun effetto e che quindi la [OSCURATO:PERSONA] non doveva tenerne conto.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nel corso di quest’ultima riunione, si sarebbero adottati solo i principi dell’intesa ma non le modalità pratiche che sarebbero state adottate solo alla riunione dell’11 e 12 aprile 1987.

Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto prendere in considerazione gli effetti dell’infrazione solo a partire dall’aprile 1987 e non a partire dal febbraio 1987 come ha fatto. 83 Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di prendere in considerazione, per valutare gli effetti dell’intesa sul mercato, le sue carenze funzionali durante il periodo di declino. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della circostanza che il sistema di compensazione era stato rimesso in questione a causa dell’impossibilità per l’ADM di rispettare le quote che le erano state assegnate sin dal suo ingresso nell’intesa, quando invece la [OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe tali fatti ai punti 100, 200 e 209 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure tenuto conto della mancata attuazione dei principi concordati alle riunioni, segnatamente per quanto concerne la comunicazione dei dati relativi alle vendite e l’osservanza delle quote ad opera delle parti.

In particolare la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del suo rifiuto di partecipare al sistema di sorveglianza esterna, il che le accordava un margine di manovra. 84 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tale argomento.

Giudizio del Tribunale 85 Trattandosi dell’omessa presa in considerazione dei diversi periodi dell’intesa, occorre anzitutto osservare che, contrariamente alle asserzioni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non stabilisce il livello d’impatto dell’intesa in funzione di ciascuna fase dell’intesa.

Emerge in effetti dai punti 352 e seguenti della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione l’impatto dell’intesa in base ad un unico periodo che copre la durata complessiva dell’infrazione. 86 Inoltre, per quanto concerne il mancato effetto dell’intesa in occasione del periodo preparatorio dell’intesa, risulta invero dalla [OSCURATO:PERSONA] che, durante la riunione del 19 e 20 febbraio 1987 ad Amsterdam, la Benckiser GmbH (che, nel 1988, ha ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] la sua attività relativa al gluconato di sodio), la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un accordo‑quadro generale le cui modalità avrebbero dovuto essere esaminate nel corso della riunione seguente, prevista due mesi più tardi a Vancouver (punti 108 e 109 della [OSCURATO:PERSONA]), e che, alla riunione dell’11 e 12 aprile 1987 a Vancouver, le stesse parti, nonché la Finnsugar, hanno precisato alcuni principi di attuazione dell’intesa (punti 112, 113, 115 e 116 della

[OSCURATO:PERSONA]).

87 Tuttavia, alla riunione del 19 e 20 febbraio 1987 ad Amsterdam, è stato convenuto, per quanto concerne il principio della fissazione, del blocco e del rispetto delle quote di mercato sulla base dei dati effettivi sulle vendite dell’anno o dei due anni precedenti, che i dati sulle vendite 1986 dovevano servire di riferimento (punto 108 della [OSCURATO:PERSONA]) e che le quote di mercato dovevano essere suddivise in funzione di una determinata chiave di ripartizione.

Quest’ultimo elemento emerge da una nota di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 3 marzo 1997, sottoposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo alla [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, quanto meno alla riunione del 19 e 20 febbraio 1987 ad Amsterdam, sono state concordate tra le parti talune modalità pratiche che permettono un’applicazione parziale dell’intesa.

Pertanto la sua attuazione a partire da tale data non può essere contestata, nonostante le diverse precisazioni apportate in seguito. 88 Per quanto riguarda l’omessa presa in considerazione della riduzione degli effetti dell’intesa durante il periodo di declino, risulta certamente dalla [OSCURATO:PERSONA] che l’inosservanza delle quote da parte dell’ADM ha implicato numerosi scontri tra i vari membri dell’intesa e domande di abbandono del sistema di compensazione (v., segnatamente, punti 100, 200 e 209 della [OSCURATO:PERSONA]).

Tuttavia l’incapacità dell’ADM di soddisfare la sua quota di vendita, mentre le altre parti dell’intesa limitavano la loro offerta di prodotto, riduceva maggiormente l’offerta di gluconato di sodio sul mercato, il che non diminuiva, ma piuttosto rafforzava l’effetto dell’intesa sul mercato. 89 Inoltre, per quanto concerne le asserzioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’inosservanza ad opera delle parti della comunicazione dei dati relativi alle loro vendite ed al rispetto delle quote durante tale periodo di declino, è necessario osservare che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad invocare a sostegno di tale argomento il suo rifiuto di partecipare al sistema di sorveglianza esterna, il che le lasciava un margine di manovra.

Orbene, in virtù di una ben consolidata giurisprudenza, il comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver tenuto non è rilevante ai fini della valutazione dell’impatto dell’intesa sul mercato, in quanto devono essere presi in considerazione soltanto gli effetti risultanti dal complesso dell’infrazione cui ha partecipato (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4125, punti 150 e 152, e sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2597, punti 160 e 167).

È quindi del pari infondato l’argomento relativo all’omessa presa in considerazione della riduzione degli effetti dell’intesa durante il periodo di declino. 90 Infine, comunque, quand’anche risultasse che l’intesa non è stata attuata durante il periodo preparatorio e il periodo di declino, ciò non può di per sé attestare il mancato impatto sul mercato della medesima.

L’impatto di un’intesa non è necessariamente in correlazione con la sua durata. [OSCURATO:PERSONA] non si può escludere che l’effetto di un’intesa, quando è inesistente per una lunga durata ma devastante per una breve durata, sia altrettanto importante di quello di un’intesa avente un certo effetto per tutta la durata di quest’ultima.

Di conseguenza l’assenza di effetto o l’esistenza di un effetto limitato dell’intesa per taluni periodi, quand’anche appurata, non attesta necessariamente un effetto minore di un’intesa i cui effetti si percepiscono per tutta la sua durata. 91 In considerazione di quanto precede le censure della [OSCURATO:PERSONA] fondate sull’omessa presa in considerazione di diversi periodi dell’intesa vanno respinte.

b) Quanto alla mancata realizzazione degli obiettivi dell’intesa durante il periodo operativo

[OSCURATO:PERSONA]

92 [OSCURATO:PERSONA] ritiene del pari che l’intesa abbia prodotto un impatto reale limitato nel corso della sua fase «operativa» (dall’aprile 1987 al maggio 1990), ciò di cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto debitamente conto.

In particolare la [OSCURATO:PERSONA] invoca l’omessa presa in considerazione dei limitati effetti dell’intesa, date la carenza del sistema di sorveglianza e la mancata realizzazione degli obiettivi dell’intesa consistenti nell’istituzione di quote, nella fissazione dei prezzi e nella suddivisione dei clienti. 93 Occorre anzitutto sottolineare in proposito che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra nel caso di specie l’effetto dell’intesa sulla base della piena realizzazione dei suoi obiettivi. [OSCURATO:PERSONA] considera che gli scambi di dati tra le parti, la definizione dettagliata di quote di mercato, la fissazione di prezzi‑obiettivo e/o minimi e l’assegnazione dei clienti ai membri dell’intesa in occasione delle riunioni attestano in primo luogo l’attuazione dell’intesa.

Considerate tale attuazione e l’evoluzione dei prezzi sul mercato del gluconato di sodio, come emerge, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dai grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] conclude nel senso della realizzazione, almeno parziale, dell’obiettivo principale perseguito dai membri dell’intesa, cioè il mantenimento artificiale di un prezzo elevato del gluconato di sodio (punto 354 della [OSCURATO:PERSONA]). 94 Conviene quindi riprendere ciascuna delle obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla mancata realizzazione degli obiettivi dell’intesa al fine di determinare se esse possano rimettere in questione l’esistenza di un’attuazione come quella dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA].

In effetti, dato che l’attuazione di un’intesa costituisce la condizione preliminare dell’esistenza di un impatto concreto della medesima, il rimetterne in questione l’attuazione rende impossibile dimostrare l’esistenza di un impatto concreto dell’intesa.

Il sistema di sorveglianza – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 95 [OSCURATO:PERSONA] afferma che il sistema di sorveglianza, ritenuto essere un elemento chiave degli effetti dell’intesa, è stato del tutto carente.

Ciò sarebbe stato riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 93, 172, 195 e 214 della [OSCURATO:PERSONA] e sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo memorandum di cooperazione 22 luglio 1999 (in prosieguo: il «memorandum 22 luglio 1999»), il quale indicherebbe che i membri dell’accordo fornivano dati inesatti. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tuttavia tenuto conto di una siffatta carenza del sistema di sorveglianza quando ha valutato la gravità dell’infrazione. 96 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tale argomento. – Giudizio del Tribunale 97 Trattandosi dei sistemi di sorveglianza, cioè, in un primo tempo, quello assicurato per il tramite di una società fiduciaria svizzera, che raccoglieva i dati statistici sui membri dell’intesa, nonché quello grazie al quale uno dei membri dell’intesa raccoglieva i dati dei diversi membri dell’intesa onde poi distribuirli agli altri membri (punto 92 della [OSCURATO:PERSONA]), è pacifico che essi non hanno funzionato alla perfezione, talché i dati ripresi in tali sistemi non rispecchiano pienamente la realtà del mercato. 98 Tuttavia nessuno degli elementi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] consente di rimettere in questione il fatto che dei dati sono stati trasmessi da parti dell’intesa nell’ambito del sistema di sorveglianza.

Inoltre i dati comunicati, pur ammettendo il loro carattere approssimativo, dovevano, a dir poco, avere una certa pertinenza e, pertanto, un’utilità per le parti dell’intesa.

In effetti le parti non hanno cessato in alcun momento di comunicare dati al sistema di sorveglianza ed hanno continuato ad incontrarsi per discuterne e stabilire quote su tale base. 99 Conseguentemente la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente concludere, al punto 344 della [OSCURATO:PERSONA], che un sistema di sorveglianza, benché imperfetto, era stato posto in essere dalle parti.

Le quote – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 100 [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’obiettivo di istituire un sistema di quote di vendita è stato in ampia misura neutralizzato dalla carenza del sistema di sorveglianza.

I punti 181, 196, 200, 209 e 225 della [OSCURATO:PERSONA] metterebbero peraltro in evidenza il fatto che il rispetto delle quote è stato di continuo fonte di difficoltà.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA], per tutto il periodo della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA], ne avrebbe richiamato l’attenzione sull’inosservanza delle quote. [OSCURATO:PERSONA] essa avrebbe indicato nel memorandum 22 luglio 1999 che aveva sempre prodotto e venduto al massimo delle sue capacità industriali – escludendo così qualsiasi idea di limitazione di produzione o di vendita –, seguendo l’evoluzione della domanda. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tale stato di fatto, ma che non ne ha tenuto conto nel suo esame.

Essa ha del pari indicato superamenti di quote di vendita per taluni membri dell’intesa, il che porrebbe in dubbio la credibilità delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’esattezza delle quantità annuali assegnate.

Infine la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il suo esame sia confermato dai considerevoli superamenti delle quote assegnate, il che si sarebbe tradotto nella perdita di un cliente importante in applicazione della sanzione inflitta dagli altri membri dell’intesa. 101 [OSCURATO:PERSONA] contesta il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] che la porta a considerare, sulla base delle modeste differenze tra le quote concordate ed i volumi realmente venduti, che il sistema di quote è stato «effettivamente attuato» dalle parti (punto 346 della [OSCURATO:PERSONA]).

Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] una conclusione siffatta non può essere inferita dai dati comunicati dalle parti nell’ambito dell’intesa, poiché sarebbe chiaramente provato che tali dati erano per la maggior parte inesatti e che, nel suo caso, il sistema di quote non avrebbe prodotto alcun impatto sulla sua politica commerciale.

L’inefficacia del sistema di quote sarebbe dimostrata dall’impotenza dei membri dell’intesa ad obbligare la [OSCURATO:PERSONA] o l’ADM ad osservare le loro quote.

Infine la [OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto considerare, al punto 347 della [OSCURATO:PERSONA], che l’attuazione delle quote risultasse da un’«elaborazione minuziosa», in quanto la fissazione di quote con un sistema di compensazione ne attenua il rigore. 102 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali argomenti. – Giudizio del Tribunale 103 Per quanto concerne la presa in considerazione delle quote da parte della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in primo luogo, che l’efficacia del sistema di quote è in gran parte neutralizzata dalla carenza del sistema di sorveglianza.

Tuttavia, dato che, come indicato supra al punto 98, le eventuali carenze del sistema di sorveglianza non erano tali da rimetterne in questione l’attuazione, non potevano neppure influire sull’attuazione, grazie a questo sistema di sorveglianza, di un sistema di quote. 104 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma la mancata osservanza delle quote ad opera delle parti.

Certamente, anche se, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], taluni elementi attestano la mancata osservanza delle quote da parte di taluni operatori, va sottolineato che le parti hanno continuato a discutere regolarmente di tali quote e della loro osservanza.

Ciò conferma a sufficienza che tra le parti è stato elaborato un sistema di quote e che quanto meno esso è stato parzialmente attuato.

In effetti, se le discussioni sulle quote fossero meramente teoriche come afferma la [OSCURATO:PERSONA], le parti non si sarebbero date la pena di continuare a discuterne. 105 Risulta inoltre, senza che ciò venga contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], che talune parti si sono disputate quanto all’osservanza di tali quote.

Infatti si fa menzione di una lite tra le parti quando i delegati della Finnsugar hanno comunicato la loro intenzione di aumentare sensibilmente la loro quota di mercato (punto 125 della [OSCURATO:PERSONA]).

Il fatto che la Finnsugar abbia reso tale dichiarazione di intenzione e la reazione da essa suscitata costituiscono un indizio dell’esistenza di un accordo preliminare per determinate quote e di una suddivisione delle parti di mercato.

Parimenti le sollecitazioni dirette a che l’ADM osservi le sue quote e l’insoddisfazione della [OSCURATO:PERSONA] seguita alla mancata osservanza delle suddette quote da parte dell’ADM indicano che la [OSCURATO:PERSONA] si è sentita vincolata dalle quote assegnate alle parti in virtù dell’intesa e, di conseguenza, dalle sue proprie quote, il che fa presumere che essa a un dato momento le abbia osservate (punto 193 della [OSCURATO:PERSONA]). 106 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fare affidamento sui dati comunicati dalle parti nell’ambito dell’intesa, poiché sarebbe provato che tali dati erano nella maggior parte dei casi inesatti.

Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse in grado di provare l’attuazione dell’intesa basandosi sul debole scostamento tra le quote ed i volumi effettivamente venduti. 107 Se non si può certo escludere che talune parti dell’intesa abbiano trasmesso dati inesatti che le altre parti dell’intesa presumevano esatti, dati sono stati comunque trasmessi nonché quote di mercato sono state calcolate e attribuite con precisione tra le parti.

Tali elementi rivelano l’attuazione dell’intesa. 108 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il fatto che non si sia riusciti a costringere né essa stessa né l’ADM ad osservare le rispettive quote conferma il mancato funzionamento del sistema di compensazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che la fissazione di quote accompagnate da un sistema di compensazione sia idonea ad attenuarne il rigore e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a dedurre dall’attuazione delle quote che queste ultime siano state oggetto di un’elaborazione minuziosa ad opera delle parti. 109 Occorre ricordare al riguardo che il sistema di compensazione consisteva nel maggiorare o nel diminuire su base annua, in misura pari allo scarto tra la quota annua assegnata ad un’impresa e le sue vendite reali, le quote assegnatele l’anno seguente. [OSCURATO:PERSONA], un’impresa che superava per un anno la quota annua assegnatale vedeva quella dell’anno seguente diminuita dello scarto tra la sua quota e le sue vendite reali dell’anno precedente e viceversa (punto 99 della [OSCURATO:PERSONA]). 110 Tuttavia il fatto che non si sia mai riusciti a costringere l’ADM e la [OSCURATO:PERSONA] all’osservanza delle loro quote non testimonia necessariamente la mancata attuazione del sistema di compensazione.

In effetti il fatto che l’ADM abbia accumulato maggiorazioni di quote rispetto agli altri membri dell’intesa, a motivo del fatto che non riusciva a rispettare la sua quota, suscitando con ciò l’insoddisfazione della [OSCURATO:PERSONA] (punto 193 della [OSCURATO:PERSONA]), prova che l’inosservanza delle quote da parte dell’ADM è stata sanzionata e che il sistema di compensazione funzionava.

Non se ne può peraltro inferire che un sistema di compensazione sia idoneo ad attenuare il rigore delle quote che è stato elaborato più o meno minuziosamente.

Il carattere minuzioso posto in risalto dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardava comunque solo la fissazione delle quote in quanto tale.

Infine l’argomento è carente nei fatti poiché, nel caso di specie, il rigore delle quote non è attenuato dal sistema di compensazione; quest’ultimo permette in effetti solo di differire la sanzione per inosservanza delle quote.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] rileva essa stessa che una parte non poteva abusare di tale sistema di compensazione poiché, come risulta dal memorandum 22 luglio 1999, la sua inosservanza delle quote le è costata la perdita della [OSCURATO:PERSONA], un cliente importante per il mercato del gluconato di sodio e ciò in applicazione della sanzione inflitta dagli altri membri dell’intesa. 111 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi provato che si era data attuazione ad un sistema di quote.

I prezzi – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 112 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la fissazione di prezzi minimi e/o prezzi‑obiettivo non ha mai realmente funzionato in pratica.

I punti 199 e 209 della [OSCURATO:PERSONA] ed il memorandum 22 luglio 1999 testimonierebbero l’inosservanza ad opera delle parti dei prezzi minimi e/o prezzi‑obiettivo.

L’affermazione figurante al punto 219 della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui si sarebbero osservati prezzi minimi e/o prezzi‑obiettivo sarebbe stata dimostrata unicamente per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA]. 113 [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto dei dati fornitile i quali permettano di stabilire che gli scarti tra i prezzi fissati dalle parti ed i prezzi da essa praticati erano sistematicamente al di sotto dei prezzi‑obiettivo e/o minimi.

Per illustrare tali affermazioni la [OSCURATO:PERSONA] riprende nel ricorso e sotto forma di tabelle l’elenco dei suoi principali acquirenti in Europa ed i suoi prezzi praticati dal 1989 al 1994. 114 [OSCURATO:PERSONA] sostiene peraltro che, nell’intero memorandum 22 luglio 1999, essa ha richiamato l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che il prezzo‑obiettivo fissato dalle parti era puramente teorico. 115 [OSCURATO:PERSONA] considera peraltro che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’attuazione degli accordi sui prezzi è dimostrata quando i prezzi applicati si avvicinano al livello convenuto (punto 348 della [OSCURATO:PERSONA]), è valida, nel caso di specie, solo per i prezzi‑obiettivo e non per i prezzi minimi. 116 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali argomenti. – Giudizio del Tribunale 117 Trattandosi del mancato funzionamento del sistema dei prezzi minimi e/o prezzi‑obiettivo, è pacifico che le parti hanno menzionato taluni casi di non applicazione dei prezzi convenuti (v., segnatamente, punti 199 e 209 della [OSCURATO:PERSONA]). 118 Tuttavia non se ne può inferire che tali prezzi‑obiettivo e/o minimi non siano mai stati attuati.

Infatti, come ammette la [OSCURATO:PERSONA], emerge dal punto 219 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha seguito i prezzi‑obiettivo. 119 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale punto non è il solo che testimonia l’applicazione dei prezzi concordati ad opera di talune parti.

Anzi, risulta dal punto 204 della [OSCURATO:PERSONA] che una nota interna della [OSCURATO:PERSONA] testimonia l’applicazione, da parte di quest’ultima, del prezzo minimo concordato ad una riunione dell’intesa. 120 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ragionevolmente stabilito che i prezzi fissati dalle parti non erano puramente teorici e che le parti hanno attuato accordi di prezzo, seppure in maniera non sistematica. 121 Tale conclusione non è rimessa in questione dal fatto, quand’anche appurato, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dato seguito alla fissazione dei prezzi quale era stata posta in essere dall’intesa e che il suo prezzo reale si allontanerebbe sistematicamente ed in maniera importante dal prezzo‑obiettivo.

In effetti, come indicato supra al punto 89, in sede di esame della qualificazione della gravità dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non deve esaminare i comportamenti propri delle imprese, in quanto gli effetti da prendere in considerazione per fissare il livello generale delle ammende non sono quelli risultanti dal comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver tenuto, ma quelli risultanti dal complesso dell’infrazione cui essa ha partecipato. 122 Infine la [OSCURATO:PERSONA] considera che nel caso di specie non è valida la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’attuazione effettiva dell’intesa sui prezzi‑obiettivo e i volumi di vendita non presuppone necessariamente che si ritrovino esattamente i medesimi prezzi e volumi sul mercato; essa ritiene invece che la fissazione dei prezzi ad opera delle parti che si avvicini al livello convenuto sia sufficiente per dimostrare l’applicazione dell’accordo (punto 348 della [OSCURATO:PERSONA]).

A suo parere tale posizione della [OSCURATO:PERSONA] è pertinente solo rispetto a prezzi‑obiettivo e non a prezzi minimi.

Tuttavia, nel caso di specie, vi sarebbero solo prezzi minimi.

È sufficiente constatare in proposito che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in che cosa una posizione siffatta dovrebbe essere diversa per i prezzi minimi. 123 [OSCURATO:PERSONA] poteva quindi concludere a buon diritto che le parti avevano dato attuazione a un’intesa sui prezzi del gluconato di sodio.

La suddivisione dei clienti – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 124 [OSCURATO:PERSONA] asserisce di non aver mai partecipato agli accordi relativi alla clientela e di aver mantenuto quanto acquisito in termini di volume di mercato, il che testimonierebbe l’inefficacia del sistema di scambio di clienti e rimetterebbe quindi in questione l’effetto dell’intesa. 125 [OSCURATO:PERSONA] non presenta specifici argomenti al riguardo. – Giudizio del Tribunale 126 Per quanto concerne le asserzioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l’inefficacia del sistema di scambio di clienti, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] basa tale argomento unicamente sulla sua mancata partecipazione allo scambio suddetto. 127 Tuttavia una circostanza siffatta non permette di contestare l’attuazione dello scambio di clienti tra le altre parti dell’intesa, quale risulta dai resoconti delle riunioni del 9 agosto 1989 a Zurigo (punto 137 della [OSCURATO:PERSONA]) e dalle note manoscritte prese dalla [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni del 28 novembre 1989 a Hakone e del 10 e 11 giugno 1991 a Ginevra (punti 148 e 177 della

[OSCURATO:PERSONA]).

128 Comunque, come indicato supra al punto 89, a tale stadio dell’esame della gravità dell’infrazione, conviene prendere unicamente in considerazione gli effetti risultanti dall’infrazione nel suo complesso e non il comportamento particolare di uno dei partecipanti all’infrazione.

Poiché le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono solo al suo comportamento, a questo stadio dell’esame non si può accogliere tale argomento. 129 Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] poteva concludere a buon diritto che era in essere l’attuazione di uno scambio di clienti tra le parti. 130 Per l’insieme dei precedenti motivi va ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso alcun errore considerando che l’intesa era stata attuata dalle parti.

c) Sulle censure relative alla presa in considerazione degli effetti dell’intesa sulla base dei grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] delle parti 131 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], per dimostrare l’effetto dell’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda esclusivamente su grafici sequestrati nei suoi locali.

Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali grafici non riguardano l’insieme degli operatori e la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato a torto conclusioni generali sull’intesa muovendo dalla sua situazione particolare.

Inoltre i dati ripresi in questi grafici sequestrati sarebbero in totale contraddizione con i prezzi‑clienti che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua collaborazione con quest’ultima, il che dimostrerebbe la non applicazione dei prezzi previsti dall’intesa.

Tali grafici indicherebbero peraltro, per il periodo che inizia nel 1989 – periodo chiave dell’intesa –, forti fluttuazioni e una tendenza alla diminuzione, il che è tuttavia contrario a un’intesa attuata con successo.

A parere della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha ugualmente ammesso nel ricorso di non sapere se tali grafici corrispondessero ai prezzi della [OSCURATO:PERSONA] o ai prezzi dell’insieme dei membri dell’intesa per il gluconato di sodio.

Tali dubbi confermerebbero l’assenza di sollecitudine della [OSCURATO:PERSONA] per ottenere maggiori informazioni sul significato di tali grafici. 132 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali argomenti.

Giudizio del Tribunale 133 [OSCURATO:PERSONA], oltre al fatto di dedurre dall’attuazione dell’intesa l’esistenza di un effetto reale della stessa (v. punto 63 supra), conclude per l’esistenza di un’«incidenza reale» dell’intesa basandosi sulla correlazione plausibile tra, da un lato, l’attuazione dell’intesa e, dall’altro, l’evoluzione dei prezzi quale risulta dai due grafici sequestrati nei locali della

[OSCURATO:PERSONA].

134 Risulta in proposito che i due grafici, sequestrati dalla [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], il primo intitolato «Gluconato di sodio – Evoluzione del prezzo europeo» e il secondo intitolato «Evoluzione prezzo europeo del gluconato di sodio», rappresentano l’evoluzione dei prezzi.

Tali grafici riprendono, sull’ordinata, i prezzi espressi in FRF/kg e, sull’ascissa, gli anni relativi al periodo dal 1977 al 1995 per il primo grafico e dal 1979 al 1992 per il secondo. 135 Dal primo grafico appare che, dal 1985 all’inizio del 1987, il prezzo diminuisce, passando da più di 8,5 FRF/kg a un po’ più di 4,5 FRF/kg.

Dal 1987 all’inizio del 1989, il medesimo prezzo risale, passando da un po’ più di 4,5 FRF/kg a un po’ più di 8 FRF/kg.

Dal 1989 al 1991 il prezzo in questione scende di nuovo, passando da un po’ più di 8 FRF/kg a un po’ meno di 7 FRF/kg, per risalire poi a partire dal 1991 sino a circa 7,5 FRF/kg e ivi stabilizzarsi sino al 1994.

Il secondo grafico indica un’analoga evoluzione dei prezzi per il periodo dal 1986 al 1992. 136 Partendo da tali grafici si può constatare che l’applicazione degli accordi che istituiscono la nuova intesa a decorrere dal 1986 corrisponde ad un forte aumento (raddoppio) del prezzo tra il 1987 ed il 1989, in rapporto al prezzo all’inizio del 1985. 137 [OSCURATO:PERSONA] afferma tuttavia che i prezzi ripresi su tali grafici corrispondono ai suoi prezzi e non a quelli del mercato.

Se è esatto che tali grafici non indicano affatto se si tratti dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] o dei prezzi del mercato globale del gluconato di sodio, occorre tuttavia osservare che, nel corso del procedimento amministrativo (punti 355‑362 della [OSCURATO:PERSONA]), altre parti dell’intesa si sono riferite a tali grafici nei loro argomenti relativi all’aumento dei prezzi tra il 1987 ed il 1989.

Infatti l’ADM invoca un ritorno meccanico ai livelli praticati prima del 1987. [OSCURATO:PERSONA] invoca fluttuazioni monetarie (punto 357 della [OSCURATO:PERSONA]). 138 Il fatto che gli altri membri dell’intesa tentino di giustificare l’evoluzione dei prezzi ripresi in tali grafici indica che questi altri membri dell’intesa considerano che tali prezzi del gluconato di sodio corrispondono anche ai prezzi da loro praticati e non unicamente ai prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essendo pacifico che i membri dell’intesa detengono insieme una quota di mercato superiore al 90%, la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente fondarsi su tali grafici per dimostrare l’effetto dell’intesa sul mercato del gluconato di sodio. 139 [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che i prezzi ripresi su tali grafici non corrispondano ai suoi prezzi quali risultano dai dati da essa forniti alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua collaborazione con quest’ultima. 140 Occorre tuttavia osservare che i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] non coprono sempre il periodo dal 1987 al 1989.

Il raffronto operato dalla [OSCURATO:PERSONA] tra i prezzi minimi ed i prezzi reali medi figurante nel ricorso e basato su quei dati copre solo il periodo dal 1989 al 1994, omettendo quindi il periodo durante il quale, secondo i grafici sequestrati, l’aumento dei prezzi è stato il più significativo, cioè dall’inizio del 1987 alla metà del 1989.

Emerge peraltro dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 12 ottobre 1999 che accompagna taluni dei dati in parola che il documento che li riporta ripercorre l’evoluzione dei prezzi di vendita del gluconato di sodio della [OSCURATO:PERSONA] tra il 1988 ed il 1997 presso un certo numero di clienti che rappresentano circa un terzo delle sue vendite mondiali. 141 Infine va comunque ricordato che il comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver tenuto non è rilevante ai fini della valutazione dell’impatto di un’intesa sul mercato, in quanto devono essere presi in considerazione soltanto gli effetti risultanti dall’infrazione (v. punto 89 supra). [OSCURATO:PERSONA] non era quindi tenuta ad esaminare, al fine di determinare l’impatto dell’intesa sul mercato del gluconato di sodio, il comportamento proprio della [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli effetti da prendere in considerazione per fissare il livello generale delle ammende erano quelli risultanti dall’infrazione presa globalmente cui essa aveva partecipato. 142 Per quanto concerne l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le fluttuazioni e la tendenza alla diminuzione, osservate a partire dal 1989 nei grafici sequestrati, cioè durante il periodo chiave dell’intesa, non caratterizzerebbero un’intesa attuata con successo, va notato che, se i due grafici indicano una diminuzione durante il periodo dal 1989 al 1991, tale diminuzione dei prezzi è seguita da un aumento dei prezzi sino al 1992.

Inoltre, secondo uno dei due grafici, a tale aumento sino al 1992 segue una relativa stabilità dei prezzi sino al 1995.

Non si può quindi constatare una tendenza generale alla diminuzione. 143 Inoltre il fatto che i prezzi dell’intesa abbiano conosciuto fluttuazioni nel corso della medesima non permette di stabilire che essa non abbia prodotto alcun effetto. 144 Vanno di conseguenza respinte le censure della [OSCURATO:PERSONA] relative all’assenza di impatto concreto dell’intesa in base ai grafici sequestrati nei suoi locali.

4. Sulle censure fondate sull’omessa presa in considerazione di altri elementi da parte della [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sua valutazione dell’effetto dell’intesa

a) Per quanto concerne l’omessa presa in considerazione delle specificità del mercato [OSCURATO:PERSONA] delle parti 145 [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto delle caratteristiche del prodotto di cui trattasi, cioè la sua quota irrisoria nel costo di fabbricazione degli utilizzatori, le dimensioni molto ridotte del mercato e il fortissimo potere degli acquirenti. 146 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali argomenti.

Giudizio del Tribunale 147 Per quanto riguarda la presa in considerazione delle dimensioni ridotte del mercato, il valore del prodotto e il potere degli acquirenti, occorre anzitutto ricordare che, a norma dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l’importo dell’ammenda è determinato sulla base della gravità dell’infrazione e della sua durata.

Inoltre, conformemente agli orientamenti, l’importo di base dell’ammenda è determinato in funzione della gravità dell’infrazione, prendendo in considerazione la natura stessa dell’infrazione, l’impatto concreto sul mercato e l’estensione del mercato geografico. 148 Tale contesto normativo non impone quindi espressamente alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto delle dimensioni limitate del mercato del prodotto, del valore di tale prodotto e del potere degli acquirenti. 149 Tuttavia, secondo la giurisprudenza, nel valutare la gravità di un’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 46 supra , punto 120).

Fra tali elementi che testimoniano la gravità di un’infrazione, non si può escludere che possano figurare, a seconda dei casi, il valore del prodotto oggetto dell’infrazione, la dimensione del mercato del prodotto di cui trattasi e il potere degli acquirenti. 150 Di conseguenza, se la dimensione del mercato, il valore del prodotto e il potere degli acquirenti possono costituire elementi da prendere in considerazione per stabilire la gravità dell’infrazione, la loro importanza varia in funzione delle circostanze particolari dell’infrazione di cui trattasi. 151 Nel caso di specie l’infrazione verte segnatamente su un’intesa relativa ai prezzi, che, per la sua stessa natura, è molto grave.

Inoltre le imprese parti dell’intesa rifornivano insieme più del 90% del mercato mondiale e il 95% del mercato europeo (punto 9 della [OSCURATO:PERSONA]).

Risulta infine che il gluconato di sodio è una materia prima utilizzata in un numero di prodotti finiti molto vari, toccando quindi numerosi mercati (punti 6 e 8 della [OSCURATO:PERSONA]).

In un siffatto contesto le dimensioni ridotte del mercato rilevante, il basso valore del prodotto e il potere degli acquirenti, quand’anche appurati, sono meno importanti degli altri elementi a sostegno della gravità dell’infrazione. 152 Occorre comunque tener conto che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’infrazione doveva ritenersi molto grave ai sensi degli orientamenti, i quali in tali casi prevedono che la [OSCURATO:PERSONA] possa «prendere in considerazione» un importo iniziale superiore ad EUR 20 milioni.

Tuttavia, nel caso di specie, emerge dal punto 385 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione solo un importo iniziale di EUR 10 milioni per le imprese appartenenti alla prima categoria e di EUR 5 milioni per quelle appartenenti alla seconda categoria, il che corrisponde alla metà, o addirittura ad un quarto dell’importo che, in conformità degli orientamenti, avrebbe potuto «prendere in considerazione» per infrazioni molto gravi. 153 Tale determinazione dell’importo iniziale dell’ammenda conferma che, come indicato al punto 377 della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla dimensione del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente tenuto conto di tali elementi. 154 Per tali ragioni vanno respinte le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’omessa presa in considerazione della dimensione limitata del mercato, del debole valore del prodotto in questione e del potere degli acquirenti.

b) L’omessa presa in considerazione dell’opinione degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] delle parti 155 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di tener conto dell’opinione degli acquirenti che rappresentavano la parte più rilevante della domanda del settore quando ha fissato l’ammenda.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha interrogato gli acquirenti sull’impatto dell’intesa, è stata essa stessa a considerare gli elementi forniti dall’inchiesta «necessari» per determinare tale impatto.

Orbene, alla luce delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] formulate al punto 368 della [OSCURATO:PERSONA], non è stata presa in considerazione l’opinione degli acquirenti che sostengono il mancato effetto dell’intesa. 156 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le risposte degli utilizzatori al questionario della [OSCURATO:PERSONA] provano che non è stato osservato alcun aumento del prezzo del gluconato di sodio durante il periodo coperto dall’inchiesta, cioè dal 1989 all’ottobre 1994.

Al contrario taluni acquirenti avrebbero constatato una diminuzione di tale prezzo.

Inoltre nessun compratore avrebbe ritenuto di aver dovuto far fronte al rifiuto di vendita di gluconato di sodio.

Infine solo due acquirenti avrebbero considerato che non vi fosse concorrenza intensa sul mercato, nove acquirenti che vi fosse una concorrenza normale e cinque si sarebbero dichiarati incapaci di pronunciarsi. 157 In subordine la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le risposte assai neutre degli acquirenti sarebbero dovute al fatto che nel mercato rilevante, come accade per molti mercati di materie prime, non si verificano rilevanti oscillazioni di prezzo.

Essa afferma inoltre che esistono concorrenti dal peso non trascurabile su ciascuno dei mercati del gluconato di sodio. 158 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tale argomento.

Giudizio del Tribunale 159 In merito agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] circa la presa in considerazione dell’opinione degli acquirenti, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato al punto 368 della [OSCURATO:PERSONA], da una parte, che le risposte degli acquirenti alla richiesta di informazioni non permettevano di trarre alcuna conclusione sugli effetti dell’intesa e, dall’altra, che le risposte degli acquirenti alla questione dell’esistenza di aumenti significativi dei prezzi dal 1° gennaio 1992 erano conformi ai grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che, nel 1992, i prezzi sono leggermente diminuiti prima di stabilizzarsi. 160 In secondo luogo occorre sottolineare che, in considerazione delle questioni riprese nel questionario, le risposte degli acquirenti in parola si riferiscono solo al periodo successivo al 1° gennaio 1992.

Pertanto, le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA], anche se fossero fondate, non permetterebbero di rimettere in questione la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] circa gli effetti dell’intesa al 1° gennaio 1992. 161 Infine occorre anche ricordare, come indicato al punto 135 supra, che da uno dei grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] emerge che, a partire dal 1992, il prezzo del gluconato di sodio ha conosciuto una leggera diminuzione per poi stabilizzarsi sino al 1995. 162 Nel caso di specie risulta dalle risposte degli acquirenti interrogati che un’ampia maggioranza riteneva che sussistesse sul mercato del gluconato di sodio una concorrenza normale o poco intensa.

Queste considerazioni non sono tuttavia tali da infirmare le constatazioni relative all’evoluzione dei prezzi del gluconato di sodio dopo il 1992 emerse da uno dei grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA].

In effetti una concorrenza normale o poco intensa può tradursi in una diminuzione, seguita da una relativa stabilità dei prezzi del mercato, quale emerge da uno dei grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo successivo al 1992.

Tuttavia ciò non dimostra, comunque, che questi prezzi corrispondano ai prezzi che sarebbero prevalsi su un mercato concorrenziale.

In effetti tale diminuzione, seguita da una relativa stabilizzazione, è stata preceduta da un aumento sostanziale dei prezzi, registrato sin dall’attuazione dell’intesa. 163 [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto il diritto di concludere che le risposte degli acquirenti erano conformi ai grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] e che essa non poteva desumerne alcuna conclusione specifica sugli effetti dell’intesa. 164 Tale conclusione non è rimessa in questione dagli altri argomenti della [OSCURATO:PERSONA] in proposito. 165 [OSCURATO:PERSONA], il fatto che gli acquirenti abbiano ritenuto che non vi fosse stato alcun rifiuto di vendita non permette di concludere necessariamente per l’esistenza di una concorrenza effettiva.

In effetti, a parte il fatto che un rifiuto di vendita integra gli estremi di un’infrazione penale in taluni sistemi giuridici nazionali, anche se un rifiuto siffatto può essere un indizio forte di un mercato la cui situazione concorrenziale è carente, la sua mancanza non prova necessariamente che un mercato è pienamente concorrenziale. 166 Neppure si possono accogliere gli argomenti fondati dalla [OSCURATO:PERSONA] sul peso dei concorrenti sul mercato rilevante e sul fatto che, come per molti mercati di materie prime, non vi si possono constatare rilevanti oscillazioni di prezzo. [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in effetti sotto quale profilo tali elementi abbiano effettivamente permesso di restringere l’effetto dell’intesa quale emerge dai grafici sequestrati nei locali della medesima. 167 Infine l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la domanda rivolta dalla [OSCURATO:PERSONA] agli acquirenti, a norma dell’art. 11 del regolamento n. 17, implica che le loro risposte erano necessarie per determinare l’impatto dell’intesa non può essere accolto nel caso di specie.

