Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05688/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 30261-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E URBINO, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 366/2018 depositata il 5.4.2018 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza n. 366/2018 resa pubblica il 5.4.2018 il Tribunale di Pesaro ha accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado (locale Giudice di Pace 176/2016) che aveva, invece, respinto la sua opposizione contro una ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di €. 2.080,00 per violazione dell’art. 2 della legge n. 386/1990 (emissione di due assegni per difetto di provvista).

Ha quindi annullato l’ordinanza ingiunzione e per giungere a tale conclusione ha osservato che alla data di emissione degli assegni la società rappresentata dall’appellante era già fallita, sicché, in base alle disposizioni della legge fallimentare, erano vietati i pagamenti.

Ad avviso del Tribunale, dunque, dal mancato pagamento degli assegni non potevano conseguire effetti sanzionatori. 2Contro la predetta pronuncia la Prefettura-[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Pesaro e Urbino ricorre per cassazione con un unico motivo, contrastato con controricorso dalla Ciotoracu.

La parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché, contrariamente a quanto si assume in controricorso, l’impugnazione contiene una critica adeguata in termini di violazione di legge, come si vedrà a breve. 1.2Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso, osserva la Corte che con esso la Prefettura denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 386/1990 e 1176 cc, nonché manifesta contraddittorietà della motivazione, per non avere il giudice d’appello considerato che la norma punisce “chiunque” emette un assegno senza provvista nel momento della presentazione, limitandosi a valorizzare il fallimento della società al momento dell’emissione dei titoli senza verificare che gli assegni erano anche postdatati ed emessi quindi prima che intervenisse la dichiarazione di fallimento della società di cui la Ciotoracu era legale rappresentante.

Il Tribunale –rileva la ricorrente – ha dunque considerato solo la data apparente dell’emissione degli assegni.

Osserva inoltre la Prefettura che la sanzione amministrativa grava sulla persona fisica che emette l’assegno e ad essa va rapportato l’elemento psicologico.

Evidenzia inoltre la violazione del dovere di diligenza media da parte del legale rappresentante della società che emette assegni postdatati risultati privi di copertura.

Il motivo è fondato.

Come costantemente affermato da questa Corte di legittimità gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 386 del 1990 possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l'autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3451 del 13/02/2018 Rv. 647051; Sez. 2, Sentenza n. 10417 del 29/04/2010 Rv. 612876).

Sempre in materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista, è stato altresì affermato che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale, non solo non si attenga al dovere di controllare l'andamento del proprio conto bancario, al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all'incasso ma, oltre a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la post- datazione degli assegni - indicativa, di per sé, di scarsa liquidità - il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17821 del 22/06/2021 Rv. 661596; Sez. 2, Sentenza n. 18345 del 23/08/2006 Rv. 592678).

Nel caso in esame, il Tribunale si è discostato da tali insegnamenti, avendo valorizzato principi della legge fallimentare che invece, non rilevano ai fini della sussistenza della violazione amministrativa di cui si discute perché il divieto per il fallito di eseguire pagamenti ai creditori non fa venir meno il divieto – rivolto, lo si ripete, a “chiunque” - di emissione di assegni senza copertura.

A tale errore di diritto si aggiunge il fatto che il Tribunale non ha neppure verificato se si trattasse di assegni post datati, con le dovute conseguenze sull’elemento psicologico dell’emittente.

La sentenza va dunque cassata per nuovo esame.

Il giudice di rinvio, che si individua nel medesimo Tribunale in diversa composizione soggettiva, si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati e, all’esito, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 30261-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E URBINO, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 366/2018 depositata il 5.4.2018 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza n. 366/2018 resa pubblica il 5.4.2018 il Tribunale di Pesaro ha accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado (locale Giudice di Pace 176/2016) che aveva, invece, respinto la sua opposizione contro una ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di €. 2.080,00 per violazione dell’art. 2 della legge n. 386/1990 (emissione di due assegni per difetto di provvista). Ha quindi annullato l’ordinanza ingiunzione e per giungere a tale conclusione ha osservato che alla data di emissione degli assegni la società rappresentata dall’appellante era già fallita, sicché, in base alle disposizioni della legge fallimentare, erano vietati i pagamenti. Ad avviso del Tribunale, dunque, dal mancato pagamento degli assegni non potevano conseguire effetti sanzionatori. 2Contro la predetta pronuncia la Prefettura-[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Pesaro e Urbino ricorre per cassazione con un unico motivo, contrastato con controricorso dalla Ciotoracu. La parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché, contrariamente a quanto si assume in controricorso, l’impugnazione contiene una critica adeguata in termini di violazione di legge, come si vedrà a breve. 1.2Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso, osserva la Corte che con esso la Prefettura denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 386/1990 e 1176 cc, nonché manifesta contraddittorietà della motivazione, per non avere il giudice d’appello considerato che la norma punisce “chiunque” emette un assegno senza provvista nel momento della presentazione, limitandosi a valorizzare il fallimento della società al momento dell’emissione dei titoli senza verificare che gli assegni erano anche postdatati ed emessi quindi prima che intervenisse la dichiarazione di fallimento della società di cui la Ciotoracu era legale rappresentante. Il Tribunale –rileva la ricorrente – ha dunque considerato solo la data apparente dell’emissione degli assegni. Osserva inoltre la Prefettura che la sanzione amministrativa grava sulla persona fisica che emette l’assegno e ad essa va rapportato l’elemento psicologico. Evidenzia inoltre la violazione del dovere di diligenza media da parte del legale rappresentante della società che emette assegni postdatati risultati privi di copertura. Il motivo è fondato. Come costantemente affermato da questa Corte di legittimità gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 386 del 1990 possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l'autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3451 del 13/02/2018 Rv. 647051; Sez. 2, Sentenza n. 10417 del 29/04/2010 Rv. 612876). Sempre in materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista, è stato altresì affermato che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale, non solo non si attenga al dovere di controllare l'andamento del proprio conto bancario, al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all'incasso ma, oltre a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la post- datazione degli assegni - indicativa, di per sé, di scarsa liquidità - il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17821 del 22/06/2021 Rv. 661596; Sez. 2, Sentenza n. 18345 del 23/08/2006 Rv. 592678). Nel caso in esame, il Tribunale si è discostato da tali insegnamenti, avendo valorizzato principi della legge fallimentare che invece, non rilevano ai fini della sussistenza della violazione amministrativa di cui si discute perché il divieto per il fallito di eseguire pagamenti ai creditori non fa venir meno il divieto – rivolto, lo si ripete, a “chiunque” - di emissione di assegni senza copertura. A tale errore di diritto si aggiunge il fatto che il Tribunale non ha neppure verificato se si trattasse di assegni post datati, con le dovute conseguenze sull’elemento psicologico dell’emittente. La sentenza va dunque cassata per nuovo esame. Il giudice di rinvio, che si individua nel medesimo Tribunale in diversa composizione soggettiva, si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati e, all’esito, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per l
Sentenza Cassazione n. 05688/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris