Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31063/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29174/2020proposto da: TECNOMETALs.r.l., con sede a Carisolo, alla V ia Pignole n. 5 ( C.F . - P .

IVA : 01954220222), in persona de l legale rappresen t ante p.t.

Paolo F ranch ini (C.F.: FRCPLA65A24L 1 74Y), rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricors o, dagli A vv.ti M arco [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ni ( C.F .: T M SBRC64C56 L 378 H ) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] lio Cesare 1 4 - a; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Trento; Ufficio del Catasto di Tione; Agenzia delle Provvedimento diniego unione catastale ufficio amministrativo a laboratorio artigianale Entrate di Trento; -intimati – -avverso la sentenza n. 48 / 02 / 20 20 emessa dalla CTR di Trento il 09/07/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava dinanzi alla CTP di Trento, per quanto qui ancora rileva, un provvedimento del 15.1.2016 con il quale il [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo al locale sito al piano seminterrato, destinato a laboratorio artigianale, la cat.

C/3, aveva negato di unire allo stesso l’ufficio amministrativo posto al primo piano il quale, per l’effetto, era rimasto nella cat.

A/10.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che la destinazione d’uso dell’unità immobiliare situata al primo piano non potesse che essere quella di ufficio accessorio dell’attività principale esercitata nel piano seminterrato.

3. Sull’appello della Provincia di Trento, la [OSCURATO:PERSONA] di Trento accoglieva il gravame, evidenziando che l’ufficio situato al primo piano presentava sicura autonomia funzionale rispetto al laboratorio collocato al piano seminterrato e anche potenziale autonomia reddituale e che l’omessa comunicazione preventiva delle ragioni ostative all’accoglimento della pretesa del privato non rilevava quale profilo di illegittimità del provvedimento gravato,di diniego di quella pretesa, atteso che l’Amministrazione era vincolata ad adottarlo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Trento, l’Ufficio del catasto di Tione e l’Agenzia delle Entrate non hanno svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 40 dPR n. 1152/1949, 2, comma 1, dm 2.1.1998, n. 28, 817 c.c. e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’ufficio posto al primo piano poteva essere utilizzato solo unitamente al laboratorio posizionato al piano seminterrato, alla stregua dell’art. 8 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Carisolo, che vieta la realizzazione di uffici autonomi e non collegati con l’attività produttiva.

1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Il d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, prevede che "il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento".

A norma del successivo art. 62 poi: "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare".

Questa Corte (cfr. Cass.34002/2019; Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015) ha già affermato che "Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd.

"destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.

Inoltre, "in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. (Cass. n. 22103 del 2018).

Dalle considerazioni che precedono deriva che, ai fini del classamento di un bene, occorre valutare e valorizzare altresì la normativa urbanistica, non potendosi attribuire allo stesso una destinazione catastale in contrasto con la regolamentazione urbanistica.

Nel caso di specie, la CTR non ha preso in considerazione che l’art. 8 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Carisolo, che vieta la realizzazione di uffici autonomi e non collegati con l’attività produttiva.

In particolare, in base al primo comma, “Le attività produttive devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e provinciale in materia di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo.”.

In base al secondo comma, “In queste zone sono ammesse soltanto attrezzature per attività produttive (industriali, artigianali, agricole, i magazzini, i depositi e le attività commerciali, ecc.), i relativi uffici amministrativi e simili, i servizi e le attrezzature collettive per il lavoratore con l'assoluta esclusione di qualsiasi insediamento residenziale salvo l'abitazione del dirigente (o proprietario) e/o del custode, per un volume utile residenziale non maggiore di mc 400 (vedi art. 9.

Zone D) nel rispetto dei requisiti minimi previsti per le zone residenziali.”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza qui impugnata va cassata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 4 l.p.

Provincia autonoma di Trento n. 23/1992, nonché la carenza di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il provvedimento di rigetto dell’istanza di variazione era privo di motivazione.

2.1. Il motivo è inammissibile, atteso che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria con il quale ha rigettato la sua denuncia di variazione, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di scrutinare la fondatezza della sua doglianza.Inoltre, poiché della questione non vi è menzione nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale fase e con quale atto processuale l’avesse tempestivamente sollevata.

Infine, la parte della sentenza impugnata (cfr. fine pag. 16 del ricorso) non si riferisce alla motivazione dell’atto impositivo, bensì alla carenza di istruttoria prodromica alla sua adozione, avendo la CTR posto in rilievo che, in occasione del sopralluogo del 17.11.2015, era stato rilevato e verbalizzato che le due unità (del piano seminterrato e del primo piano) mantenevano “entrambe la propria autonoma capacità funzionale e reddituale, secondo quanto previsto dalla normativa catastale […]”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 27 bis della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, 21 octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il provvedimento finale era illegittimo, in quanto non preceduto dalla comunicazione dei motivi che ostavano all’accoglimento della domanda.

3.1. Il motivo è fondato.

L'annullabilità di un provvedimento amministrativo (nel caso di specie, di quello di rigetto dell’istanza di accatastamento dell’ufficio con il laboratorio) per la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7 della l. n. 241 del 1990, è esclusa: a) quanto ai provvedimenti di natura vincolata, al pari che per la violazione delle altre norme del procedimento, nel caso di evidenza della inidoneità dell'intervento dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto; b) quanto ai provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte della P.A. che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati (Sez.

U, Sentenza n. 20680 del 09/08/2018).

Il privato che impugni un provvedimento dell’Amministrazione non può limitarsi a denunciare la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la lesione della propria pretesa partecipativa, ma deve indicare o allegare gli elementi di fatto o valutativi che, se acquisiti, avrebbero potuto influire sulla decisione finale, poiché le garanzie procedimentali non costituiscono un mero rituale formalistico e il menzionato difetto di comunicazione è ininfluente ove risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Sez. 1, Ordinanza n. 29584 del 24/12/2020).

Nel caso di specie, la CTR ha erroneamente ritenuto che l’Amministrazione fosse vincolata ad adottare un provvedimento di diniego della pretesa del privato, con la conseguenza che non rilevasse quale profilo di illegittimità del provvedimento gravato l’omessa comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento di quella pretesa.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 83, comma 7, lett. d), d.l. n. 18/2020, 127, 128 e 175 c.p.c. e 111 Cost. e della deliberazione del 15.4.2020 coordinata con quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR assunto la decisione in camera di consiglio, nonostante fosse agli atti la richiesta di discussione in pubblica udienza e mancasse invece l’espressa rinuncia alla discussione.

4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo e del terzo.

5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, in accoglimento del primo motivo, per quanto di ragione,e del quart o motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso , accoglie i l primo, nei limiti di cui in motivazione, ed il terzo , dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29174/2020proposto da: TECNOMETALs.r.l., con sede a Carisolo, alla V ia Pignole n. 5 ( C.F . - P . IVA : 01954220222), in persona de l legale rappresen t ante p.t. Paolo F ranch ini (C.F.: FRCPLA65A24L 1 74Y), rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricors o, dagli A vv.ti M arco [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ni ( C.F .: T M SBRC64C56 L 378 H ) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] lio Cesare 1 4 - a; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Trento; Ufficio del Catasto di Tione; Agenzia delle Provvedimento diniego unione catastale ufficio amministrativo a laboratorio artigianale Entrate di Trento; -intimati – -avverso la sentenza n. 48 / 02 / 20 20 emessa dalla CTR di Trento il 09/07/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava dinanzi alla CTP di Trento, per quanto qui ancora rileva, un provvedimento del 15.1.2016 con il quale il [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo al locale sito al piano seminterrato, destinato a laboratorio artigianale, la cat. C/3, aveva negato di unire allo stesso l’ufficio amministrativo posto al primo piano il quale, per l’effetto, era rimasto nella cat. A/10. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che la destinazione d’uso dell’unità immobiliare situata al primo piano non potesse che essere quella di ufficio accessorio dell’attività principale esercitata nel piano seminterrato. 3. Sull’appello della Provincia di Trento, la [OSCURATO:PERSONA] di Trento accoglieva il gravame, evidenziando che l’ufficio situato al primo piano presentava sicura autonomia funzionale rispetto al laboratorio collocato al piano seminterrato e anche potenziale autonomia reddituale e che l’omessa comunicazione preventiva delle ragioni ostative all’accoglimento della pretesa del privato non rilevava quale profilo di illegittimità del provvedimento gravato,di diniego di quella pretesa, atteso che l’Amministrazione era vincolata ad adottarlo. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Trento, l’Ufficio del catasto di Tione e l’Agenzia delle Entrate non hanno svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 40 dPR n. 1152/1949, 2, comma 1, dm 2.1.1998, n. 28, 817 c.c. e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’ufficio posto al primo piano poteva essere utilizzato solo unitamente al laboratorio posizionato al piano seminterrato, alla stregua dell’art. 8 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Carisolo, che vieta la realizzazione di uffici autonomi e non collegati con l’attività produttiva. 1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Il d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, prevede che "il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento". A norma del successivo art. 62 poi: "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare". Questa Corte (cfr. Cass.34002/2019; Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015) ha già affermato che "Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. Inoltre, "in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. (Cass. n. 22103 del 2018). Dalle considerazioni che precedono deriva che, ai fini del classamento di un bene, occorre valutare e valorizzare altresì la normativa urbanistica, non potendosi attribuire allo stesso una destinazione catastale in contrasto con la regolamentazione urbanistica. Nel caso di specie, la CTR non ha preso in considerazione che l’art. 8 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Carisolo, che vieta la realizzazione di uffici autonomi e non collegati con l’attività produttiva. In particolare, in base al primo comma, “Le attività produttive devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e provinciale in materia di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo.”. In base al secondo comma, “In queste zone sono ammesse soltanto attrezzature per attività produttive (industriali, artigianali, agricole, i magazzini, i depositi e le attività commerciali, ecc.), i relativi uffici amministrativi e simili, i servizi e le attrezzature collettive per il lavoratore con l'assoluta esclusione di qualsiasi insediamento residenziale salvo l'abitazione del dirigente (o proprietario) e/o del custode, per un volume utile residenziale non maggiore di mc 400 (vedi art. 9. Zone D) nel rispetto dei requisiti minimi previsti per le zone residenziali.”. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza qui impugnata va cassata. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 4 l.p. Provincia autonoma di Trento n. 23/1992, nonché la carenza di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il provvedimento di rigetto dell’istanza di variazione era privo di motivazione. 2.1. Il motivo è inammissibile, atteso che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria con il quale ha rigettato la sua denuncia di variazione, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di scrutinare la fondatezza della sua doglianza.Inoltre, poiché della questione non vi è menzione nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale fase e con quale atto processuale l’avesse tempestivamente sollevata. Infine, la parte della sentenza impugnata (cfr. fine pag. 16 del ricorso) non si riferisce alla motivazione dell’atto impositivo, bensì alla carenza di istruttoria prodromica alla sua adozione, avendo la CTR posto in rilievo che, in occasione del sopralluogo del 17.11.2015, era stato rilevato e verbalizzato che le due unità (del piano seminterrato e del primo piano) mantenevano “entrambe la propria autonoma capacità funzionale e reddituale, secondo quanto previsto dalla normativa catastale […]”. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 27 bis della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, 21 octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il provvedimento finale era illegittimo, in quanto non preceduto dalla comunicazione dei motivi che ostavano all’accoglimento della domanda. 3.1. Il motivo è fondato. L'annullabilità di un provvedimento amministrativo (nel caso di specie, di quello di rigetto dell’istanza di accatastamento dell’ufficio con il laboratorio) per la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7 della l. n. 241 del 1990, è esclusa: a) quanto ai provvedimenti di natura vincolata, al pari che per la violazione delle altre norme del procedimento, nel caso di evidenza della inidoneità dell'intervento dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto; b) quanto ai provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte della P.A. che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati (Sez. U, Sentenza n. 20680 del 09/08/2018). Il privato che impugni un provvedimento dell’Amministrazione non può limitarsi a denunciare la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la lesione della propria pretesa partecipativa, ma deve indicare o allegare gli elementi di fatto o valutativi che, se acquisiti, avrebbero potuto influire sulla decisione finale, poiché le garanzie procedimentali non costituiscono un mero rituale formalistico e il menzionato difetto di comunicazione è ininfluente ove risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Sez. 1, Ordinanza n. 29584 del 24/12/2020). Nel caso di specie, la CTR ha erroneamente ritenuto che l’Amministrazione fosse vincolata ad adottare un provvedimento di diniego della pretesa del privato, con la conseguenza che non rilevasse quale profilo di illegittimità del provvedimento gravato l’omessa comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento di quella pretesa. 4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 83, comma 7, lett. d), d.l. n. 18/2020, 127, 128 e 175 c.p.c. e 111 Cost. e della deliberazione del 15.4.2020 coordinata con quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR assunto la decisione in camera di consiglio, nonostante fosse agli atti la richiesta di discussione in pubblica udienza e mancasse invece l’espressa rinuncia alla discussione. 4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo e del terzo. 5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, in accoglimento del primo motivo, per quanto di ragione,e del quart o motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso , accoglie i l primo, nei limiti di cui in motivazione, ed il terzo , dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del pr
Sentenza Cassazione n. 31063/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris