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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 29421/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e AhmetovicSabina;considerato che i due ricorsi, formulati in maniera identica, che deduconoerronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazionedi responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non sono sorretti daconcreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente icapi o punti ai quali si riferiscono i ricorsi e non si coniugano alla enunciazione dispecifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati difatto che le sorreggono;che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzatanon solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delleragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, perl'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e AhmetovicSabina;considerato che i due ricorsi, formulati in maniera identica, che deduconoerronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazionedi responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non sono sorretti daconcreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente icapi o punti ai quali si riferiscono i ricorsi e non si coniugano alla enunciazione dispecifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati difatto che le sorreggono;che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzatanon solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delleragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, perl'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29421/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris