CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25171/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 14 aprile 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la ,requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso; lette le conclusioni della difesa, con le quali è stata ribadita la fondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado dal Tribunale di L'Aquila alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di evasione allo stesso ascritto mentre è stato mandato assolto per la resistenza ex art 337 cod. pen. allo stesso parimenti contestata. 2. Hanno proposto appello il prevenuto e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila e la Corte di appello di L'Aquila, accogliendo il gravame della parte pubblica, con la sentenza descritta in epigrafe ha condannato il ricorrente anche per la resistenza ex art 337 cod. pen. 3. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta l'omessa notificazione dell'appello proposto dal Pubblico ministero con conseguente violazione ai sensi della lettera c) dell'art 606 cod. proc. pen. A tal fine si evidenzia che il giudizio è stato tretato con il rito cartolare e che, omessa la notifica del gravame proposto dalla parte pubblica, il ricorrente non ha mai avuto contezza della detta impugnazione, anche perché le conclusioni della Procura Generale, puntualmente comunicate, senza fare cenno all'appello della parte pubblica, contenevano esclusivamente la richiesta di conferma della sentenza impugnata. Da qui la radicale violazione delle prerogative difensive dell'imputato posta a supporto del chiesto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'infondatezza dell'unico motivo di impugnazione porta alla reiezione del ricorso. 2. Sono pacifici due elementi di giudizio. Per; un verso, va rimarcato che il giudizio di appello in questione è stato trattato con le forme proprie del giudizio cartolare previsto e disciplinato dall'art. 23 bis del decreto legge n. 137 del 2020 convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 176 del 2020, non avendo le parti fatto richiesta di trattazione orale; per altro verso è anche incontroverso che l'appello proposto dalla parte pubblica avverso la medesima sentenza sottoposta ad analogo gravame dalla difese del ricorrente non è stato mai notificato alla parte privata, violando il disposto di cui all'art 584 cod. proc. pen. 3.Ciò premesso, secondo la costante interpretazione offerta da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 4492 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 265954; Sez. 2, n. 38827 del 04/07/2019, Rv. 277096), l'omessa notifica dell'atto di appello, anche di quello incidentale, non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inam4missibilità del gravame, comportando 'unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto (contro) interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito. 4. Nel caso, ad avviso della difesaisiffatta regola interpretativa, che trova essenziale ragione giustificativa nella neutralizzazione di qualsivoglia lesione delle prerogative difensive offerta dalla possibilità, per l'imputato, di avere piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio garantitb dall'udienza, camerale o pubblica, non potrebbe trovare applicazione in considerazione delle peculiarità del rito cartolare, che rende tale momento di confronto processuale solo eventuale: in particolare, ignorando la contestuale pendenza dell'appello interposto dalla parte pubblica, la difesa dell'imputato, facendo unicamente affidamento sul proprio gravame, potrebbe ritenere non necessario fare istanza di trattazione orale, trascurando anche ogni ulteriore contatto o accesso al fascicolo d'ufficio, non necessariamente funzionale agli sviluppi della relativa attività processuale. Da qui l'affermata violazione delle relative prerogative difensive, vieppiù corroborata, nel caso, dal contenuto delle conclusioni della parte pubblica comunicate al difensore dell'imputato, con le quali, effettivamente, si contrastava unicamente il gravame della parte privata senza fare cenno all'appello proposto dalla Procura. 5.Siffatto assunto, per quanto suggestivo, nella sua stessa linea logica è tuttavia smentito in radice dalla disamina degli atti trasmessi, all'evidenza consentita dalla' natura del vizio prospettato. Emerge, in particolare, così come puntualmente evidenziato anche dalla Procura Generale nella sua requisitoria scritta, che l'avviso relativo alla fissazione dell'udienza conteneva il riferimento ad entrambe le impugnazioni, privata e pubblica. Tanto favoriva, senza spazio al dubbio, l'istaurazione del contraddittorio anche in relazione al gravame della parte pubblica, per quanto non notificato: data notizia della pendenza, infatti, si consentiva alla difesa di conoscere e prendere posizione sul grav:anne della Procura, consultando il fascicolo processuale e replicando con le conclusioni scritte o se del caso instando per la trattazione orale, così da ovviare alla irregolarità sancita dalla riscontrata violazione dell'art. 584 cod. proc. pen. 6. L'inerzia colpevolmente mostrata sul punto rende conseguentemente indifferente al fine la violazione rassegnata, imponendo in coerenza la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor