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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 27642/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della Corte di appello di Lecce; letti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari di causa, come da nota specifica depositata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale, per aver detto al sottufficiale di polizia municipale [OSCURATO:PERSONA], in occasione della contestazione di un'infrazione al codice della strada per eccesso di velocità, le seguenti parole: «i documenti non te li do, dai Floriana fai la brava (...) io quando fermo i colleghi non mi comporto così, comunque avrò modo di parlare con il vostro comandante».

2. Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, deducendo che il contegno dell'imputato sia privo della idoneità obiettiva a coartare la volontà del pubblico ufficiale, necessaria per la configurabilità del reato.

Tale non può essere, infatti, la reazione del privato genericamente minatoria, espressiva di sentimenti ostili verso il destinatario, ma non accompagnata dalla prospettazione di uno specifico danno ingiusto, tanto più ove si consideri il contesto confidenziale e scherzoso — di cui si dà atto nella relazione di servizio — e la pregressa conoscenza personale tra i soggetti.

Si citano, a sostegno, vari precedenti di legittimità.

2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Ha depositato conclusioni scritte e nota spese la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari di causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è inammissibile, poiché finisce per chiedere alla Corte di cassazione l'accertamento di un dato di fatto — l'idoneità, cioè, della condotta a condizionare l'agire del pubblico ufficiale — che spetta in via esclusiva al giudice di merito e che è insindacabile in questa sede se logicamente e congruamente motivato.

2. Nello specifico, la Corte d'appello ha ben assolto a tale suo compito, spiegando adeguatamente perché la prospettazione compiuta dall'imputato all'agente operante di rivolgersi al comandante della stessa presentasse una valenza obiettivamente minatoria: vale a dire per il tenore testuale delle parole, per l'atteggiamento complessivamente tenuto, sintomatico di malafede (di fronte all'intransigenza dell'agente di polizia municipale, infatti, l'imputato, militare della Guardia di finanza, fingerà un malore, determinando l'inutile intervento del servizio "118"), nonché per l'inesistenza, quale rimedio legittimo, del ricorso al comandante del reparto.

Risulta, perciò, del tutto ragionevole, e dunque qui non censurabile, la conclusione dei giudici d'appello, per cui l'evocazione da parte dell'imputato del ricorso al comandante del Corpo di appartenenza del pubblico ufficiale operante non potesse avere altro significato che quello di paventargli dei problemi sul lavoro e fosse perciò diretta a condizionarne l'operato.

Né può dirsi pertinente il precedente di legittimità citato dalla difesa (anche nel presente ricorso: sez. 6, n. 18152 dell'11/0412005, [OSCURATO:PERSONA], non mass.): non solo perché — come rilevato dai giudici d'appello — la prospettazione di rivolgersi al comandante, in quel caso, era stata effettuata per lamentare il comportamento tenuto dall'operante nello svolgimento dell'attività d'ufficio, mentre, nella vicenda in rassegna, l'oggetto della doglianza era il compimento in sé dell'atto; ma soprattutto perché quella sentenza riguardava l'ipotesi di una condotta tenuta nei confronti di un operatore di polizia al di fuori dello svolgimento di un'attività di servizio, e perciò plausibilmente non reputata tale da poterne condizionare il futuro operato genericamente considerato.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

5. In quanto soccombente, il ricorrente — a norma dell'art. 592, comma 4, cod. proc. pen. — è tenuto a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa in giudizio, che, considerando l'impegno difensivo non particolarmente significativo, si stima equo liquidare come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e gifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida N A L E 3 complessivi euro 3.680,00, oltre accessori di legge.

UJ c=, Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della Corte di appello di Lecce; letti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari di causa, come da nota specifica depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale, per aver detto al sottufficiale di polizia municipale [OSCURATO:PERSONA], in occasione della contestazione di un'infrazione al codice della strada per eccesso di velocità, le seguenti parole: «i documenti non te li do, dai Floriana fai la brava (...) io quando fermo i colleghi non mi comporto così, comunque avrò modo di parlare con il vostro comandante». 2. Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, deducendo che il contegno dell'imputato sia privo della idoneità obiettiva a coartare la volontà del pubblico ufficiale, necessaria per la configurabilità del reato. Tale non può essere, infatti, la reazione del privato genericamente minatoria, espressiva di sentimenti ostili verso il destinatario, ma non accompagnata dalla prospettazione di uno specifico danno ingiusto, tanto più ove si consideri il contesto confidenziale e scherzoso — di cui si dà atto nella relazione di servizio — e la pregressa conoscenza personale tra i soggetti. Si citano, a sostegno, vari precedenti di legittimità. 2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Ha depositato conclusioni scritte e nota spese la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari di causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è inammissibile, poiché finisce per chiedere alla Corte di cassazione l'accertamento di un dato di fatto — l'idoneità, cioè, della condotta a condizionare l'agire del pubblico ufficiale — che spetta in via esclusiva al giudice di merito e che è insindacabile in questa sede se logicamente e congruamente motivato. 2. Nello specifico, la Corte d'appello ha ben assolto a tale suo compito, spiegando adeguatamente perché la prospettazione compiuta dall'imputato all'agente operante di rivolgersi al comandante della stessa presentasse una valenza obiettivamente minatoria: vale a dire per il tenore testuale delle parole, per l'atteggiamento complessivamente tenuto, sintomatico di malafede (di fronte all'intransigenza dell'agente di polizia municipale, infatti, l'imputato, militare della Guardia di finanza, fingerà un malore, determinando l'inutile intervento del servizio "118"), nonché per l'inesistenza, quale rimedio legittimo, del ricorso al comandante del reparto. Risulta, perciò, del tutto ragionevole, e dunque qui non censurabile, la conclusione dei giudici d'appello, per cui l'evocazione da parte dell'imputato del ricorso al comandante del Corpo di appartenenza del pubblico ufficiale operante non potesse avere altro significato che quello di paventargli dei problemi sul lavoro e fosse perciò diretta a condizionarne l'operato. Né può dirsi pertinente il precedente di legittimità citato dalla difesa (anche nel presente ricorso: sez. 6, n. 18152 dell'11/0412005, [OSCURATO:PERSONA], non mass.): non solo perché — come rilevato dai giudici d'appello — la prospettazione di rivolgersi al comandante, in quel caso, era stata effettuata per lamentare il comportamento tenuto dall'operante nello svolgimento dell'attività d'ufficio, mentre, nella vicenda in rassegna, l'oggetto della doglianza era il compimento in sé dell'atto; ma soprattutto perché quella sentenza riguardava l'ipotesi di una condotta tenuta nei confronti di un operatore di polizia al di fuori dello svolgimento di un'attività di servizio, e perciò plausibilmente non reputata tale da poterne condizionare il futuro operato genericamente considerato. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. 5. In quanto soccombente, il ricorrente — a norma dell'art. 592, comma 4, cod. proc. pen. — è tenuto a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa in giudizio, che, considerando l'impegno difensivo non particolarmente significativo, si stima equo liquidare come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e gifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida N A L E 3 complessivi euro 3.680,00, oltre accessori di legge. UJ c=, Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024.
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