CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 17865/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31171/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 67 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S0CIETA’ E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 3, presso gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difendono; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1831/2019,depositata i l 18/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 23 ottobre 2017 la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 55.000 per la violazione degli artt. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 (TUF) e 5 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (OPC) n. 17221/2010, contestando il riscontro di carenze informative in relazione all’acquisto del capitale azionario della [OSCURATO:SOCIETA]. nella comunicazione suppletiva del 27 giugno 2016 e nel documento informativo pubblicato il 15 aprile 2016. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in opposizione la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Roma, con la sentenza 18 marzo 2019, n. 1831, rigettava l’opposizione. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso la Commissione nazionale per le società e la borsa. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione degli artt. 195, comma 1, TUF e 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ovvero al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”: la Corte d’appello ha errato nel ritenere tempestiva la contestazione svolta da parte della Consob, in violazione dell’art. 195 TUF e dell’art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 689/1981, comunque omettendo di esaminare le doglianze svolte dalla ricorrente rispetto al momento in cui avrebbe dovuto ritenersi accertata la violazione contestata dalla Consob. Il motivo è da rigettare. Va innanzitutto ricordato l’orientamento di questa Corte per cui in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, “va individuato in quello in cui la contestazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tale fine tenere conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni, in considerazione altresì della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altreviolazioni rispetto a quelle accertate, mentre la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post” (così Cass. n. 17673/20221 e Cass. n. 21171/2019). [OSCURATO:PERSONA] inoltre che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione (così Cass. n. 27505/2019). La censura in esame, pertanto, si sostanzia in una critica del giudizio di fatto operato dalla Corte d’appello di Roma in ordine alla identificazione del momento in cui poteva ritenersi concluso l’accertamento dell’illecito oggetto di contestazione e di sanzione; la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono però elementi rimessi al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se non limitatamente al vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. (nei ridotti limiti in cui il relativo scrutinio è oggi ammesso, cfr. Cass., sez. un., n. 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso in esame la Corte d’appello ha ampiamente argomentato la ritenuta tempestività della contestazione, sottolineando come alla richiesta di informazioni aggiuntive abbiano fatto seguito ulteriori adempimenti istruttori, quali la richiesta di chiarimenti da parte del collegio sindacale, con successiva audizione personale del presidente collegio sindacale e poi di un componente del consiglio di amministrazione. II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese sono regolate in base al principio della soccombenza, come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso e condanna la ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello st