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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 17299/2026

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enza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di Pistoiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data25.2.2025 del Tribunale di Pistoia di condanna alla pena di 1.000 euro di ammenda per ilreato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975;Rilevato che l’unico motivo di ricorso formula censure manifestamente infondate circa ladeterminazione del trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, che la sentenza impugnata ha invece negato conmotivazione congrua ed esaustiva;Considerato, in particolare, che il ricorrente adduce genericamente, da un lato, la scarsarilevanza del fatto, che in realtà il tribunale ha espressamente escluso, valorizzando inveceche il porto illecito si riferisse ad un coltello a serramanico, e, dall’altro, che l’imputato nonaveva comunque utilizzato o minacciato di utilizzare il coltello, ma così introducendo unargomento del tutto inconferente rispetto alla contestazione di mero porto dell’arma;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di Pistoiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data25.2.2025 del Tribunale di Pistoia di condanna alla pena di 1.000 euro di ammenda per ilreato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975;Rilevato che l’unico motivo di ricorso formula censure manifestamente infondate circa ladeterminazione del trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, che la sentenza impugnata ha invece negato conmotivazione congrua ed esaustiva;Considerato, in particolare, che il ricorrente adduce genericamente, da un lato, la scarsarilevanza del fatto, che in realtà il tribunale ha espressamente escluso, valorizzando inveceche il porto illecito si riferisse ad un coltello a serramanico, e, dall’altro, che l’imputato nonaveva comunque utilizzato o minacciato di utilizzare il coltello, ma così introducendo unargomento del tutto inconferente rispetto alla contestazione di mero porto dell’arma;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17299/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris