CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 46179/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ARCANGELO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Brd), nata a 10 giugno 1966; avverso la sentenza n. 1061 del 16 aprile 2021 della Corte di appello de L'Aquila; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello de L'Aquila ha, con sentenza del 16 aprile 2021, confermato la precedente sentenza, del 15 luglio 2019, con la quale il Tribunale di Teramo aveva dichiarato D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile per una serie di reati in materia fiscale, in particolare per non avere indicato nelle dichiarazioni dei redditi dalla stessa presentate in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, redditi in misura tale da superare per ciascun anno la soglia di punibilità prevista per legge, e la aveva, pertanto, condannata alla pena ritenuta di giustizia. Nel rigettare la impugnazione presentata dalla difesa della ricorrente la Corte aquilana ha richiamato il contenuto della deposizione resa dalla teste Borsi, funzionaria della Agenzia delle Entrate, la quale aveva dichiarato che dalle verifiche effettuate esaminando i bilanci della società gestita dalla D'Arcangelo era risultata la esistenza di elementi di reddito attivi superiori a quelli indicati nelle dichiarazioni fiscali presentate dalla imputata nella indicata qualità. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa della imputata, adducendo la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. In particolare, la difesa della ricorrente ha lamentato il fatto che la notificazione dell'avviso di udienza di fronte alla Corte di appello sia stato notificato alla medesima e ad uno dei suoi due difensor solamente 15 giorni prima della data fissata per l'udienza di fronte alla Corte e, pertanto, tardivamente. Ha aggiunto la rìcorrente che all'altro difensore fiduciario l'avviso in questione non era stato proprio notificato. Con un secondo motivo di impugnazione la difesa della imputata ha lamentato la totale pretermissione nella motivazione della sentenza della Corte di appello dell'esame dei motivi di gravame articolati dalla difesa dì questa, ciò, in particolare, per quanto concerne i motivi di ricorso presentati dal difensore fiduciario cui non era stato notificato l'avviso di udienza di fronte alla Corte distrettuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata.Osserva, infatti, il Collegio che, mentre il primo motivo di impugnazione è inammissibile, la seconda censura articolata dalla ricorrente difesa è fondata ed è tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata. Invero, la doglianza riguardante sia la tardiva notificazione dell'avviso di udienza di fronte alla Corte di appello all'imputata e ad uno del suoi due difensori fiduciari sia la omessa notificazione del medesimo atto all'altro difensore hanno ad oggetto un vizio procedimentale che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte di legittimità è tale da integrare una ipotesi di nullità a regime intermedio, la quale, se non dedotta entro il termine di cui alifart. 180 cod. proc. pen., termine che nel caso che interessa - trattandosi di nullità verificatasi anteriormente alla instaurazione del giudizio di appello - è spirato con la avvenuta pronunzia della sentenza in sede di gravame, deve intendersi essere stata sanata. Come infatti la Corte ha puntualizzato la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., integra, non consistendo in una omessa notificazione, una nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., cioè prima che sia deliberata la sentenza di appello (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 febbraio 2020, n. 5959; idem Sezione V penale, 11 giugno 2019, n. 25777). Ritiene in tal senso il Collegio di dovere dissentire rispetto ad altro, precedente, orientamento di questa Corte secondo il quale non si verificherebbe la sanatoria della nullità laddove alla udienza in tale modo fissata sia stata riscontrata la assenza sia dell'imputato che del suo difensore ovvero di un suo sostituto, essendo questo l'unico caso questo in cui la nullità possa essere dedotta per la prima volta anche in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 24 gennaio 2018, n. 3366). Infatti, ad avviso del Collegio, una volta eseguita, ancorchè tardivamente la notificazione dell'avviso di udienza, è onere dell'imputato e della sua difesa tecnica far valere nei termini a tal fine ordinariamente previsti, il vizio in questione, non potendo essere equiparata siffatta notificazione - cui corrisponde l'avvenuta informazione, sebbene intempestivamente fornita, della fissazione del processo - alla completa omissione di tale notificazione, posto che solo a questa seconda ipotesi corrisponde la totale mancanza di qualsivoglia indicazione, rivolta alla parte ed alla sua difesa tecnica, in ordine alle modalità, anche temporali, di celebrazione del giudizio di gravame. Analogo ragionamento vale nel caso in cui la notificazione, eseguita nei confronti di uno solo dei difensori fiduciari dell'imputato, sia stata del tutto omessa riguardo al codifensore di questo. Infatti anche in questo caso, non potendosi parlare di omessa notificazione in senso assoluto, attesa la pariordinazione dei due difensori fiduciari (uno dei quali risulta essere stato informato della fissazione del processo), ma semmai di notificazione incompleta, deve ritenersi che sia onere della parte che vi abbia interesse (e che, essendo informata della celebrazione del giudizio, è pienamente nella materiale possibilità di parteciparvi) far valere - nei termini ordinariamente previsti per le nullità a regime intermedio verificatesi nella fase anteriore al giudizio - l'eccezione di parziale omessa notificazione, con la conseguenza che la mancata rilevazione del vizio ovvero la sua intempestiva denunzia sanano la nullità in tal modo verificatasi, senza che abbia un qualche rilievo il dato relativa alla presenza o meno in giudizio dell'imputato personalmente (Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 dicembre 2018, n. 55800). Poiché nel caso di specie non risulta che la eccezione di tardività della notificazione dell'avviso di udienza sia stata formulata né che lo sia stata quella di omessa notificazione ad uno dei due difensori anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, questa deve 'ritenersi, sul punto, inammissibile stante la intervenuta sanatoria del vizio non tempestivamente denunziato. E', viceversa, fondato il secondo motivo di impugnazione, col quale è censurata, sotto il profilo della omessa motivazione, la sentenza della Corte aquilana. Rileva, infatti, la Corte che avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 15 luglio 2019 a carico della D'Arcangelo fu proposta impugnazione, nell'interesse della imputata, sia da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Termoli, che da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Pescara. Quest'ultimo, infatti, ebbe a presentare atto di appello avverso la citata sentenza in data 9 marzo 2020. Di tale impugnazione, tuttavia, la Corte distrettuale aquilana non ha fatto mostra di alcuna presa in carico (tanto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] neppure ebbe a ricevere, come dianzi già osservato, l'avviso della trattazione del giudizio in grado di appello), essendosi quella limitata ad evocare, disattendendole, le sole doglianze contenute nell'atto di impugnazione a firma dell'altro difensore fiduciario della imputata. Ciò posto, mentre non può accogliersi il motivo di ricorso ora in esame nella parte in cui con esso si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto al rigetto del ricorso in grado di appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], posto che nell'impugnare sul punto la sentenza della Corte distrettuale la ricorrente non ha evidenziato quali profili di gravame in esso contenuti non sono stati valutati dalla detta Corte, deve, viceversa convenirsi sul fatto che la totale pretermissione dell'altro ricorso formulato nell'interesse della D'Arcangelo integri, indubbiamente, il vizio di omessa motivazione sui motivi di gravame contenuti in tale, trascurato, secondo ricorso, comportando ciò ineludibilmente l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, stante la unicità della Sezione penale della Corte di appello de L'Aquila, ad altra Corte di appello che deve essere individuata in quella di Perugia, acciocchè essa valuti anche le ragioni impugnatorie che, in favore della attuale ricorrente, erano state formulata nell'atto di ricorso in appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non esaminate dalla Corte abruzzese. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appe