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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 41499/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia del Tribunale di Torino di condanna per il reato di furto pluriaggravato.

A motivi di ricorso la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

La difesa ritiene che la sentenza non abbia dato conto in maniera compiuta delle ragioni poste a fondamento della conferma della pronuncia di responsabilità a carico della imputata.

L'individuazione fotografica operata e le impronte digitali rinvenute, sulle quali sono state disposti accertamenti, non conferiscono certezza in ordine alla riferibilità dei fatti contestati alla imputata.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, invocando peraltro una diversa interpretazione degli elementi di prova raccolti ed un'alternativa ricostruzione del fatto.

E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Deve aggiungersi che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte dì Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia del Tribunale di Torino di condanna per il reato di furto pluriaggravato. A motivi di ricorso la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. La difesa ritiene che la sentenza non abbia dato conto in maniera compiuta delle ragioni poste a fondamento della conferma della pronuncia di responsabilità a carico della imputata. L'individuazione fotografica operata e le impronte digitali rinvenute, sulle quali sono state disposti accertamenti, non conferiscono certezza in ordine alla riferibilità dei fatti contestati alla imputata. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, invocando peraltro una diversa interpretazione degli elementi di prova raccolti ed un'alternativa ricostruzione del fatto. E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Deve aggiungersi che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte dì Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41499/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris