CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale, a lui ascritto in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 7 gennaio 2016; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato, perché anche la colpa lieve, invocata dal ricorrente, rientra nell'elemento soggettivo del reato posto in essere; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il