Tale argomento comporta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle risposte degli acquirenti.

Ora, come indicato supra, le risposte degli acquirenti non infirmano le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] formulate sulla base dei grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] si deve quindi considerare che sono state debitamente prese in considerazione. 168 È necessario sottolineare ancora, a tale proposito, che, se l’art. 11 del regolamento n. 17 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] possa raccogliere tutte le informazioni necessarie presso le imprese per assolvere i compiti affidatile, il fatto che essa decida di raccogliere talune informazioni presso determinate imprese non influisce affatto sulla pertinenza di tali informazioni per dimostrare l’effetto dell’infrazione. 169 Per le ragioni che precedono occorre respingere gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] fondati sull’omessa presa in considerazione delle risposte degli acquirenti.

c) L’omessa presa in considerazione del clima di sospetto [OSCURATO:PERSONA] delle parti 170 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto, nel valutare l’importo delle ammende, del clima di sospetto generale che ha pregiudicato il funzionamento dell’intesa e limitato, di conseguenza, il suo effetto sul mercato.

Per la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, tale clima di sospetto generale risulta chiaramente dai punti 100, 187‑197, 208, 214, 216, 225, 227 e 232 della

[OSCURATO:PERSONA].

171 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali argomenti.

Giudizio del Tribunale 172 Trattandosi dell’omessa presa in considerazione del clima di sospetto, va anzitutto sottolineato che le intese segrete si inseriscono spesso, per loro natura, in un clima di sospetto. 173 Nel caso di specie, dato che i partecipanti all’intesa sono vecchi concorrenti, che potevano, grazie ad una decisione unilaterale, ritrovare la loro libertà, e tenuto conto del carattere potenzialmente concorrenziale dei partecipanti all’intesa e degli interessi economici in gioco, considerato in particolare il fatto che si trattava di suddividere un mercato ristretto tra produttori aventi in taluni casi sovraccapacità di produzione, si può ragionevolmente ritenere che l’intesa si sia sviluppata in un clima di sospetto. 174 Tuttavia l’esistenza di un clima di sospetto non influisce necessariamente sull’impatto concreto dell’intesa.

Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che tale clima di sospetto ha rimesso in questione l’impatto dell’intesa, come determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua [OSCURATO:PERSONA]. 175 L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] fondato sull’omessa presa in considerazione del clima di sospetto va quindi respinto. 176 Dato l’insieme delle ragioni che precedono, occorre concludere che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] non permettono di rimettere in discussione l’esistenza di un impatto concreto dell’intesa, qual è stato stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA].

D – Sulla limitazione degli effetti dell’intesa da parte della [OSCURATO:PERSONA]

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 177 Per quanto concerne la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia preso in considerazione il suo comportamento che avrebbe permesso di limitare gli effetti anticoncorrenziali dell’intesa.

Tale mancata presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] implicherebbe la violazione dell’art. 15 del regolamento n. 17, del principio di proporzionalità e del principio di parità di trattamento. 178 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tale argomento.

b) Giudizio del Tribunale 179 L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’errata valutazione della gravità dell’infrazione e fondato sul proprio comportamento nel corso dell’intesa va respinto.

È sufficiente rammentare in proposito la giurisprudenza citata al punto 89 supra, secondo cui, pronunciandosi sulla presa in considerazione degli effetti dell’infrazione, il Tribunale non è tenuto ad esaminare i comportamenti propri delle imprese, in quanto gli effetti da prendere in considerazione per fissare il livello generale delle ammende non sono quelli risultanti dal comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver tenuto, ma quelli risultanti dal complesso dell’infrazione cui ha partecipato.

II – Sulla durata dell’infrazione A – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 180 [OSCURATO:PERSONA] ritiene in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’art. 15 del regolamento n. 17 ed i principi di parità di trattamento e di proporzionalità avendo stimato la durata dell’infrazione della [OSCURATO:PERSONA] a otto anni e due mesi invece di sette anni e sette mesi. 181 Contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], che fissa al giugno 1995 la fine dell’infrazione concernente la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ritiene di aver posto termine alla sua partecipazione all’intesa nel maggio 1994, data in cui avrebbe cessato di comunicare le sue statistiche di mercato o, in subordine, nell’ottobre 1994 data in cui avrebbe affermato il suo rifiuto di proseguire l’intesa durante una riunione a Londra. 182 Per corroborare tale posizione, la [OSCURATO:PERSONA] invoca, da una parte, una serie di documenti attestanti la fine dell’intesa prima del giugno 1995.

Infatti essa ricorda che, in un memorandum del 23 aprile 1999, la [OSCURATO:PERSONA] considera che, «dal maggio 1994 non esistevano più statistiche di mercato» e che, «[c]on la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], il 4 ottobre 1994, a Londra, di non rispettare più nessuno di tali accordi, questi ultimi sono divenuti caduchi».

Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in un documento del 12 marzo 1998, relativo al sistema di scambi di dati statistici, che «e[ra] stato posto fine a tale sistema in un determinato momento, [alla] fine [del] 1993 o [all’]inizio [del] 1994», quando invece la [OSCURATO:PERSONA] riconoscerebbe al punto 91 della [OSCURATO:PERSONA] l’importanza primordiale di tali scambi statistici. [OSCURATO:PERSONA] invoca anche la lettera 22 luglio 1999 inviata alla [OSCURATO:PERSONA] nonché i documenti utilizzati in occasione del procedimento dinanzi alle autorità americane in cui ricorda di aver dichiarato che la riunione dell’ottobre 1994 aveva posto termine all’intesa.

Infine la [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai punti 226‑229 della [OSCURATO:PERSONA], in cui la [OSCURATO:PERSONA] chiarirebbe che l’espansione del mercato era ben più lenta del previsto, il che avrebbe condotto a quella progressiva degradazione dei rapporti tra le parti che avrebbe conosciuto il suo apogeo alla riunione dell’ottobre 1994. 183 [OSCURATO:PERSONA] ritiene d’altra parte che la riunione del giugno 1995 ad Anaheim rappresentasse solo un «tentativo abortito» di riprendere una nuova intesa.

Essa poggia tale conclusione sul contrasto tra la frequenza degli scambi di statistiche e la regolarità delle riunioni preliminari prima, rispettivamente, del maggio 1994 e del giugno 1994, e l’assenza di scambi di statistiche tra il maggio 1994 e il giugno 1995 e di riunioni tra l’ottobre 1994 e il giugno 1995.

Tale esame sarebbe confermato dalla distinzione che la [OSCURATO:PERSONA] ha operato tra la «prima» intesa, tra il 1981 ed il 1985, e la «seconda» intesa, a partire dal 1987.

La prima riunione della seconda intesa non sarebbe stata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] quale proseguimento della prima intesa, bensì quale tentativo di dar vita ad una seconda.

Una conclusione siffatta sarebbe inoltre confermata dal fatto che la riunione del giugno 1995, a parere della [OSCURATO:PERSONA], non ha prodotto alcunché, come risulterebbe da un documento consegnato alle autorità americane e comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima sottolinea infine come il mero fatto che le parti abbiano discusso, a detta riunione del giugno 1995, di «compensazione» o di «finalità di produzione‑obiettivo» non consente di stabilire una continuità con la precedente intesa. 184 Ne consegue che la durata reale dell’infrazione sarebbe, per quel che attiene alla [OSCURATO:PERSONA], di sette anni e sette mesi. 185 [OSCURATO:PERSONA] luce del metodo di calcolo adottato dalla [OSCURATO:PERSONA], consistente nel maggiorare l’importo iniziale delle ammende, sulla base della gravità dell’infrazione, in ragione del 10% annuo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la maggiorazione dovrebbe essere non già dell’80%, ma del 70%. 186 Inoltre l’ultimo anno dell’infrazione, secondo la [OSCURATO:PERSONA], è il 1994 e non il 1995.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, ai fini del calcolo delle ammende, dell’ultimo anno dell’infrazione (punto 381 della [OSCURATO:PERSONA]), per determinare l’importo di base dovrebbe essere preso in considerazione il fatturato del 1994, cioè FRF 62 204 098 (senza l’«acqua madre»), e non il fatturato del 1995, pari a FRF 64 187

200. 187 In subordine la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, anche se l’intesa fosse terminata nel giugno 1995, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto prendere in considerazione il fatturato dell’intero 1995.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto prendere in considerazione, onde determinare il peso della [OSCURATO:PERSONA] nell’intesa, soltanto il fatturato dei primi sei mesi del 1995. 188 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tale argomento.

B – Giudizio del Tribunale 189 Riguardo all’asserita cessazione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa nel corso del maggio 1994 o, in subordine, in seguito alla riunione del 4 ottobre 1994, va ricordato che, ai punti 81‑90 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli elementi costitutivi dell’intesa comprendevano un complesso meccanismo diretto alla ripartizione dei mercati, alla fissazione dei prezzi ed allo scambio di informazioni sui clienti.

Orbene, il mero fatto, quand’anche fosse provato, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia cessato, nel 1994 o in seguito alla riunione del 4 ottobre 1994, di trasmettere agli altri membri dell’intesa i suoi dati relativi alle vendite non permette, di per sé, di dimostrare che l’intesa avesse cessato di esistere o che la [OSCURATO:PERSONA] avesse cessato di appartenervi. 190 Risulta al contrario dai punti 220‑228 della [OSCURATO:PERSONA], non contestati dalla [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima ha continuato a partecipare a numerose riunioni dell’intesa, cioè quelle del 26 e 27 giugno 1994 ad Atlanta, del 31 agosto e 1° settembre 1994 a Zurigo e del 4 ottobre 1994 a Londra. 191 Dunque, per quanto concerne la riunione svoltasi ad Atlanta il 26 e 27 giugno 1994, emerge dalla [OSCURATO:PERSONA], senza che ciò sia contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], che le «discussioni nella medesima erano comparabili a quelle dei mesi precedenti e vertevano sull’evoluzione negativa del mercato, dei prezzi e dei quantitativi». 192 Circa la riunione svoltasi a Londra il 4 ottobre 1994, risulta dalla [OSCURATO:PERSONA] che in tale occasione è scoppiato un conflitto tra i membri dell’intesa sulla suddivisione delle quote di vendita del gluconato di sodio.

Tale conflitto indica, contrariamente a quanto la [OSCURATO:PERSONA] cerca di provare, che i membri dell’intesa volevano quanto meno continuare a cercare un compromesso sui quantitativi di vendita.

Il fatto che risulta dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti 25 luglio 2000, quale ripresa al punto 229 della [OSCURATO:PERSONA], che alla riunione del 4 ottobre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha «espresso la sua intenzione di non partecipare più all’intesa» non è idoneo a testimoniare la fine della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa.

In effetti tale presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta riunione, vista nel suo contesto, significa al massimo che ha intrapreso sforzi per prendere le distanze dall’intesa.

Parimenti, la circostanza che il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] abbia prematuramente lasciato la sala nel corso della medesima riunione non significa che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto.

Nel contesto del conflitto che oppone le parti in tale riunione, un comportamento siffatto poteva validamente essere qualificato dalla [OSCURATO:PERSONA] come una strategia per ottenere più concessioni da parte degli altri membri dell’intesa piuttosto che come un atto che segnava la fine della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima. 193 [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto il diritto di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto termine alla sua partecipazione all’intesa nel maggio 1994 o alla riunione del 4 ottobre 1994. 194 Riguardo alla natura della riunione tenutasi dal 3 al 5 giugno 1995 ad Anaheim, va osservato, in primo luogo, come la [OSCURATO:PERSONA] non contesti, come notato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 232 della [OSCURATO:PERSONA], che in tale riunione, cui erano presenti tutti i membri dell’intesa, i partecipanti hanno discusso dei volumi di vendita di gluconato di sodio realizzati nel 1994. [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare rilevato, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia contestato tale elemento, che stando alle affermazione dell’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto «di comunicare i dati totali delle vendite di gluconato di sodio realizzate dall’ADM nel 1994» (punto 232 della [OSCURATO:PERSONA]). 195 Orbene occorre notare che tale maniera di procedere coincideva in linea di massima con la costante prassi in seno all’intesa diretta ad assicurare il rispetto delle quote di vendita assegnate e consistente, come emerge dai punti 92 e 93 della [OSCURATO:PERSONA], nella comunicazione prima di ogni riunione, da parte dei membri dell’intesa, dei loro dati sulle vendite alla [OSCURATO:PERSONA] che li raccoglieva e li distribuiva alle riunioni. 196 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta la descrizione degli eventi fatta propria dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 232 della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in tale riunione, è stato proposto un nuovo sistema di scambio di informazioni relative al volume di vendita.

Tale sistema doveva permettere di determinare, in maniera anonima, cioè in modo tale che nessun membro conoscesse i dati degli altri, la dimensione totale del mercato del gluconato di sodio nella maniera seguente: «[L]’impresa A scriverebbe un numero arbitrario rappresentante una parte del suo volume totale; l’impresa B mostrerebbe quindi all’impresa C la somma dei numeri dell’impresa A e dell’impresa B; l’impresa C aggiungerebbe il suo volume totale a tale somma; l’impresa A vi aggiungerebbe infine il resto del suo volume totale e comunicherebbe siffatto totale al gruppo» (punto 233 della [OSCURATO:PERSONA]). 197 Relativamente a tale elemento occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] poteva a buon diritto ritenere che esso costituisse un nuovo tentativo dei membri dell’intesa di «restaurare l’ordine sul mercato» e di continuare le loro pratiche anticoncorrenziali attuate nel corso degli anni precedenti, dirette a mantenere il controllo del mercato attraverso un’azione congiunta, benché, all’occorrenza, in forme e con metodi diversi.

La circostanza che i membri dell’intesa abbiano tentato di istituire un sistema di scambio «anonimo» di informazioni, quale descritto supra, poteva ragionevolmente essere interpretato dalla [OSCURATO:PERSONA] come la continuazione naturale del comportamento delle imprese in seno all’intesa che, come segnatamente risulta dal punto 93 della [OSCURATO:PERSONA], era caratterizzato da un «clima di reciproco, crescente sospetto», ma che aveva nondimeno per obiettivo di ripartire il mercato.

Sotto tale profilo la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente considerare che, istituendo il nuovo sistema di scambio di informazioni, i membri dell’intesa dimostravano che «erano ancora [decisi] a trovare una soluzione che permettesse loro di continuare le loro pratiche anticoncorrenziali» (punto 322 della [OSCURATO:PERSONA]) e di «mantenere il loro controllo del mercato attraverso un’azione congiunta» (punto 232 della [OSCURATO:PERSONA]). 198 In terzo luogo, la circostanza che il periodo trascorso tra la riunione del 4 ottobre 1994 e quella del giugno 1995 fosse più lungo di quello fra le precedenti riunioni sottolinea al massimo il profondo conflitto esistente tra i membri dell’intesa, ma non è idoneo ad infirmare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, alla riunione del giugno 1995, essi hanno intrapreso un nuovo tentativo di mantenere le pratiche anticoncorrenziali. 199 In quarto luogo, la breve annotazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato in tale riunione e che la [OSCURATO:PERSONA] ha citato ai punti 233 e 322 della [OSCURATO:PERSONA] («6.95 Anaheim: Discussione: compensazione; 44 000 mt produzione‑obiettivo al livello mondiale; prezzo») può ragionevolmente essere considerata quale conferma della tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], pur se è vero che, presa individualmente e tolta dal suo contesto, tale nota dà solo un’idea imprecisa del contenuto delle discussioni svoltesi nel corso della riunione del 3, 4 e 5 giugno 1995. 200 In quinto luogo, la dichiarazione di un dipendente della [OSCURATO:PERSONA], allegata alla lettera di quest’ultima del 22 luglio 1999, secondo cui tale riunione «non ha prodotto alcunché e non è servita a niente», dichiarazione coincidente con quella della [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera del 30 aprile 1999, è senza importanza in quanto conferma che tale riunione non ha modificato il funzionamento di un’infrazione unica e continuata (punto 254 della [OSCURATO:PERSONA]).

Quindi tale lettera non dimostra che i membri dell’intesa non intendessero mantenere il loro comportamento trasgressivo, sia pure in forme e con metodi diversi. 201 Occorre ricordare a tale proposito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE a un accordo o ad una pratica concordata è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenze della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 457, in particolare pag. 503; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra, punto 99, e 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4287, punto 178; sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T‑39/92 e T‑40/92, CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑49, punto 87). 202 Conseguentemente la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente considerare che l’intesa era perdurata sino al giugno 1995.

III – Sulle circostanze attenuanti A – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 203 [OSCURATO:PERSONA] ritiene in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo commesso errori quanto alla valutazione della gravità dell’infrazione, nel valutare l’importo dell’ammenda sotto il profilo delle circostanze attenuanti avrebbe dovuto prendere in considerazione il ruolo esclusivamente passivo o di accompagnamento della [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’infrazione, la mancata attuazione delle pratiche restrittive dell’intesa da parte della [OSCURATO:PERSONA] ed il suo «ruolo di freno» rispetto all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al riguardo agli argomenti da essa svolti in merito alla gravità dell’infrazione. 204 Tali omissioni costituiscono, secondo la [OSCURATO:PERSONA], una violazione degli orientamenti e contravvengono ai principi stabiliti dalla giurisprudenza (sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T‑2/89, Petrofina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1087, punto 173, e 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑925, punti 230 e 231). 205 [OSCURATO:PERSONA] replica la [OSCURATO:PERSONA] precisa, per quanto concerne le circostanze attenuanti di cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, di riferirsi agli elementi che testimoniano il suo «ruolo di freno» nell’intesa.

In particolare essa invoca, in primo luogo, il fatto di essere stata all’origine dell’esclusione dell’«acqua madre».

In secondo luogo, essa indica che il funzionamento del sistema di sorveglianza, che era la pietra angolare dell’intesa, è stato incrinato dal suo rifiuto di scambiare statistiche abbastanza spesso.

In terzo luogo, essa ritiene che il suo rifiuto di finanziare il sistema di sorveglianza esterno abbia avuto per effetto di contrastare il buon funzionamento dell’intesa, in quanto l’affidabilità dei dati forniti dalle parti dell’intesa era impossibile da verificare, il che avrebbe offerto la possibilità di porre in non cale i termini dell’intesa e sarebbe stato all’origine dell’installarsi di un clima di sfiducia che ha condotto allo smantellamento dell’intesa stessa.

In quarto luogo, essa invoca il fatto che ha sempre condotto una politica commerciale indipendente, come testimonia il fatto che i suoi prezzi non sono quasi mai stati corrispondenti ai prezzi minimi o prezzi‑obiettivo fissati nell’ambito dell’intesa.

Infine, in quinto luogo, essa ritiene di essere stata la prima ad aver posto termine all’intesa. 206 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali argomenti.

B – Giudizio del Tribunale 207 Emerge dal ricorso come la [OSCURATO:PERSONA] affermi che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di accordarle il beneficio delle circostanze attenuanti che risulterebbero dal suo ruolo esclusivamente passivo e di emulatore nella realizzazione dell’infrazione, dalla mancata attuazione da parte sua delle pratiche restrittive e dal «suo ruolo di freno» in rapporto all’infrazione.

A tale proposito la [OSCURATO:PERSONA] rinvia in maniera generale agli elementi già esposti nell’ambito dei motivi relativi alla gravità dell’infrazione, precisando che tali elementi, nei limiti in cui non se ne sia tenuto conto per determinare l’importo di base, troverebbero la loro collocazione naturale in sede di valutazione delle circostanze attenuanti. 208 Riguardo a tali argomenti va ricordato che, ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere, in particolare, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

Inoltre, ai sensi della giurisprudenza, a prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale presentazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni.

Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T‑84/96, Cipeke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2081, punto 31, e ordinanza del Tribunale 21 maggio 1999, causa T‑154/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1703, punto 49). 209 Nel caso di specie, il generico rinvio agli elementi esposti nell’ambito dei motivi relativi alla gravità dell’infrazione per dimostrare l’esistenza delle circostanze attenuanti invocate non permette al Tribunale di circoscrivere con precisione la portata del motivo fondato sull’esistenza di circostanze attenuanti.

In effetti, se non si può escludere che gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA] figurano nel ricorso, incombe nondimeno alla ricorrente presentarli in modo coerente e comprensibile.

In particolare non spetta al Tribunale esaminare, nel complesso degli elementi dedotti a sostegno di un primo motivo, se tali elementi potevano essere utilizzati anche a sostegno di un secondo motivo e, nella fattispecie, a quali elementi si poteva ricorrere per quel tipo di circostanza attenuante.

Non inficia tale conclusione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto lo sforzo particolare di tentare, nonostante la flagrante imprecisione di tale motivo, di identificare eventuali argomenti della ricorrente dedotti nell’ambito della sua argomentazione relativa al motivo fondato sulla gravità dell’infrazione e idonei ad essere, se del caso, ripresi a sostegno del motivo fondato sull’esistenza di circostanze attenuanti, nonché di replicarvi in tale contesto.

In effetti tale posizione della [OSCURATO:PERSONA] costituisce solo un’ipotesi quanto alla portata esatta del motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa non permette di determinare con certezza la portata esatta del motivo della [OSCURATO:PERSONA] fondato sull’esistenza di circostanze attenuanti. 210 Per tale ragione occorre rigettare i motivi relativi agli errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo esame delle circostanze attenuanti in quanto irricevibili a norma dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura.

IV – Sulla cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo A –

[OSCURATO:PERSONA]

211 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso anche errori di valutazione quando ha applicato la comunicazione sulla cooperazione. 212 [OSCURATO:PERSONA] considera che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accordarle una riduzione dell’ammenda tra il 50 ed il 75% in applicazione del punto C della comunicazione sulla cooperazione, invece di una riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda, in applicazione del punto D della medesima comunicazione. 213 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, a sostegno di tale posizione, che la valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della natura e del tenore letterale degli elementi da lei forniti è erronea per due ragioni.

Da una parte, e contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], essa sarebbe stata il primo ed unico membro dell’intesa a fornirle elementi di prova determinanti per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che a torto, d’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] abbia relativizzato l’importanza della sua cooperazione durante il procedimento amministrativo, indicando che solo nella risposta alla richiesta formale di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] 2 marzo 1999, fondata sull’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, essa aveva trasmesso i documenti in questione. 214 Essa chiede pertanto al Tribunale, nell’ambito della sua competenza di merito in materia di ammende, di rivedere tale valutazione (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punto 111).

B – Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata il primo ed il solo membro dell’intesa a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova determinanti per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA]

1. Generalità 215 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al punto 415 della [OSCURATO:PERSONA], che «la [OSCURATO:PERSONA] e[ra] stata il primo membro dell’intesa a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa». [OSCURATO:PERSONA] avanza due censure.

In primo luogo, essa fa valere che le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] erano insufficienti per provare l’esistenza di un’intesa.

In secondo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], solo a seguito della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] quest’ultima ha ottenuto elementi decisivi per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA].

Tali argomenti sono preceduti da considerazioni generali quanto alle regole che la [OSCURATO:PERSONA] doveva applicare nel caso di specie per valutare la cooperazione delle parti durante il procedimento amministrativo.

2. Considerazioni generali quanto alle regole applicabili nel caso di specie per la valutazione della cooperazione delle parti durante il procedimento amministrativo

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 216 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nelle particolari circostanze della fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto apprezzare l’importanza della riduzione dell’importo dell’ammenda accordata in funzione della cooperazione non, principalmente, in funzione dell’ordine in cui le parti hanno cooperato nel corso del procedimento amministrativo, bensì in funzione del contenuto e del valore aggiunto degli elementi probatori forniti da tali parti per l’elaborazione degli addebiti formulati nella [OSCURATO:PERSONA]. 217 Date tali particolari circostanze della fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, solo dopo aver ottenuto informazioni quanto alle inchieste condotte negli [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato la propria, che ha condotto all’adozione della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorda in effetti come dal punto 53 della [OSCURATO:PERSONA] emerga che, nel marzo 1997, il ministero della Giustizia americano ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’inchiesta condotta sul mercato del gluconato di sodio.

Ne risulterebbe parimenti che la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata, nell’ottobre 1997, che la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso di aver partecipato ad un’intesa internazionale relativa a tale prodotto, diretta a fissare i prezzi ed a suddividere le quote di mercato «negli [OSCURATO:PERSONA] ed altrove» e che, rispettivamente nel dicembre 1997 e nel febbraio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso tali medesimi fatti.

Anche se, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato con precisione la natura delle informazioni di cui disponeva per effetto del procedimento avviato negli [OSCURATO:PERSONA], sarebbe nondimeno legittimo pensare che la [OSCURATO:PERSONA] disponesse almeno dei diversi comunicati stampa 24 settembre e 17 dicembre 1997 che riferivano sull’esito delle investigazioni interne agli [OSCURATO:PERSONA], comunicati accessibili al pubblico via Internet. 218 [OSCURATO:PERSONA] ne inferisce che, come emerge dal punto 54 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], quando ha inviato, «[n]el corso dell’inverno 1997‑1998», a norma dell’art. 11 del regolamento n. 17, le sue prime richieste di informazioni «ai principali produttori, importatori/esportatori e clienti del gluconato di sodio in Europa», era informata dell’esistenza di un’intesa sul mercato del gluconato di sodio a livello mondiale, dell’identità dei partecipanti, del fatto che ciascuno di tali partecipanti aveva ammesso l’infrazione presso le autorità americane e del fatto che l’infrazione era cessata dal giugno 1995. 219 Orbene, in siffatte circostanze particolari, sarebbe appropriato accordare la massima riduzione non alla parte che è stata la prima a cooperare con la [OSCURATO:PERSONA], bensì a quella che ha fornito le informazioni ed i documenti rilevanti ed ha quindi realmente permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare l’infrazione con minore difficoltà. 220 Peraltro, tale posizione corrisponderebbe all’approccio che la [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe esposto in un progetto di nuova comunicazione sulla riduzione delle ammende, pubblicato nel luglio 2001 (in prosieguo: il «progetto di nuova comunicazione») e, dalla sua pubblicazione nel 2002, nella sua nuova comunicazione relativa all’immunità delle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «nuova comunicazione»). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto seguire, nel caso di specie, tale nuova politica.

A sostegno di tale argomento la [OSCURATO:PERSONA] invoca, in sede di replica, da una parte, la natura giuridica di una comunicazione siffatta che crea aspettative legittime a vantaggio delle imprese interessate e, dall’altra, il principio generale di diritto penale secondo cui andrebbe applicata la legge penale più favorevole (retroattività in mitius) [sentenza della Corte 29 ottobre 1998, causa C‑230/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6781, e decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 ottobre 1998, 1999/210/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (IV/F‑3/33.70 – [OSCURATO:PERSONA] plc, e a.) (GU 1999, L 76, pag. 1)]. 221 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non possa avvalersi del progetto di nuova comunicazione. [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del motivo della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’applicazione della nuova comunicazione si giustifica grazie al principio dell’applicazione della legge penale più favorevole.

Essa considera tale motivo irricevibile, in quanto dedotto per la prima volta allo stadio della replica.

In subordine la [OSCURATO:PERSONA] ritiene in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] si contraddica, da una parte, rimproverando alla [OSCURATO:PERSONA] di non applicare correttamente la comunicazione sulla cooperazione e, dall’altra, chiedendo l’applicazione retroattiva della nuova comunicazione, che ha sostituito la comunicazione sulla cooperazione.

b) Giudizio del Tribunale 222 Occorre indicare che nella sua comunicazione sulla cooperazione la [OSCURATO:PERSONA] ha definito che le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare (v. punto A, n. 3, della comunicazione sulla cooperazione). 223 Tale comunicazione sulla cooperazione deriva dall’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e comporta solo un’autolimitazione di questo potere nel rispetto del principio della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T‑214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑717, punto 89).

Peraltro, com’è del resto espressamente menzionato al punto D, n. 3, di tale comunicazione, quest’ultima ha creato aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa.

In considerazione del rispetto del principio della parità di trattamento e del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] hanno potuto desumere da tale comunicazione, quest’ultima era quindi tenuta a conformarvisi allorché ha valutato, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], la sua cooperazione. 224 A torto dunque la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare le regole enunciate non già nella comunicazione sulla cooperazione, ma nel progetto di nuova comunicazione o nella medesima nuova comunicazione.

In effetti, per quanto concerne il progetto di nuova comunicazione, va constatato che, anche se tale documento è stato pubblicato nel luglio 2001, cioè prima dell’adozione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non contesta la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato tale documento al solo fine di permettere alle parti interessate di presentare le loro osservazioni al riguardo.

Quanto alla nuova comunicazione, occorre osservare che tale documento è stato pubblicato solo dopo l’adozione della [OSCURATO:PERSONA].

Né il progetto di nuova comunicazione né la nuova comunicazione in quanto tale hanno quindi potuto dar luogo ad un effetto di autolimitazione dell’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑13/99, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3305, punto 121, e causa T‑70/99, Alpharma/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. p.

II‑3495, punto 142). 225 A torto, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere il principio del legittimo affidamento e quello, supponendo che un siffatto principio generale esista in diritto comunitario, dell’applicazione della legge penale più favorevole per sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare nel caso di specie il progetto di nuova comunicazione o la nuova comunicazione, anzi i principi sanciti in tali documenti. 226 Risulta senz’altro poi, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a talune altre inchieste condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel passato, quest’ultima disponeva già, nel caso di specie, di talune informazioni relative all’esistenza di un cartello mondiale sul mercato del gluconato di sodio e all’identità di taluni dei suoi partecipanti prima di avviare la propria indagine in applicazione del regolamento n. 17, come risulta dal punto 53 della [OSCURATO:PERSONA]. 227 Tuttavia tale circostanza non può avere come conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] debba disattendere le regole in materia di cooperazione delle imprese da essa definite nella sua comunicazione sulla cooperazione. 228 Va infine sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] non nega che la [OSCURATO:PERSONA] è stato il primo membro dell’intesa a denunciarne l’esistenza e ad informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’identità dei suoi partecipanti e dell’oggetto dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ammette anche che la comunicazione sulla cooperazione enuncia il principio secondo cui solo l’impresa che «sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa» può ottenere una riduzione molto importante (almeno il 75%) o importante (dal 50 al 75%) dell’ammontare dell’ammenda, che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione [v. punto B, lett. b), e punto C della comunicazione sulla cooperazione]. 229 Nel caso di specie, solo dopo aver ricevuto le informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un accertamento, previa decisione, presso imprese partecipanti all’intesa, ai sensi del punto B, lett. a), di tale comunicazione.

Pertanto le informazioni ricevute circa l’inchiesta condotta negli [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto impedire, ai sensi di tale disposizione, l’applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del trattamento di cui al punto B della suddetta comunicazione. 230 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a buon diritto, nel caso di specie, le regole da essa definite nella sua comunicazione sulla cooperazione del 1996.

3. Sul punto che le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state insufficienti a provare l’esistenza di un’intesa

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 231 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] prima che la [OSCURATO:PERSONA] stessa cooperasse con quest’ultima non costituivano una prova irrefutabile del contenuto dell’intesa e del suo funzionamento. 232 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, prima della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA], le informazioni di cui disponeva quest’ultima non andassero oltre le informazioni già ottenute presso le autorità americane o che fossero disponibili pubblicamente.

Tali informazioni avrebbero solo indicato che le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano riunite dall’agosto 1993 al giugno 1995 al fine, segnatamente, di intendersi sul prezzo e sulla suddivisione delle quote di mercato del gluconato di sodio. 233 In secondo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali informazioni erano insufficienti per stabilire l’esistenza di un’intesa in quanto si trattava in linea di massima di mere dichiarazioni.

Le sole prove documentali fornite sarebbero consistite in titoli di trasporti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro ritenuto necessario inviare richieste di informazioni e procedere ad accertamenti presso le parti, non contentandosi delle informazioni ottenute tramite le autorità americane e dei primi elementi forniti dalle società [OSCURATO:PERSONA] il 12 maggio 1998 e ADM il 21 gennaio 1999. 234 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che proprio la [OSCURATO:PERSONA] sia stata la prima società a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa.

b) Giudizio del Tribunale 235 [OSCURATO:PERSONA], facendo valere che le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della sua cooperazione con quest’ultima, erano insufficienti a provare l’esistenza di un’intesa, cerca in sostanza di dimostrare come a torto la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata «la prima a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa», ai sensi del punto C, letto insieme al punto B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione. 236 Il punto C della comunicazione sulla cooperazione, «Importante riduzione dell’ammontare dell’ammenda», così dispone: «L’impresa che, soddisfatte le condizioni di cui al punto B, lettere da b) ad e), denunci l’intesa segreta dopo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto ad accertamenti, previa decisione, presso imprese partecipanti all’intesa stessa, senza che tali accertamenti abbiano potuto fornire una base sufficiente per giustificare l’avvio del procedimento in vista dell’adozione di una decisione, beneficia di una riduzione dal 50% al 75% dell’ammontare dell’ammenda». 237 Le condizioni di cui al punto B, lett. da b) ad e) cui rinvia il punto C, riguardano l’impresa la quale: «b) sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa;

c) abbia cessato di partecipare all’attività illecita al più tardi al momento in cui denuncia l’intesa;

d) fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni utili nonché tutti i documenti e gli elementi probatori di cui dispone riguardanti l’intesa e assicuri una permanente e totale cooperazione per tutto il corso dell’indagine;

e) non abbia costretto un’altra impresa a partecipare all’intesa né abbia svolto un ruolo di iniziazione o determinante nell’attività illecita». 238 Emerge da tali disposizioni, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], per poter beneficiare di una riduzione dell’ammontare dell’ammenda in applicazione dei punti B o C della comunicazione sulla cooperazione, quest’ultima non esige che la parte che denuncia l’intesa abbia fornito alla [OSCURATO:PERSONA] una «prova irrefutabile del contenuto dell’intesa e del suo funzionamento». 239 In effetti, secondo la comunicazione sulla cooperazione, la condizione posta dal punto B, lett. b), è già soddisfatta quando l’impresa che denuncia l’intesa segreta è la «prima» a fornire «elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa». 240 La circostanza che, dopo la denuncia dell’intesa ad opera di una parte, la [OSCURATO:PERSONA] invii richieste di informazioni e proceda ad accertamenti presso altre parti non dimostra quindi affatto che le informazioni fornite dal membro dell’intesa che ha denunciato quest’ultima fossero insufficienti in rapporto ai punti B o C della comunicazione sulla cooperazione. 241 Poi, sulle informazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in sostanza, le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] non andavano oltre quelle di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA] o, quanto meno, dovevano disporre le autorità americane, va ricordato che, quand’anche tale affermazione fosse corretta, il principio della competenza autonoma della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] non è vincolata d’ufficio dalle dimostrazioni di autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi quando determina elementi di prova che le consentono di prendere una decisione sul fondamento dell’art. 81 CE. 242 Infine occorre constatare comunque che, contrariamente alle asserzioni della [OSCURATO:PERSONA], le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] andavano oltre quelle contenute nei comunicati stampa delle autorità americane, sottoposti al Tribunale dalla [OSCURATO:PERSONA].

Risulta in effetti che, in primo luogo, tali comunicati non riprendevano i nomi di tutti i membri coinvolti nell’intesa.

In secondo luogo, tali comunicati si limitavano a descrivere sommariamente i vari accordi conclusi.

Ora, come giustamente sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 415 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha rivelato nella lettera 12 maggio 1998 che denuncia l’esistenza dell’intesa l’identità dei suoi membri e fornito una descrizione dei principali accordi conclusi tra questi ultimi, precisando per quale periodo erano stati conclusi, i meccanismi di applicazione e funzionamento dell’intesa nonché un elenco, benché incompleto, delle riunioni dell’intesa, con una sintesi del contenuto di talune delle medesime. 243 È peraltro necessario osservare come emerga dal punto 414 della [OSCURATO:PERSONA] che, applicando il punto B della comunicazione sulla cooperazione alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha, in una qualche misura, tenuto conto del fatto che, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato l’intesa, «essa era venuta a conoscenza dell’inchiesta condotta dal ministero (…) della Giustizia [americano] sul mercato del gluconato di sodio e sapeva che la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso di aver partecipato ad una collusione internazionale diretta a fissare i prezzi ed a suddividere le quote di mercato negli [OSCURATO:PERSONA] ed altrove». 244 Discende da quanto precede che a torto la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata il primo membro dell’intesa a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa, ai sensi del punto B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione.

Va pertanto respinta la prima censura della [OSCURATO:PERSONA], fondata sul fatto che le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della sua cooperazione erano insufficienti.

4. Sul punto che solo gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati determinanti per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA]

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 245 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, proprio grazie alla sua cooperazione durante il procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto le informazioni riprese nella comunicazione degli addebiti e, in seguito, nella [OSCURATO:PERSONA]. 246 In effetti, da una parte, per quanto concerne la comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, su un totale di tredici allegati, dieci riprendevano documenti trasmessi volontariamente dalle parti, di cui otto da lei stessa.

Inoltre, nella parte che riprende la cronistoria dell’intesa, vi sarebbero riferimenti, quasi ad ogni pagina, a note manoscritte fornite dalla

[OSCURATO:PERSONA].

247 D’altra parte, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che due elementi dimostrano il carattere determinante delle informazioni da essa fornite.

In primo luogo, grazie alle informazioni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto determinare i principi di base dell’organizzazione, il sistema di scambio di informazioni sui clienti, l’attuazione degli accordi e la descrizione dell’oggetto delle riunioni svoltesi tra il febbraio 1987 ed il giugno 1995.

In secondo luogo, risulterebbe dalla [OSCURATO:PERSONA] un certo contrasto in termini di esattezza delle descrizioni in essa contenute a seconda che poggino su informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] o che non possano fondarsi su alcuna informazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 248 Per quanto riguarda il carattere determinante delle informazioni della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo risulterebbe, quanto ai principi di base dell’organizzazione, dalle note a piè di pagina della sezione della [OSCURATO:PERSONA] relativa ai medesimi.

Su dodici riferimenti, otto sarebbero desunti dagli elementi di prova comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il punto 83 della [OSCURATO:PERSONA], che descrive il sistema di assegnazione delle quote, farebbe rinvio, segnatamente, alle note manoscritte della [OSCURATO:PERSONA] comunicate nell’ambito della sua collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA].

Al punto 88 della stessa la [OSCURATO:PERSONA] si fonderebbe esclusivamente sui documenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] per illustrare il funzionamento del sistema circa la fissazione dei prezzi minimi e/o prezzi‑obiettivo. 249 Quanto alla ricostruzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del sistema di scambio di informazione sui clienti, il carattere determinante delle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe dal punto 90 e dalle note a piè di pagina nn. 46 e 47 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vi citerebbe esclusivamente informazioni comunicate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua collaborazione. 250 In ordine alla dimostrazione dell’attuazione degli accordi e, in particolare, dell’esistenza di un sistema di sorveglianza, sembra, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] utilizzi, senza precisarlo espressamente, gli elementi di prova comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 172 della [OSCURATO:PERSONA]). 251 Infine, quanto alla descrizione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito all’oggetto delle riunioni tra le parti dell’intesa dal febbraio 1987 al giugno 1995, sarebbero determinanti le note manoscritte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ciò sarebbe riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 121 della [OSCURATO:PERSONA] che indicherebbe che «[i]l contenuto di ciascuna riunione è maggiormente noto per il periodo 1989‑1990 poiché le dichiarazioni delle imprese sono corroborate da documenti dell’epoca».

Orbene, i cosiddetti documenti dell’epoca corrisponderebbero alle note di riunione della [OSCURATO:PERSONA] prese a partire dalla riunione di Göteborg dell’11 maggio 1989 sino alla riunione di Zurigo del 3 settembre 1991.

Tali note fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché i relativi chiarimenti (v. memorandum 22 luglio 1999) avrebbero permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di comprendere il funzionamento dell’intesa, gli argomenti in discussione tra i partecipanti ed il ruolo svolto da ciascuno e di decifrare i codici che erano utilizzati dalle imprese per designare ciascuna di loro.

Tali note manoscritte sarebbero, per certe riunioni, gli unici documenti di cui avrebbe disposto la [OSCURATO:PERSONA] per ripercorrerne lo svolgimento (v. le riunioni menzionate ai punti 131, 132‑138 e 139‑149 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la visita di una rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] nella fabbrica della [OSCURATO:PERSONA] il 22 gennaio 1990, la riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del 2 febbraio 1990, la riunione del 21 e 22 maggio 1990 a Zurigo, la riunione del 10 e 11 giugno 1991 a Ginevra, la riunione del 24 luglio 1991 a Zurigo e, infine, la riunione del 2 e 3 settembre 1991 a Zurigo).

Le note manoscritte della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero permesso alla [OSCURATO:PERSONA] anche di stabilire la natura anticoncorrenziale delle discussioni svoltesi tra, da una parte, l’ADM e, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri produttori europei (punto 155 della [OSCURATO:PERSONA]). 252 Il ruolo determinante dei contributi della [OSCURATO:PERSONA] è del pari dimostrato, a suo avviso, dal fatto che, su 175 riferimenti operati dalla [OSCURATO:PERSONA], nelle note a piè di pagina della [OSCURATO:PERSONA], a documenti e dichiarazioni delle imprese interessate, quasi la metà è stata ottenuta grazie alla sua cooperazione.

Peraltro tutte le prove tangibili che permettono di stabilire l’oggetto e le modalità dell’intesa sarebbero state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lo riconoscerebbe peraltro al punto 426 della [OSCURATO:PERSONA], rammentando che la «[OSCURATO:PERSONA] [era] il solo membro dell’intesa ad aver comunicato i documenti che riferivano sul contenuto e sulle conclusioni delle riunioni dell’intesa». 253 [OSCURATO:PERSONA] invoca peraltro l’assenza nella [OSCURATO:PERSONA] di precise descrizioni, del contenuto delle riunioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva delle note manoscritte della [OSCURATO:PERSONA], rispetto a quelle per le quali la [OSCURATO:PERSONA] poteva basarsi su tali informazioni. 254 Infatti per il periodo precedente alla prima riunione di cui riferiscono le note della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a descrizioni vaghe ed imprecise (v. il punto 121 della [OSCURATO:PERSONA] ove la [OSCURATO:PERSONA] menziona «un gran numero di riunioni multilaterali» svoltesi «tra l’aprile ed il maggio 1990» nonché le descrizioni delle riunioni riprese ai punti 122‑128 della

[OSCURATO:PERSONA]).

255 L’insufficienza degli elementi in possesso della [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe anche dalle descrizioni di eventi posteriori o non coperti dalle note manoscritte comunicate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima rileva numerose contraddizioni e rinvia ai punti 129 e 164 della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, come dimostrerebbero i punti 201 e 214 della [OSCURATO:PERSONA], i documenti e le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] concernenti tale periodo dell’intesa sarebbero stati di grande utilità alla [OSCURATO:PERSONA]. 256 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di essere l’unica ad aver fornito quindi numerosi elementi di un così grande valore probatorio, comprendenti elementi probatori scritti, documenti datati del periodo dell’infrazione e documenti aventi un nesso diretto con il comportamento delle imprese.

Essa considera, quindi, che, conformemente alla giurisprudenza (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑13/89, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1021) e al progetto di nuova comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere maggiormente in considerazione il carattere determinante delle informazioni fornite al fine di valutare la riduzione dell’ammontare dell’ammenda. 257 [OSCURATO:PERSONA] replica la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il carattere determinante delle informazioni da essa fornite non possa essere rimesso in questione dagli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], denunciando l’esistenza dell’intesa, l’identità dei suoi partecipanti e l’oggetto dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a comunicare informazioni già conosciute alla [OSCURATO:PERSONA] tramite il sito Internet delle autorità americane della concorrenza.

Inoltre la parte essenziale dei documenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe costituita solo da note delle spese di viaggio relative ai diversi luoghi ove si tenevano le riunioni dell’intesa.

Le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] andrebbero ben oltre. 258 [OSCURATO:PERSONA] contesta la pertinenza di tali elementi e sottolinea di aver pienamente tenuto conto della collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] accordandole una riduzione del 40% dell’ammontare dell’ammenda, conformemente al punto D della comunicazione sulla cooperazione.

b) Giudizio del Tribunale 259 Va anzitutto ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] non è il primo membro dell’intesa ad aver denunciato quest’ultima alla [OSCURATO:PERSONA].

In effetti la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito per prima alla [OSCURATO:PERSONA] elementi determinanti ai fini del perseguimento di un’infrazione in cui è coinvolto lo stesso denunciante (v. punto 244 supra).

Orbene, solo se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata il primo membro dell’intesa a denunciarla alla [OSCURATO:PERSONA], fornendole elementi determinanti, questa, una volta riunite le altre condizioni, avrebbe potuto accordarle, come essa pretende, una riduzione più sostanziale in forza dei punti B o C della comunicazione sulla cooperazione. 260 Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammontare dell’ammenda in forza del punto D della comunicazione sulla cooperazione. [OSCURATO:PERSONA] agendo, la [OSCURATO:PERSONA], come giustamente fa valere, ha tenuto pienamente conto della cooperazione della [OSCURATO:PERSONA]. 261 Va pertanto respinta la censura fondata sul fatto che soltanto gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero determinanti per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA]. 262 L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accordarle, quanto meno, la massima riduzione di cui al punto D della suddetta comunicazione si riallaccia alla contestazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato in merito all’importanza della sua cooperazione, con il risultato di una riduzione del 40% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta.

Di conseguenza, tali due argomenti saranno trattati congiuntamente in prosieguo.

C – Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] invocherebbe a torto il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato i documenti in questione solo nella risposta alla richiesta di informazioni

1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 263 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA], al fine di qualificare il suo comportamento come rientrante nel punto D della comunicazione sulla cooperazione, ha asserito che i documenti rilevanti le erano stati comunicati solo nella risposta alla richiesta formale di informazioni 2 marzo 1999, fondata sull’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17.

Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la richiesta formale di informazioni 2 marzo 1999 conteneva questioni che l’inducevano ad autoaccusarsi, questioni che costituivano una violazione dei diritti della difesa e che giustificavano il diritto di astenersi dal rispondervi, cui avrebbe risposto solo nell’ambito della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA].

In considerazione dell’assenza di un carattere meramente fattuale delle questioni poste e delle informazioni già a disposizione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali questioni abbiano avuto lo scopo di obbligarla a confessare la sua partecipazione all’intesa.

Ciò costituirebbe una violazione dei diritti della difesa (sentenza del Tribunale 20 febbraio 2001, causa T‑112/98, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑729, punti 66, 67, 71, 73 e 78), avente quale contropartita il diritto di astenersi dal rispondere a tali questioni.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che le risposte alle questioni della [OSCURATO:PERSONA] siano state date solo dopo ch’essa aveva deciso di cooperare con quest’ultima discenderebbe proprio da una siffatta violazione potenziale dei diritti della difesa. 264 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la richiesta formale di informazioni 2 marzo 1999 è stata presentata sul fondamento dell’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17 e che nessuna questione, in tale richiesta di informazioni, era tale da obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a confessare la sua partecipazione ad un accordo illecito. [OSCURATO:PERSONA] considera inoltre che, se le questioni invitavano a formulare delle confessioni, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di rifiutare di rispondervi. [OSCURATO:PERSONA] considera che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non si è rifiutata di rispondere a tali questioni, le risposte da essa fornite non costituivano confessioni ed erano date nell’ambito di una richiesta di informazioni e non nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione.

2. Giudizio del Tribunale 265 Occorre anzitutto sottolineare, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che non è per qualificare il comportamento di quest’ultima come rientrante nel punto D della comunicazione sulla cooperazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i documenti rilevanti le fossero stati comunicati solo nella risposta alla richiesta formale di informazioni 2 marzo 1999, fondata sull’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17.

In effetti risulta dalla lettura del punto 426 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto di tale elemento unicamente per fissare la percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda, nell’ambito del potere discrezionale che le riconosce il punto D della comunicazione in parola. 266 In secondo luogo, e senza che occorra esaminare se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], talune questioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle sue richieste di informazioni violino i diritti della difesa, va rilevato che, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] stessa, essa ha scelto liberamente di rispondere alle questioni poste nell’ambito della cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA].

In effetti la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, all’occorrenza, non rispondere a tali questioni, con il rischio, certo, che non le venisse applicata la riduzione dell’ammenda sul fondamento della comunicazione sulla cooperazione.

In una situazione siffatta, è d’uopo considerare che le risposte della [OSCURATO:PERSONA] non testimoniano necessariamente la sua spontanea cooperazione nell’ambito del procedimento in questione, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito le sue informazioni solo in seguito alla richiesta di informazioni e non di propria iniziativa. [OSCURATO:PERSONA] non può quindi rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto conto, nella fissazione della percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda, del fatto di aver cooperato solo in seguito alla richiesta di informazioni inviatale dalla [OSCURATO:PERSONA]. 267 Infine, sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accordare alla [OSCURATO:PERSONA], quanto meno, la massima riduzione prevista ai sensi del punto D della comunicazione sulla cooperazione, il Tribunale considera che, visto l’insieme delle precedenti considerazioni e, in particolare, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito informazioni solo in seguito ad una richiesta di informazioni, è appropriata una riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda. 268 Occorre quindi rigettare tale seconda censura, fondata sull’argomento che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato i documenti in questione solo nella risposta alla richiesta di informazioni. 269 [OSCURATO:PERSONA] luce di tutto quanto precede, i motivi fondati sugli errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nel valutare la cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo vanno respinti nel loro complesso.

In assenza di illegittimità in sede di valutazione della cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, non occorre riformare la [OSCURATO:PERSONA] su tale base.

V – Sulla violazione del principio ne bis in idem A – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 270 Nel suo ultimo motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce in sostanza la violazione del principio ne bis in idem e del principio di proporzionalità, in considerazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della circostanza che le autorità americane della concorrenza avevano anch’esse sanzionato la [OSCURATO:PERSONA] per la sua partecipazione alla medesima intesa. 271 A sostegno di tale ultimo motivo la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla sentenza della Corte 14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1281), secondo cui «per quanto concerne la questione del se la [OSCURATO:PERSONA] debba tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno Stato terzo, va risolta solo quando gli addebiti sono identici nei due casi». 272 Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento condotto dalle autorità americane della concorrenza ed in quello condotto dalla [OSCURATO:PERSONA], si è di fronte non solo ai medesimi tipi di intesa ed ai medesimi autori, ma anche ad un’identica attuazione dell’intesa e ad un identico comportamento delle parti. 273 Per dimostrare l’identità di oggetto tra il procedimento dinanzi alle autorità europee ed americane della concorrenza, cioè un’intesa anticoncorrenziale mondiale, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia alla transazione giudiziaria ([OSCURATO:PERSONA]) da essa conclusa.

Tale transazione attesterebbe che l’ammenda irrogata negli [OSCURATO:PERSONA] poggia non soltanto sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA] in questo paese, ma anche sul suo comportamento sul mercato europeo a causa del fatto che un tale comportamento rispecchierebbe il funzionamento dell’intesa a livello mondiale.

La transazione in parola stabilirebbe che «[l]e condizioni principali di tale intesa consistevano nel ripartire quote di mercato importanti tra imprese produttrici di gluconato di sodio negli [OSCURATO:PERSONA] ed altrove e nel fissare e mantenere il prezzo del gluconato di sodio venduto negli [OSCURATO:PERSONA] e altrove». [OSCURATO:PERSONA], secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’ammenda irrogata negli [OSCURATO:PERSONA] non sanziona soltanto gli effetti del suo comportamento sul mercato americano, ma concerne anche la sua partecipazione all’attuazione dell’intesa a livello mondiale e quindi, segnatamente, a livello europeo. 274 [OSCURATO:PERSONA] considera che la definizione geografica dell’intesa a livello mondiale risulta anche dagli obiettivi dell’intesa, quali lo scambio di informazioni sui clienti e l’assegnazione di quote di vendita a livello mondiale, nonché lo svolgimento di riunioni in tutto il mondo. 275 Infine, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda, sia le autorità americane della concorrenza sia la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero preso in considerazione il fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza che tale fatturato sia stato due volte preso in considerazione per sanzionare i medesimi fatti è, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], contrario al principio ne bis in idem ed al principio di proporzionalità. 276 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo della [OSCURATO:PERSONA] vada respinto.

B – Giudizio del Tribunale 277 Risulta dalla giurisprudenza che il principio ne bis in idem, sancito anche dall’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, costituisce un principio generale del diritto comunitario di cui il giudice garantisce l’osservanza (sentenze della Corte 5 maggio 1966, cause riunite 18/65 e 35/65, Gutmann/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 141, 172, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8375, punto 9; v. anche, in tal senso, sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, punto 3). 278 Il principio ne bis in idem vieta di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito, al fine di tutelare lo stesso bene giuridico.

L’applicazione di tale principio è soggetta ad una triplice condizione, cioè l’identità dei fatti, unicità del contravventore ed unicità dell’interesse giuridico tutelato (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑123, punto 338). 279 [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza della Corte è stata quindi ammessa la possibilità di un cumulo di sanzioni, una comunitaria l’altra nazionale, qualora vi siano due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, la cui ammissibilità deriva dal particolare sistema di ripartizione delle competenze fra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia d’intese.

Tuttavia la Corte ha dichiarato che un’esigenza generale d’equità implica che, nel commisurare l’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto delle sanzioni che sono state già irrogate all’impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario (sentenze della Corte 13 febbraio 1969, causa 14/68 Wilhelm e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1, punto 11, e Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, punto 3; sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑141/89, Tréfileurope/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑791, punto 191, e causa T‑149/89, Sotralentz/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1127, punto 29). 280 [OSCURATO:PERSONA] misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la [OSCURATO:PERSONA], irrogandole un’ammenda per la sua partecipazione a un’intesa già sanzionata dalle autorità americane, ha violato il principio ne bis in idem, a norma del quale non si può infliggere una seconda sanzione alla stessa persona per il medesimo comportamento vietato, va ricordato come il giudice comunitario abbia ammesso che un’impresa poteva validamente essere oggetto di due procedimenti paralleli per un medesimo comportamento illecito e quindi di una doppia sanzione, l’una da parte dell’autorità competente dello Stato membro in questione, l’altra comunitaria, dal momento che i suddetti procedimenti perseguono fini diversi e le norme violate non siano identiche (sentenze Wilhelm e a., punto 279 supra, punto 11, Tréfileurope/[OSCURATO:PERSONA], punto 279 supra, punto 191, e Sotralentz/[OSCURATO:PERSONA], punto 279 supra, punto 29). 281 Ne consegue che a maggior ragione il principio ne bis in idem non può essere applicabile in un caso come quello di specie ove i procedimenti attivati e le sanzioni inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e dalle autorità americane, dall’altro, non perseguono palesemente i medesimi obiettivi.

In effetti, se nel primo caso si tratta di preservare una concorrenza non falsata sul territorio dell’Unione europea o nel SEE, la tutela ricercata, nel secondo caso, riguarda il mercato americano (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 44/69, Buchler/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 733, punti 52 e 53, e del Tribunale 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑753, punti 103‑106).

Fa quindi difetto la condizione relativa all’identità dell’interesse giuridico tutelato, necessaria perché divenga applicabile il principio ne bis in idem. 282 Peraltro occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] non invoca né dimostra l’esistenza di un principio di diritto o di una regola o di una convenzione di diritto internazionale pubblico che vieti ad autorità o a giudici di [OSCURATO:PERSONA] diversi di perseguire e di condannare una persona per fatti identici implicanti effetti sul loro territorio o nell’ambito della loro competenza.

In assenza di prova dell’esistenza di una siffatta regola o convenzione che vincoli la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] terzi, quali gli [OSCURATO:PERSONA], e preveda un divieto siffatto, la [OSCURATO:PERSONA] non può esservi obbligata. 283 Ne consegue che occorre rigettare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], fondato sulla violazione del principio ne bis in idem per il motivo che l’intesa in questione è stata anche oggetto di condanna al di fuori del territorio comunitario ovvero che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione nella [OSCURATO:PERSONA] il fatturato globale della [OSCURATO:PERSONA], già considerato dalle autorità americane per fissare ammende. 284 [OSCURATO:PERSONA] misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] deduce che la [OSCURATO:PERSONA] ha posto in non cale la sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe obbligata a tener conto di una sanzione irrogata dalle autorità di un paese terzo se gli addebiti mossi contro l’impresa ricorrente da parte della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e da parte di tali autorità, dall’altro, sono identici, va rammentato che, al punto 3 di tale sentenza, la Corte ha indicato quanto segue: «(...) la questione, poi, del se la [OSCURATO:PERSONA] debba tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno Stato terzo va risolta solo qualora gli addebiti siano identici nei due casi». 285 [OSCURATO:PERSONA] deduce da tale brano che, a contrario, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a prendere in considerazione le sanzioni inflittele dalle autorità americane per la sua partecipazione all’intesa mondiale sul gluconato di sodio, che sarebbe del medesimo tipo, si sarebbe sviluppata attraverso la medesima attuazione e sarebbe intesa ad ottenere un comportamento identico delle parti, sia a livello dell’oggetto sia della localizzazione, rispetto a quella considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua [OSCURATO:PERSONA] che le infligge un’ammenda di EUR 10,8 milioni. 286 Va tuttavia osservato, in primo luogo, che risulta palesemente da tale brano della sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, che la Corte, lungi dall’aver risolto la questione se la [OSCURATO:PERSONA] sia obbligata a tener conto di una sanzione irrogata dalle autorità di uno Stato terzo nell’ipotesi in cui gli addebiti mossi contro un’impresa da tale istituzione e dalle suddette autorità siano identici, ha fatto dell’identità dei fatti incriminati da parte della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità di uno Stato terzo una condizione preliminare al quesito summenzionato. 287 È inoltre necessario sottolineare che proprio in considerazione della situazione particolare risultante, da un lato, dalla stretta interdipendenza dei mercati nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri e del mercato comune e, dall’altro, dal sistema specifico di ripartizione delle competenze tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di intese su un medesimo territorio, quello del mercato comune, la Corte, ammettendo la possibilità di un duplice procedimento e considerando l’eventuale doppia sanzione che ne deriva, ha dichiarato necessaria la presa in considerazione della decisione repressiva anteriore conformemente ad un’esigenza di equità (sentenza Wilhelm e a., punto 279 supra, punto 11, e conclusioni dell’avvocato generale Mayras nella causa Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1291, in particolare pagg. 1299‑1302). 288 Orbene, una situazione di questo tipo fa palesemente difetto nel presente caso.

Pertanto, in assenza di deduzione di una disposizione convenzionale espressa che preveda l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA], quando fissa l’ammontare dell’ammenda, di tener conto di sanzioni già inflitte alla stessa impresa per il medesimo fatto da autorità o giudici di uno Stato terzo, quali gli [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può validamente rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver posto in non cale, nella fattispecie, tale asserito obbligo. 289 Comunque, quand’anche si dovesse considerare, sulla base della sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, che il principio di equità impone alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto delle sanzioni inflitte dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] terzi quando gli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA] contro un’impresa sono identici a quelli mossi da parte di un’autorità di uno Stato terzo nei confronti di codesta stessa impresa, è necessario constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, nel caso di specie, le autorità americane si sono riferite ad atti compiuti in conseguenza dell’intesa o ad effetti della medesima diversi da quelli concernenti il loro territorio. 290 In effetti, per quanto concerne la condanna della [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA], emerge dalla transazione conclusa tra il Ministero della Giustizia americano e la [OSCURATO:PERSONA], quale sottoposta all’[OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] of California, che la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata ad un’ammenda di dollari americani (USD) 2,5 milioni.

Benché tale transazione menzioni il fatto che l’intesa sul gluconato di sodio avesse per oggetto quello di eliminare la concorrenza fissando e mantenendo prezzi e suddividendo quote di mercato del gluconato di sodio venduto «negli [OSCURATO:PERSONA] e altrove», non è affatto provato che tale transazione confermata da un giudice americano si sia riferita ad atti compiuti in conseguenza dell’intesa o ad effetti della medesima diversi da quelli che hanno avuto luogo nel suddetto paese (v., in tal senso, sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, punto 6) e, in particolare, a quelli constatati nel SEE, il che, del resto, avrebbe manifestamente sconfinato nella competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA].

È inoltre incontestabile che la [OSCURATO:PERSONA] ha condotto la propria indagine (punti 54‑64 della [OSCURATO:PERSONA]) ed ha proceduto ad un’autonoma valutazione dei mezzi di prova sottopostile. 291 Dati tali elementi occorre respingere la censura fondata sulla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un asserito obbligo di tener conto delle sanzioni precedentemente irrogate dalle autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi nonché quella, incidentalmente invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla violazione del principio di proporzionalità che deriverebbe da quella del suddetto obbligo. 292 In rapporto a quanto precede può essere accolta solo la censura fondata sull’erronea determinazione del fatturato da prendere in considerazione per il calcolo dell’importo iniziale dell’ammenda.

Spetta quindi al Tribunale determinare, in virtù della sua competenza di merito, le conseguenze di tale errore.

Sull’esercizio della competenza di merito 293 Il Tribunale ritiene anzitutto, sulla base della sua competenza di merito, che, quand’anche l’errore consistente nella presa in considerazione del fatturato dell’«acqua madre» della [OSCURATO:PERSONA] per determinare l’importo iniziale della sua ammenda (v. punto 55 supra) fosse imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza non può giustificare il fatto che tale fatturato errato sia preso in considerazione nel determinare l’importo iniziale dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], punto 43 supra, punto 586). 294 Ne consegue che il fatturato mondiale da prendere in considerazione per la determinazione dell’importo iniziale dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] ammonta ad EUR 9 820 600 invece di EUR 12 293 620 e che la sua quota di mercato era del 17,4% e non del 20,96%. 295 Quanto alle conseguenze di tale riduzione, il Tribunale ricorda che, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, nel suddividere in gruppi imprese che hanno violato l’art. 81, n. 1, CE, la determinazione dei valori limite per ogni singolo gruppo così individuato deve essere coerente ed obiettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1705, punto 298; 19 marzo 2003, causa T‑213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑913, punto 416, e 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3275, punto 1541). 296 Nel caso di specie la suddivisione dei membri dell’intesa in due categorie veniva giustificata nella [OSCURATO:PERSONA] con l’importanza relativa delle imprese sul mercato rilevante, espressa in fatturato ed in quote di mercato.

Su tale base la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state classificate nella prima categoria per il motivo che erano i tre principali produttori di gluconato di sodio e detenevano quote del mercato mondiale superiori al 20%. [OSCURATO:PERSONA] e l’ADM, le cui quote di mercato rilevante ammontavano a meno del 10%, sono state classificate nella seconda categoria (punti 380 e 382 della [OSCURATO:PERSONA]). 297 Il Tribunale considera che l’importanza relativa delle imprese rilevanti, espressa in fatturato ed in quote di mercato, costituisce un criterio adeguato per la loro suddivisione in diverse categorie.

L’applicazione di tale criterio deve tuttavia avere luogo nell’osservanza del principio di proporzionalità e della parità di trattamento. 298 Date tali considerazioni di principio, il Tribunale ritiene che, a causa dell’errore all’atto della presa in considerazione del pertinente fatturato della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non può essere mantenuta nella prima categoria.

In effetti il Tribunale ritiene contrario ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], la cui quota di mercato ammonta al 17,4% ed il cui fatturato è pari ad EUR 9 820 600 dopo rettifica, si veda applicare, in seguito alla suddivisione in categorie delle varie imprese in parola sulla base del criterio della loro importanza relativa, lo stesso importo iniziale di EUR 10 milioni della [OSCURATO:PERSONA], la cui quota di mercato ammonta al 37,1% dopo rettifica della quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA], ed il cui fatturato è pari ad EUR 20 843 500, mentre all’ADM, la cui quota di mercato ammonta al 9,7% dopo rettifica della quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA], ed il cui fatturato è pari ad EUR 5 485 810, è stato inflitto un importo iniziale di EUR 5 milioni. 299 Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’ammenda non è stata calcolata in funzione del fatturato.

In effetti, anche se l’importo dell’ammenda non è stato fissato direttamente in funzione del fatturato delle imprese rilevanti, lo stesso definisce tuttavia l’importo iniziale dell’ammenda, a sua volta determinante per fissare l’importo finale dell’ammenda.

Tale conclusione non è rimessa in questione nemmeno dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le imprese sono state suddivise in categorie in funzione della loro qualità di principali produttori e non della loro quota di mercato superiore o inferiore al 20%.

In effetti, da un lato, a torto la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nella [OSCURATO:PERSONA], le due categorie risultano unicamente dall’applicazione del criterio dei tre principali produttori (v. punto 296 supra) e, dall’altro, la classificazione in funzione di tale unico criterio non può, nel caso di specie, trovare giustificazione alcuna in rapporto ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Quanto alla sentenza Acerinox/[OSCURATO:PERSONA], punto 49 supra, citata dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritiene che non vi si possa ricorrere utilmente nel presente caso poiché le quote di mercato delle imprese in questione nella causa all’origine di tale sentenza erano abbastanza ravvicinate, collocandosi tutte tra l’11 e il 18%, mentre, nel caso di specie, le quote di mercato si collocavano tra il 9,1 e il 37,1% dopo rettifica del fatturato della [OSCURATO:PERSONA]. 300 Dato quanto precede il Tribunale ritiene, in virtù della sua competenza di merito, che la [OSCURATO:PERSONA] vada classificata in una categoria intermedia tra la prima e la seconda categoria definita dalla [OSCURATO:PERSONA], il cui importo iniziale è fissato ad EUR 7,5 milioni.

In applicazione della metodologia e degli altri elementi considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, l’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto quindi ammontare ad EUR 8,1 milioni. 301 Tuttavia il Tribunale ritiene che, anche se l’imputabilità alla [OSCURATO:PERSONA] dell’errore in questione non può impedirgli di rettificare tale errore e le sue conseguenze (v. punto 293 supra), non se ne può tuttavia inferire che detta imputabilità non possa in alcun caso essere presa in considerazione nell’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza di merito al fine di valutare le conseguenze di tale errore. 302 Il Tribunale osserva al riguardo che, nella lettera 19 novembre 1999 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato l’ambiguità della nozione di gluconato di sodio liquido o «GDS “liquido”».

In effetti, in tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che «[l]a denominazione GDS “liquido” corrisponde[rebbe] sia all’“acqua madre”, ottenuta come inevitabile prodotto in occasione della cristallizzazione del GDS “solido”, sia al fatto di rimettere in soluzione il GDS “solido”». 303 Risulta poi dalla stessa lettera che la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato la particolarità del suo gluconato di sodio liquido nei termini ripresi in prosieguo: «(…) [OSCURATO:PERSONA] tiene anche a richiamare l’attenzione sulla particolarità del suo prodotto GDS “liquido” rispetto a quello dei suoi concorrenti.

In effetti la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una tecnica di cristallizzazione del GDS “solido” la cui particolarità consiste, per effetto di un solo passaggio in fase di cristallizzazione, nel fornire “acqua madre” (GDS “liquido”): – in quantità molto importante, – di una qualità commercializzabile, – e ad un basso costo di produzione.

Viceversa e per quanto ne sa la [OSCURATO:PERSONA], il procedimento di fabbricazione dei suoi concorrenti genera solo una debole quantità di “acqua madre” per effetto di numerosi passaggi in fase di cristallizzazione, di minore qualità e nient’affatto o poco commercializzabili nel settore industriale.

Il GDS “liquido” dei concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] corrisponde quindi, piuttosto, ad un GDS “solido” rimesso in soluzione, cioè ad un prodotto dal costo di produzione molto più elevato.

Il procedimento di fabbricazione della [OSCURATO:PERSONA] è un segreto commerciale, al pari dell’inevitabile generazione di GDS “liquido” derivantene che comunque, all’epoca dei fatti, era ignoto ai suoi concorrenti.

Tale precisazione è molto importante nei limiti in cui, proprio in ragione di tale particolarità del suo processo di fabbricazione, la [OSCURATO:PERSONA] si è sempre opposta a che le riunioni organizzate con i suoi concorrenti fossero estese al GDS “liquido”, malgrado l’insistenza di questi ultimi». 304 [OSCURATO:PERSONA] lettera 3 maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] precisa che le riunioni menzionate nell’allegato della medesima hanno interessato, «quanto alla [OSCURATO:PERSONA], solo il GDS cristallizzato (solido) e non il GDS liquide». [OSCURATO:PERSONA] sua risposta 25 luglio 2000 alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] indica anche che, «per effetto del suo procedimento di fabbricazione del GDS, [essa] produce un’importante quantità di gluconato liquido (o “acqua madre”)» e che essa «si è sempre opposta a che il gluconato liquido rientrasse nelle quote e più generalmente, nelle regole adottate alle riunioni». 305 Inoltre, nel memorandum di cooperazione 12 maggio 1998 della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ritiene che l’«acqua madre» non costituisse un prodotto finito e non fosse quindi inclusa nel campo dell’intesa. 306 Infine, nelle lettere 3 maggio 1999 e 21 maggio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] fatturati con la denominazione «gluconato di sodio liquido», in seguito a richieste di informazioni 2 marzo 1999 e 11 maggio 2001. 307 Riguardo a quanto precede, il Tribunale osserva che i chiarimenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nella lettera 19 novembre 1999 non permettono di comprendere il significato dell’equivalenza tra il gluconato di sodio della [OSCURATO:PERSONA] e l’«acqua madre».

In tale lettera la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, certo, che la nozione di gluconato di sodio liquido o «GDS “liquido”» può corrispondere sia all’«acqua madre», ottenuta quale inevitabile prodotto in occasione della cristallizzazione del «GDS “solido”», sia al fatto di rimettere in soluzione «GDS “solido”» e che essa dispone di una tecnica di cristallizzazione del «GDS “solido”» la cui particolarità consiste, per effetto di un solo passaggio in fase di cristallizzazione, nel fornire «acqua madre» in quantità molto importante, di qualità commercializzabile e ad un basso costo di produzione, ma non risulta tuttavia affatto che il prodotto liquido della [OSCURATO:PERSONA] con la denominazione «gluconato di sodio liquido» corrisponda esclusivamente ad «acqua madre». 308 Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia indicato alla [OSCURATO:PERSONA], nelle lettere 3 maggio 1999 e 25 luglio 2000, che le riunioni dell’intesa avevano ad oggetto, per quanto la riguardava, solo il GDS cristallizzato (solido) e non il GDS liquido, o che essa si è sempre opposta a che il gluconato liquido rientrasse nelle regole adottate alle riunioni, non indica chiaramente neppure che il gluconato di sodio liquido prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisse esclusivamente «acqua madre». 309 In assenza di precisazioni sulla perfetta equivalenza tra il gluconato di sodio liquido della [OSCURATO:PERSONA] e l’«acqua madre», la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente considerare che la [OSCURATO:PERSONA] produceva, oltre ad «acqua madre», gluconato di sodio liquido simile a quello delle sue concorrenti.

Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente richiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di fornire i suoi fatturati, segnatamente per il suo gluconato di sodio liquido. 310 Inoltre la [OSCURATO:PERSONA], nelle risposte 3 maggio 1999 e 21 maggio 2001 alle richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] concernenti, segnatamente, i suoi fatturati per il gluconato di sodio liquido, si è astenuta dal precisare che il suo gluconato di sodio liquido corrispondeva esclusivamente ad «acqua madre».

Il fatto, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia richiesto di conformarsi strettamente al modello delle richieste di informazioni non le impediva affatto di far sì che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse indotta in errore e di precisare che il suo fatturato per il gluconato di sodio liquido corrispondeva esclusivamente al suo fatturato per l’«acqua madre».

Tale conclusione è tanto più necessaria in quanto, dato il modo di produzione e di commercializzazione del gluconato di sodio liquido da parte della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima doveva conoscere che sussisteva un rischio di confusione in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. 311 È peraltro lecito presumere che la [OSCURATO:PERSONA], potendo essere considerata come un’impresa di grandi dimensioni, disponesse delle conoscenze e delle infrastrutture giuridico‑economiche che la ponessero in grado di conoscere come tali fatturati avrebbero potuto essere utilizzati per il calcolo dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta. 312 Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] poteva fare affidamento, per le necessità del calcolo dell’ammenda, sul fatturato comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] con il titolo «gluconato di sodio liquido».

La dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] nel suo memorandum di cooperazione 12 maggio 1998, secondo cui l’«acqua madre» non era un prodotto finito e non era inclusa nel campo dell’intesa, confermava proprio la portata di quest’ultima.

Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], essa è irrilevante circa la questione di determinare se la [OSCURATO:PERSONA] doveva conoscere che il gluconato di sodio liquido della [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva ad «acqua madre». 313 Quindi risulta che, nel corso del procedimento amministrativo, più particolarmente in risposta ai precisi quesiti della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso una grave negligenza omettendo di informarla in maniera sufficientemente chiara e non equivoca in merito all’equivalenza tra il suo gluconato di sodio liquido e l’«acqua madre». 314 Il Tribunale osserva in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato i suoi fatturati in maniera erronea in seguito alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 maggio 2001, formulata a norma dell’art. 11 del regolamento n. 17, e in cui la [OSCURATO:PERSONA] richiamava l’attenzione dei destinatari di tale richiesta sull’art. 15 del regolamento n. 17.

Ai sensi di quest’ultima disposizione la [OSCURATO:PERSONA] poteva mediante decisione infliggere ad un’impresa un’ammenda da EUR 100 ad EUR 5 000 ove quest’ultima per negligenza avesse fornito indicazioni inesatte in risposta ad una richiesta di informazioni quale prevista all’art. 11 del regolamento n. 17. 315 Il Tribunale ritiene quindi, alla luce della grave negligenza della [OSCURATO:PERSONA], di dover maggiorare l’importo dell’ammenda di EUR 5 000 in virtù della sua competenza di merito. 316 Pertanto il Tribunale ritiene che l’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] debba ammontare ad EUR 8 105

000. Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento 317 In seguito alla revoca, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] che le infliggeva un’ammenda di EUR 20,4 milioni per la sua partecipazione all’intesa nel settore del gluconato di sodio e all’adozione, il 29 settembre 2004, di una decisione presa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di altre tre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che infliggeva loro un’ammenda di EUR 19,04 milioni per la loro partecipazione all’intesa nel settore del gluconato di sodio, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di essersi trovata in presenza di un fatto nuovo che giustifica un motivo nuovo nonché misure di organizzazione del procedimento. 318 [OSCURATO:PERSONA] ritiene in sostanza che, poiché la decisione 29 settembre 2004 infligge alla [OSCURATO:PERSONA] e ad altre tre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda inferiore a quella inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] nella precedente [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] sia stata offerta una «seconda opportunità» di difendersi e di presentare nuovi argomenti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non aver usufruito di una siffatta «seconda opportunità».

Essa avanza quindi un nuovo motivo, fondato sulla violazione del principio di buona amministrazione, del principio di parità di trattamento e del principio del rispetto dei diritti della difesa. 319 Al fine di tener conto di tale fatto nuovo, la [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento presa sul fondamento dell’art. 64, n. 4, del regolamento di procedura, di sollecitare la [OSCURATO:PERSONA] a prendere posizione sul nuovo motivo avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e di infirmare la [OSCURATO:PERSONA] originaria a seguito di tale nuovo motivo.

In subordine la [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di prendere ogni altra misura utile cui sia autorizzato dalle sue regole di procedura quali la riapertura del dibattimento o la riunione delle cause. 320 [OSCURATO:PERSONA] contesta ciascuna di tali domande della [OSCURATO:PERSONA]. 321 Il Tribunale ricorda che risulta sia dalla finalità che dall’oggetto delle misure di organizzazione del procedimento, come enunciate all’art. 64, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, che queste s’inseriscono nell’ambito delle varie fasi del procedimento dinanzi al Tribunale, di cui mirano a facilitare lo svolgimento.

Ne consegue che, al termine della fase orale, una parte può chiedere provvedimenti di organizzazione del procedimento solo se il Tribunale decide di riaprire la fase orale (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑227/92 P, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4443, punti 102 e 103). 322 Conseguentemente, malgrado l’ordine successivo delle domande della [OSCURATO:PERSONA], occorre anzitutto pronunciarsi sull’opportunità di riaprire la fase orale nella presente causa. 323 Come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, il Tribunale è tenuto ad accogliere tale domanda di riapertura della fase orale ai fini della presa in considerazione di fatti nuovi solo se la parte interessata si basa su fatti tali da esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia, che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑200/92 P, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4399, punti 60 e 61, e del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑311/00, [OSCURATO:PERSONA] (Investments)/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2781, punto 53]. 324 Il Tribunale osserva in proposito che la controversia si riferisce, nel caso di specie, alla legittimità della [OSCURATO:PERSONA] adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima chiede, in effetti, l’annullamento della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui le infligge un’ammenda di EUR 10,8 milioni.

Inoltre il Tribunale rileva che la decisione 29 settembre 2004 è manifestamente successiva alla [OSCURATO:PERSONA]. 325 Orbene, come riconosciuto dalla giurisprudenza, la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione dell’atto stesso (sentenze della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 321, punti 7 e 8, e del Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T‑177/94 e T‑377/94, Altmann e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2041, punto 119).

Pertanto è esclusa la presa in considerazione, nel valutare la legittimità di tale atto, di circostanze posteriori alla data di adozione dell’atto comunitario (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T‑229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1689, punto 102, e la giurisprudenza ivi citata).

Peraltro, l’esame della legittimità di una decisione deve in linea di principio svolgersi sulla base degli elementi di fatto e di diritto menzionati dalle parti nel corso del procedimento amministrativo e/o ripresi in tale decisione.

In caso contrario si rimetterebbe in questione il parallelismo tra il procedimento – anteriore – amministrativo ed il procedimento di controllo – successivo – giudiziario, fondato sull’identità degli elementi di fatto e di diritto. 326 Pertanto, dal momento che il fatto nuovo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente posteriore all’adozione della [OSCURATO:PERSONA], esso non può incidere sulla validità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, cause riunite T‑133/95 e T‑204/95, IECC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3645, punto 37).

La decisione 29 settembre 2004 adottata avverso la [OSCURATO:PERSONA] e tre delle sue controllate non costituisce quindi un fatto nuovo idoneo ad esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia.

Non occorre quindi su tale fondamento riaprire la fase orale. 327 Tale conclusione non è rimessa in questione dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] chieda anch’essa la riforma della [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale può, certamente, in virtù della sua competenza anche di merito, nel valutare l’importo dell’ammenda in rapporto alle censure invocate dalla ricorrente, prendere in considerazione elementi aggiuntivi di informazione non menzionati nella decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑230/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2733, punto 61).

Tuttavia, alla luce del principio di certezza del diritto, tale possibilità deve, in linea di principio, limitarsi alla presa in considerazione di elementi di informazione precedenti alla decisione impugnata e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto conoscere al momento di prendere la sua decisione.

Un diverso approccio condurrebbe il Tribunale a sostituirsi all’amministrazione per valutare una questione che essa non è stata ancora chiamata ad esaminare, il che equivarrebbe a sconfinare nell’ambito delle competenze di quest’ultima e, più in generale, a violare il sistema di ripartizione delle funzioni e l’equilibrio istituzionale tra i poteri giudiziario ed amministrativo.

L’adozione della decisione 29 settembre 2004 non è idonea a giustificare un’eccezione a tali principi.

Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto provato che tale decisione presenti un qualsivoglia carattere eccezionale.

Pertanto, dato che la decisione 29 settembre 2004 è successiva alla [OSCURATO:PERSONA] e non è idonea a giustificare una deroga al principio secondo cui solo i nuovi elementi di informazione precedenti alla [OSCURATO:PERSONA] possono essere presi in considerazione, occorre respingere la domanda di riapertura della fase orale e, quindi, la domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento. 328 Il fatto che il Tribunale, nell’ambito dell’esame della decisione impugnata, non possa tener conto dei fatti successivi in causa non inficia affatto, peraltro, la possibilità della ricorrente di far valere i suoi diritti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].

In effetti niente impedisce alla ricorrente di sollecitare formalmente la [OSCURATO:PERSONA] a riaprire il procedimento amministrativo al fine di rivedere la sua decisione iniziale e, eventualmente, di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la reazione negativa della [OSCURATO:PERSONA] a tale domanda. 329 Il Tribunale considera ad abundantiam che, quand’anche l’adozione della decisione 29 settembre 2004 fosse idonea a giustificare un’eccezione al divieto di prendere in considerazione elementi aggiuntivi di informazione posteriori alla decisione impugnata, non è soddisfatta nel caso di specie la condizione secondo cui tale elemento nuovo dev’essere idoneo ad esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia al fine di giustificare la riapertura della fase orale (v. la giurisprudenza citata al punto 323 supra). 330 In effetti l’adozione della decisione 29 settembre 2004 non può, in alcun caso, costituire una violazione dei principi di buona amministrazione, di rispetto dei diritti della difesa e di parità di trattamento, come dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 331 Quanto all’asserita violazione del principio di buona amministrazione, è sufficiente constatare che l’adozione di una nuova decisione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di altre tre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non può aver inciso sull’esigenza di buona amministrazione che avrebbe dovuto guidare la [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Se dovesse esserci violazione del principio di buona amministrazione, data l’adozione della decisione 29 settembre 2004, potrebbe avvalersene soltanto la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si appropria quindi di un motivo che spetta unicamente alla [OSCURATO:PERSONA] di avanzare all’occorrenza, ciò al fine di far valere una propria censura.

Quindi un siffatto motivo non può in alcun caso aver successo. 332 Anche per quanto riguarda l’asserita violazione dei suoi diritti della difesa a seguito dell’adozione di una nuova decisione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad invocare a proprio nome un pregiudizio assertitamente subito da un terzo.

Va in proposito ricordato che il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, dei rilievi e delle circostanze addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 16 dicembre 2003, cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5761, punti 32 e 33).

Orbene, nel caso di specie, non viene avanzato alcun elemento in base al quale la decisione 29 settembre 2004 ha inciso sulla [OSCURATO:PERSONA] presa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima non ha fornito il minimo indizio secondo cui, in seguito all’adozione della decisione 29 settembre 2004, le sarebbero stati addebitati taluni fatti nuovi modificando la [OSCURATO:PERSONA] che la concerne.

Per tali ragioni l’adozione della decisione 29 settembre 2004 non pone affatto in non cale, nella fattispecie, i diritti della difesa della

[OSCURATO:PERSONA].

333 Riguardo infine alla violazione del principio della parità di trattamento per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto prendere posizione una seconda volta sui fatti addebitatile, mentre ciò non si è verificato per la [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che gli atti delle istituzioni godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici finché non vengano annullati o revocati (sentenza ICI/[OSCURATO:PERSONA], punto 323 supra, punto 69). [OSCURATO:PERSONA] una decisione che infligge un’ammenda ad una parte è presunta legittima e produce effetti giuridici sin dalla sua adozione.

A contrario la revoca di una decisione che infligge un’ammenda ha per conseguenza di eliminare gli effetti giuridici di tale decisione. 334 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], nella parte che concerneva inizialmente la [OSCURATO:PERSONA], e la nuova decisione 29 settembre 2004, presa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di altre tre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], non ha implicato per la [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di prendere posizione una «seconda volta» su fatti addebitatile. [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto pronunciarsi su una nuova decisione, che fa seguito alla revoca della prima decisione, che ha reso quest’ultima inesistente.

Di conseguenza il Tribunale ritiene che l’adozione della decisione 29 settembre 2004 non abbia potuto dar luogo alla violazione del principio di parità di trattamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 335 Ne consegue che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di riaprire la fase orale e, pertanto, le domande di adozione di misure di organizzazione del procedimento vanno anch’esse respinte per tali motivi. 336 Quanto alla domanda della [OSCURATO:PERSONA] di riunire la presente causa alla causa T‑492/04, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritiene che tale domanda vada anch’essa respinta dato che è possibile giudicare la presente causa.

Sulle spese 337 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Ai sensi del n. 3, primo comma, della stessa disposizione, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. 338 Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente solo per quanto concerne la presa in considerazione del fatturato relativo al gluconato di sodio della [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dell’importo dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] stessa.

Tuttavia, unicamente a causa della grave negligenza della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione un fatturato erroneo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente per quanto concerne l’insieme delle altre conclusioni da essa presentate. 339 Ciò considerato, si procederà ad un’equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà la totalità delle proprie spese e la totalità delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’importo dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] SA è fissato a EUR 8 105

000. 2) La decisione 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio), è riformata nella parte in cui è contraria al punto 1 supra. 3) Il ricorso è respinto per il resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata a sopportare la totalita delle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2006.

Il cancelliere Il presidente E. Coulon J. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia Procedimento e conclusioni delle parti In diritto I – Sulla gravità dell’infrazione

A – [OSCURATO:PERSONA]

B – Sulla determinazione del fatturato

1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti

2. Giudizio del Tribunale C – Sull’impatto concreto dell’intesa

1. Osservazioni preliminari

2. Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto un approccio erroneo per dimostrare che l’intesa ha avuto un impatto concreto sul mercato

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

b) Giudizio del Tribunale

3. Sulle censure fondate su elementi, presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], attestanti l’attuazione e gli effetti dell’intesa

a) Quanto alle diverse fasi dell’intesa [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale

b) Quanto alla mancata realizzazione degli obiettivi dell’intesa durante il periodo operativo [OSCURATO:PERSONA] sistema di sorveglianza – [OSCURATO:PERSONA] delle parti – Giudizio del Tribunale Le quote – [OSCURATO:PERSONA] delle parti – Giudizio del Tribunale I prezzi – [OSCURATO:PERSONA] delle parti – Giudizio del Tribunale La suddivisione dei clienti – [OSCURATO:PERSONA] delle parti – Giudizio del Tribunale

c) Sulle censure relative alla presa in considerazione degli effetti dell’intesa sulla base dei grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale

4. Sulle censure fondate sull’omessa presa in considerazione di altri elementi da parte della [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sua valutazione dell’effetto dell’intesa

a) Per quanto concerne l’omessa presa in considerazione delle specificità del mercato [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale

b) L’omessa presa in considerazione dell’opinione degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale

c) L’omessa presa in considerazione del clima di sospetto [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale D – Sulla limitazione degli effetti dell’intesa da parte della [OSCURATO:PERSONA]

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

b) Giudizio del Tribunale II – Sulla durata dell’infrazione A – [OSCURATO:PERSONA] delle parti B – Giudizio del Tribunale III – Sulle circostanze attenuanti A – [OSCURATO:PERSONA] delle parti B – Giudizio del Tribunale IV – Sulla cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo

A – [OSCURATO:PERSONA]

B – Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata il primo ed il solo membro dell’intesa a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova determinanti per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA]

1. Generalità

2. Considerazioni generali quanto alle regole applicabili nel caso di specie per la valutazione della cooperazione delle parti durante il procedimento amministrativo

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

b) Giudizio del Tribunale

3. Sul punto che le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state insufficienti a provare l’esistenza di un’intesa

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

b) Giudizio del Tribunale

4. Sul punto che solo gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati determinanti per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA]

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

b) Giudizio del Tribunale C – Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] invocherebbe a torto il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato i documenti in questione solo nella risposta alla richiesta di informazioni

1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti

2. Giudizio del Tribunale V – Sulla violazione del principio ne bis in idem A – [OSCURATO:PERSONA] delle parti B – Giudizio del Tribunale Sull’esercizio della competenza di merito Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento Sulle spese * Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑322/01 [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee «Concorrenza — Intese — Gluconato di sodio — Art. 81 CE — Ammenda — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Principio di proporzionalità — Parità di trattamento — Principio del ne bis in idem» Massime della sentenza 1. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Impatto concreto sul mercato (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A, primo comma) 2. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) 3. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03) 4. Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione (Art. 81, n. 1, CE) 5. Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] 6. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04) 7. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione dell’impresa incriminata [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04, punti B, lett. b), e C] 8. Concorrenza — Ammende — Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte in uno Stato membro o in uno Stato terzo per violazione del diritto nazionale della concorrenza (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) 9. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Fatturato dell’impresa autrice dell’illecito (Regolamento del Consiglio n. 17) 10. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A) 11. Procedura — Domanda di riapertura della fase orale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62) 12. Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] — Competenza del Tribunale a conoscere della legittimità e del merito (Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17) 1. Secondo la formulazione del punto 1 A, primo comma, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, nel calcolare l’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, in particolare, dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato quando sia misurabile. Tale impatto misurabile dell’intesa deve essere considerato sufficientemente dimostrato quando la [OSCURATO:PERSONA] è in grado di fornire indizi concreti e credibili che indicano, con ragionevole probabilità, che l’intesa ha avuto un impatto sul mercato. Infatti, l’esame dell’impatto di una intesa sul mercato implica necessariamente il ricorso a ipotesi. In questo contesto, la [OSCURATO:PERSONA] deve, in particolare, esaminare quale sarebbe stato il prezzo del prodotto in esame in assenza di intesa. Orbene, nel procedere all’esame delle cause dell’effettiva evoluzione dei prezzi, è azzardato speculare sul rispettivo ruolo di ciascuna delle dette cause. Si deve tener conto della circostanza obiettiva che, in ragione dell’intesa sui prezzi, le parti hanno per l’appunto rinunciato alla loro libertà di farsi concorrenza sui prezzi. Pertanto, la valutazione dell’influenza derivante da fattori diversi dalla detta volontaria astensione dei partecipanti all’intesa è necessariamente fondata su ragionevoli probabilità, non quantificabili con esattezza. Quindi, a meno che non si voglia togliere effetto utile al criterio di cui al punto 1 A, primo comma, non può rimproverarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di aver preso come base l’impatto concreto di una intesa sul mercato avente un oggetto anticoncorrenziale, quale un’intesa sui prezzi ovvero sulle quote, senza quantificare tale impatto o senza fornire in proposito dati di valutazione in cifre. (v. punti 71-75) 2. In materia di repressione delle intese vietate, il comportamento effettivo che un’impresa vuole adottare è inconferente ai fini della valutazione dell’impatto dell’intesa sul mercato, dato che gli effetti da prendere in considerazione sono quelli risultanti dall’insieme dell’infrazione cui essa ha partecipato. Analogamente l’impatto di un’intesa non è necessariamente in correlazione con la sua durata. [OSCURATO:PERSONA], non si può escludere che l’effetto di un’intesa, quando è inesistente per una lunga durata ma devastante per una breve durata, sia altrettanto importante di quello di un’intesa avente un certo effetto per tutta la durata di quest’ultima. Di conseguenza, l’assenza di effetto o l’esistenza di un effetto limitato dell’intesa per taluni periodi, quand’anche appurata, non attesta necessariamente un effetto minore di quello di un’intesa i cui effetti si percepiscono per tutta la sua durata. (v. punti 89-90, 121, 128, 141, 179) 3. In forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l’importo dell’ammenda è stabilito sulla base della gravità dell’infrazione e della sua durata. Inoltre, conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, la [OSCURATO:PERSONA] fissa l’importo di partenza in funzione della gravità dell’infrazione, tenendo conto della natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato e dell’estensione del mercato geografico. Tale quadro giuridico non impone pertanto, in quanto tale, alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto della modesta dimensione del mercato dei prodotti. Tuttavia, nel valutare la gravità di un’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Non è dato escludere che tra questi elementi che attestano la gravità di una infrazione possano figurare, a seconda dei casi, il valore del prodotto oggetto dell’infrazione, la dimensione del mercato del prodotto rilevante e il potere degli acquirenti. Di conseguenza, anche se la dimensione del mercato può costituire un elemento da prendere in considerazione per accertare la gravità dell’infrazione, la sua importanza varia in funzione delle circostanze particolari dell’infrazione di cui trattasi. (v. punti 147-150) 4. Ai fini dell’esame dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE a un accordo o ad una pratica concordata, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. (v. punto 201) 5. Ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere, in particolare, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Inoltre, a prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale esposizione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Infatti, al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. A tal proposito, non spetta al Tribunale esaminare, nel complesso degli elementi dedotti a sostegno di un primo motivo, se tali elementi possano essere utilizzati anche a sostegno di un secondo motivo. Non inficia tale conclusione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto lo sforzo particolare di tentare, nonostante la flagrante imprecisione di un motivo, di identificare eventuali argomenti della ricorrente dedotti nell’ambito della sua argomentazione relativa al primo motivo e idonei ad essere, se del caso, ripresi a sostegno del secondo motivo, nonché di replicarvi in tale contesto. In effetti tale posizione della [OSCURATO:PERSONA] costituisce solo un’ipotesi quanto alla portata esatta del motivo sollevato dalla ricorrente. Essa non permette di determinare con certezza la portata esatta del secondo motivo. (v. punti 208-209) 6. La comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese deriva dall’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e comporta solo un’autolimitazione di questo potere nel rispetto del principio della parità di trattamento. Tale comunicazione crea aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa. In considerazione del rispetto del principio della parità di trattamento e del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] possono desumere da tale comunicazione, quest’ultima è quindi tenuta a conformarvisi allorché valuta, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa, la sua cooperazione. A tal proposito, né un progetto di nuova comunicazione, anche se pubblicato prima dell’adozione di una decisione che ha inflitto un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, né una nuova comunicazione pubblicata dopo l’adozione di una tale decisione possono dar luogo ad un effetto di autolimitazione dell’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] in questo caso. (v. punti 223-224) 7. Affinché un’impresa possa godere di una significativa riduzione dell’ammenda in applicazione del punto C della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa fra imprese, la detta comunicazione impone, al punto B, cui fa rinvio il punto C, lett. b), che essa sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa. La comunicazione non prevede che, per soddisfare tale condizione, l’impresa che denuncia l’intesa segreta alla [OSCURATO:PERSONA] debba fornirle l’insieme degli elementi determinanti per l’elaborazione di una comunicazione degli addebiti o, ancor meno, per l’adozione di una decisione con la quale constata una infrazione. (v. punti 237-239) 8. Il principio del ne bis in idem vieta di sanzionare una stessa persona più di una volta per uno stesso comportamento illecito al fine di tutelare un medesimo interesse giuridico. L’applicazione di questo principio è soggetta a tre condizioni cumulative, cioè l’identità dei fatti, l’identità del contravventore e l’identità dell’interesse giuridico protetto. [OSCURATO:PERSONA], un’impresa può validamente costituire oggetto di due procedimenti paralleli per uno stesso comportamento illecito e pertanto di una doppia sanzione, l’una da parte dell’autorità competente dello Stato membro considerato, l’altra comunitaria, nella misura in cui i detti procedimenti perseguano fini distinti e non vi sia identità tra le norme violate. Da ciò consegue che il principio del ne bis in idem non può, a maggior ragione, trovare applicazione in un caso in cui i procedimenti promossi e le sanzioni inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e dalle autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi, dall’altro, non perseguono, con tutta evidenza, gli stessi obiettivi. Infatti, se nel primo caso si tratta di preservare una concorrenza non falsata nel territorio dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, la protezione che nel secondo caso si intende perseguire riguarda il mercato di uno Stato terzo. Fa pertanto difetto in tal caso la condizione dell’identità dell’interesse giuridico protetto, necessaria affinché possa essere applicato il principio del ne bis in idem. (v. punti 277-281) 9. Qualora, nel determinare l’importo dell’ammenda da infliggere a un’impresa che ha violato le regole comunitarie di concorrenza, sia stato commesso un errore a livello del fatturato da prendere in considerazione, la scoperta di tale errore deve comportare una rettifica dell’importo dell’ammenda, e ciò quand’anche l’errore sia imputabile all’impresa. (v. punto 293) 10. Ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, nel suddividere in gruppi imprese che hanno violato l’art. 81, n. 1, CE, la determinazione dei valori limite per ogni singolo gruppo così individuato deve essere coerente ed obiettivamente giustificata. (v. punto 295) 11. Il Tribunale è tenuto ad accogliere una domanda di riapertura della fase orale ai fini della presa in considerazione di fatti nuovi solo se la parte interessata si basa su fatti tali da esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia, che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale. L’adozione, successivamente a una decisione che infligge un’ammenda a un’impresa che abbia commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, di una decisione riguardante altre imprese che vi hanno partecipato non costituisce un elemento nuovo idoneo ad esercitare un’influenza decisiva sulla legittimità della prima decisione e non dà quindi luogo alla riapertura della fase orale su tale fondamento. La legittimità di un atto comunitario, infatti, deve essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione dell’atto stesso. Pertanto è esclusa la presa in considerazione, nel valutare la legittimità di tale atto, di circostanze posteriori alla data di adozione dell’atto comunitario. Peraltro, l’esame della legittimità di una decisione deve in linea di principio svolgersi sulla base degli elementi di fatto e di diritto menzionati dalle parti nel corso del procedimento amministrativo e/o ripresi in tale decisione. In caso contrario si rimetterebbe in questione il parallelismo tra il procedimento – anteriore – amministrativo ed il procedimento di controllo – successivo – giudiziario, fondato sull’identità degli elementi di fatto e di diritto. (v. punti 323-326) 12. Per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende inflitte per violazione delle regole di concorrenza, il Tribunale può, in virtù della sua competenza anche di merito, prendere in considerazione, viste le censure invocate dalla ricorrente, elementi aggiuntivi di informazione non menzionati nella decisione impugnata. Tuttavia, alla luce del principio di certezza del diritto, tale possibilità deve, in linea di principio, limitarsi alla presa in considerazione di elementi di informazione precedenti alla decisione impugnata e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto conoscere al momento di prendere la sua decisione. Un diverso approccio condurrebbe il Tribunale a sostituirsi all’amministrazione per valutare una questione che essa non è stata ancora chiamata ad esaminare, il che equivarrebbe a sconfinare nell’ambito delle competenze di quest’ultima e, più in generale, a violare il sistema di ripartizione delle funzioni e l’equilibrio istituzionale tra i poteri giudiziario ed amministrativo. (v. punto 327) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 27 settembre 2006 ( * ) «Concorrenza – Intese – Gluconato di sodio – Art. 81 CE – Ammenda – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Comunicazione sulla cooperazione – Principio di proporzionalità – Parità di trattamento – Principio del ne bis in idem» [OSCURATO:PERSONA] causa T‑322/01, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Lestrem (Francia), rappresentata dagli avv.ti O. Prost, D. Voillemot e A. Choffel, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata inizialmente dai sigg. A. Bouquet, W. Wils, A. Whelan e F. Lelièvre, successivamente dai sigg. Bouquet, Wils e Whelan, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti A. Condomines e J. Liygonie, convenuta, avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio), nella parte in cui fissano l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, in secondo luogo, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda e, in terzo luogo, una domanda di rimborso alla ricorrente degli importi illegittimamente percepiti, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione), composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 febbraio 2004, ha pronunciato la seguente Sentenza [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia 1 [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società operante nell’industria chimica. Essa produce segnatamente gluconato di sodio. 2 Il gluconato di sodio fa parte delle sostanze chelanti, prodotti che inattivano gli ioni metallici nei procedimenti industriali. Questi procedimenti comprendono, tra l’altro, la pulizia industriale (pulizia di bottiglie o di utensili), il trattamento delle superfici (trattamenti antiruggine, sgrassaggio, incisione di alluminio) e il trattamento delle acque. Le sostanze chelanti sono pertanto utilizzate dall’industria alimentare, cosmetica, farmaceutica, cartaria, del cemento e da altre industrie ancora. Il gluconato di sodio è venduto nel mondo intero e imprese tra loro concorrenti sono presenti sui mercati mondiali. 3 Nel 1995 le vendite totali di gluconato di sodio a livello mondiale erano di circa EUR 58,7 milioni, quelle realizzate nello Spazio economico europeo (SEE) di circa EUR 19,6 milioni. All’epoca dei fatti la quasi totalità della produzione mondiale di gluconato di sodio era nelle mani di cinque imprese e cioè, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], in quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] vof (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), impresa controllata in comune sino al dicembre 1995 dalla [OSCURATO:PERSONA] BV, controllata al 100% della [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e della [OSCURATO:PERSONA]- en Productievereniging van Aardappelmeel en [OSCURATO:PERSONA] BA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») e, in quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: l’«ADM»). 4 Nel marzo 1997 il Ministero della Giustizia americano informava la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che, a seguito di un’inchiesta condotta sul mercato della lisina e dell’acido citrico, era stata aperta un’ulteriore inchiesta avente ad oggetto il mercato del gluconato di sodio. Nell’ottobre e nel dicembre 1997 nonché nel febbraio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] apprendeva che la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso di aver partecipato ad un’intesa che era consistita nel fissare i prezzi del gluconato di sodio e nel ripartire i volumi di vendita di tale prodotto negli [OSCURATO:PERSONA] e altrove. A seguito di accordi conclusi con il Ministero della Giustizia americano, a tali imprese sono state inflitte ammende dalle autorità americane. 5 Il 18 febbraio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava, ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), richieste di informazioni ai principali produttori, importatori, esportatori ed acquirenti di gluconato di sodio in Europa. 6 Facendo seguito alla richiesta di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] prendeva contatto con la [OSCURATO:PERSONA] per informarla che aveva cooperato con le autorità americane nell’ambito dell’inchiesta descritta supra e che auspicava fare altrettanto con la [OSCURATO:PERSONA] sulla base della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Il 12 maggio 1998, a seguito di una riunione tenutasi con la [OSCURATO:PERSONA] il 1° aprile 1998, la [OSCURATO:PERSONA] consegnava una dichiarazione scritta ed un fascicolo contenente un riassunto della cronistoria dell’intesa nonché un certo numero di documenti. 7 Il 16 e 17 settembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] procedeva a verifiche, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, nei locali dell’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 8 Il 10 novembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava una richiesta di informazioni all’ADM. Il 26 novembre 1998 l’ADM annunciava la sua intenzione di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso della riunione svoltasi l’11 dicembre 1998, l’ADM trasmetteva un «primo acconto in ragione della sua cooperazione». Una dichiarazione dell’impresa e documenti riferentesi alla pratica sono stati rimessi in seguito, il 21 gennaio 1999, alla [OSCURATO:PERSONA]. 9 Il 2 marzo 1999 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava richieste di informazioni dettagliate alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. Con lettere 14, 19 e 20 aprile 1999 tali imprese manifestavano il loro auspicio di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] e le fornivano talune informazioni sull’intesa. Il 25 ottobre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava richieste di informazioni supplementari all’ADM, alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA]. 10 Il 17 maggio 2000, sulla base delle informazioni trasmessele, la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava una comunicazione degli addebiti alla [OSCURATO:PERSONA] e alle altre imprese interessate per violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo sul SEE (in prosieguo: l’«accordo SEE»). [OSCURATO:PERSONA] e tutte le altre imprese interessate trasmettevano osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna di tali parti ha chiesto che fosse tenuta un’audizione né contestato la materialità dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. 11 L’11 maggio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] inviava richieste di informazioni complementari alla [OSCURATO:PERSONA] ed alle altre imprese interessate. 12 Il 2 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione C(2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera 11 ottobre 2001. 13 [OSCURATO:PERSONA] figurano segnatamente le seguenti disposizioni: «Articolo 1 [[OSCURATO:PERSONA]], [ADM], [[OSCURATO:PERSONA]], [[OSCURATO:PERSONA]], [[OSCURATO:PERSONA]] e [[OSCURATO:PERSONA]] hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE e – a partire dal 1° gennaio 1994 – l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE partecipando a un accordo e/o a una pratica concordata continuati nel settore del gluconato di sodio. L’infrazione è durata: –        nel caso dell’[[OSCURATO:PERSONA]], dell’[[OSCURATO:PERSONA]], della [[OSCURATO:PERSONA]] e della [[OSCURATO:PERSONA]], dal febbraio 1987 al giugno 1995; –        nel caso della [[OSCURATO:PERSONA]], dal maggio 1988 al giugno 1995; –        nel caso dell’[ADM], dal giugno 1991 al giugno 1995. (…) Articolo 3 Per l’infrazione di cui all’articolo 1 vengono inflitte le seguenti ammende: a)      [[OSCURATO:PERSONA]]                                     EUR 9 milioni b)      [ADM]                                     EUR 10,13 milioni c)      [[OSCURATO:PERSONA]]                                     EUR 3,6 milioni d)      [[OSCURATO:PERSONA]]                            EUR 3,6 milioni e)      [[OSCURATO:PERSONA]]                   EUR 20,4 milioni f)      [[OSCURATO:PERSONA]]                            EUR 10,8 milioni (...)». 14 Ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nella [OSCURATO:PERSONA] la metodologia esposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») nonché la comunicazione sulla cooperazione. 15 In primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione. 16 A tale riguardo, per quanto concerne la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato anzitutto che le imprese interessate avevano commesso un’infrazione molto grave, tenuto conto della sua natura, del suo impatto concreto sul mercato del gluconato di sodio nel SEE e dell’estensione del mercato geografico rilevante (punto 371 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]). 17 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto che si dovesse tener conto dell’effettiva capacità economica di arrecare pregiudizio alla concorrenza e di fissare l’ammenda ad un livello che garantisse un sufficiente effetto dissuasivo. Di conseguenza, basandosi sul fatturato mondiale realizzato dalle imprese interessate dalla vendita del gluconato di sodio nel corso del 1995, ultimo anno del periodo di infrazione, comunicato dalle stesse imprese in seguito a richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] e sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato le rispettive quote di mercato di tali imprese, la [OSCURATO:PERSONA] ha classificato tali imprese in due categorie. [OSCURATO:PERSONA] prima categoria ha classificato le imprese che, secondo i dati a sua disposizione, detenevano quote di mercato mondiale di gluconato di sodio superiori al 20%, cioè la [OSCURATO:PERSONA] (35,54%), la [OSCURATO:PERSONA] (24,75%) e la [OSCURATO:PERSONA] (20,96%). Per queste imprese la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato un importo iniziale di EUR 10 milioni. [OSCURATO:PERSONA] seconda categoria ha classificato le imprese che, secondo i dati a sua disposizione, detenevano quote di mercato mondiale del gluconato di sodio inferiore al 10%, cioè la [OSCURATO:PERSONA] (circa il 9,5%) e l’ADM (9,35%). Per queste imprese la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo iniziale dell’ammenda ad EUR 5 milioni e per la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], che detenevano insieme la [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 2,5 milioni ciascuna (punto 385 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]). 18 Inoltre, al fine di assicurare all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, da un lato, e di tener conto del fatto che le grandi imprese dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di meglio valutare l’illegitimità del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all’adeguamento di tale importo iniziale. Di conseguenza, tenendo conto delle dimensioni e delle risorse globali delle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un coefficiente moltiplicatore del 2,5 agli importi iniziali determinati per l’ADM e la [OSCURATO:PERSONA] e ha pertanto maggiorato tale importo, in modo da fissarlo ad EUR 12,5 milioni nel caso dell’ADM e ad EUR 6,25 milioni nel caso della [OSCURATO:PERSONA] (punto 388 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]). 19 Per tener conto della durata dell’infrazione commessa da ciascuna impresa, l’importo iniziale è stato inoltre maggiorato del 10% all’anno: cioè una maggiorazione dell’80% per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], del 70% per la [OSCURATO:PERSONA] e del 35% per l’ADM (punti 389‑392 della [OSCURATO:PERSONA]). 20 [OSCURATO:PERSONA] ha così fissato l’importo di base delle ammende ad EUR 18 milioni per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda l’ADM, la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], l’importo di base è stato fissato rispettivamente ad EUR 16,88, 11,25, 4,5, 18 e 17 milioni (punto 396 della [OSCURATO:PERSONA]). 21 In secondo luogo, sulla base di circostanze aggravanti, l’importo di base dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] è stato maggiorato del 50% per il motivo che quest’impresa aveva svolto un ruolo leader nell’ambito dell’intesa (punto 403 della [OSCURATO:PERSONA]). 22 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato e respinto gli argomenti invocati da talune imprese, secondo cui tali imprese dovevano fruire di circostanze attenuanti (punti 404‑410 della [OSCURATO:PERSONA]). 23 In quarto luogo, in applicazione del punto B della comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] una «riduzione molto importante» (cioè l’80%) dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’ADM soddisfaceva le condizioni previste al punto C della stessa comunicazione per beneficiare di una «riduzione importante» dell’importo dell’ammenda. Infine, in applicazione del punto D di tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha consentito una «significativa riduzione» (cioè il 40%) dell’importo dell’ammenda all’ADM ed alla [OSCURATO:PERSONA] e del 20% alla [OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (punti 418, 423, 426 e 427 della [OSCURATO:PERSONA]). 24 Il 19 marzo 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui è stata adottata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Il 29 settembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una nuova decisione C(2004) 3598 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio) (in prosieguo: la «decisione 29 settembre 2004») nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di altre tre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] AG) che infligge loro un’ammenda di EUR 19,04 milioni per la loro partecipazione all’intesa nel settore del gluconato di sodio. Il 23 dicembre 2004 i quattro destinatari di quest’ultima decisione hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso tale decisione. Tale ricorso è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T‑492/04. Procedimento e conclusioni delle parti 25 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 26 Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto per iscritto quesiti alle parti, cui queste hanno risposto nei termini impartiti. 27 Le parti sono state sentite nelle loro difese all’udienza del 18 febbraio 2004. 28 In seguito all’adozione della decisione 29 settembre 2004 nei confronti, segnatamente, della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sollecitato con lettera 2 febbraio 2005, in via principale, l’adozione di misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’art. 64, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale e, in subordine, l’adozione, da parte del Tribunale, di qualsiasi misura utile quali la riapertura del dibattimento o la riunione di cause. Considerato il principio generale di buona amministrazione della giustizia, il Tribunale, senza riaprire il procedimento, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a prendere posizione sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Con lettera 7 marzo 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di ritenere che non occorreva accogliere le domande della [OSCURATO:PERSONA]. 29 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        annullare l’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui considera che l’infrazione è durata, per quanto la riguarda, dal febbraio 1987 al giugno 1995; –        annullare l’art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui le infligge un’ammenda pari ad EUR 10,8 milioni; –        fare uso della sua competenza di merito per ridurre l’importo dell’ammenda inflittale; –        ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsarle l’importo dell’ammenda illegittimamente percepito (capitale ed interessi al tasso del 3,76%); –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 30 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. In diritto 31 I motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], tutti relativi alla fissazione dell’importo dell’ammenda inflittale, concernono, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, in secondo luogo, la durata dell’infrazione, in terzo luogo, l’esistenza di circostanze attenuanti, in quarto luogo, la sua cooperazione nel corso del procedimento amministrativo e, in quinto luogo, l’applicazione del principio ne bis in idem in considerazione delle ammende inflittale dalle autorità americane. I – Sulla gravità dell’infrazione A – [OSCURATO:PERSONA] 32 Per quanto riguarda la valutazione della gravità dell’infrazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] solleva tre censure fondate, in primo luogo, sulla determinazione inesatta del fatturato da prendere in considerazione, in secondo luogo, sulla valutazione carente dell’impatto concreto dell’intesa sul mercato rilevante e, in terzo luogo, sull’omessa presa in considerazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. 33 Prima di pronunciarsi sul merito delle suddette diverse censure, è utile rammentare taluni elementi della valutazione condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla gravità dell’infrazione. 34 [OSCURATO:PERSONA] risulta che, per valutare la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto considerato che le imprese interessate avevano commesso un’infrazione molto grave, dati la sua natura, il suo impatto concreto sul mercato del gluconato di sodio nel SEE e l’estensione del mercato geografico rilevante, che aveva toccato l’insieme del SEE (punti 334‑371 della [OSCURATO:PERSONA]). 35 In secondo luogo la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che occorresse applicare alle imprese interessate un «trattamento differenziato al fine di tener conto della loro effettiva capacità economica di arrecare un rilevante pregiudizio alla concorrenza e (...) di fissare l’ammenda ad un livello che garantisca un sufficiente effetto dissuasivo». Sotto tale profilo la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che terrebbe conto del peso specifico di ciascuna impresa e quindi dell’effetto reale del suo comportamento illecito sulla concorrenza (punti 378 e 379 della [OSCURATO:PERSONA]). 36 Ai fini della valutazione di tali elementi la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di fondarsi sui fatturati realizzati dalle imprese interessate dalla vendita del gluconato di sodio a livello mondiale nel corso dell’ultimo anno del periodo di infrazione, cioè il 1995. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato al riguardo che, «poiché il mercato [del gluconato di sodio era] globale, tali fatturati da[vano] la migliore indicazione possibile della capacità delle imprese partecipanti di causare un danno significativo agli altri operatori nel mercato comune e/o nel SEE» (punto 381 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, a suo avviso, tale metodo era corroborato dal fatto che si trattava di un’intesa mondiale, il cui oggetto era, segnatamente, quello di ripartire i mercati a livello mondiale e, pertanto, sottrarre alla concorrenza talune zone del mercato del SEE. Essa ha ritenuto inoltre che il fatturato mondiale di una parte dell’intesa forniva anche un’idea del suo contributo all’efficacia dell’intesa nel suo complesso o, al contrario, dell’instabilità che l’avrebbe colpita se la parte suddetta non vi avesse partecipato (punto 381 della [OSCURATO:PERSONA]). 37 Su tale base la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di definire due categorie di imprese, cioè, da una parte, quella costituita dai «tre principali produttori di gluconato di sodio detentori di quote del mercato mondiale superiori al 20%» e, dall’altra, quella costituita dalle imprese «le cui quote di mercato erano sensibilmente inferiori sul mercato mondiale del gluconato di sodio (meno del 10%)» (punto 382 della [OSCURATO:PERSONA]). Quindi la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato un importo iniziale di EUR 10 milioni per le imprese della prima categoria comprendente la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], le cui quote di mercato ammontavano rispettivamente a circa il 36%, 25% e 21%, e un importo iniziale di EUR 5 milioni per le imprese appartenenti alla seconda categoria, cioè la [OSCURATO:PERSONA] e l’ADM, le cui quote di mercato ammontavano al 9% ciascuna. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] era stata detenuta congiuntamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi adottato per ognuna di tali società importi iniziali di EUR 2,5 milioni (punto 385 della [OSCURATO:PERSONA]). 38 Infine, allo scopo di garantire all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, da una parte, e di tener conto del fatto che le grandi imprese dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di meglio valutare l’illegittimità del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all’adeguamento di tale importo iniziale. Di conseguenza, tenendo conto delle dimensioni e delle risorse globali delle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un coefficiente moltiplicatore del 2,5 agli importi iniziali determinati per l’ADM e la [OSCURATO:PERSONA] ed ha quindi fissato l’importo dell’ammenda, in funzione della gravità dell’infrazione, ad EUR 12,5 milioni nel caso dell’ADM e ad EUR 6,25 milioni nel caso della [OSCURATO:PERSONA] (punto 388 della [OSCURATO:PERSONA]). B – Sulla determinazione del fatturato 1.     [OSCURATO:PERSONA] delle parti 39 [OSCURATO:PERSONA] asserisce in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ha determinato correttamente il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] tale valutazione erronea della [OSCURATO:PERSONA] è dovuta alla presa in considerazione da parte di quest’ultima di un fatturato che include quello della sua «acqua madre», mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso che il mercato dei gluconati di sodio considerato ai fini dell’intesa non comprendeva l’«acqua madre». 40 Dopo aver ricordato che l’«acqua madre» era esclusa dal campo di applicazione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come, dalla sua lettera 19 novembre 1999 nonché dalla sua risposta 3 maggio 1999 alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] 2 marzo 1999 e dalle sue osservazioni 25 luglio 2000 sulla comunicazione degli addebiti, emerga che il gluconato di sodio in forma liquida da essa prodotto corrisponde solo ad «acqua madre» risultante dal suo specifico procedimento di fabbricazione ed è quindi distinto da quello dei suoi concorrenti. Su tale base essa contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia potuto rendersi conto della circostanza che il «gluconato liquido», cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA], corrispondeva ad «acqua madre» e non a gluconato di sodio in forma liquida quale prodotto dai suoi concorrenti. Essa rinvia in proposito anche alla presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso ove quest’ultima ammetterebbe implicitamente che ciò che la [OSCURATO:PERSONA] definisce «acqua madre» non è esattamente la stessa cosa del gluconato di sodio in forma liquida. 41 [OSCURATO:PERSONA] nega che il mancato riferimento all’«acqua madre» nelle sue risposte 3 maggio 1999 e 21 maggio 2001 alle richieste di informazioni 2 marzo 1999 e 11 maggio 2001 possa giustificare il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non distingue l’«acqua madre» dai gluconati di sodio in forma liquida. Essa sottolinea che ha risposto alle richieste di informazioni conformandosi ai modelli predisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] che non distinguevano i «gluconati liquidi» dall’«acqua madre». Peraltro, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], le informazioni comunicate nelle sue risposte, tra cui i fatturati, dovevano essere valutate alla luce dei chiarimenti precedenti i quali indicavano che i suoi gluconati non erano prodotti rientranti nell’intesa. Essa rinvia a tale effetto anche alla memoria della [OSCURATO:PERSONA] 12 maggio 1998, ove si riconosce a suo parere che l’«acqua madre» non costituisce un prodotto finito e non era inclusa nell’intesa. Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che le parti non abbiano menzionato l’esclusione del gluconato di sodio liquido della [OSCURATO:PERSONA] dall’intesa non ha impedito a tutti quanti i terzi e alla [OSCURATO:PERSONA] di aver riconosciuto l’esclusione dell’«acqua madre» dall’intesa. [OSCURATO:PERSONA], secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] era in grado di conoscere che ciò che la [OSCURATO:PERSONA] denominava «gluconato liquido» era di fatto «acqua madre». 42 [OSCURATO:PERSONA] asserisce quindi che non poteva immaginare l’incomprensione della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla natura del suo gluconato di sodio liquido e che la [OSCURATO:PERSONA] stessa, qualora avesse giudicato insufficienti le informazioni in suo possesso, ha mancato di sollecitudine omettendo di richiedere i chiarimenti necessari circa la distinzione tra il «gluconato liquido» della [OSCURATO:PERSONA] e quello delle altre imprese ai fini del calcolo del fatturato (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑310/94, Gruber + Weber/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1043, punto 242). Secondo la [OSCURATO:PERSONA] una maggiore sollecitudine da parte della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe permesso a quest’ultima di ottenere altri documenti attestanti la produzione di «acqua madre» ad opera della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima versa infine agli atti di causa un’attestazione del suo presidente‑direttore generale la quale conferma che il gluconato di sodio liquido della [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva ad «acqua madre» e che la [OSCURATO:PERSONA] non produceva gluconati di sodio diversi dall’«acqua madre». 43 In subordine la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, secondo la giurisprudenza, l’esame dell’imputabilità dell’errore nel calcolo dell’ammenda sia irrilevante e che, dato l’errore, l’ammenda va comunque ridotta di conseguenza (sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑156/94, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑645, punti 584‑586). 44 [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che il suo fatturato da prendere in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda non doveva includere la vendita dell’«acqua madre». Orbene, il fatturato preso in considerazione al punto 48 della [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda includerebbe il fatturato dell’«acqua madre» della [OSCURATO:PERSONA]. 45 La conseguenza di tale errore di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe che il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per il prodotto oggetto dell’infrazione sarebbe inferiore a quello preso in considerazione. A causa di tale errore di valutazione la [OSCURATO:PERSONA] agirebbe in maniera contraria alle sue proprie regole ed a quelle della Corte in materia nonché ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe essere classificata tra i produttori della «prima categoria», la cui quota di mercato è superiore al 20% e il cui importo di base dell’ammenda è fissato ad EUR 10 milioni, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inflitto un’ammenda troppo elevata. 46 [OSCURATO:PERSONA] ricorda inoltre che, secondo la giurisprudenza, il fatturato è un elemento essenziale per valutare il peso di ciascuna impresa partecipante all’intesa e che solo il fatturato proveniente dalle merci oggetto dell’intesa può essere preso in considerazione quale indicazione dell’ampiezza dell’infrazione (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 120, e del Tribunale Gruber + Weber/[OSCURATO:PERSONA], punto 42 supra, punto 237, e 11 marzo 1999, causa T‑157/94, Ensidesa/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑707). Essa considera che il mantenimento della stessa ammenda in seguito alla diminuzione del fatturato successiva all’esclusione dei risultati relativi all’«acqua madre» violerebbe i principi di parità di trattamento e di proporzionalità. In via accessoria essa rammenta l’indipendenza del Tribunale rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] alla luce della competenza di merito del Tribunale. 47 [OSCURATO:PERSONA] respinge l’insieme degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ritiene che niente le permettesse di sapere che il gluconato di sodio liquido della [OSCURATO:PERSONA] corrispondesse ad «acqua madre». Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha scientemente mantenuto un’ambiguità a tale riguardo. Essa rinvia, per sostenere tale affermazione, alle risposte della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 1999 e 21 maggio 2001 alle sue richieste di informazioni ed al documento commerciale allegato alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 19 novembre 1999. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, in ognuno di tali documenti, la [OSCURATO:PERSONA] menziona il gluconato di sodio liquido senza precisare che quest’ultimo costituisce «acqua madre». Peraltro i riferimenti, nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] 19 novembre 1999, al gluconato di sodio liquido e all’«acqua madre» non permettevano di concludere con certezza che la [OSCURATO:PERSONA] commercializzasse solo gluconato di sodio liquido del tipo «acqua madre». [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del fatto che le richieste di informazioni erano destinate a valutare il mercato interessato dall’intesa al fine di poter effettuare il calcolo delle ammende. Essa ritiene di conseguenza poco credibile che la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo alle richieste di informazioni, non abbia menzionato la natura del suo gluconato di sodio liquido per uno scrupoloso rispetto del formulario trasmessole e per timore di venir meno, disattendendolo, al suo obbligo di collaborazione. [OSCURATO:PERSONA] contesta la pertinenza della sentenza Gruber + Weber/[OSCURATO:PERSONA], punto 42 supra, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], dato che, nel caso di specie, sarebbe stata indotta in errore dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rileva infine che nessuna delle parti dell’intesa ha indicato, nel corso del procedimento, che il gluconato di sodio in forma liquida della [OSCURATO:PERSONA] poteva essere stato escluso dal cartello. 48 In subordine la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, quand’anche il prodotto in forma liquida della [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere escluso dal calcolo del fatturato relativo al gluconato di sodio di quest’ultima, ciò non avrebbe alcuna incidenza sull’importo iniziale di EUR 10 milioni fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’ammenda. 49 Essa indica al riguardo che l’ammenda dev’essere proporzionale alla gravità e alla durata dell’infrazione e non al fatturato proprio dell’impresa. Gli orientamenti prevederebbero che tale gravità dev’essere valutata in funzione della natura dell’infrazione, dell’impatto dell’infrazione sul mercato quando è misurabile e dell’estensione geografica del mercato rilevante. Inoltre il punto 1 A degli orientamenti nonché la giurisprudenza riconoscerebbero che l’attuazione del principio di parità può dar luogo, per un medesimo comportamento, all’applicazione di importi differenti per le imprese interessate senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico (sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, causa T‑48/98, Acerinox/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3859, punto 90). 50 Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, anche se la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere ridotta del 20,96% al 17,4%, quest’ultima continuerebbe ad essere uno dei principali produttori di gluconato di sodio per cui occorrerebbe fissare un importo di base di EUR 10 milioni. Essa resterebbe di gran lunga dinanzi all’ADM ed alle società madri della [OSCURATO:PERSONA], che disponevano di una quota di mercato di meno del 10% e alle quali è stata inflitta un’ammenda pari ad EUR 5 milioni. 2.     Giudizio del Tribunale 51 Va preliminarmente rilevato che, conformemente ai punti 34 e 38 della [OSCURATO:PERSONA], è certo che il prodotto oggetto dell’infrazione è il gluconato di sodio, che comprende il gluconato di sodio solido, il gluconato di sodio liquido e l’acido gluconico, ad esclusione del prodotto denominato «acqua madre». 52 Inoltre emerge dai punti 48 e 381 della [OSCURATO:PERSONA] che i fatturati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] sono quelli desunti dalle risposte delle parti dell’intesa alle richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] e che tali fatturati corrispondono ai fatturati ottenuti dalle vendite del gluconato di sodio a livello mondiale di ognuno dei membri dell’intesa nel corso dell’ultimo anno dell’infrazione, cioè il 1995. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato su tale base che, per il 1995, il fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA] per il gluconato di sodio ammontava ad EUR 12 293,62 e che la sua quota del mercato mondiale risultantene era stimata al 20,96% (punto 48 della [OSCURATO:PERSONA]). 53 Dando seguito ad un quesito scritto del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che la somma di EUR 12 293,62 corrispondeva a franchi francesi 80 216 582 (FRF), importo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla richiesta di informazioni 21 maggio 2001. Risulta da tale risposta 21 maggio 2001 che l’importo di FRF 80 216 582, che riprende il fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA] per il gluconato di sodio nel 1995, corrisponde alla somma dei fatturati della [OSCURATO:PERSONA] per il gluconato di sodio in forma solida (FRF 60 517 501), per il gluconato di sodio in forma liquida (FRF 16 029 382) e per l’acido gluconico (FRF 3 669 699) nel 1995. 54 Infine la [OSCURATO:PERSONA] ha allegato alla replica un’attestazione redatta dal suo presidente‑direttore generale secondo cui, nel 1995 e precedentemente, essa ha commercializzato con la denominazione «gluconato liquido» solo «acqua madre». [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato l’esattezza di tale dichiarazione, né nella controreplica, né nelle risposte ai quesiti scritti del Tribunale, né all’udienza. 55 Di conseguenza è certo che il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] comprendeva quello realizzato con la vendita di «acqua madre» mentre tale prodotto non rientrava nell’oggetto dell’intesa. Ne consegue che il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] considerato per determinare l’importo dell’ammenda è erroneo. [OSCURATO:PERSONA] è stata quindi inflitta, per errore, un’ammenda il cui importo non rispecchia adeguatamente la sua posizione sul mercato del prodotto oggetto dell’infrazione. 56 Le conseguenze di tale errore saranno valutate dopo l’esame degli altri motivi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza di merito. C – Sull’impatto concreto dell’intesa 1.     Osservazioni preliminari 57 [OSCURATO:PERSONA] asserisce in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione l’effetto limitato dell’intesa in occasione della valutazione del suo impatto concreto sul mercato in parola. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] andrebbe contro la propria prassi nonché contro una giurisprudenza ben consolidata, in violazione dell’art. 15 del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità. 58 Occorre ricordare in proposito la costante giurisprudenza secondo cui la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie e il suo contesto, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1611, punto 54; sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4411, punto 33; sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487, punto 443). 59 Nei suoi orientamenti (punto 1 A, primo comma), la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, per valutare la gravità dell’infrazione, essa prende in considerazione, oltre alla natura stessa della medesima e all’estensione del mercato geografico rilevante, «l’impatto concreto [dell’infrazione] sul mercato, quando sia misurabile». 60 Per quanto concerne la fattispecie, emerge dai punti 334‑388 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente fissato l’importo dell’ammenda, determinato in funzione della gravità dell’infrazione, tenendo conto di questi tre criteri. In particolare essa ha considerato in tale ottica che l’intesa aveva avuto un’«incidenza reale» sul mercato del gluconato di sodio (punto 371 della [OSCURATO:PERSONA]). 61 Al punto 340 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il suo esame nei seguenti termini: «[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’infrazione, commessa da imprese che, durante il periodo considerato nella presente decisione, rappresentavano oltre il 90% del mercato mondiale e il 95% del mercato europeo del gluconato di sodio, aveva un impatto reale su tale mercato nel SEE, poiché è stata scrupolosamente attuata. Gli accordi, essendo specificamente intesi a limitare il volume delle vendite, a praticare prezzi superiori a quelli che altrimenti sarebbero stati e a limitare le vendite a taluni clienti, hanno dovuto incidere sullo schema normale dei comportamenti sul mercato e produrre quindi un effetto su quest’ultimo». 62 Al punto 341 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che, «nella misura del possibile, era stata operata una distinzione tra la questione dell’attuazione degli accordi e la questione degli effetti da questa prodotti sul mercato», ma che era «tuttavia inevitabile che taluni elementi di fatto utilizzati per pervenire a delle conclusioni su questi due punti si intersechino». 63 Ciò considerato, la [OSCURATO:PERSONA] ha in primo luogo esaminato l’attuazione dell’intesa (punti 342‑351 della [OSCURATO:PERSONA]). A suo avviso l’attuazione dell’intesa era dimostrata da vari elementi attinenti a ciò che essa considerava essere la pietra angolare dell’intesa, cioè le quote di vendita. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato il fatto che «[l]’intesa si caratterizzava per la costante preoccupazione di fissare prezzi‑obiettivo e/o minimi» e ha aggiunto che, a suo parere, «questi prezzi [dovevano] produrre un effetto sul comportamento dei partecipanti, per quanto questi ultimi non li abbiano sistematicamente spuntati» (punto 348 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che «non si poteva dubitare dell’efficacia dell’attuazione del[l’intesa]» (punto 350 della [OSCURATO:PERSONA]). 64 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato l’impatto dell’infrazione sul mercato del gluconato di sodio. A tale riguardo ha fatto innanzi tutto riferimento alla valutazione del mercato rilevante contenuta nei punti 34‑41 della [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, facendo rinvio all’analisi già effettuata nei punti 235 e 236 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto quanto segue, avvalendosi dei due tabulati (in prosieguo: i «grafici») sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] (punto 354 della [OSCURATO:PERSONA]): «L’evoluzione dei prezzi, quale risulta dai [grafici] rinvenuti presso la [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’ispezione, dimostra che l’obiettivo perseguito dai partecipanti all’intesa è stato quanto meno in parte raggiunto. I due [grafici], che illustrano l’evoluzione del prezzo in [franchi francesi (FRF)] sul mercato europeo del gluconato di sodio dal 1977‑1995, evidenziano una caduta nel 1985. Quest’andamento è probabilmente dovuto alla scomparsa della vecchia intesa e all’aumento che ne è seguito nello sfruttamento delle capacità di produzione. [OSCURATO:PERSONA] fine del[l’anno] 1986, il livello dei prezzi era pressoché dimezzato rispetto a quello dell’inizio del 1985. È molto probabile che l’applicazione degli accordi che istituiscono la nuova intesa a partire dal 1986 abbia sensibilmente contribuito al forte aumento (raddoppio) del prezzo constatato tra il 1987 ed il 1989. Dopo un calo verificatosi nel 1989, meno accentuato che nel 1985, il livello dei prezzi, sino al 1995, è rimasto all’incirca del 60% più elevato che nel 1987». 65 Ai punti 235 e 236 della [OSCURATO:PERSONA] ai quali il punto 354 di questa fa riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato quanto segue: «(235) Due documenti sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] durante l’ispezione sono sufficientemente espliciti e costituiscono elementi di prova dei risultati conseguiti dall’intesa sul mercato del gluconato di sodio. In essi è in particolare contenuto un [grafico] che rappresenta il prezzo medio “europeo” del gluconato di sodio dal 1977 al 1995. (236)          [Uno dei grafici] mostra in modo evidente che nel 1981 e nel 1987, allorché la “prima” e la “seconda” intesa venivano rispettivamente attuate, i prezzi erano schizzati in alto. I prezzi erano bruscamente crollati nel 1985, anno corrispondente alla fine della “prima intesa”, quando la [OSCURATO:PERSONA] si ritirava da questa. Tra il 1987 e il 1989, il prezzo del gluconato di sodio ha conosciuto un forte aumento; infatti è raddoppiato. Poi, dal 1989 al 1995, è rimasto su un livello superiore del 60% circa rispetto a quello che era stato durante il periodo corrispondente al calo del 1987. Si deve notare che, al contrario del periodo 1981‑1986, il prezzo del gluconato di sodio ha potuto essere mantenuto ad un livello molto elevato fino al 1995». 66 [OSCURATO:PERSONA] ha poi riassunto, esaminato e respinto i vari argomenti invocati dalle parti interessate nel corso del procedimento amministrativo per confutare la conclusione che aveva tratto dai grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda gli argomenti dell’ADM, che ha in particolare sostenuto che questa stessa evoluzione dei prezzi avrebbe avuto egualmente luogo in assenza di intese, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato quanto segue (punti 359, 365 e 369 della [OSCURATO:PERSONA]): «(359) (...) Gli argomenti sviluppati dall’ADM non dimostrano in maniera convincente che l’attuazione dell’intesa non abbia potuto svolgere alcun ruolo nelle fluttuazioni di prezzo. Se è vero che lo scenario proposto dall’ADM può verificarsi in assenza di intesa, quest’ultimo è compatibile con una collusione in essere. L’aumento delle capacità registrate a metà degli anni 80 può essere stato allo stesso tempo la causa e il risultato della scomparsa della prima intesa (1981‑1985). Per quanto riguarda l’evoluzione a partire dal 1987, questa è pienamente compatibile con la riattivazione dell’intesa operata per tale periodo. Di conseguenza il fatto che il prezzo del gluconato di sodio abbia ripreso ad aumentare non può del tutto spiegarsi con il solo gioco della concorrenza, ma deve interpretarsi alla luce dell’accordo concluso tra le parti sui “prezzi irriducibili”, sulla ripartizione delle quote di mercato, nonché sui meccanismi di informazione e di sorveglianza. Tutti questi fattori hanno contribuito al successo degli aumenti di prezzo. (…) (365)          [Uno dei grafici] trovato presso la [OSCURATO:PERSONA] conferma che tra il 1991 e il 1995, cioè il periodo durante il quale l’ADM ha partecipato all’intesa, i prezzi sono rimasti stabili o sono leggermente diminuiti. Nulla sta a indicare che i prezzi siano fortemente caduti e ancora meno che non siano stati redditizi. L’uscita dell’ADM dal mercato si spiega più verosimilmente con i gravi problemi tecnici conosciuti subito dopo il raggiungimento dell’intesa e che sono perdurati. Essa non è stata mai in grado di soddisfare all’istante le proprie quote di vendita. (…) (369)          È infine inconcepibile che le parti abbiano a più riprese deciso di incontrarsi dovunque nel mondo per attribuirsi quote di vendita, fissare prezzi e ripartirsi la clientela per un periodo così lungo, tenuto conto, tra l’altro, dei rischi corsi se, a loro dire, l’intesa aveva un’incidenza nulla o limitata sul mercato del gluconato di sodio». 67 [OSCURATO:PERSONA] luce di tale esame, le diverse censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto alla dimostrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un impatto concreto dell’intesa possono essere distinte a seconda che si riferiscano alle deduzioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto dall’attuazione dell’intesa, agli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per la dimostrazione dell’attuazione e dell’effetto dell’intesa e all’omessa presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di altri elementi in occasione della valutazione dell’impatto concreto dell’intesa. 2.     Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto un approccio erroneo per dimostrare che l’intesa ha avuto un impatto concreto sul mercato a)     [OSCURATO:PERSONA] delle parti 68 A margine delle sue contestazioni della pertinenza degli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l’attuazione e l’effetto dell’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di provare l’esistenza di un impatto concreto a partire da deduzioni tratte dall’attuazione dell’intesa. 69 In particolare la [OSCURATO:PERSONA] ricusa, da una parte, l’esame della [OSCURATO:PERSONA] ai punti 340‑351 della [OSCURATO:PERSONA] ove essa afferma che l’intesa, essendo stata attuata accuratamente, doveva influire sullo schema normale dei comportamenti e che l’effettiva attuazione degli accordi non presuppone necessariamente l’applicazione esatta degli stessi prezzi e volumi sul mercato, allorché sarebbe sufficiente un ravvicinamento di questi ultimi ad un livello convenuto. [OSCURATO:PERSONA] contesta, d’altra parte, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 369 della [OSCURATO:PERSONA], abbia dedotto l’esistenza di un’incidenza sul mercato dagli incontri continui tra le parti per un lungo periodo malgrado i rischi. 70 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento. b)     Giudizio del Tribunale 71 Si deve innanzi tutto ricordare che, secondo la formulazione del punto 1 A, primo comma, degli orientamenti, nel calcolo dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, in particolare, dell’«impatto concreto [dell’infrazione] sul mercato quando sia misurabile». 72 Si deve a questo proposito esaminare l’esatto significato dei termini «quando l’impatto concreto sia misurabile». In particolare si tratta di stabilire se, secondo l’accezione di tali termini, la [OSCURATO:PERSONA] possa tenere conto dell’impatto concreto di un’infrazione nell’ambito del suo calcolo delle ammende soltanto se, e nella misura in cui, sia in grado di quantificare tale impatto. 73 Come giustamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’esame dell’impatto di un’intesa sul mercato di cui trattasi implica necessariamente il ricorso a ipotesi. In questo contesto la [OSCURATO:PERSONA] deve, in particolare, esaminare quale sarebbe stato il prezzo del prodotto in questione in assenza di intesa. Orbene, nel procedere all’esame delle cause dell’effettiva evoluzione dei prezzi, è azzardato speculare sul rispettivo ruolo di ciascuna delle dette cause. Si deve tener conto della circostanza obiettiva che, a causa dell’intesa sui prezzi, le parti hanno per l’appunto rinunciato alla loro libertà di farsi concorrenza con i prezzi. Pertanto, la valutazione dell’influenza derivante da fattori diversi da tale astensione volontaria dei partecipanti all’intesa è necessariamente fondata su ragionevoli probabilità, non quantificabili con precisione. 74 Quindi, a meno che non si voglia togliere a tale criterio, che può essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, il suo effetto utile, non può rimproverarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi basata sull’impatto concreto di un’intesa sul mercato rilevante, pur non essendo in grado di quantificare tale impatto o fornire in proposito dati di valutazione in cifre. 75 Di conseguenza l’impatto concreto di una intesa sul mercato in questione deve considerarsi sufficientemente dimostrato se la [OSCURATO:PERSONA] è in grado di fornire indizi concreti e credibili che indicano, con ragionevole probabilità, che l’intesa ha avuto un impatto su tale mercato. 76 Nel caso di specie risulta dalla sintesi dell’esame effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 61‑66 supra) che quest’ultima si è basata su due indizi per concludere nel senso dell’esistenza di un’«incidenza reale» dell’intesa sul mercato. In effetti, da una parte, essa ha invocato il fatto che i membri dell’intesa avevano accuratamente attuato gli accordi della medesima (v., segnatamente, punto 340 della [OSCURATO:PERSONA], riprodotto al punto 61 supra) e che la stessa è durata per un lungo periodo (punto 369 della [OSCURATO:PERSONA], riprodotto al punto 66 supra). D’altro canto essa ha ritenuto che i grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] rivelassero una certa concordanza tra i prezzi fissati dall’intesa e quelli realmente praticati sul mercato dai membri dell’intesa (punto 354 della [OSCURATO:PERSONA], riprodotto al punto 64 supra). 77 Va anzitutto sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a dedurre soltanto un impatto concreto sul mercato del gluconato di sodio dall’effettiva attuazione dell’intesa. In effetti, come risulta dagli estratti della [OSCURATO:PERSONA] citati supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato, per quanto possibile, di esaminare separatamente l’attuazione dell’intesa ed il suo impatto concreto sul mercato, considerando in sostanza che l’attuazione di un’intesa è una condizione preliminare e necessaria per dimostrare l’impatto concreto di quest’ultima senza essere con ciò una condizione sufficiente per la dimostrazione stessa (v., in tal senso, punto 341 della [OSCURATO:PERSONA]). Certo, al punto 341 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che era «inevitabile che si intersechino taluni elementi fattuali utilizzati per giungere a conclusioni su tali due punti» – ragion per cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha sempre impiegato, come mette in rilievo la [OSCURATO:PERSONA], termini appropriati nell’ambito di ognuna di queste parti del suo esame – ma ciò non toglie che non possa essere rimproverato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver confuso l’attuazione e l’impatto concreto dell’intesa. Peraltro l’attuazione effettiva di un’intesa, in forza del suo carattere di condizione preliminare al suo impatto concreto, costituisce un principio di indizio dell’esistenza di un impatto concreto dell’intesa. 78 Non può inoltre rimproverarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di aver considerato che, nei limiti in cui i membri dell’intesa rappresentavano oltre il 90% del mercato mondiale e il 95% del mercato del SEE del gluconato di sodio e consacravano sforzi considerevoli all’organizzazione, all’esecuzione ed alla sorveglianza degli accordi di tale intesa, l’attuazione di quest’ultima costituiva un forte indizio dell’esistenza di effetti sul mercato, fermo restando (v. punto 167 supra) che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a tale esame. 79 Per giunta la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto validamente considerare che la rilevanza di tale indizio aumenta con la durata dell’intesa. In effetti il buon funzionamento di un’intesa complessa avente ad oggetto, come nel caso di specie, la fissazione di prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni implica segnatamente spese importanti di amministrazione e di gestione. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi potuto ragionevolmente ritenere che la circostanza che le imprese abbiano fatto perdurare l’infrazione e garantito l’efficacia della sua gestione amministrativa per un lungo periodo, e ciò malgrado i rischi inerenti a tali attività illegittime, indica che i membri dell’intesa ne hanno ricavato un certo beneficio e che questa ha pertanto avuto un impatto concreto sul mercato in questione, pur non quantificabile. 80 Da quanto precede deriva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato un approccio erroneo per valutare l’impatto concreto dell’intesa sul mercato del gluconato di sodio. 3.     Sulle censure fondate su elementi, presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], attestanti l’attuazione e gli effetti dell’intesa a)     Quanto alle diverse fasi dell’intesa [OSCURATO:PERSONA] delle parti 81 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] distingue nella [OSCURATO:PERSONA] tre fasi di attuazione dell’infrazione, cioè la fase «preparatoria» (dal maggio 1986 all’aprile 1987), la fase «operativa» (dall’aprile 1987 al maggio 1990, data dell’ingresso dell’ADM nell’intesa) e la fase di «declino» (dal maggio 1990 al giugno 1995). [OSCURATO:PERSONA] asserisce che tale distinzione è apparentemente fondata sul livello d’impatto dell’intesa sul mercato e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adeguatamente valutato gli effetti dell’intesa nel corso della prima e dell’ultima fase. 82 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che durante la fase preparatoria non vi sia stato alcun reale effetto anticoncorrenziale sul mercato in questione, poiché le parti vi avrebbero unicamente stabilito contatti e si sarebbero soltanto messe d’accordo sui principi direttivi dell’intesa. [OSCURATO:PERSONA] come la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto al punto 106 della [OSCURATO:PERSONA] che la riunione del maggio 1986 non aveva prodotto alcun effetto e che quindi non se ne doveva tenere conto per valutare l’effetto dell’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene parimenti che la riunione del 19 e 20 febbraio 1987 non ha prodotto alcun effetto e che quindi la [OSCURATO:PERSONA] non doveva tenerne conto. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nel corso di quest’ultima riunione, si sarebbero adottati solo i principi dell’intesa ma non le modalità pratiche che sarebbero state adottate solo alla riunione dell’11 e 12 aprile 1987. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto prendere in considerazione gli effetti dell’infrazione solo a partire dall’aprile 1987 e non a partire dal febbraio 1987 come ha fatto. 83 Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di prendere in considerazione, per valutare gli effetti dell’intesa sul mercato, le sue carenze funzionali durante il periodo di declino. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della circostanza che il sistema di compensazione era stato rimesso in questione a causa dell’impossibilità per l’ADM di rispettare le quote che le erano state assegnate sin dal suo ingresso nell’intesa, quando invece la [OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe tali fatti ai punti 100, 200 e 209 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure tenuto conto della mancata attuazione dei principi concordati alle riunioni, segnatamente per quanto concerne la comunicazione dei dati relativi alle vendite e l’osservanza delle quote ad opera delle parti. In particolare la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del suo rifiuto di partecipare al sistema di sorveglianza esterna, il che le accordava un margine di manovra. 84 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tale argomento. Giudizio del Tribunale 85 Trattandosi dell’omessa presa in considerazione dei diversi periodi dell’intesa, occorre anzitutto osservare che, contrariamente alle asserzioni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non stabilisce il livello d’impatto dell’intesa in funzione di ciascuna fase dell’intesa. Emerge in effetti dai punti 352 e seguenti della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione l’impatto dell’intesa in base ad un unico periodo che copre la durata complessiva dell’infrazione. 86 Inoltre, per quanto concerne il mancato effetto dell’intesa in occasione del periodo preparatorio dell’intesa, risulta invero dalla [OSCURATO:PERSONA] che, durante la riunione del 19 e 20 febbraio 1987 ad Amsterdam, la Benckiser GmbH (che, nel 1988, ha ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] la sua attività relativa al gluconato di sodio), la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un accordo‑quadro generale le cui modalità avrebbero dovuto essere esaminate nel corso della riunione seguente, prevista due mesi più tardi a Vancouver (punti 108 e 109 della [OSCURATO:PERSONA]), e che, alla riunione dell’11 e 12 aprile 1987 a Vancouver, le stesse parti, nonché la Finnsugar, hanno precisato alcuni principi di attuazione dell’intesa (punti 112, 113, 115 e 116 della [OSCURATO:PERSONA]). 87 Tuttavia, alla riunione del 19 e 20 febbraio 1987 ad Amsterdam, è stato convenuto, per quanto concerne il principio della fissazione, del blocco e del rispetto delle quote di mercato sulla base dei dati effettivi sulle vendite dell’anno o dei due anni precedenti, che i dati sulle vendite 1986 dovevano servire di riferimento (punto 108 della [OSCURATO:PERSONA]) e che le quote di mercato dovevano essere suddivise in funzione di una determinata chiave di ripartizione. Quest’ultimo elemento emerge da una nota di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 3 marzo 1997, sottoposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo alla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, quanto meno alla riunione del 19 e 20 febbraio 1987 ad Amsterdam, sono state concordate tra le parti talune modalità pratiche che permettono un’applicazione parziale dell’intesa. Pertanto la sua attuazione a partire da tale data non può essere contestata, nonostante le diverse precisazioni apportate in seguito. 88 Per quanto riguarda l’omessa presa in considerazione della riduzione degli effetti dell’intesa durante il periodo di declino, risulta certamente dalla [OSCURATO:PERSONA] che l’inosservanza delle quote da parte dell’ADM ha implicato numerosi scontri tra i vari membri dell’intesa e domande di abbandono del sistema di compensazione (v., segnatamente, punti 100, 200 e 209 della [OSCURATO:PERSONA]). Tuttavia l’incapacità dell’ADM di soddisfare la sua quota di vendita, mentre le altre parti dell’intesa limitavano la loro offerta di prodotto, riduceva maggiormente l’offerta di gluconato di sodio sul mercato, il che non diminuiva, ma piuttosto rafforzava l’effetto dell’intesa sul mercato. 89 Inoltre, per quanto concerne le asserzioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’inosservanza ad opera delle parti della comunicazione dei dati relativi alle loro vendite ed al rispetto delle quote durante tale periodo di declino, è necessario osservare che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad invocare a sostegno di tale argomento il suo rifiuto di partecipare al sistema di sorveglianza esterna, il che le lasciava un margine di manovra. Orbene, in virtù di una ben consolidata giurisprudenza, il comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver tenuto non è rilevante ai fini della valutazione dell’impatto dell’intesa sul mercato, in quanto devono essere presi in considerazione soltanto gli effetti risultanti dal complesso dell’infrazione cui ha partecipato (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punti 150 e 152, e sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597, punti 160 e 167). È quindi del pari infondato l’argomento relativo all’omessa presa in considerazione della riduzione degli effetti dell’intesa durante il periodo di declino. 90 Infine, comunque, quand’anche risultasse che l’intesa non è stata attuata durante il periodo preparatorio e il periodo di declino, ciò non può di per sé attestare il mancato impatto sul mercato della medesima. L’impatto di un’intesa non è necessariamente in correlazione con la sua durata. [OSCURATO:PERSONA] non si può escludere che l’effetto di un’intesa, quando è inesistente per una lunga durata ma devastante per una breve durata, sia altrettanto importante di quello di un’intesa avente un certo effetto per tutta la durata di quest’ultima. Di conseguenza l’assenza di effetto o l’esistenza di un effetto limitato dell’intesa per taluni periodi, quand’anche appurata, non attesta necessariamente un effetto minore di un’intesa i cui effetti si percepiscono per tutta la sua durata. 91 In considerazione di quanto precede le censure della [OSCURATO:PERSONA] fondate sull’omessa presa in considerazione di diversi periodi dell’intesa vanno respinte. b)     Quanto alla mancata realizzazione degli obiettivi dell’intesa durante il periodo operativo [OSCURATO:PERSONA] 92 [OSCURATO:PERSONA] ritiene del pari che l’intesa abbia prodotto un impatto reale limitato nel corso della sua fase «operativa» (dall’aprile 1987 al maggio 1990), ciò di cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto debitamente conto. In particolare la [OSCURATO:PERSONA] invoca l’omessa presa in considerazione dei limitati effetti dell’intesa, date la carenza del sistema di sorveglianza e la mancata realizzazione degli obiettivi dell’intesa consistenti nell’istituzione di quote, nella fissazione dei prezzi e nella suddivisione dei clienti. 93 Occorre anzitutto sottolineare in proposito che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra nel caso di specie l’effetto dell’intesa sulla base della piena realizzazione dei suoi obiettivi. [OSCURATO:PERSONA] considera che gli scambi di dati tra le parti, la definizione dettagliata di quote di mercato, la fissazione di prezzi‑obiettivo e/o minimi e l’assegnazione dei clienti ai membri dell’intesa in occasione delle riunioni attestano in primo luogo l’attuazione dell’intesa. Considerate tale attuazione e l’evoluzione dei prezzi sul mercato del gluconato di sodio, come emerge, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dai grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] conclude nel senso della realizzazione, almeno parziale, dell’obiettivo principale perseguito dai membri dell’intesa, cioè il mantenimento artificiale di un prezzo elevato del gluconato di sodio (punto 354 della [OSCURATO:PERSONA]). 94 Conviene quindi riprendere ciascuna delle obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla mancata realizzazione degli obiettivi dell’intesa al fine di determinare se esse possano rimettere in questione l’esistenza di un’attuazione come quella dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA]. In effetti, dato che l’attuazione di un’intesa costituisce la condizione preliminare dell’esistenza di un impatto concreto della medesima, il rimetterne in questione l’attuazione rende impossibile dimostrare l’esistenza di un impatto concreto dell’intesa. Il sistema di sorveglianza –       [OSCURATO:PERSONA] delle parti 95 [OSCURATO:PERSONA] afferma che il sistema di sorveglianza, ritenuto essere un elemento chiave degli effetti dell’intesa, è stato del tutto carente. Ciò sarebbe stato riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 93, 172, 195 e 214 della [OSCURATO:PERSONA] e sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo memorandum di cooperazione 22 luglio 1999 (in prosieguo: il «memorandum 22 luglio 1999»), il quale indicherebbe che i membri dell’accordo fornivano dati inesatti. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tuttavia tenuto conto di una siffatta carenza del sistema di sorveglianza quando ha valutato la gravità dell’infrazione. 96 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tale argomento. –       Giudizio del Tribunale 97 Trattandosi dei sistemi di sorveglianza, cioè, in un primo tempo, quello assicurato per il tramite di una società fiduciaria svizzera, che raccoglieva i dati statistici sui membri dell’intesa, nonché quello grazie al quale uno dei membri dell’intesa raccoglieva i dati dei diversi membri dell’intesa onde poi distribuirli agli altri membri (punto 92 della [OSCURATO:PERSONA]), è pacifico che essi non hanno funzionato alla perfezione, talché i dati ripresi in tali sistemi non rispecchiano pienamente la realtà del mercato. 98 Tuttavia nessuno degli elementi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] consente di rimettere in questione il fatto che dei dati sono stati trasmessi da parti dell’intesa nell’ambito del sistema di sorveglianza. Inoltre i dati comunicati, pur ammettendo il loro carattere approssimativo, dovevano, a dir poco, avere una certa pertinenza e, pertanto, un’utilità per le parti dell’intesa. In effetti le parti non hanno cessato in alcun momento di comunicare dati al sistema di sorveglianza ed hanno continuato ad incontrarsi per discuterne e stabilire quote su tale base. 99 Conseguentemente la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente concludere, al punto 344 della [OSCURATO:PERSONA], che un sistema di sorveglianza, benché imperfetto, era stato posto in essere dalle parti. Le quote –       [OSCURATO:PERSONA] delle parti 100 [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’obiettivo di istituire un sistema di quote di vendita è stato in ampia misura neutralizzato dalla carenza del sistema di sorveglianza. I punti 181, 196, 200, 209 e 225 della [OSCURATO:PERSONA] metterebbero peraltro in evidenza il fatto che il rispetto delle quote è stato di continuo fonte di difficoltà. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA], per tutto il periodo della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA], ne avrebbe richiamato l’attenzione sull’inosservanza delle quote. [OSCURATO:PERSONA] essa avrebbe indicato nel memorandum 22 luglio 1999 che aveva sempre prodotto e venduto al massimo delle sue capacità industriali – escludendo così qualsiasi idea di limitazione di produzione o di vendita –, seguendo l’evoluzione della domanda. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tale stato di fatto, ma che non ne ha tenuto conto nel suo esame. Essa ha del pari indicato superamenti di quote di vendita per taluni membri dell’intesa, il che porrebbe in dubbio la credibilità delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’esattezza delle quantità annuali assegnate. Infine la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il suo esame sia confermato dai considerevoli superamenti delle quote assegnate, il che si sarebbe tradotto nella perdita di un cliente importante in applicazione della sanzione inflitta dagli altri membri dell’intesa. 101 [OSCURATO:PERSONA] contesta il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] che la porta a considerare, sulla base delle modeste differenze tra le quote concordate ed i volumi realmente venduti, che il sistema di quote è stato «effettivamente attuato» dalle parti (punto 346 della [OSCURATO:PERSONA]). Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] una conclusione siffatta non può essere inferita dai dati comunicati dalle parti nell’ambito dell’intesa, poiché sarebbe chiaramente provato che tali dati erano per la maggior parte inesatti e che, nel suo caso, il sistema di quote non avrebbe prodotto alcun impatto sulla sua politica commerciale. L’inefficacia del sistema di quote sarebbe dimostrata dall’impotenza dei membri dell’intesa ad obbligare la [OSCURATO:PERSONA] o l’ADM ad osservare le loro quote. Infine la [OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto considerare, al punto 347 della [OSCURATO:PERSONA], che l’attuazione delle quote risultasse da un’«elaborazione minuziosa», in quanto la fissazione di quote con un sistema di compensazione ne attenua il rigore. 102 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali argomenti. –       Giudizio del Tribunale 103 Per quanto concerne la presa in considerazione delle quote da parte della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in primo luogo, che l’efficacia del sistema di quote è in gran parte neutralizzata dalla carenza del sistema di sorveglianza. Tuttavia, dato che, come indicato supra al punto 98, le eventuali carenze del sistema di sorveglianza non erano tali da rimetterne in questione l’attuazione, non potevano neppure influire sull’attuazione, grazie a questo sistema di sorveglianza, di un sistema di quote. 104 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma la mancata osservanza delle quote ad opera delle parti. Certamente, anche se, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], taluni elementi attestano la mancata osservanza delle quote da parte di taluni operatori, va sottolineato che le parti hanno continuato a discutere regolarmente di tali quote e della loro osservanza. Ciò conferma a sufficienza che tra le parti è stato elaborato un sistema di quote e che quanto meno esso è stato parzialmente attuato. In effetti, se le discussioni sulle quote fossero meramente teoriche come afferma la [OSCURATO:PERSONA], le parti non si sarebbero date la pena di continuare a discuterne. 105 Risulta inoltre, senza che ciò venga contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], che talune parti si sono disputate quanto all’osservanza di tali quote. Infatti si fa menzione di una lite tra le parti quando i delegati della Finnsugar hanno comunicato la loro intenzione di aumentare sensibilmente la loro quota di mercato (punto 125 della [OSCURATO:PERSONA]). Il fatto che la Finnsugar abbia reso tale dichiarazione di intenzione e la reazione da essa suscitata costituiscono un indizio dell’esistenza di un accordo preliminare per determinate quote e di una suddivisione delle parti di mercato. Parimenti le sollecitazioni dirette a che l’ADM osservi le sue quote e l’insoddisfazione della [OSCURATO:PERSONA] seguita alla mancata osservanza delle suddette quote da parte dell’ADM indicano che la [OSCURATO:PERSONA] si è sentita vincolata dalle quote assegnate alle parti in virtù dell’intesa e, di conseguenza, dalle sue proprie quote, il che fa presumere che essa a un dato momento le abbia osservate (punto 193 della [OSCURATO:PERSONA]). 106 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fare affidamento sui dati comunicati dalle parti nell’ambito dell’intesa, poiché sarebbe provato che tali dati erano nella maggior parte dei casi inesatti. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse in grado di provare l’attuazione dell’intesa basandosi sul debole scostamento tra le quote ed i volumi effettivamente venduti. 107 Se non si può certo escludere che talune parti dell’intesa abbiano trasmesso dati inesatti che le altre parti dell’intesa presumevano esatti, dati sono stati comunque trasmessi nonché quote di mercato sono state calcolate e attribuite con precisione tra le parti. Tali elementi rivelano l’attuazione dell’intesa. 108 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il fatto che non si sia riusciti a costringere né essa stessa né l’ADM ad osservare le rispettive quote conferma il mancato funzionamento del sistema di compensazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che la fissazione di quote accompagnate da un sistema di compensazione sia idonea ad attenuarne il rigore e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a dedurre dall’attuazione delle quote che queste ultime siano state oggetto di un’elaborazione minuziosa ad opera delle parti. 109 Occorre ricordare al riguardo che il sistema di compensazione consisteva nel maggiorare o nel diminuire su base annua, in misura pari allo scarto tra la quota annua assegnata ad un’impresa e le sue vendite reali, le quote assegnatele l’anno seguente. [OSCURATO:PERSONA], un’impresa che superava per un anno la quota annua assegnatale vedeva quella dell’anno seguente diminuita dello scarto tra la sua quota e le sue vendite reali dell’anno precedente e viceversa (punto 99 della [OSCURATO:PERSONA]). 110 Tuttavia il fatto che non si sia mai riusciti a costringere l’ADM e la [OSCURATO:PERSONA] all’osservanza delle loro quote non testimonia necessariamente la mancata attuazione del sistema di compensazione. In effetti il fatto che l’ADM abbia accumulato maggiorazioni di quote rispetto agli altri membri dell’intesa, a motivo del fatto che non riusciva a rispettare la sua quota, suscitando con ciò l’insoddisfazione della [OSCURATO:PERSONA] (punto 193 della [OSCURATO:PERSONA]), prova che l’inosservanza delle quote da parte dell’ADM è stata sanzionata e che il sistema di compensazione funzionava. Non se ne può peraltro inferire che un sistema di compensazione sia idoneo ad attenuare il rigore delle quote che è stato elaborato più o meno minuziosamente. Il carattere minuzioso posto in risalto dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardava comunque solo la fissazione delle quote in quanto tale. Infine l’argomento è carente nei fatti poiché, nel caso di specie, il rigore delle quote non è attenuato dal sistema di compensazione; quest’ultimo permette in effetti solo di differire la sanzione per inosservanza delle quote. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] rileva essa stessa che una parte non poteva abusare di tale sistema di compensazione poiché, come risulta dal memorandum 22 luglio 1999, la sua inosservanza delle quote le è costata la perdita della [OSCURATO:PERSONA], un cliente importante per il mercato del gluconato di sodio e ciò in applicazione della sanzione inflitta dagli altri membri dell’intesa. 111 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi provato che si era data attuazione ad un sistema di quote. I prezzi –       [OSCURATO:PERSONA] delle parti 112 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la fissazione di prezzi minimi e/o prezzi‑obiettivo non ha mai realmente funzionato in pratica. I punti 199 e 209 della [OSCURATO:PERSONA] ed il memorandum 22 luglio 1999 testimonierebbero l’inosservanza ad opera delle parti dei prezzi minimi e/o prezzi‑obiettivo. L’affermazione figurante al punto 219 della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui si sarebbero osservati prezzi minimi e/o prezzi‑obiettivo sarebbe stata dimostrata unicamente per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA]. 113 [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto dei dati fornitile i quali permettano di stabilire che gli scarti tra i prezzi fissati dalle parti ed i prezzi da essa praticati erano sistematicamente al di sotto dei prezzi‑obiettivo e/o minimi. Per illustrare tali affermazioni la [OSCURATO:PERSONA] riprende nel ricorso e sotto forma di tabelle l’elenco dei suoi principali acquirenti in Europa ed i suoi prezzi praticati dal 1989 al 1994. 114 [OSCURATO:PERSONA] sostiene peraltro che, nell’intero memorandum 22 luglio 1999, essa ha richiamato l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che il prezzo‑obiettivo fissato dalle parti era puramente teorico. 115 [OSCURATO:PERSONA] considera peraltro che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’attuazione degli accordi sui prezzi è dimostrata quando i prezzi applicati si avvicinano al livello convenuto (punto 348 della [OSCURATO:PERSONA]), è valida, nel caso di specie, solo per i prezzi‑obiettivo e non per i prezzi minimi. 116 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali argomenti. –       Giudizio del Tribunale 117 Trattandosi del mancato funzionamento del sistema dei prezzi minimi e/o prezzi‑obiettivo, è pacifico che le parti hanno menzionato taluni casi di non applicazione dei prezzi convenuti (v., segnatamente, punti 199 e 209 della [OSCURATO:PERSONA]). 118 Tuttavia non se ne può inferire che tali prezzi‑obiettivo e/o minimi non siano mai stati attuati. Infatti, come ammette la [OSCURATO:PERSONA], emerge dal punto 219 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha seguito i prezzi‑obiettivo. 119 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale punto non è il solo che testimonia l’applicazione dei prezzi concordati ad opera di talune parti. Anzi, risulta dal punto 204 della [OSCURATO:PERSONA] che una nota interna della [OSCURATO:PERSONA] testimonia l’applicazione, da parte di quest’ultima, del prezzo minimo concordato ad una riunione dell’intesa. 120 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ragionevolmente stabilito che i prezzi fissati dalle parti non erano puramente teorici e che le parti hanno attuato accordi di prezzo, seppure in maniera non sistematica. 121 Tale conclusione non è rimessa in questione dal fatto, quand’anche appurato, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dato seguito alla fissazione dei prezzi quale era stata posta in essere dall’intesa e che il suo prezzo reale si allontanerebbe sistematicamente ed in maniera importante dal prezzo‑obiettivo. In effetti, come indicato supra al punto 89, in sede di esame della qualificazione della gravità dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non deve esaminare i comportamenti propri delle imprese, in quanto gli effetti da prendere in considerazione per fissare il livello generale delle ammende non sono quelli risultanti dal comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver tenuto, ma quelli risultanti dal complesso dell’infrazione cui essa ha partecipato. 122 Infine la [OSCURATO:PERSONA] considera che nel caso di specie non è valida la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’attuazione effettiva dell’intesa sui prezzi‑obiettivo e i volumi di vendita non presuppone necessariamente che si ritrovino esattamente i medesimi prezzi e volumi sul mercato; essa ritiene invece che la fissazione dei prezzi ad opera delle parti che si avvicini al livello convenuto sia sufficiente per dimostrare l’applicazione dell’accordo (punto 348 della [OSCURATO:PERSONA]). A suo parere tale posizione della [OSCURATO:PERSONA] è pertinente solo rispetto a prezzi‑obiettivo e non a prezzi minimi. Tuttavia, nel caso di specie, vi sarebbero solo prezzi minimi. È sufficiente constatare in proposito che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in che cosa una posizione siffatta dovrebbe essere diversa per i prezzi minimi. 123 [OSCURATO:PERSONA] poteva quindi concludere a buon diritto che le parti avevano dato attuazione a un’intesa sui prezzi del gluconato di sodio. La suddivisione dei clienti –       [OSCURATO:PERSONA] delle parti 124 [OSCURATO:PERSONA] asserisce di non aver mai partecipato agli accordi relativi alla clientela e di aver mantenuto quanto acquisito in termini di volume di mercato, il che testimonierebbe l’inefficacia del sistema di scambio di clienti e rimetterebbe quindi in questione l’effetto dell’intesa. 125 [OSCURATO:PERSONA] non presenta specifici argomenti al riguardo. –       Giudizio del Tribunale 126 Per quanto concerne le asserzioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l’inefficacia del sistema di scambio di clienti, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] basa tale argomento unicamente sulla sua mancata partecipazione allo scambio suddetto. 127 Tuttavia una circostanza siffatta non permette di contestare l’attuazione dello scambio di clienti tra le altre parti dell’intesa, quale risulta dai resoconti delle riunioni del 9 agosto 1989 a Zurigo (punto 137 della [OSCURATO:PERSONA]) e dalle note manoscritte prese dalla [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni del 28 novembre 1989 a Hakone e del 10 e 11 giugno 1991 a Ginevra (punti 148 e 177 della [OSCURATO:PERSONA]). 128 Comunque, come indicato supra al punto 89, a tale stadio dell’esame della gravità dell’infrazione, conviene prendere unicamente in considerazione gli effetti risultanti dall’infrazione nel suo complesso e non il comportamento particolare di uno dei partecipanti all’infrazione. Poiché le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono solo al suo comportamento, a questo stadio dell’esame non si può accogliere tale argomento. 129 Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] poteva concludere a buon diritto che era in essere l’attuazione di uno scambio di clienti tra le parti. 130 Per l’insieme dei precedenti motivi va ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso alcun errore considerando che l’intesa era stata attuata dalle parti. c)     Sulle censure relative alla presa in considerazione degli effetti dell’intesa sulla base dei grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] delle parti 131 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], per dimostrare l’effetto dell’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda esclusivamente su grafici sequestrati nei suoi locali. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali grafici non riguardano l’insieme degli operatori e la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato a torto conclusioni generali sull’intesa muovendo dalla sua situazione particolare. Inoltre i dati ripresi in questi grafici sequestrati sarebbero in totale contraddizione con i prezzi‑clienti che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua collaborazione con quest’ultima, il che dimostrerebbe la non applicazione dei prezzi previsti dall’intesa. Tali grafici indicherebbero peraltro, per il periodo che inizia nel 1989 – periodo chiave dell’intesa –, forti fluttuazioni e una tendenza alla diminuzione, il che è tuttavia contrario a un’intesa attuata con successo. A parere della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha ugualmente ammesso nel ricorso di non sapere se tali grafici corrispondessero ai prezzi della [OSCURATO:PERSONA] o ai prezzi dell’insieme dei membri dell’intesa per il gluconato di sodio. Tali dubbi confermerebbero l’assenza di sollecitudine della [OSCURATO:PERSONA] per ottenere maggiori informazioni sul significato di tali grafici. 132 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali argomenti. Giudizio del Tribunale 133 [OSCURATO:PERSONA], oltre al fatto di dedurre dall’attuazione dell’intesa l’esistenza di un effetto reale della stessa (v. punto 63 supra), conclude per l’esistenza di un’«incidenza reale» dell’intesa basandosi sulla correlazione plausibile tra, da un lato, l’attuazione dell’intesa e, dall’altro, l’evoluzione dei prezzi quale risulta dai due grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA]. 134 Risulta in proposito che i due grafici, sequestrati dalla [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], il primo intitolato «Gluconato di sodio – Evoluzione del prezzo europeo» e il secondo intitolato «Evoluzione prezzo europeo del gluconato di sodio», rappresentano l’evoluzione dei prezzi. Tali grafici riprendono, sull’ordinata, i prezzi espressi in FRF/kg e, sull’ascissa, gli anni relativi al periodo dal 1977 al 1995 per il primo grafico e dal 1979 al 1992 per il secondo. 135 Dal primo grafico appare che, dal 1985 all’inizio del 1987, il prezzo diminuisce, passando da più di 8,5 FRF/kg a un po’ più di 4,5 FRF/kg. Dal 1987 all’inizio del 1989, il medesimo prezzo risale, passando da un po’ più di 4,5 FRF/kg a un po’ più di 8 FRF/kg. Dal 1989 al 1991 il prezzo in questione scende di nuovo, passando da un po’ più di 8 FRF/kg a un po’ meno di 7 FRF/kg, per risalire poi a partire dal 1991 sino a circa 7,5 FRF/kg e ivi stabilizzarsi sino al 1994. Il secondo grafico indica un’analoga evoluzione dei prezzi per il periodo dal 1986 al 1992. 136 Partendo da tali grafici si può constatare che l’applicazione degli accordi che istituiscono la nuova intesa a decorrere dal 1986 corrisponde ad un forte aumento (raddoppio) del prezzo tra il 1987 ed il 1989, in rapporto al prezzo all’inizio del 1985. 137 [OSCURATO:PERSONA] afferma tuttavia che i prezzi ripresi su tali grafici corrispondono ai suoi prezzi e non a quelli del mercato. Se è esatto che tali grafici non indicano affatto se si tratti dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] o dei prezzi del mercato globale del gluconato di sodio, occorre tuttavia osservare che, nel corso del procedimento amministrativo (punti 355‑362 della [OSCURATO:PERSONA]), altre parti dell’intesa si sono riferite a tali grafici nei loro argomenti relativi all’aumento dei prezzi tra il 1987 ed il 1989. Infatti l’ADM invoca un ritorno meccanico ai livelli praticati prima del 1987. [OSCURATO:PERSONA] invoca fluttuazioni monetarie (punto 357 della [OSCURATO:PERSONA]). 138 Il fatto che gli altri membri dell’intesa tentino di giustificare l’evoluzione dei prezzi ripresi in tali grafici indica che questi altri membri dell’intesa considerano che tali prezzi del gluconato di sodio corrispondono anche ai prezzi da loro praticati e non unicamente ai prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essendo pacifico che i membri dell’intesa detengono insieme una quota di mercato superiore al 90%, la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente fondarsi su tali grafici per dimostrare l’effetto dell’intesa sul mercato del gluconato di sodio. 139 [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che i prezzi ripresi su tali grafici non corrispondano ai suoi prezzi quali risultano dai dati da essa forniti alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua collaborazione con quest’ultima. 140 Occorre tuttavia osservare che i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] non coprono sempre il periodo dal 1987 al 1989. Il raffronto operato dalla [OSCURATO:PERSONA] tra i prezzi minimi ed i prezzi reali medi figurante nel ricorso e basato su quei dati copre solo il periodo dal 1989 al 1994, omettendo quindi il periodo durante il quale, secondo i grafici sequestrati, l’aumento dei prezzi è stato il più significativo, cioè dall’inizio del 1987 alla metà del 1989. Emerge peraltro dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 12 ottobre 1999 che accompagna taluni dei dati in parola che il documento che li riporta ripercorre l’evoluzione dei prezzi di vendita del gluconato di sodio della [OSCURATO:PERSONA] tra il 1988 ed il 1997 presso un certo numero di clienti che rappresentano circa un terzo delle sue vendite mondiali. 141 Infine va comunque ricordato che il comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver tenuto non è rilevante ai fini della valutazione dell’impatto di un’intesa sul mercato, in quanto devono essere presi in considerazione soltanto gli effetti risultanti dall’infrazione (v. punto 89 supra). [OSCURATO:PERSONA] non era quindi tenuta ad esaminare, al fine di determinare l’impatto dell’intesa sul mercato del gluconato di sodio, il comportamento proprio della [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli effetti da prendere in considerazione per fissare il livello generale delle ammende erano quelli risultanti dall’infrazione presa globalmente cui essa aveva partecipato. 142 Per quanto concerne l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le fluttuazioni e la tendenza alla diminuzione, osservate a partire dal 1989 nei grafici sequestrati, cioè durante il periodo chiave dell’intesa, non caratterizzerebbero un’intesa attuata con successo, va notato che, se i due grafici indicano una diminuzione durante il periodo dal 1989 al 1991, tale diminuzione dei prezzi è seguita da un aumento dei prezzi sino al 1992. Inoltre, secondo uno dei due grafici, a tale aumento sino al 1992 segue una relativa stabilità dei prezzi sino al 1995. Non si può quindi constatare una tendenza generale alla diminuzione. 143 Inoltre il fatto che i prezzi dell’intesa abbiano conosciuto fluttuazioni nel corso della medesima non permette di stabilire che essa non abbia prodotto alcun effetto. 144 Vanno di conseguenza respinte le censure della [OSCURATO:PERSONA] relative all’assenza di impatto concreto dell’intesa in base ai grafici sequestrati nei suoi locali. 4.     Sulle censure fondate sull’omessa presa in considerazione di altri elementi da parte della [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sua valutazione dell’effetto dell’intesa a)     Per quanto concerne l’omessa presa in considerazione delle specificità del mercato [OSCURATO:PERSONA] delle parti 145 [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto delle caratteristiche del prodotto di cui trattasi, cioè la sua quota irrisoria nel costo di fabbricazione degli utilizzatori, le dimensioni molto ridotte del mercato e il fortissimo potere degli acquirenti. 146 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali argomenti. Giudizio del Tribunale 147 Per quanto riguarda la presa in considerazione delle dimensioni ridotte del mercato, il valore del prodotto e il potere degli acquirenti, occorre anzitutto ricordare che, a norma dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l’importo dell’ammenda è determinato sulla base della gravità dell’infrazione e della sua durata. Inoltre, conformemente agli orientamenti, l’importo di base dell’ammenda è determinato in funzione della gravità dell’infrazione, prendendo in considerazione la natura stessa dell’infrazione, l’impatto concreto sul mercato e l’estensione del mercato geografico. 148 Tale contesto normativo non impone quindi espressamente alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto delle dimensioni limitate del mercato del prodotto, del valore di tale prodotto e del potere degli acquirenti. 149 Tuttavia, secondo la giurisprudenza, nel valutare la gravità di un’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 46 supra , punto 120). Fra tali elementi che testimoniano la gravità di un’infrazione, non si può escludere che possano figurare, a seconda dei casi, il valore del prodotto oggetto dell’infrazione, la dimensione del mercato del prodotto di cui trattasi e il potere degli acquirenti. 150 Di conseguenza, se la dimensione del mercato, il valore del prodotto e il potere degli acquirenti possono costituire elementi da prendere in considerazione per stabilire la gravità dell’infrazione, la loro importanza varia in funzione delle circostanze particolari dell’infrazione di cui trattasi. 151 Nel caso di specie l’infrazione verte segnatamente su un’intesa relativa ai prezzi, che, per la sua stessa natura, è molto grave. Inoltre le imprese parti dell’intesa rifornivano insieme più del 90% del mercato mondiale e il 95% del mercato europeo (punto 9 della [OSCURATO:PERSONA]). Risulta infine che il gluconato di sodio è una materia prima utilizzata in un numero di prodotti finiti molto vari, toccando quindi numerosi mercati (punti 6 e 8 della [OSCURATO:PERSONA]). In un siffatto contesto le dimensioni ridotte del mercato rilevante, il basso valore del prodotto e il potere degli acquirenti, quand’anche appurati, sono meno importanti degli altri elementi a sostegno della gravità dell’infrazione. 152 Occorre comunque tener conto che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’infrazione doveva ritenersi molto grave ai sensi degli orientamenti, i quali in tali casi prevedono che la [OSCURATO:PERSONA] possa «prendere in considerazione» un importo iniziale superiore ad EUR 20 milioni. Tuttavia, nel caso di specie, emerge dal punto 385 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione solo un importo iniziale di EUR 10 milioni per le imprese appartenenti alla prima categoria e di EUR 5 milioni per quelle appartenenti alla seconda categoria, il che corrisponde alla metà, o addirittura ad un quarto dell’importo che, in conformità degli orientamenti, avrebbe potuto «prendere in considerazione» per infrazioni molto gravi. 153 Tale determinazione dell’importo iniziale dell’ammenda conferma che, come indicato al punto 377 della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla dimensione del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente tenuto conto di tali elementi. 154 Per tali ragioni vanno respinte le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’omessa presa in considerazione della dimensione limitata del mercato, del debole valore del prodotto in questione e del potere degli acquirenti. b)     L’omessa presa in considerazione dell’opinione degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] delle parti 155 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di tener conto dell’opinione degli acquirenti che rappresentavano la parte più rilevante della domanda del settore quando ha fissato l’ammenda. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha interrogato gli acquirenti sull’impatto dell’intesa, è stata essa stessa a considerare gli elementi forniti dall’inchiesta «necessari» per determinare tale impatto. Orbene, alla luce delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] formulate al punto 368 della [OSCURATO:PERSONA], non è stata presa in considerazione l’opinione degli acquirenti che sostengono il mancato effetto dell’intesa. 156 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le risposte degli utilizzatori al questionario della [OSCURATO:PERSONA] provano che non è stato osservato alcun aumento del prezzo del gluconato di sodio durante il periodo coperto dall’inchiesta, cioè dal 1989 all’ottobre 1994. Al contrario taluni acquirenti avrebbero constatato una diminuzione di tale prezzo. Inoltre nessun compratore avrebbe ritenuto di aver dovuto far fronte al rifiuto di vendita di gluconato di sodio. Infine solo due acquirenti avrebbero considerato che non vi fosse concorrenza intensa sul mercato, nove acquirenti che vi fosse una concorrenza normale e cinque si sarebbero dichiarati incapaci di pronunciarsi. 157 In subordine la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le risposte assai neutre degli acquirenti sarebbero dovute al fatto che nel mercato rilevante, come accade per molti mercati di materie prime, non si verificano rilevanti oscillazioni di prezzo. Essa afferma inoltre che esistono concorrenti dal peso non trascurabile su ciascuno dei mercati del gluconato di sodio. 158 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tale argomento. Giudizio del Tribunale 159 In merito agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] circa la presa in considerazione dell’opinione degli acquirenti, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato al punto 368 della [OSCURATO:PERSONA], da una parte, che le risposte degli acquirenti alla richiesta di informazioni non permettevano di trarre alcuna conclusione sugli effetti dell’intesa e, dall’altra, che le risposte degli acquirenti alla questione dell’esistenza di aumenti significativi dei prezzi dal 1° gennaio 1992 erano conformi ai grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che, nel 1992, i prezzi sono leggermente diminuiti prima di stabilizzarsi. 160 In secondo luogo occorre sottolineare che, in considerazione delle questioni riprese nel questionario, le risposte degli acquirenti in parola si riferiscono solo al periodo successivo al 1° gennaio 1992. Pertanto, le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA], anche se fossero fondate, non permetterebbero di rimettere in questione la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] circa gli effetti dell’intesa al 1° gennaio 1992. 161 Infine occorre anche ricordare, come indicato al punto 135 supra, che da uno dei grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] emerge che, a partire dal 1992, il prezzo del gluconato di sodio ha conosciuto una leggera diminuzione per poi stabilizzarsi sino al 1995. 162 Nel caso di specie risulta dalle risposte degli acquirenti interrogati che un’ampia maggioranza riteneva che sussistesse sul mercato del gluconato di sodio una concorrenza normale o poco intensa. Queste considerazioni non sono tuttavia tali da infirmare le constatazioni relative all’evoluzione dei prezzi del gluconato di sodio dopo il 1992 emerse da uno dei grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA]. In effetti una concorrenza normale o poco intensa può tradursi in una diminuzione, seguita da una relativa stabilità dei prezzi del mercato, quale emerge da uno dei grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo successivo al 1992. Tuttavia ciò non dimostra, comunque, che questi prezzi corrispondano ai prezzi che sarebbero prevalsi su un mercato concorrenziale. In effetti tale diminuzione, seguita da una relativa stabilizzazione, è stata preceduta da un aumento sostanziale dei prezzi, registrato sin dall’attuazione dell’intesa. 163 [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto il diritto di concludere che le risposte degli acquirenti erano conformi ai grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] e che essa non poteva desumerne alcuna conclusione specifica sugli effetti dell’intesa. 164 Tale conclusione non è rimessa in questione dagli altri argomenti della [OSCURATO:PERSONA] in proposito. 165 [OSCURATO:PERSONA], il fatto che gli acquirenti abbiano ritenuto che non vi fosse stato alcun rifiuto di vendita non permette di concludere necessariamente per l’esistenza di una concorrenza effettiva. In effetti, a parte il fatto che un rifiuto di vendita integra gli estremi di un’infrazione penale in taluni sistemi giuridici nazionali, anche se un rifiuto siffatto può essere un indizio forte di un mercato la cui situazione concorrenziale è carente, la sua mancanza non prova necessariamente che un mercato è pienamente concorrenziale. 166 Neppure si possono accogliere gli argomenti fondati dalla [OSCURATO:PERSONA] sul peso dei concorrenti sul mercato rilevante e sul fatto che, come per molti mercati di materie prime, non vi si possono constatare rilevanti oscillazioni di prezzo. [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in effetti sotto quale profilo tali elementi abbiano effettivamente permesso di restringere l’effetto dell’intesa quale emerge dai grafici sequestrati nei locali della medesima. 167 Infine l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la domanda rivolta dalla [OSCURATO:PERSONA] agli acquirenti, a norma dell’art. 11 del regolamento n. 17, implica che le loro risposte erano necessarie per determinare l’impatto dell’intesa non può essere accolto nel caso di specie. Tale argomento comporta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle risposte degli acquirenti. Ora, come indicato supra, le risposte degli acquirenti non infirmano le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] formulate sulla base dei grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] si deve quindi considerare che sono state debitamente prese in considerazione. 168 È necessario sottolineare ancora, a tale proposito, che, se l’art. 11 del regolamento n. 17 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] possa raccogliere tutte le informazioni necessarie presso le imprese per assolvere i compiti affidatile, il fatto che essa decida di raccogliere talune informazioni presso determinate imprese non influisce affatto sulla pertinenza di tali informazioni per dimostrare l’effetto dell’infrazione. 169 Per le ragioni che precedono occorre respingere gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] fondati sull’omessa presa in considerazione delle risposte degli acquirenti. c)     L’omessa presa in considerazione del clima di sospetto [OSCURATO:PERSONA] delle parti 170 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto, nel valutare l’importo delle ammende, del clima di sospetto generale che ha pregiudicato il funzionamento dell’intesa e limitato, di conseguenza, il suo effetto sul mercato. Per la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, tale clima di sospetto generale risulta chiaramente dai punti 100, 187‑197, 208, 214, 216, 225, 227 e 232 della [OSCURATO:PERSONA]. 171 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali argomenti. Giudizio del Tribunale 172 Trattandosi dell’omessa presa in considerazione del clima di sospetto, va anzitutto sottolineato che le intese segrete si inseriscono spesso, per loro natura, in un clima di sospetto. 173 Nel caso di specie, dato che i partecipanti all’intesa sono vecchi concorrenti, che potevano, grazie ad una decisione unilaterale, ritrovare la loro libertà, e tenuto conto del carattere potenzialmente concorrenziale dei partecipanti all’intesa e degli interessi economici in gioco, considerato in particolare il fatto che si trattava di suddividere un mercato ristretto tra produttori aventi in taluni casi sovraccapacità di produzione, si può ragionevolmente ritenere che l’intesa si sia sviluppata in un clima di sospetto. 174 Tuttavia l’esistenza di un clima di sospetto non influisce necessariamente sull’impatto concreto dell’intesa. Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che tale clima di sospetto ha rimesso in questione l’impatto dell’intesa, come determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua [OSCURATO:PERSONA]. 175 L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] fondato sull’omessa presa in considerazione del clima di sospetto va quindi respinto. 176 Dato l’insieme delle ragioni che precedono, occorre concludere che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] non permettono di rimettere in discussione l’esistenza di un impatto concreto dell’intesa, qual è stato stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA]. D – Sulla limitazione degli effetti dell’intesa da parte della [OSCURATO:PERSONA] a)     [OSCURATO:PERSONA] delle parti 177 Per quanto concerne la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia preso in considerazione il suo comportamento che avrebbe permesso di limitare gli effetti anticoncorrenziali dell’intesa. Tale mancata presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] implicherebbe la violazione dell’art. 15 del regolamento n. 17, del principio di proporzionalità e del principio di parità di trattamento. 178 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tale argomento. b)     Giudizio del Tribunale 179 L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’errata valutazione della gravità dell’infrazione e fondato sul proprio comportamento nel corso dell’intesa va respinto. È sufficiente rammentare in proposito la giurisprudenza citata al punto 89 supra, secondo cui, pronunciandosi sulla presa in considerazione degli effetti dell’infrazione, il Tribunale non è tenuto ad esaminare i comportamenti propri delle imprese, in quanto gli effetti da prendere in considerazione per fissare il livello generale delle ammende non sono quelli risultanti dal comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver tenuto, ma quelli risultanti dal complesso dell’infrazione cui ha partecipato. II – Sulla durata dell’infrazione A – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 180 [OSCURATO:PERSONA] ritiene in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’art. 15 del regolamento n. 17 ed i principi di parità di trattamento e di proporzionalità avendo stimato la durata dell’infrazione della [OSCURATO:PERSONA] a otto anni e due mesi invece di sette anni e sette mesi. 181 Contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], che fissa al giugno 1995 la fine dell’infrazione concernente la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ritiene di aver posto termine alla sua partecipazione all’intesa nel maggio 1994, data in cui avrebbe cessato di comunicare le sue statistiche di mercato o, in subordine, nell’ottobre 1994 data in cui avrebbe affermato il suo rifiuto di proseguire l’intesa durante una riunione a Londra. 182 Per corroborare tale posizione, la [OSCURATO:PERSONA] invoca, da una parte, una serie di documenti attestanti la fine dell’intesa prima del giugno 1995. Infatti essa ricorda che, in un memorandum del 23 aprile 1999, la [OSCURATO:PERSONA] considera che, «dal maggio 1994 non esistevano più statistiche di mercato» e che, «[c]on la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], il 4 ottobre 1994, a Londra, di non rispettare più nessuno di tali accordi, questi ultimi sono divenuti caduchi». Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in un documento del 12 marzo 1998, relativo al sistema di scambi di dati statistici, che «e[ra] stato posto fine a tale sistema in un determinato momento, [alla] fine [del] 1993 o [all’]inizio [del] 1994», quando invece la [OSCURATO:PERSONA] riconoscerebbe al punto 91 della [OSCURATO:PERSONA] l’importanza primordiale di tali scambi statistici. [OSCURATO:PERSONA] invoca anche la lettera 22 luglio 1999 inviata alla [OSCURATO:PERSONA] nonché i documenti utilizzati in occasione del procedimento dinanzi alle autorità americane in cui ricorda di aver dichiarato che la riunione dell’ottobre 1994 aveva posto termine all’intesa. Infine la [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai punti 226‑229 della [OSCURATO:PERSONA], in cui la [OSCURATO:PERSONA] chiarirebbe che l’espansione del mercato era ben più lenta del previsto, il che avrebbe condotto a quella progressiva degradazione dei rapporti tra le parti che avrebbe conosciuto il suo apogeo alla riunione dell’ottobre 1994. 183 [OSCURATO:PERSONA] ritiene d’altra parte che la riunione del giugno 1995 ad Anaheim rappresentasse solo un «tentativo abortito» di riprendere una nuova intesa. Essa poggia tale conclusione sul contrasto tra la frequenza degli scambi di statistiche e la regolarità delle riunioni preliminari prima, rispettivamente, del maggio 1994 e del giugno 1994, e l’assenza di scambi di statistiche tra il maggio 1994 e il giugno 1995 e di riunioni tra l’ottobre 1994 e il giugno 1995. Tale esame sarebbe confermato dalla distinzione che la [OSCURATO:PERSONA] ha operato tra la «prima» intesa, tra il 1981 ed il 1985, e la «seconda» intesa, a partire dal 1987. La prima riunione della seconda intesa non sarebbe stata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] quale proseguimento della prima intesa, bensì quale tentativo di dar vita ad una seconda. Una conclusione siffatta sarebbe inoltre confermata dal fatto che la riunione del giugno 1995, a parere della [OSCURATO:PERSONA], non ha prodotto alcunché, come risulterebbe da un documento consegnato alle autorità americane e comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima sottolinea infine come il mero fatto che le parti abbiano discusso, a detta riunione del giugno 1995, di «compensazione» o di «finalità di produzione‑obiettivo» non consente di stabilire una continuità con la precedente intesa. 184 Ne consegue che la durata reale dell’infrazione sarebbe, per quel che attiene alla [OSCURATO:PERSONA], di sette anni e sette mesi. 185 [OSCURATO:PERSONA] luce del metodo di calcolo adottato dalla [OSCURATO:PERSONA], consistente nel maggiorare l’importo iniziale delle ammende, sulla base della gravità dell’infrazione, in ragione del 10% annuo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la maggiorazione dovrebbe essere non già dell’80%, ma del 70%. 186 Inoltre l’ultimo anno dell’infrazione, secondo la [OSCURATO:PERSONA], è il 1994 e non il 1995. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, ai fini del calcolo delle ammende, dell’ultimo anno dell’infrazione (punto 381 della [OSCURATO:PERSONA]), per determinare l’importo di base dovrebbe essere preso in considerazione il fatturato del 1994, cioè FRF 62 204 098 (senza l’«acqua madre»), e non il fatturato del 1995, pari a FRF 64 187 200. 187 In subordine la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, anche se l’intesa fosse terminata nel giugno 1995, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto prendere in considerazione il fatturato dell’intero 1995. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto prendere in considerazione, onde determinare il peso della [OSCURATO:PERSONA] nell’intesa, soltanto il fatturato dei primi sei mesi del 1995. 188 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tale argomento. B – Giudizio del Tribunale 189 Riguardo all’asserita cessazione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa nel corso del maggio 1994 o, in subordine, in seguito alla riunione del 4 ottobre 1994, va ricordato che, ai punti 81‑90 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli elementi costitutivi dell’intesa comprendevano un complesso meccanismo diretto alla ripartizione dei mercati, alla fissazione dei prezzi ed allo scambio di informazioni sui clienti. Orbene, il mero fatto, quand’anche fosse provato, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia cessato, nel 1994 o in seguito alla riunione del 4 ottobre 1994, di trasmettere agli altri membri dell’intesa i suoi dati relativi alle vendite non permette, di per sé, di dimostrare che l’intesa avesse cessato di esistere o che la [OSCURATO:PERSONA] avesse cessato di appartenervi. 190 Risulta al contrario dai punti 220‑228 della [OSCURATO:PERSONA], non contestati dalla [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima ha continuato a partecipare a numerose riunioni dell’intesa, cioè quelle del 26 e 27 giugno 1994 ad Atlanta, del 31 agosto e 1° settembre 1994 a Zurigo e del 4 ottobre 1994 a Londra. 191 Dunque, per quanto concerne la riunione svoltasi ad Atlanta il 26 e 27 giugno 1994, emerge dalla [OSCURATO:PERSONA], senza che ciò sia contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], che le «discussioni nella medesima erano comparabili a quelle dei mesi precedenti e vertevano sull’evoluzione negativa del mercato, dei prezzi e dei quantitativi». 192 Circa la riunione svoltasi a Londra il 4 ottobre 1994, risulta dalla [OSCURATO:PERSONA] che in tale occasione è scoppiato un conflitto tra i membri dell’intesa sulla suddivisione delle quote di vendita del gluconato di sodio. Tale conflitto indica, contrariamente a quanto la [OSCURATO:PERSONA] cerca di provare, che i membri dell’intesa volevano quanto meno continuare a cercare un compromesso sui quantitativi di vendita. Il fatto che risulta dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti 25 luglio 2000, quale ripresa al punto 229 della [OSCURATO:PERSONA], che alla riunione del 4 ottobre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha «espresso la sua intenzione di non partecipare più all’intesa» non è idoneo a testimoniare la fine della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa. In effetti tale presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta riunione, vista nel suo contesto, significa al massimo che ha intrapreso sforzi per prendere le distanze dall’intesa. Parimenti, la circostanza che il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] abbia prematuramente lasciato la sala nel corso della medesima riunione non significa che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto. Nel contesto del conflitto che oppone le parti in tale riunione, un comportamento siffatto poteva validamente essere qualificato dalla [OSCURATO:PERSONA] come una strategia per ottenere più concessioni da parte degli altri membri dell’intesa piuttosto che come un atto che segnava la fine della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima. 193 [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto il diritto di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto termine alla sua partecipazione all’intesa nel maggio 1994 o alla riunione del 4 ottobre 1994. 194 Riguardo alla natura della riunione tenutasi dal 3 al 5 giugno 1995 ad Anaheim, va osservato, in primo luogo, come la [OSCURATO:PERSONA] non contesti, come notato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 232 della [OSCURATO:PERSONA], che in tale riunione, cui erano presenti tutti i membri dell’intesa, i partecipanti hanno discusso dei volumi di vendita di gluconato di sodio realizzati nel 1994. [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare rilevato, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia contestato tale elemento, che stando alle affermazione dell’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto «di comunicare i dati totali delle vendite di gluconato di sodio realizzate dall’ADM nel 1994» (punto 232 della [OSCURATO:PERSONA]). 195 Orbene occorre notare che tale maniera di procedere coincideva in linea di massima con la costante prassi in seno all’intesa diretta ad assicurare il rispetto delle quote di vendita assegnate e consistente, come emerge dai punti 92 e 93 della [OSCURATO:PERSONA], nella comunicazione prima di ogni riunione, da parte dei membri dell’intesa, dei loro dati sulle vendite alla [OSCURATO:PERSONA] che li raccoglieva e li distribuiva alle riunioni. 196 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta la descrizione degli eventi fatta propria dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 232 della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in tale riunione, è stato proposto un nuovo sistema di scambio di informazioni relative al volume di vendita. Tale sistema doveva permettere di determinare, in maniera anonima, cioè in modo tale che nessun membro conoscesse i dati degli altri, la dimensione totale del mercato del gluconato di sodio nella maniera seguente: «[L]’impresa A scriverebbe un numero arbitrario rappresentante una parte del suo volume totale; l’impresa B mostrerebbe quindi all’impresa C la somma dei numeri dell’impresa A e dell’impresa B; l’impresa C aggiungerebbe il suo volume totale a tale somma; l’impresa A vi aggiungerebbe infine il resto del suo volume totale e comunicherebbe siffatto totale al gruppo» (punto 233 della [OSCURATO:PERSONA]). 197 Relativamente a tale elemento occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] poteva a buon diritto ritenere che esso costituisse un nuovo tentativo dei membri dell’intesa di «restaurare l’ordine sul mercato» e di continuare le loro pratiche anticoncorrenziali attuate nel corso degli anni precedenti, dirette a mantenere il controllo del mercato attraverso un’azione congiunta, benché, all’occorrenza, in forme e con metodi diversi. La circostanza che i membri dell’intesa abbiano tentato di istituire un sistema di scambio «anonimo» di informazioni, quale descritto supra, poteva ragionevolmente essere interpretato dalla [OSCURATO:PERSONA] come la continuazione naturale del comportamento delle imprese in seno all’intesa che, come segnatamente risulta dal punto 93 della [OSCURATO:PERSONA], era caratterizzato da un «clima di reciproco, crescente sospetto», ma che aveva nondimeno per obiettivo di ripartire il mercato. Sotto tale profilo la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente considerare che, istituendo il nuovo sistema di scambio di informazioni, i membri dell’intesa dimostravano che «erano ancora [decisi] a trovare una soluzione che permettesse loro di continuare le loro pratiche anticoncorrenziali» (punto 322 della [OSCURATO:PERSONA]) e di «mantenere il loro controllo del mercato attraverso un’azione congiunta» (punto 232 della [OSCURATO:PERSONA]). 198 In terzo luogo, la circostanza che il periodo trascorso tra la riunione del 4 ottobre 1994 e quella del giugno 1995 fosse più lungo di quello fra le precedenti riunioni sottolinea al massimo il profondo conflitto esistente tra i membri dell’intesa, ma non è idoneo ad infirmare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, alla riunione del giugno 1995, essi hanno intrapreso un nuovo tentativo di mantenere le pratiche anticoncorrenziali. 199 In quarto luogo, la breve annotazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato in tale riunione e che la [OSCURATO:PERSONA] ha citato ai punti 233 e 322 della [OSCURATO:PERSONA] («6.95 Anaheim: Discussione: compensazione; 44 000 mt produzione‑obiettivo al livello mondiale; prezzo») può ragionevolmente essere considerata quale conferma della tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], pur se è vero che, presa individualmente e tolta dal suo contesto, tale nota dà solo un’idea imprecisa del contenuto delle discussioni svoltesi nel corso della riunione del 3, 4 e 5 giugno 1995. 200 In quinto luogo, la dichiarazione di un dipendente della [OSCURATO:PERSONA], allegata alla lettera di quest’ultima del 22 luglio 1999, secondo cui tale riunione «non ha prodotto alcunché e non è servita a niente», dichiarazione coincidente con quella della [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera del 30 aprile 1999, è senza importanza in quanto conferma che tale riunione non ha modificato il funzionamento di un’infrazione unica e continuata (punto 254 della [OSCURATO:PERSONA]). Quindi tale lettera non dimostra che i membri dell’intesa non intendessero mantenere il loro comportamento trasgressivo, sia pure in forme e con metodi diversi. 201 Occorre ricordare a tale proposito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE a un accordo o ad una pratica concordata è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenze della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 457, in particolare pag. 503; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra, punto 99, e 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287, punto 178; sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T‑39/92 e T‑40/92, CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑49, punto 87). 202 Conseguentemente la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente considerare che l’intesa era perdurata sino al giugno 1995. III – Sulle circostanze attenuanti A – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 203 [OSCURATO:PERSONA] ritiene in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo commesso errori quanto alla valutazione della gravità dell’infrazione, nel valutare l’importo dell’ammenda sotto il profilo delle circostanze attenuanti avrebbe dovuto prendere in considerazione il ruolo esclusivamente passivo o di accompagnamento della [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’infrazione, la mancata attuazione delle pratiche restrittive dell’intesa da parte della [OSCURATO:PERSONA] ed il suo «ruolo di freno» rispetto all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al riguardo agli argomenti da essa svolti in merito alla gravità dell’infrazione. 204 Tali omissioni costituiscono, secondo la [OSCURATO:PERSONA], una violazione degli orientamenti e contravvengono ai principi stabiliti dalla giurisprudenza (sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T‑2/89, Petrofina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1087, punto 173, e 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑925, punti 230 e 231). 205 [OSCURATO:PERSONA] replica la [OSCURATO:PERSONA] precisa, per quanto concerne le circostanze attenuanti di cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, di riferirsi agli elementi che testimoniano il suo «ruolo di freno» nell’intesa. In particolare essa invoca, in primo luogo, il fatto di essere stata all’origine dell’esclusione dell’«acqua madre». In secondo luogo, essa indica che il funzionamento del sistema di sorveglianza, che era la pietra angolare dell’intesa, è stato incrinato dal suo rifiuto di scambiare statistiche abbastanza spesso. In terzo luogo, essa ritiene che il suo rifiuto di finanziare il sistema di sorveglianza esterno abbia avuto per effetto di contrastare il buon funzionamento dell’intesa, in quanto l’affidabilità dei dati forniti dalle parti dell’intesa era impossibile da verificare, il che avrebbe offerto la possibilità di porre in non cale i termini dell’intesa e sarebbe stato all’origine dell’installarsi di un clima di sfiducia che ha condotto allo smantellamento dell’intesa stessa. In quarto luogo, essa invoca il fatto che ha sempre condotto una politica commerciale indipendente, come testimonia il fatto che i suoi prezzi non sono quasi mai stati corrispondenti ai prezzi minimi o prezzi‑obiettivo fissati nell’ambito dell’intesa. Infine, in quinto luogo, essa ritiene di essere stata la prima ad aver posto termine all’intesa. 206 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali argomenti. B – Giudizio del Tribunale 207 Emerge dal ricorso come la [OSCURATO:PERSONA] affermi che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di accordarle il beneficio delle circostanze attenuanti che risulterebbero dal suo ruolo esclusivamente passivo e di emulatore nella realizzazione dell’infrazione, dalla mancata attuazione da parte sua delle pratiche restrittive e dal «suo ruolo di freno» in rapporto all’infrazione. A tale proposito la [OSCURATO:PERSONA] rinvia in maniera generale agli elementi già esposti nell’ambito dei motivi relativi alla gravità dell’infrazione, precisando che tali elementi, nei limiti in cui non se ne sia tenuto conto per determinare l’importo di base, troverebbero la loro collocazione naturale in sede di valutazione delle circostanze attenuanti. 208 Riguardo a tali argomenti va ricordato che, ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere, in particolare, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Inoltre, ai sensi della giurisprudenza, a prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale presentazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T‑84/96, Cipeke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2081, punto 31, e ordinanza del Tribunale 21 maggio 1999, causa T‑154/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1703, punto 49). 209 Nel caso di specie, il generico rinvio agli elementi esposti nell’ambito dei motivi relativi alla gravità dell’infrazione per dimostrare l’esistenza delle circostanze attenuanti invocate non permette al Tribunale di circoscrivere con precisione la portata del motivo fondato sull’esistenza di circostanze attenuanti. In effetti, se non si può escludere che gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA] figurano nel ricorso, incombe nondimeno alla ricorrente presentarli in modo coerente e comprensibile. In particolare non spetta al Tribunale esaminare, nel complesso degli elementi dedotti a sostegno di un primo motivo, se tali elementi potevano essere utilizzati anche a sostegno di un secondo motivo e, nella fattispecie, a quali elementi si poteva ricorrere per quel tipo di circostanza attenuante. Non inficia tale conclusione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto lo sforzo particolare di tentare, nonostante la flagrante imprecisione di tale motivo, di identificare eventuali argomenti della ricorrente dedotti nell’ambito della sua argomentazione relativa al motivo fondato sulla gravità dell’infrazione e idonei ad essere, se del caso, ripresi a sostegno del motivo fondato sull’esistenza di circostanze attenuanti, nonché di replicarvi in tale contesto. In effetti tale posizione della [OSCURATO:PERSONA] costituisce solo un’ipotesi quanto alla portata esatta del motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa non permette di determinare con certezza la portata esatta del motivo della [OSCURATO:PERSONA] fondato sull’esistenza di circostanze attenuanti. 210 Per tale ragione occorre rigettare i motivi relativi agli errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo esame delle circostanze attenuanti in quanto irricevibili a norma dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura. IV – Sulla cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo A – [OSCURATO:PERSONA] 211 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso anche errori di valutazione quando ha applicato la comunicazione sulla cooperazione. 212 [OSCURATO:PERSONA] considera che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accordarle una riduzione dell’ammenda tra il 50 ed il 75% in applicazione del punto C della comunicazione sulla cooperazione, invece di una riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda, in applicazione del punto D della medesima comunicazione. 213 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, a sostegno di tale posizione, che la valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della natura e del tenore letterale degli elementi da lei forniti è erronea per due ragioni. Da una parte, e contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], essa sarebbe stata il primo ed unico membro dell’intesa a fornirle elementi di prova determinanti per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che a torto, d’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] abbia relativizzato l’importanza della sua cooperazione durante il procedimento amministrativo, indicando che solo nella risposta alla richiesta formale di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] 2 marzo 1999, fondata sull’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, essa aveva trasmesso i documenti in questione. 214 Essa chiede pertanto al Tribunale, nell’ambito della sua competenza di merito in materia di ammende, di rivedere tale valutazione (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punto 111). B – Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata il primo ed il solo membro dell’intesa a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova determinanti per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA] 1.     Generalità 215 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al punto 415 della [OSCURATO:PERSONA], che «la [OSCURATO:PERSONA] e[ra] stata il primo membro dell’intesa a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa». [OSCURATO:PERSONA] avanza due censure. In primo luogo, essa fa valere che le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] erano insufficienti per provare l’esistenza di un’intesa. In secondo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], solo a seguito della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] quest’ultima ha ottenuto elementi decisivi per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA]. Tali argomenti sono preceduti da considerazioni generali quanto alle regole che la [OSCURATO:PERSONA] doveva applicare nel caso di specie per valutare la cooperazione delle parti durante il procedimento amministrativo. 2.     Considerazioni generali quanto alle regole applicabili nel caso di specie per la valutazione della cooperazione delle parti durante il procedimento amministrativo a)     [OSCURATO:PERSONA] delle parti 216 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nelle particolari circostanze della fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto apprezzare l’importanza della riduzione dell’importo dell’ammenda accordata in funzione della cooperazione non, principalmente, in funzione dell’ordine in cui le parti hanno cooperato nel corso del procedimento amministrativo, bensì in funzione del contenuto e del valore aggiunto degli elementi probatori forniti da tali parti per l’elaborazione degli addebiti formulati nella [OSCURATO:PERSONA]. 217 Date tali particolari circostanze della fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, solo dopo aver ottenuto informazioni quanto alle inchieste condotte negli [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato la propria, che ha condotto all’adozione della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorda in effetti come dal punto 53 della [OSCURATO:PERSONA] emerga che, nel marzo 1997, il ministero della Giustizia americano ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’inchiesta condotta sul mercato del gluconato di sodio. Ne risulterebbe parimenti che la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata, nell’ottobre 1997, che la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso di aver partecipato ad un’intesa internazionale relativa a tale prodotto, diretta a fissare i prezzi ed a suddividere le quote di mercato «negli [OSCURATO:PERSONA] ed altrove» e che, rispettivamente nel dicembre 1997 e nel febbraio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso tali medesimi fatti. Anche se, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato con precisione la natura delle informazioni di cui disponeva per effetto del procedimento avviato negli [OSCURATO:PERSONA], sarebbe nondimeno legittimo pensare che la [OSCURATO:PERSONA] disponesse almeno dei diversi comunicati stampa 24 settembre e 17 dicembre 1997 che riferivano sull’esito delle investigazioni interne agli [OSCURATO:PERSONA], comunicati accessibili al pubblico via Internet. 218 [OSCURATO:PERSONA] ne inferisce che, come emerge dal punto 54 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], quando ha inviato, «[n]el corso dell’inverno 1997‑1998», a norma dell’art. 11 del regolamento n. 17, le sue prime richieste di informazioni «ai principali produttori, importatori/esportatori e clienti del gluconato di sodio in Europa», era informata dell’esistenza di un’intesa sul mercato del gluconato di sodio a livello mondiale, dell’identità dei partecipanti, del fatto che ciascuno di tali partecipanti aveva ammesso l’infrazione presso le autorità americane e del fatto che l’infrazione era cessata dal giugno 1995. 219 Orbene, in siffatte circostanze particolari, sarebbe appropriato accordare la massima riduzione non alla parte che è stata la prima a cooperare con la [OSCURATO:PERSONA], bensì a quella che ha fornito le informazioni ed i documenti rilevanti ed ha quindi realmente permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare l’infrazione con minore difficoltà. 220 Peraltro, tale posizione corrisponderebbe all’approccio che la [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe esposto in un progetto di nuova comunicazione sulla riduzione delle ammende, pubblicato nel luglio 2001 (in prosieguo: il «progetto di nuova comunicazione») e, dalla sua pubblicazione nel 2002, nella sua nuova comunicazione relativa all’immunità delle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «nuova comunicazione»). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto seguire, nel caso di specie, tale nuova politica. A sostegno di tale argomento la [OSCURATO:PERSONA] invoca, in sede di replica, da una parte, la natura giuridica di una comunicazione siffatta che crea aspettative legittime a vantaggio delle imprese interessate e, dall’altra, il principio generale di diritto penale secondo cui andrebbe applicata la legge penale più favorevole (retroattività in mitius) [sentenza della Corte 29 ottobre 1998, causa C‑230/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6781, e decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 ottobre 1998, 1999/210/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (IV/F‑3/33.70 – [OSCURATO:PERSONA] plc, e a.) (GU 1999, L 76, pag. 1)]. 221 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non possa avvalersi del progetto di nuova comunicazione. [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del motivo della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’applicazione della nuova comunicazione si giustifica grazie al principio dell’applicazione della legge penale più favorevole. Essa considera tale motivo irricevibile, in quanto dedotto per la prima volta allo stadio della replica. In subordine la [OSCURATO:PERSONA] ritiene in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] si contraddica, da una parte, rimproverando alla [OSCURATO:PERSONA] di non applicare correttamente la comunicazione sulla cooperazione e, dall’altra, chiedendo l’applicazione retroattiva della nuova comunicazione, che ha sostituito la comunicazione sulla cooperazione. b)     Giudizio del Tribunale 222 Occorre indicare che nella sua comunicazione sulla cooperazione la [OSCURATO:PERSONA] ha definito che le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare (v. punto A, n. 3, della comunicazione sulla cooperazione). 223 Tale comunicazione sulla cooperazione deriva dall’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e comporta solo un’autolimitazione di questo potere nel rispetto del principio della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T‑214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑717, punto 89). Peraltro, com’è del resto espressamente menzionato al punto D, n. 3, di tale comunicazione, quest’ultima ha creato aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa. In considerazione del rispetto del principio della parità di trattamento e del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] hanno potuto desumere da tale comunicazione, quest’ultima era quindi tenuta a conformarvisi allorché ha valutato, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], la sua cooperazione. 224 A torto dunque la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare le regole enunciate non già nella comunicazione sulla cooperazione, ma nel progetto di nuova comunicazione o nella medesima nuova comunicazione. In effetti, per quanto concerne il progetto di nuova comunicazione, va constatato che, anche se tale documento è stato pubblicato nel luglio 2001, cioè prima dell’adozione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non contesta la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato tale documento al solo fine di permettere alle parti interessate di presentare le loro osservazioni al riguardo. Quanto alla nuova comunicazione, occorre osservare che tale documento è stato pubblicato solo dopo l’adozione della [OSCURATO:PERSONA]. Né il progetto di nuova comunicazione né la nuova comunicazione in quanto tale hanno quindi potuto dar luogo ad un effetto di autolimitazione dell’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑13/99, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3305, punto 121, e causa T‑70/99, Alpharma/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. p. II‑3495, punto 142). 225 A torto, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere il principio del legittimo affidamento e quello, supponendo che un siffatto principio generale esista in diritto comunitario, dell’applicazione della legge penale più favorevole per sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare nel caso di specie il progetto di nuova comunicazione o la nuova comunicazione, anzi i principi sanciti in tali documenti. 226 Risulta senz’altro poi, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a talune altre inchieste condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel passato, quest’ultima disponeva già, nel caso di specie, di talune informazioni relative all’esistenza di un cartello mondiale sul mercato del gluconato di sodio e all’identità di taluni dei suoi partecipanti prima di avviare la propria indagine in applicazione del regolamento n. 17, come risulta dal punto 53 della [OSCURATO:PERSONA]. 227 Tuttavia tale circostanza non può avere come conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] debba disattendere le regole in materia di cooperazione delle imprese da essa definite nella sua comunicazione sulla cooperazione. 228 Va infine sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] non nega che la [OSCURATO:PERSONA] è stato il primo membro dell’intesa a denunciarne l’esistenza e ad informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’identità dei suoi partecipanti e dell’oggetto dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ammette anche che la comunicazione sulla cooperazione enuncia il principio secondo cui solo l’impresa che «sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa» può ottenere una riduzione molto importante (almeno il 75%) o importante (dal 50 al 75%) dell’ammontare dell’ammenda, che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione [v. punto B, lett. b), e punto C della comunicazione sulla cooperazione]. 229 Nel caso di specie, solo dopo aver ricevuto le informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un accertamento, previa decisione, presso imprese partecipanti all’intesa, ai sensi del punto B, lett. a), di tale comunicazione. Pertanto le informazioni ricevute circa l’inchiesta condotta negli [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto impedire, ai sensi di tale disposizione, l’applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del trattamento di cui al punto B della suddetta comunicazione. 230 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a buon diritto, nel caso di specie, le regole da essa definite nella sua comunicazione sulla cooperazione del 1996. 3.     Sul punto che le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state insufficienti a provare l’esistenza di un’intesa a)     [OSCURATO:PERSONA] delle parti 231 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] prima che la [OSCURATO:PERSONA] stessa cooperasse con quest’ultima non costituivano una prova irrefutabile del contenuto dell’intesa e del suo funzionamento. 232 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, prima della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA], le informazioni di cui disponeva quest’ultima non andassero oltre le informazioni già ottenute presso le autorità americane o che fossero disponibili pubblicamente. Tali informazioni avrebbero solo indicato che le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano riunite dall’agosto 1993 al giugno 1995 al fine, segnatamente, di intendersi sul prezzo e sulla suddivisione delle quote di mercato del gluconato di sodio. 233 In secondo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali informazioni erano insufficienti per stabilire l’esistenza di un’intesa in quanto si trattava in linea di massima di mere dichiarazioni. Le sole prove documentali fornite sarebbero consistite in titoli di trasporti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro ritenuto necessario inviare richieste di informazioni e procedere ad accertamenti presso le parti, non contentandosi delle informazioni ottenute tramite le autorità americane e dei primi elementi forniti dalle società [OSCURATO:PERSONA] il 12 maggio 1998 e ADM il 21 gennaio 1999. 234 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che proprio la [OSCURATO:PERSONA] sia stata la prima società a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa. b)     Giudizio del Tribunale 235 [OSCURATO:PERSONA], facendo valere che le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della sua cooperazione con quest’ultima, erano insufficienti a provare l’esistenza di un’intesa, cerca in sostanza di dimostrare come a torto la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata «la prima a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa», ai sensi del punto C, letto insieme al punto B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione. 236 Il punto C della comunicazione sulla cooperazione, «Importante riduzione dell’ammontare dell’ammenda», così dispone: «L’impresa che, soddisfatte le condizioni di cui al punto B, lettere da b) ad e), denunci l’intesa segreta dopo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto ad accertamenti, previa decisione, presso imprese partecipanti all’intesa stessa, senza che tali accertamenti abbiano potuto fornire una base sufficiente per giustificare l’avvio del procedimento in vista dell’adozione di una decisione, beneficia di una riduzione dal 50% al 75% dell’ammontare dell’ammenda». 237 Le condizioni di cui al punto B, lett. da b) ad e) cui rinvia il punto C, riguardano l’impresa la quale: «b)      sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa; c)      abbia cessato di partecipare all’attività illecita al più tardi al momento in cui denuncia l’intesa; d)      fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni utili nonché tutti i documenti e gli elementi probatori di cui dispone riguardanti l’intesa e assicuri una permanente e totale cooperazione per tutto il corso dell’indagine; e)      non abbia costretto un’altra impresa a partecipare all’intesa né abbia svolto un ruolo di iniziazione o determinante nell’attività illecita». 238 Emerge da tali disposizioni, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], per poter beneficiare di una riduzione dell’ammontare dell’ammenda in applicazione dei punti B o C della comunicazione sulla cooperazione, quest’ultima non esige che la parte che denuncia l’intesa abbia fornito alla [OSCURATO:PERSONA] una «prova irrefutabile del contenuto dell’intesa e del suo funzionamento». 239 In effetti, secondo la comunicazione sulla cooperazione, la condizione posta dal punto B, lett. b), è già soddisfatta quando l’impresa che denuncia l’intesa segreta è la «prima» a fornire «elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa». 240 La circostanza che, dopo la denuncia dell’intesa ad opera di una parte, la [OSCURATO:PERSONA] invii richieste di informazioni e proceda ad accertamenti presso altre parti non dimostra quindi affatto che le informazioni fornite dal membro dell’intesa che ha denunciato quest’ultima fossero insufficienti in rapporto ai punti B o C della comunicazione sulla cooperazione. 241 Poi, sulle informazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in sostanza, le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] non andavano oltre quelle di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA] o, quanto meno, dovevano disporre le autorità americane, va ricordato che, quand’anche tale affermazione fosse corretta, il principio della competenza autonoma della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] non è vincolata d’ufficio dalle dimostrazioni di autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi quando determina elementi di prova che le consentono di prendere una decisione sul fondamento dell’art. 81 CE. 242 Infine occorre constatare comunque che, contrariamente alle asserzioni della [OSCURATO:PERSONA], le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] andavano oltre quelle contenute nei comunicati stampa delle autorità americane, sottoposti al Tribunale dalla [OSCURATO:PERSONA]. Risulta in effetti che, in primo luogo, tali comunicati non riprendevano i nomi di tutti i membri coinvolti nell’intesa. In secondo luogo, tali comunicati si limitavano a descrivere sommariamente i vari accordi conclusi. Ora, come giustamente sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 415 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha rivelato nella lettera 12 maggio 1998 che denuncia l’esistenza dell’intesa l’identità dei suoi membri e fornito una descrizione dei principali accordi conclusi tra questi ultimi, precisando per quale periodo erano stati conclusi, i meccanismi di applicazione e funzionamento dell’intesa nonché un elenco, benché incompleto, delle riunioni dell’intesa, con una sintesi del contenuto di talune delle medesime. 243 È peraltro necessario osservare come emerga dal punto 414 della [OSCURATO:PERSONA] che, applicando il punto B della comunicazione sulla cooperazione alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha, in una qualche misura, tenuto conto del fatto che, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato l’intesa, «essa era venuta a conoscenza dell’inchiesta condotta dal ministero (…) della Giustizia [americano] sul mercato del gluconato di sodio e sapeva che la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso di aver partecipato ad una collusione internazionale diretta a fissare i prezzi ed a suddividere le quote di mercato negli [OSCURATO:PERSONA] ed altrove». 244 Discende da quanto precede che a torto la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata il primo membro dell’intesa a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa, ai sensi del punto B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione. Va pertanto respinta la prima censura della [OSCURATO:PERSONA], fondata sul fatto che le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della sua cooperazione erano insufficienti. 4.     Sul punto che solo gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati determinanti per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA] a)     [OSCURATO:PERSONA] delle parti 245 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, proprio grazie alla sua cooperazione durante il procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto le informazioni riprese nella comunicazione degli addebiti e, in seguito, nella [OSCURATO:PERSONA]. 246 In effetti, da una parte, per quanto concerne la comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, su un totale di tredici allegati, dieci riprendevano documenti trasmessi volontariamente dalle parti, di cui otto da lei stessa. Inoltre, nella parte che riprende la cronistoria dell’intesa, vi sarebbero riferimenti, quasi ad ogni pagina, a note manoscritte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. 247 D’altra parte, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che due elementi dimostrano il carattere determinante delle informazioni da essa fornite. In primo luogo, grazie alle informazioni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto determinare i principi di base dell’organizzazione, il sistema di scambio di informazioni sui clienti, l’attuazione degli accordi e la descrizione dell’oggetto delle riunioni svoltesi tra il febbraio 1987 ed il giugno 1995. In secondo luogo, risulterebbe dalla [OSCURATO:PERSONA] un certo contrasto in termini di esattezza delle descrizioni in essa contenute a seconda che poggino su informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] o che non possano fondarsi su alcuna informazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 248 Per quanto riguarda il carattere determinante delle informazioni della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo risulterebbe, quanto ai principi di base dell’organizzazione, dalle note a piè di pagina della sezione della [OSCURATO:PERSONA] relativa ai medesimi. Su dodici riferimenti, otto sarebbero desunti dagli elementi di prova comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il punto 83 della [OSCURATO:PERSONA], che descrive il sistema di assegnazione delle quote, farebbe rinvio, segnatamente, alle note manoscritte della [OSCURATO:PERSONA] comunicate nell’ambito della sua collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA]. Al punto 88 della stessa la [OSCURATO:PERSONA] si fonderebbe esclusivamente sui documenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] per illustrare il funzionamento del sistema circa la fissazione dei prezzi minimi e/o prezzi‑obiettivo. 249 Quanto alla ricostruzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del sistema di scambio di informazione sui clienti, il carattere determinante delle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe dal punto 90 e dalle note a piè di pagina nn. 46 e 47 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vi citerebbe esclusivamente informazioni comunicate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua collaborazione. 250 In ordine alla dimostrazione dell’attuazione degli accordi e, in particolare, dell’esistenza di un sistema di sorveglianza, sembra, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] utilizzi, senza precisarlo espressamente, gli elementi di prova comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 172 della [OSCURATO:PERSONA]). 251 Infine, quanto alla descrizione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito all’oggetto delle riunioni tra le parti dell’intesa dal febbraio 1987 al giugno 1995, sarebbero determinanti le note manoscritte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò sarebbe riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 121 della [OSCURATO:PERSONA] che indicherebbe che «[i]l contenuto di ciascuna riunione è maggiormente noto per il periodo 1989‑1990 poiché le dichiarazioni delle imprese sono corroborate da documenti dell’epoca». Orbene, i cosiddetti documenti dell’epoca corrisponderebbero alle note di riunione della [OSCURATO:PERSONA] prese a partire dalla riunione di Göteborg dell’11 maggio 1989 sino alla riunione di Zurigo del 3 settembre 1991. Tali note fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché i relativi chiarimenti (v. memorandum 22 luglio 1999) avrebbero permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di comprendere il funzionamento dell’intesa, gli argomenti in discussione tra i partecipanti ed il ruolo svolto da ciascuno e di decifrare i codici che erano utilizzati dalle imprese per designare ciascuna di loro. Tali note manoscritte sarebbero, per certe riunioni, gli unici documenti di cui avrebbe disposto la [OSCURATO:PERSONA] per ripercorrerne lo svolgimento (v. le riunioni menzionate ai punti 131, 132‑138 e 139‑149 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la visita di una rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] nella fabbrica della [OSCURATO:PERSONA] il 22 gennaio 1990, la riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del 2 febbraio 1990, la riunione del 21 e 22 maggio 1990 a Zurigo, la riunione del 10 e 11 giugno 1991 a Ginevra, la riunione del 24 luglio 1991 a Zurigo e, infine, la riunione del 2 e 3 settembre 1991 a Zurigo). Le note manoscritte della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero permesso alla [OSCURATO:PERSONA] anche di stabilire la natura anticoncorrenziale delle discussioni svoltesi tra, da una parte, l’ADM e, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri produttori europei (punto 155 della [OSCURATO:PERSONA]). 252 Il ruolo determinante dei contributi della [OSCURATO:PERSONA] è del pari dimostrato, a suo avviso, dal fatto che, su 175 riferimenti operati dalla [OSCURATO:PERSONA], nelle note a piè di pagina della [OSCURATO:PERSONA], a documenti e dichiarazioni delle imprese interessate, quasi la metà è stata ottenuta grazie alla sua cooperazione. Peraltro tutte le prove tangibili che permettono di stabilire l’oggetto e le modalità dell’intesa sarebbero state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lo riconoscerebbe peraltro al punto 426 della [OSCURATO:PERSONA], rammentando che la «[OSCURATO:PERSONA] [era] il solo membro dell’intesa ad aver comunicato i documenti che riferivano sul contenuto e sulle conclusioni delle riunioni dell’intesa». 253 [OSCURATO:PERSONA] invoca peraltro l’assenza nella [OSCURATO:PERSONA] di precise descrizioni, del contenuto delle riunioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva delle note manoscritte della [OSCURATO:PERSONA], rispetto a quelle per le quali la [OSCURATO:PERSONA] poteva basarsi su tali informazioni. 254 Infatti per il periodo precedente alla prima riunione di cui riferiscono le note della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a descrizioni vaghe ed imprecise (v. il punto 121 della [OSCURATO:PERSONA] ove la [OSCURATO:PERSONA] menziona «un gran numero di riunioni multilaterali» svoltesi «tra l’aprile ed il maggio 1990» nonché le descrizioni delle riunioni riprese ai punti 122‑128 della [OSCURATO:PERSONA]). 255 L’insufficienza degli elementi in possesso della [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe anche dalle descrizioni di eventi posteriori o non coperti dalle note manoscritte comunicate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima rileva numerose contraddizioni e rinvia ai punti 129 e 164 della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, come dimostrerebbero i punti 201 e 214 della [OSCURATO:PERSONA], i documenti e le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] concernenti tale periodo dell’intesa sarebbero stati di grande utilità alla [OSCURATO:PERSONA]. 256 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di essere l’unica ad aver fornito quindi numerosi elementi di un così grande valore probatorio, comprendenti elementi probatori scritti, documenti datati del periodo dell’infrazione e documenti aventi un nesso diretto con il comportamento delle imprese. Essa considera, quindi, che, conformemente alla giurisprudenza (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑13/89, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1021) e al progetto di nuova comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere maggiormente in considerazione il carattere determinante delle informazioni fornite al fine di valutare la riduzione dell’ammontare dell’ammenda. 257 [OSCURATO:PERSONA] replica la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il carattere determinante delle informazioni da essa fornite non possa essere rimesso in questione dagli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], denunciando l’esistenza dell’intesa, l’identità dei suoi partecipanti e l’oggetto dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a comunicare informazioni già conosciute alla [OSCURATO:PERSONA] tramite il sito Internet delle autorità americane della concorrenza. Inoltre la parte essenziale dei documenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe costituita solo da note delle spese di viaggio relative ai diversi luoghi ove si tenevano le riunioni dell’intesa. Le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] andrebbero ben oltre. 258 [OSCURATO:PERSONA] contesta la pertinenza di tali elementi e sottolinea di aver pienamente tenuto conto della collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] accordandole una riduzione del 40% dell’ammontare dell’ammenda, conformemente al punto D della comunicazione sulla cooperazione. b)     Giudizio del Tribunale 259 Va anzitutto ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] non è il primo membro dell’intesa ad aver denunciato quest’ultima alla [OSCURATO:PERSONA]. In effetti la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito per prima alla [OSCURATO:PERSONA] elementi determinanti ai fini del perseguimento di un’infrazione in cui è coinvolto lo stesso denunciante (v. punto 244 supra). Orbene, solo se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata il primo membro dell’intesa a denunciarla alla [OSCURATO:PERSONA], fornendole elementi determinanti, questa, una volta riunite le altre condizioni, avrebbe potuto accordarle, come essa pretende, una riduzione più sostanziale in forza dei punti B o C della comunicazione sulla cooperazione. 260 Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammontare dell’ammenda in forza del punto D della comunicazione sulla cooperazione. [OSCURATO:PERSONA] agendo, la [OSCURATO:PERSONA], come giustamente fa valere, ha tenuto pienamente conto della cooperazione della [OSCURATO:PERSONA]. 261 Va pertanto respinta la censura fondata sul fatto che soltanto gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero determinanti per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA]. 262 L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accordarle, quanto meno, la massima riduzione di cui al punto D della suddetta comunicazione si riallaccia alla contestazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato in merito all’importanza della sua cooperazione, con il risultato di una riduzione del 40% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta. Di conseguenza, tali due argomenti saranno trattati congiuntamente in prosieguo. C – Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] invocherebbe a torto il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato i documenti in questione solo nella risposta alla richiesta di informazioni 1.     [OSCURATO:PERSONA] delle parti 263 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA], al fine di qualificare il suo comportamento come rientrante nel punto D della comunicazione sulla cooperazione, ha asserito che i documenti rilevanti le erano stati comunicati solo nella risposta alla richiesta formale di informazioni 2 marzo 1999, fondata sull’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la richiesta formale di informazioni 2 marzo 1999 conteneva questioni che l’inducevano ad autoaccusarsi, questioni che costituivano una violazione dei diritti della difesa e che giustificavano il diritto di astenersi dal rispondervi, cui avrebbe risposto solo nell’ambito della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA]. In considerazione dell’assenza di un carattere meramente fattuale delle questioni poste e delle informazioni già a disposizione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali questioni abbiano avuto lo scopo di obbligarla a confessare la sua partecipazione all’intesa. Ciò costituirebbe una violazione dei diritti della difesa (sentenza del Tribunale 20 febbraio 2001, causa T‑112/98, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑729, punti 66, 67, 71, 73 e 78), avente quale contropartita il diritto di astenersi dal rispondere a tali questioni. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che le risposte alle questioni della [OSCURATO:PERSONA] siano state date solo dopo ch’essa aveva deciso di cooperare con quest’ultima discenderebbe proprio da una siffatta violazione potenziale dei diritti della difesa. 264 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la richiesta formale di informazioni 2 marzo 1999 è stata presentata sul fondamento dell’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17 e che nessuna questione, in tale richiesta di informazioni, era tale da obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a confessare la sua partecipazione ad un accordo illecito. [OSCURATO:PERSONA] considera inoltre che, se le questioni invitavano a formulare delle confessioni, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di rifiutare di rispondervi. [OSCURATO:PERSONA] considera che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non si è rifiutata di rispondere a tali questioni, le risposte da essa fornite non costituivano confessioni ed erano date nell’ambito di una richiesta di informazioni e non nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione. 2.     Giudizio del Tribunale 265 Occorre anzitutto sottolineare, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che non è per qualificare il comportamento di quest’ultima come rientrante nel punto D della comunicazione sulla cooperazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i documenti rilevanti le fossero stati comunicati solo nella risposta alla richiesta formale di informazioni 2 marzo 1999, fondata sull’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17. In effetti risulta dalla lettura del punto 426 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto di tale elemento unicamente per fissare la percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda, nell’ambito del potere discrezionale che le riconosce il punto D della comunicazione in parola. 266 In secondo luogo, e senza che occorra esaminare se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], talune questioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle sue richieste di informazioni violino i diritti della difesa, va rilevato che, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] stessa, essa ha scelto liberamente di rispondere alle questioni poste nell’ambito della cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA]. In effetti la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, all’occorrenza, non rispondere a tali questioni, con il rischio, certo, che non le venisse applicata la riduzione dell’ammenda sul fondamento della comunicazione sulla cooperazione. In una situazione siffatta, è d’uopo considerare che le risposte della [OSCURATO:PERSONA] non testimoniano necessariamente la sua spontanea cooperazione nell’ambito del procedimento in questione, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito le sue informazioni solo in seguito alla richiesta di informazioni e non di propria iniziativa. [OSCURATO:PERSONA] non può quindi rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto conto, nella fissazione della percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda, del fatto di aver cooperato solo in seguito alla richiesta di informazioni inviatale dalla [OSCURATO:PERSONA]. 267 Infine, sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accordare alla [OSCURATO:PERSONA], quanto meno, la massima riduzione prevista ai sensi del punto D della comunicazione sulla cooperazione, il Tribunale considera che, visto l’insieme delle precedenti considerazioni e, in particolare, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito informazioni solo in seguito ad una richiesta di informazioni, è appropriata una riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda. 268 Occorre quindi rigettare tale seconda censura, fondata sull’argomento che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato i documenti in questione solo nella risposta alla richiesta di informazioni. 269 [OSCURATO:PERSONA] luce di tutto quanto precede, i motivi fondati sugli errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nel valutare la cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo vanno respinti nel loro complesso. In assenza di illegittimità in sede di valutazione della cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, non occorre riformare la [OSCURATO:PERSONA] su tale base. V – Sulla violazione del principio ne bis in idem A – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 270 Nel suo ultimo motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce in sostanza la violazione del principio ne bis in idem e del principio di proporzionalità, in considerazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della circostanza che le autorità americane della concorrenza avevano anch’esse sanzionato la [OSCURATO:PERSONA] per la sua partecipazione alla medesima intesa. 271 A sostegno di tale ultimo motivo la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla sentenza della Corte 14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1281), secondo cui «per quanto concerne la questione del se la [OSCURATO:PERSONA] debba tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno Stato terzo, va risolta solo quando gli addebiti sono identici nei due casi». 272 Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento condotto dalle autorità americane della concorrenza ed in quello condotto dalla [OSCURATO:PERSONA], si è di fronte non solo ai medesimi tipi di intesa ed ai medesimi autori, ma anche ad un’identica attuazione dell’intesa e ad un identico comportamento delle parti. 273 Per dimostrare l’identità di oggetto tra il procedimento dinanzi alle autorità europee ed americane della concorrenza, cioè un’intesa anticoncorrenziale mondiale, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia alla transazione giudiziaria ([OSCURATO:PERSONA]) da essa conclusa. Tale transazione attesterebbe che l’ammenda irrogata negli [OSCURATO:PERSONA] poggia non soltanto sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA] in questo paese, ma anche sul suo comportamento sul mercato europeo a causa del fatto che un tale comportamento rispecchierebbe il funzionamento dell’intesa a livello mondiale. La transazione in parola stabilirebbe che «[l]e condizioni principali di tale intesa consistevano nel ripartire quote di mercato importanti tra imprese produttrici di gluconato di sodio negli [OSCURATO:PERSONA] ed altrove e nel fissare e mantenere il prezzo del gluconato di sodio venduto negli [OSCURATO:PERSONA] e altrove». [OSCURATO:PERSONA], secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’ammenda irrogata negli [OSCURATO:PERSONA] non sanziona soltanto gli effetti del suo comportamento sul mercato americano, ma concerne anche la sua partecipazione all’attuazione dell’intesa a livello mondiale e quindi, segnatamente, a livello europeo. 274 [OSCURATO:PERSONA] considera che la definizione geografica dell’intesa a livello mondiale risulta anche dagli obiettivi dell’intesa, quali lo scambio di informazioni sui clienti e l’assegnazione di quote di vendita a livello mondiale, nonché lo svolgimento di riunioni in tutto il mondo. 275 Infine, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda, sia le autorità americane della concorrenza sia la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero preso in considerazione il fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che tale fatturato sia stato due volte preso in considerazione per sanzionare i medesimi fatti è, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], contrario al principio ne bis in idem ed al principio di proporzionalità. 276 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo della [OSCURATO:PERSONA] vada respinto. B – Giudizio del Tribunale 277 Risulta dalla giurisprudenza che il principio ne bis in idem, sancito anche dall’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, costituisce un principio generale del diritto comunitario di cui il giudice garantisce l’osservanza (sentenze della Corte 5 maggio 1966, cause riunite 18/65 e 35/65, Gutmann/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 141, 172, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 9; v. anche, in tal senso, sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, punto 3). 278 Il principio ne bis in idem vieta di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito, al fine di tutelare lo stesso bene giuridico. L’applicazione di tale principio è soggetta ad una triplice condizione, cioè l’identità dei fatti, unicità del contravventore ed unicità dell’interesse giuridico tutelato (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 338). 279 [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza della Corte è stata quindi ammessa la possibilità di un cumulo di sanzioni, una comunitaria l’altra nazionale, qualora vi siano due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, la cui ammissibilità deriva dal particolare sistema di ripartizione delle competenze fra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia d’intese. Tuttavia la Corte ha dichiarato che un’esigenza generale d’equità implica che, nel commisurare l’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto delle sanzioni che sono state già irrogate all’impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario (sentenze della Corte 13 febbraio 1969, causa 14/68 Wilhelm e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1, punto 11, e Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, punto 3; sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑141/89, Tréfileurope/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑791, punto 191, e causa T‑149/89, Sotralentz/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1127, punto 29). 280 [OSCURATO:PERSONA] misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la [OSCURATO:PERSONA], irrogandole un’ammenda per la sua partecipazione a un’intesa già sanzionata dalle autorità americane, ha violato il principio ne bis in idem, a norma del quale non si può infliggere una seconda sanzione alla stessa persona per il medesimo comportamento vietato, va ricordato come il giudice comunitario abbia ammesso che un’impresa poteva validamente essere oggetto di due procedimenti paralleli per un medesimo comportamento illecito e quindi di una doppia sanzione, l’una da parte dell’autorità competente dello Stato membro in questione, l’altra comunitaria, dal momento che i suddetti procedimenti perseguono fini diversi e le norme violate non siano identiche (sentenze Wilhelm e a., punto 279 supra, punto 11, Tréfileurope/[OSCURATO:PERSONA], punto 279 supra, punto 191, e Sotralentz/[OSCURATO:PERSONA], punto 279 supra, punto 29). 281 Ne consegue che a maggior ragione il principio ne bis in idem non può essere applicabile in un caso come quello di specie ove i procedimenti attivati e le sanzioni inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e dalle autorità americane, dall’altro, non perseguono palesemente i medesimi obiettivi. In effetti, se nel primo caso si tratta di preservare una concorrenza non falsata sul territorio dell’Unione europea o nel SEE, la tutela ricercata, nel secondo caso, riguarda il mercato americano (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 44/69, Buchler/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 733, punti 52 e 53, e del Tribunale 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑753, punti 103‑106). Fa quindi difetto la condizione relativa all’identità dell’interesse giuridico tutelato, necessaria perché divenga applicabile il principio ne bis in idem. 282 Peraltro occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] non invoca né dimostra l’esistenza di un principio di diritto o di una regola o di una convenzione di diritto internazionale pubblico che vieti ad autorità o a giudici di [OSCURATO:PERSONA] diversi di perseguire e di condannare una persona per fatti identici implicanti effetti sul loro territorio o nell’ambito della loro competenza. In assenza di prova dell’esistenza di una siffatta regola o convenzione che vincoli la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] terzi, quali gli [OSCURATO:PERSONA], e preveda un divieto siffatto, la [OSCURATO:PERSONA] non può esservi obbligata. 283 Ne consegue che occorre rigettare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], fondato sulla violazione del principio ne bis in idem per il motivo che l’intesa in questione è stata anche oggetto di condanna al di fuori del territorio comunitario ovvero che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione nella [OSCURATO:PERSONA] il fatturato globale della [OSCURATO:PERSONA], già considerato dalle autorità americane per fissare ammende. 284 [OSCURATO:PERSONA] misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] deduce che la [OSCURATO:PERSONA] ha posto in non cale la sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe obbligata a tener conto di una sanzione irrogata dalle autorità di un paese terzo se gli addebiti mossi contro l’impresa ricorrente da parte della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e da parte di tali autorità, dall’altro, sono identici, va rammentato che, al punto 3 di tale sentenza, la Corte ha indicato quanto segue: «(...) la questione, poi, del se la [OSCURATO:PERSONA] debba tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno Stato terzo va risolta solo qualora gli addebiti siano identici nei due casi». 285 [OSCURATO:PERSONA] deduce da tale brano che, a contrario, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a prendere in considerazione le sanzioni inflittele dalle autorità americane per la sua partecipazione all’intesa mondiale sul gluconato di sodio, che sarebbe del medesimo tipo, si sarebbe sviluppata attraverso la medesima attuazione e sarebbe intesa ad ottenere un comportamento identico delle parti, sia a livello dell’oggetto sia della localizzazione, rispetto a quella considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua [OSCURATO:PERSONA] che le infligge un’ammenda di EUR 10,8 milioni. 286 Va tuttavia osservato, in primo luogo, che risulta palesemente da tale brano della sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, che la Corte, lungi dall’aver risolto la questione se la [OSCURATO:PERSONA] sia obbligata a tener conto di una sanzione irrogata dalle autorità di uno Stato terzo nell’ipotesi in cui gli addebiti mossi contro un’impresa da tale istituzione e dalle suddette autorità siano identici, ha fatto dell’identità dei fatti incriminati da parte della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità di uno Stato terzo una condizione preliminare al quesito summenzionato. 287 È inoltre necessario sottolineare che proprio in considerazione della situazione particolare risultante, da un lato, dalla stretta interdipendenza dei mercati nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri e del mercato comune e, dall’altro, dal sistema specifico di ripartizione delle competenze tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di intese su un medesimo territorio, quello del mercato comune, la Corte, ammettendo la possibilità di un duplice procedimento e considerando l’eventuale doppia sanzione che ne deriva, ha dichiarato necessaria la presa in considerazione della decisione repressiva anteriore conformemente ad un’esigenza di equità (sentenza Wilhelm e a., punto 279 supra, punto 11, e conclusioni dell’avvocato generale Mayras nella causa Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1291, in particolare pagg. 1299‑1302). 288 Orbene, una situazione di questo tipo fa palesemente difetto nel presente caso. Pertanto, in assenza di deduzione di una disposizione convenzionale espressa che preveda l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA], quando fissa l’ammontare dell’ammenda, di tener conto di sanzioni già inflitte alla stessa impresa per il medesimo fatto da autorità o giudici di uno Stato terzo, quali gli [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può validamente rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver posto in non cale, nella fattispecie, tale asserito obbligo. 289 Comunque, quand’anche si dovesse considerare, sulla base della sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, che il principio di equità impone alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto delle sanzioni inflitte dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] terzi quando gli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA] contro un’impresa sono identici a quelli mossi da parte di un’autorità di uno Stato terzo nei confronti di codesta stessa impresa, è necessario constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, nel caso di specie, le autorità americane si sono riferite ad atti compiuti in conseguenza dell’intesa o ad effetti della medesima diversi da quelli concernenti il loro territorio. 290 In effetti, per quanto concerne la condanna della [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA], emerge dalla transazione conclusa tra il Ministero della Giustizia americano e la [OSCURATO:PERSONA], quale sottoposta all’[OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] of California, che la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata ad un’ammenda di dollari americani (USD) 2,5 milioni. Benché tale transazione menzioni il fatto che l’intesa sul gluconato di sodio avesse per oggetto quello di eliminare la concorrenza fissando e mantenendo prezzi e suddividendo quote di mercato del gluconato di sodio venduto «negli [OSCURATO:PERSONA] e altrove», non è affatto provato che tale transazione confermata da un giudice americano si sia riferita ad atti compiuti in conseguenza dell’intesa o ad effetti della medesima diversi da quelli che hanno avuto luogo nel suddetto paese (v., in tal senso, sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], punto 271 supra, punto 6) e, in particolare, a quelli constatati nel SEE, il che, del resto, avrebbe manifestamente sconfinato nella competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA]. È inoltre incontestabile che la [OSCURATO:PERSONA] ha condotto la propria indagine (punti 54‑64 della [OSCURATO:PERSONA]) ed ha proceduto ad un’autonoma valutazione dei mezzi di prova sottopostile. 291 Dati tali elementi occorre respingere la censura fondata sulla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un asserito obbligo di tener conto delle sanzioni precedentemente irrogate dalle autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi nonché quella, incidentalmente invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla violazione del principio di proporzionalità che deriverebbe da quella del suddetto obbligo. 292 In rapporto a quanto precede può essere accolta solo la censura fondata sull’erronea determinazione del fatturato da prendere in considerazione per il calcolo dell’importo iniziale dell’ammenda. Spetta quindi al Tribunale determinare, in virtù della sua competenza di merito, le conseguenze di tale errore. Sull’esercizio della competenza di merito 293 Il Tribunale ritiene anzitutto, sulla base della sua competenza di merito, che, quand’anche l’errore consistente nella presa in considerazione del fatturato dell’«acqua madre» della [OSCURATO:PERSONA] per determinare l’importo iniziale della sua ammenda (v. punto 55 supra) fosse imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza non può giustificare il fatto che tale fatturato errato sia preso in considerazione nel determinare l’importo iniziale dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], punto 43 supra, punto 586). 294 Ne consegue che il fatturato mondiale da prendere in considerazione per la determinazione dell’importo iniziale dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] ammonta ad EUR 9 820 600 invece di EUR 12 293 620 e che la sua quota di mercato era del 17,4% e non del 20,96%. 295 Quanto alle conseguenze di tale riduzione, il Tribunale ricorda che, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, nel suddividere in gruppi imprese che hanno violato l’art. 81, n. 1, CE, la determinazione dei valori limite per ogni singolo gruppo così individuato deve essere coerente ed obiettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705, punto 298; 19 marzo 2003, causa T‑213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, punto 416, e 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3275, punto 1541). 296 Nel caso di specie la suddivisione dei membri dell’intesa in due categorie veniva giustificata nella [OSCURATO:PERSONA] con l’importanza relativa delle imprese sul mercato rilevante, espressa in fatturato ed in quote di mercato. Su tale base la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state classificate nella prima categoria per il motivo che erano i tre principali produttori di gluconato di sodio e detenevano quote del mercato mondiale superiori al 20%. [OSCURATO:PERSONA] e l’ADM, le cui quote di mercato rilevante ammontavano a meno del 10%, sono state classificate nella seconda categoria (punti 380 e 382 della [OSCURATO:PERSONA]). 297 Il Tribunale considera che l’importanza relativa delle imprese rilevanti, espressa in fatturato ed in quote di mercato, costituisce un criterio adeguato per la loro suddivisione in diverse categorie. L’applicazione di tale criterio deve tuttavia avere luogo nell’osservanza del principio di proporzionalità e della parità di trattamento. 298 Date tali considerazioni di principio, il Tribunale ritiene che, a causa dell’errore all’atto della presa in considerazione del pertinente fatturato della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non può essere mantenuta nella prima categoria. In effetti il Tribunale ritiene contrario ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], la cui quota di mercato ammonta al 17,4% ed il cui fatturato è pari ad EUR 9 820 600 dopo rettifica, si veda applicare, in seguito alla suddivisione in categorie delle varie imprese in parola sulla base del criterio della loro importanza relativa, lo stesso importo iniziale di EUR 10 milioni della [OSCURATO:PERSONA], la cui quota di mercato ammonta al 37,1% dopo rettifica della quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA], ed il cui fatturato è pari ad EUR 20 843 500, mentre all’ADM, la cui quota di mercato ammonta al 9,7% dopo rettifica della quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA], ed il cui fatturato è pari ad EUR 5 485 810, è stato inflitto un importo iniziale di EUR 5 milioni. 299 Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’ammenda non è stata calcolata in funzione del fatturato. In effetti, anche se l’importo dell’ammenda non è stato fissato direttamente in funzione del fatturato delle imprese rilevanti, lo stesso definisce tuttavia l’importo iniziale dell’ammenda, a sua volta determinante per fissare l’importo finale dell’ammenda. Tale conclusione non è rimessa in questione nemmeno dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le imprese sono state suddivise in categorie in funzione della loro qualità di principali produttori e non della loro quota di mercato superiore o inferiore al 20%. In effetti, da un lato, a torto la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nella [OSCURATO:PERSONA], le due categorie risultano unicamente dall’applicazione del criterio dei tre principali produttori (v. punto 296 supra) e, dall’altro, la classificazione in funzione di tale unico criterio non può, nel caso di specie, trovare giustificazione alcuna in rapporto ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento. Quanto alla sentenza Acerinox/[OSCURATO:PERSONA], punto 49 supra, citata dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritiene che non vi si possa ricorrere utilmente nel presente caso poiché le quote di mercato delle imprese in questione nella causa all’origine di tale sentenza erano abbastanza ravvicinate, collocandosi tutte tra l’11 e il 18%, mentre, nel caso di specie, le quote di mercato si collocavano tra il 9,1 e il 37,1% dopo rettifica del fatturato della [OSCURATO:PERSONA]. 300 Dato quanto precede il Tribunale ritiene, in virtù della sua competenza di merito, che la [OSCURATO:PERSONA] vada classificata in una categoria intermedia tra la prima e la seconda categoria definita dalla [OSCURATO:PERSONA], il cui importo iniziale è fissato ad EUR 7,5 milioni. In applicazione della metodologia e degli altri elementi considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, l’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto quindi ammontare ad EUR 8,1 milioni. 301 Tuttavia il Tribunale ritiene che, anche se l’imputabilità alla [OSCURATO:PERSONA] dell’errore in questione non può impedirgli di rettificare tale errore e le sue conseguenze (v. punto 293 supra), non se ne può tuttavia inferire che detta imputabilità non possa in alcun caso essere presa in considerazione nell’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza di merito al fine di valutare le conseguenze di tale errore. 302 Il Tribunale osserva al riguardo che, nella lettera 19 novembre 1999 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato l’ambiguità della nozione di gluconato di sodio liquido o «GDS “liquido”». In effetti, in tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che «[l]a denominazione GDS “liquido” corrisponde[rebbe] sia all’“acqua madre”, ottenuta come inevitabile prodotto in occasione della cristallizzazione del GDS “solido”, sia al fatto di rimettere in soluzione il GDS “solido”». 303 Risulta poi dalla stessa lettera che la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato la particolarità del suo gluconato di sodio liquido nei termini ripresi in prosieguo: «(…) [OSCURATO:PERSONA] tiene anche a richiamare l’attenzione sulla particolarità del suo prodotto GDS “liquido” rispetto a quello dei suoi concorrenti. In effetti la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una tecnica di cristallizzazione del GDS “solido” la cui particolarità consiste, per effetto di un solo passaggio in fase di cristallizzazione, nel fornire “acqua madre” (GDS “liquido”): –        in quantità molto importante, –        di una qualità commercializzabile, –        e ad un basso costo di produzione. Viceversa e per quanto ne sa la [OSCURATO:PERSONA], il procedimento di fabbricazione dei suoi concorrenti genera solo una debole quantità di “acqua madre” per effetto di numerosi passaggi in fase di cristallizzazione, di minore qualità e nient’affatto o poco commercializzabili nel settore industriale. Il GDS “liquido” dei concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] corrisponde quindi, piuttosto, ad un GDS “solido” rimesso in soluzione, cioè ad un prodotto dal costo di produzione molto più elevato. Il procedimento di fabbricazione della [OSCURATO:PERSONA] è un segreto commerciale, al pari dell’inevitabile generazione di GDS “liquido” derivantene che comunque, all’epoca dei fatti, era ignoto ai suoi concorrenti. Tale precisazione è molto importante nei limiti in cui, proprio in ragione di tale particolarità del suo processo di fabbricazione, la [OSCURATO:PERSONA] si è sempre opposta a che le riunioni organizzate con i suoi concorrenti fossero estese al GDS “liquido”, malgrado l’insistenza di questi ultimi». 304 [OSCURATO:PERSONA] lettera 3 maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] precisa che le riunioni menzionate nell’allegato della medesima hanno interessato, «quanto alla [OSCURATO:PERSONA], solo il GDS cristallizzato (solido) e non il GDS liquide». [OSCURATO:PERSONA] sua risposta 25 luglio 2000 alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] indica anche che, «per effetto del suo procedimento di fabbricazione del GDS, [essa] produce un’importante quantità di gluconato liquido (o “acqua madre”)» e che essa «si è sempre opposta a che il gluconato liquido rientrasse nelle quote e più generalmente, nelle regole adottate alle riunioni». 305 Inoltre, nel memorandum di cooperazione 12 maggio 1998 della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ritiene che l’«acqua madre» non costituisse un prodotto finito e non fosse quindi inclusa nel campo dell’intesa. 306 Infine, nelle lettere 3 maggio 1999 e 21 maggio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] fatturati con la denominazione «gluconato di sodio liquido», in seguito a richieste di informazioni 2 marzo 1999 e 11 maggio 2001. 307 Riguardo a quanto precede, il Tribunale osserva che i chiarimenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nella lettera 19 novembre 1999 non permettono di comprendere il significato dell’equivalenza tra il gluconato di sodio della [OSCURATO:PERSONA] e l’«acqua madre». In tale lettera la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, certo, che la nozione di gluconato di sodio liquido o «GDS “liquido”» può corrispondere sia all’«acqua madre», ottenuta quale inevitabile prodotto in occasione della cristallizzazione del «GDS “solido”», sia al fatto di rimettere in soluzione «GDS “solido”» e che essa dispone di una tecnica di cristallizzazione del «GDS “solido”» la cui particolarità consiste, per effetto di un solo passaggio in fase di cristallizzazione, nel fornire «acqua madre» in quantità molto importante, di qualità commercializzabile e ad un basso costo di produzione, ma non risulta tuttavia affatto che il prodotto liquido della [OSCURATO:PERSONA] con la denominazione «gluconato di sodio liquido» corrisponda esclusivamente ad «acqua madre». 308 Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia indicato alla [OSCURATO:PERSONA], nelle lettere 3 maggio 1999 e 25 luglio 2000, che le riunioni dell’intesa avevano ad oggetto, per quanto la riguardava, solo il GDS cristallizzato (solido) e non il GDS liquido, o che essa si è sempre opposta a che il gluconato liquido rientrasse nelle regole adottate alle riunioni, non indica chiaramente neppure che il gluconato di sodio liquido prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisse esclusivamente «acqua madre». 309 In assenza di precisazioni sulla perfetta equivalenza tra il gluconato di sodio liquido della [OSCURATO:PERSONA] e l’«acqua madre», la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente considerare che la [OSCURATO:PERSONA] produceva, oltre ad «acqua madre», gluconato di sodio liquido simile a quello delle sue concorrenti. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente richiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di fornire i suoi fatturati, segnatamente per il suo gluconato di sodio liquido. 310 Inoltre la [OSCURATO:PERSONA], nelle risposte 3 maggio 1999 e 21 maggio 2001 alle richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] concernenti, segnatamente, i suoi fatturati per il gluconato di sodio liquido, si è astenuta dal precisare che il suo gluconato di sodio liquido corrispondeva esclusivamente ad «acqua madre». Il fatto, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia richiesto di conformarsi strettamente al modello delle richieste di informazioni non le impediva affatto di far sì che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse indotta in errore e di precisare che il suo fatturato per il gluconato di sodio liquido corrispondeva esclusivamente al suo fatturato per l’«acqua madre». Tale conclusione è tanto più necessaria in quanto, dato il modo di produzione e di commercializzazione del gluconato di sodio liquido da parte della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima doveva conoscere che sussisteva un rischio di confusione in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. 311 È peraltro lecito presumere che la [OSCURATO:PERSONA], potendo essere considerata come un’impresa di grandi dimensioni, disponesse delle conoscenze e delle infrastrutture giuridico‑economiche che la ponessero in grado di conoscere come tali fatturati avrebbero potuto essere utilizzati per il calcolo dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta. 312 Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] poteva fare affidamento, per le necessità del calcolo dell’ammenda, sul fatturato comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] con il titolo «gluconato di sodio liquido». La dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] nel suo memorandum di cooperazione 12 maggio 1998, secondo cui l’«acqua madre» non era un prodotto finito e non era inclusa nel campo dell’intesa, confermava proprio la portata di quest’ultima. Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], essa è irrilevante circa la questione di determinare se la [OSCURATO:PERSONA] doveva conoscere che il gluconato di sodio liquido della [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva ad «acqua madre». 313 Quindi risulta che, nel corso del procedimento amministrativo, più particolarmente in risposta ai precisi quesiti della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso una grave negligenza omettendo di informarla in maniera sufficientemente chiara e non equivoca in merito all’equivalenza tra il suo gluconato di sodio liquido e l’«acqua madre». 314 Il Tribunale osserva in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato i suoi fatturati in maniera erronea in seguito alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 maggio 2001, formulata a norma dell’art. 11 del regolamento n. 17, e in cui la [OSCURATO:PERSONA] richiamava l’attenzione dei destinatari di tale richiesta sull’art. 15 del regolamento n. 17. Ai sensi di quest’ultima disposizione la [OSCURATO:PERSONA] poteva mediante decisione infliggere ad un’impresa un’ammenda da EUR 100 ad EUR 5 000 ove quest’ultima per negligenza avesse fornito indicazioni inesatte in risposta ad una richiesta di informazioni quale prevista all’art. 11 del regolamento n. 17. 315 Il Tribunale ritiene quindi, alla luce della grave negligenza della [OSCURATO:PERSONA], di dover maggiorare l’importo dell’ammenda di EUR 5 000 in virtù della sua competenza di merito. 316 Pertanto il Tribunale ritiene che l’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] debba ammontare ad EUR 8 105 000. Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento 317 In seguito alla revoca, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] che le infliggeva un’ammenda di EUR 20,4 milioni per la sua partecipazione all’intesa nel settore del gluconato di sodio e all’adozione, il 29 settembre 2004, di una decisione presa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di altre tre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che infliggeva loro un’ammenda di EUR 19,04 milioni per la loro partecipazione all’intesa nel settore del gluconato di sodio, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di essersi trovata in presenza di un fatto nuovo che giustifica un motivo nuovo nonché misure di organizzazione del procedimento. 318 [OSCURATO:PERSONA] ritiene in sostanza che, poiché la decisione 29 settembre 2004 infligge alla [OSCURATO:PERSONA] e ad altre tre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda inferiore a quella inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] nella precedente [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] sia stata offerta una «seconda opportunità» di difendersi e di presentare nuovi argomenti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non aver usufruito di una siffatta «seconda opportunità». Essa avanza quindi un nuovo motivo, fondato sulla violazione del principio di buona amministrazione, del principio di parità di trattamento e del principio del rispetto dei diritti della difesa. 319 Al fine di tener conto di tale fatto nuovo, la [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento presa sul fondamento dell’art. 64, n. 4, del regolamento di procedura, di sollecitare la [OSCURATO:PERSONA] a prendere posizione sul nuovo motivo avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e di infirmare la [OSCURATO:PERSONA] originaria a seguito di tale nuovo motivo. In subordine la [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di prendere ogni altra misura utile cui sia autorizzato dalle sue regole di procedura quali la riapertura del dibattimento o la riunione delle cause. 320 [OSCURATO:PERSONA] contesta ciascuna di tali domande della [OSCURATO:PERSONA]. 321 Il Tribunale ricorda che risulta sia dalla finalità che dall’oggetto delle misure di organizzazione del procedimento, come enunciate all’art. 64, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, che queste s’inseriscono nell’ambito delle varie fasi del procedimento dinanzi al Tribunale, di cui mirano a facilitare lo svolgimento. Ne consegue che, al termine della fase orale, una parte può chiedere provvedimenti di organizzazione del procedimento solo se il Tribunale decide di riaprire la fase orale (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑227/92 P, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4443, punti 102 e 103). 322 Conseguentemente, malgrado l’ordine successivo delle domande della [OSCURATO:PERSONA], occorre anzitutto pronunciarsi sull’opportunità di riaprire la fase orale nella presente causa. 323 Come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, il Tribunale è tenuto ad accogliere tale domanda di riapertura della fase orale ai fini della presa in considerazione di fatti nuovi solo se la parte interessata si basa su fatti tali da esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia, che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑200/92 P, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4399, punti 60 e 61, e del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑311/00, [OSCURATO:PERSONA] (Investments)/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2781, punto 53]. 324 Il Tribunale osserva in proposito che la controversia si riferisce, nel caso di specie, alla legittimità della [OSCURATO:PERSONA] adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima chiede, in effetti, l’annullamento della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui le infligge un’ammenda di EUR 10,8 milioni. Inoltre il Tribunale rileva che la decisione 29 settembre 2004 è manifestamente successiva alla [OSCURATO:PERSONA]. 325 Orbene, come riconosciuto dalla giurisprudenza, la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione dell’atto stesso (sentenze della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 321, punti 7 e 8, e del Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T‑177/94 e T‑377/94, Altmann e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2041, punto 119). Pertanto è esclusa la presa in considerazione, nel valutare la legittimità di tale atto, di circostanze posteriori alla data di adozione dell’atto comunitario (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T‑229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1689, punto 102, e la giurisprudenza ivi citata). Peraltro, l’esame della legittimità di una decisione deve in linea di principio svolgersi sulla base degli elementi di fatto e di diritto menzionati dalle parti nel corso del procedimento amministrativo e/o ripresi in tale decisione. In caso contrario si rimetterebbe in questione il parallelismo tra il procedimento – anteriore – amministrativo ed il procedimento di controllo – successivo – giudiziario, fondato sull’identità degli elementi di fatto e di diritto. 326 Pertanto, dal momento che il fatto nuovo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente posteriore all’adozione della [OSCURATO:PERSONA], esso non può incidere sulla validità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, cause riunite T‑133/95 e T‑204/95, IECC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3645, punto 37). La decisione 29 settembre 2004 adottata avverso la [OSCURATO:PERSONA] e tre delle sue controllate non costituisce quindi un fatto nuovo idoneo ad esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia. Non occorre quindi su tale fondamento riaprire la fase orale. 327 Tale conclusione non è rimessa in questione dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] chieda anch’essa la riforma della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale può, certamente, in virtù della sua competenza anche di merito, nel valutare l’importo dell’ammenda in rapporto alle censure invocate dalla ricorrente, prendere in considerazione elementi aggiuntivi di informazione non menzionati nella decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑230/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2733, punto 61). Tuttavia, alla luce del principio di certezza del diritto, tale possibilità deve, in linea di principio, limitarsi alla presa in considerazione di elementi di informazione precedenti alla decisione impugnata e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto conoscere al momento di prendere la sua decisione. Un diverso approccio condurrebbe il Tribunale a sostituirsi all’amministrazione per valutare una questione che essa non è stata ancora chiamata ad esaminare, il che equivarrebbe a sconfinare nell’ambito delle competenze di quest’ultima e, più in generale, a violare il sistema di ripartizione delle funzioni e l’equilibrio istituzionale tra i poteri giudiziario ed amministrativo. L’adozione della decisione 29 settembre 2004 non è idonea a giustificare un’eccezione a tali principi. Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto provato che tale decisione presenti un qualsivoglia carattere eccezionale. Pertanto, dato che la decisione 29 settembre 2004 è successiva alla [OSCURATO:PERSONA] e non è idonea a giustificare una deroga al principio secondo cui solo i nuovi elementi di informazione precedenti alla [OSCURATO:PERSONA] possono essere presi in considerazione, occorre respingere la domanda di riapertura della fase orale e, quindi, la domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento. 328 Il fatto che il Tribunale, nell’ambito dell’esame della decisione impugnata, non possa tener conto dei fatti successivi in causa non inficia affatto, peraltro, la possibilità della ricorrente di far valere i suoi diritti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. In effetti niente impedisce alla ricorrente di sollecitare formalmente la [OSCURATO:PERSONA] a riaprire il procedimento amministrativo al fine di rivedere la sua decisione iniziale e, eventualmente, di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la reazione negativa della [OSCURATO:PERSONA] a tale domanda. 329 Il Tribunale considera ad abundantiam che, quand’anche l’adozione della decisione 29 settembre 2004 fosse idonea a giustificare un’eccezione al divieto di prendere in considerazione elementi aggiuntivi di informazione posteriori alla decisione impugnata, non è soddisfatta nel caso di specie la condizione secondo cui tale elemento nuovo dev’essere idoneo ad esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia al fine di giustificare la riapertura della fase orale (v. la giurisprudenza citata al punto 323 supra). 330 In effetti l’adozione della decisione 29 settembre 2004 non può, in alcun caso, costituire una violazione dei principi di buona amministrazione, di rispetto dei diritti della difesa e di parità di trattamento, come dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 331 Quanto all’asserita violazione del principio di buona amministrazione, è sufficiente constatare che l’adozione di una nuova decisione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di altre tre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non può aver inciso sull’esigenza di buona amministrazione che avrebbe dovuto guidare la [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Se dovesse esserci violazione del principio di buona amministrazione, data l’adozione della decisione 29 settembre 2004, potrebbe avvalersene soltanto la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si appropria quindi di un motivo che spetta unicamente alla [OSCURATO:PERSONA] di avanzare all’occorrenza, ciò al fine di far valere una propria censura. Quindi un siffatto motivo non può in alcun caso aver successo. 332 Anche per quanto riguarda l’asserita violazione dei suoi diritti della difesa a seguito dell’adozione di una nuova decisione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad invocare a proprio nome un pregiudizio assertitamente subito da un terzo. Va in proposito ricordato che il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, dei rilievi e delle circostanze addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 16 dicembre 2003, cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5761, punti 32 e 33). Orbene, nel caso di specie, non viene avanzato alcun elemento in base al quale la decisione 29 settembre 2004 ha inciso sulla [OSCURATO:PERSONA] presa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima non ha fornito il minimo indizio secondo cui, in seguito all’adozione della decisione 29 settembre 2004, le sarebbero stati addebitati taluni fatti nuovi modificando la [OSCURATO:PERSONA] che la concerne. Per tali ragioni l’adozione della decisione 29 settembre 2004 non pone affatto in non cale, nella fattispecie, i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA]. 333 Riguardo infine alla violazione del principio della parità di trattamento per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto prendere posizione una seconda volta sui fatti addebitatile, mentre ciò non si è verificato per la [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che gli atti delle istituzioni godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici finché non vengano annullati o revocati (sentenza ICI/[OSCURATO:PERSONA], punto 323 supra, punto 69). [OSCURATO:PERSONA] una decisione che infligge un’ammenda ad una parte è presunta legittima e produce effetti giuridici sin dalla sua adozione. A contrario la revoca di una decisione che infligge un’ammenda ha per conseguenza di eliminare gli effetti giuridici di tale decisione. 334 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], nella parte che concerneva inizialmente la [OSCURATO:PERSONA], e la nuova decisione 29 settembre 2004, presa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di altre tre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], non ha implicato per la [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di prendere posizione una «seconda volta» su fatti addebitatile. [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto pronunciarsi su una nuova decisione, che fa seguito alla revoca della prima decisione, che ha reso quest’ultima inesistente. Di conseguenza il Tribunale ritiene che l’adozione della decisione 29 settembre 2004 non abbia potuto dar luogo alla violazione del principio di parità di trattamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 335 Ne consegue che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di riaprire la fase orale e, pertanto, le domande di adozione di misure di organizzazione del procedimento vanno anch’esse respinte per tali motivi. 336 Quanto alla domanda della [OSCURATO:PERSONA] di riunire la presente causa alla causa T‑492/04, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritiene che tale domanda vada anch’essa respinta dato che è possibile giudicare la presente causa. Sulle spese 337 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 3, primo comma, della stessa disposizione, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. 338 Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente solo per quanto concerne la presa in considerazione del fatturato relativo al gluconato di sodio della [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dell’importo dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] stessa. Tuttavia, unicamente a causa della grave negligenza della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione un fatturato erroneo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente per quanto concerne l’insieme delle altre conclusioni da essa presentate. 339 Ciò considerato, si procederà ad un’equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà la totalità delle proprie spese e la totalità delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’importo dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] SA è fissato a EUR 8 105 000. 2) La decisione 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio), è riformata nella parte in cui è contraria al punto 1 supra. 3) Il ricorso è respinto per il resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata a sopportare la totalita delle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2006. Il cancelliere Il presidente E. Coulon J. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia Procedimento e conclusioni delle parti In diritto I –  Sulla gravità dell’infrazione A –  [OSCURATO:PERSONA] B –  Sulla determinazione del fatturato 1.  [OSCURATO:PERSONA] delle parti 2.  Giudizio del Tribunale C –  Sull’impatto concreto dell’intesa 1.  Osservazioni preliminari 2.  Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto un approccio erroneo per dimostrare che l’intesa ha avuto un impatto concreto sul mercato a)  [OSCURATO:PERSONA] delle parti b)  Giudizio del Tribunale 3.  Sulle censure fondate su elementi, presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], attestanti l’attuazione e gli effetti dell’intesa a)  Quanto alle diverse fasi dell’intesa [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale b)  Quanto alla mancata realizzazione degli obiettivi dell’intesa durante il periodo operativo [OSCURATO:PERSONA] sistema di sorveglianza –  [OSCURATO:PERSONA] delle parti –  Giudizio del Tribunale Le quote –  [OSCURATO:PERSONA] delle parti –  Giudizio del Tribunale I prezzi –  [OSCURATO:PERSONA] delle parti –  Giudizio del Tribunale La suddivisione dei clienti –  [OSCURATO:PERSONA] delle parti –  Giudizio del Tribunale c)  Sulle censure relative alla presa in considerazione degli effetti dell’intesa sulla base dei grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale 4.  Sulle censure fondate sull’omessa presa in considerazione di altri elementi da parte della [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sua valutazione dell’effetto dell’intesa a)  Per quanto concerne l’omessa presa in considerazione delle specificità del mercato [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale b)  L’omessa presa in considerazione dell’opinione degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale c)  L’omessa presa in considerazione del clima di sospetto [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale D –  Sulla limitazione degli effetti dell’intesa da parte della [OSCURATO:PERSONA] a)  [OSCURATO:PERSONA] delle parti b)  Giudizio del Tribunale II –  Sulla durata dell’infrazione A –  [OSCURATO:PERSONA] delle parti B –  Giudizio del Tribunale III –  Sulle circostanze attenuanti A –  [OSCURATO:PERSONA] delle parti B –  Giudizio del Tribunale IV –  Sulla cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo A –  [OSCURATO:PERSONA] B –  Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata il primo ed il solo membro dell’intesa a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova determinanti per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA] 1.  Generalità 2.  Considerazioni generali quanto alle regole applicabili nel caso di specie per la valutazione della cooperazione delle parti durante il procedimento amministrativo a)  [OSCURATO:PERSONA] delle parti b)  Giudizio del Tribunale 3.  Sul punto che le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state insufficienti a provare l’esistenza di un’intesa a)  [OSCURATO:PERSONA] delle parti b)  Giudizio del Tribunale 4.  Sul punto che solo gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati determinanti per l’elaborazione della [OSCURATO:PERSONA] a)  [OSCURATO:PERSONA] delle parti b)  Giudizio del Tribunale C –  Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] invocherebbe a torto il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato i documenti in questione solo nella risposta alla richiesta di informazioni 1.  [OSCURATO:PERSONA] delle parti 2.  Giudizio del Tribunale V –  Sulla violazione del principio ne bis in idem A –  [OSCURATO:PERSONA] delle parti B –  Giudizio del Tribunale Sull’esercizio della competenza di merito Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento Sulle spese * Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris