CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16043/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, via Cola di Rienzo 149 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 3103 /20 2 0 , depositata il1° dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 1° dicembre 2020, di Oggetto: concorrenza sleale reiezione del suo appello per la riforma de l l a sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda (riconvenzionale) di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento dei danni derivanti da atti di concorrenza sleale; -la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando , tra le altre considerazioni,che le allegate diffusioni di notizie poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non presentava no carattere denigratorio e che, quanto alla contestata vendita di beni o servizi a prezzi «ribassati», tale pratica non costituiva, di per sé , atto idoneo a integrare la fattispecie illecita invocata; -il ricorso è affidato a quattro motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia la v iolazione o falsa applicazione degli artt.329 e 346 c od. proc. civ. , per aver la Corte di appello escluso che le condotte contestate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituissero atti di concorrenza sleale, benché sul punto si fosse formato un giudicato interno, in conseguenza dell’accertamento della natura illecita di tali atti compiuta dal giudice di primo grado – che aveva respinto la domanda risarcitoria per mancata prova del danno subito dall’attrice –con statuizione non raggiunta da specifica; -il motivo è infondato; -a sostegno della censura parte ricorrente richiama il passaggio della sentenza di primo grado che così recita: «In merito alla domanda riconvenzionale, anche parte convenuta, [OSCURATO:PERSONA], non ha dato prova delpregiudizio arrecato da parte attrice, [OSCURATO:PERSONA], ed anche tale domanda è da rigettare; ancorché qualificabile ai sensi del n. 2 e deln. 3 dell’art. 2598 c.c.»; - s econdo la parte tale passaggio cont errebbe l’accertamento del giudice in ordine alla illiceità delle condotte poste in essere dalla odierna controricorrente, in quanto integranti gli estremi degli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598, nn. 2 e 3, cod. civ.; - tale Collegio dissente da siffatta interpretazione della sentenza, in quanto l’espressione «ancorché qualificabile ai sensi del n. 2 e deln. 3 dell’art. 2598 c.c.»non consente di ritenere in modo inequivocabile che il giudice abbia compiuto un puntuale accertamento in ordine ai caratteri delle condotte in esame e alla loro idoneità a integrare gli estremi degli atti di concorrenza sleale, attesa la non univocità della locuzione utilizzata; - non può, dunque, escludersi che il giudice di primo grado abbia respinto la domanda dell’odierna ricorrente sul fondamento delcriterio della cd. ragione più liquida, rappresentata dalla mancata prova del danno lamentato, senza procedere ad alcuna valutazione in ordine alla liceità o meno degli atti posti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur non esclusa in radice; - né, in senso contrario, può assumere rilevanza l a circostanza – dedotta dalla ricorrente – della asserita mancata contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell’esistenza degli atti di concorrenza sleale a lei imputati , in quanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine all’ammissibilità della deduzione sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza, si tratta di un elemento non pertinente ai fini dell’interpretazione della sentenza, attenendo alla prova dei fatti allegati; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione de gli artt.2598, nn. 2 e 3 , c od . c iv ., 115 , primo comma , e 116 c od. proc. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che le missive e i comportamenti tenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non integrassero atti di concorrenza sleale omettendo di porre a fondamento della propria decisione «i fatti non specificamente contestati e le prove proposte dalle parti con il dovuto prudente apprezzamento»; -con il terzo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la sentenza di appello non hapreso in considerazione il fatto che l’invio della lettera 6 giugno 2013 allaMetodo s.p.a. aveva inibito l’acquisizione alla ricorrente di tutta la clientela che utilizzava il software«[OSCURATO:SOCIETA]»; -con riferimento a tali due doglianze evidenzia, in particolare, l’omessa considerazione del fatto che il soggetto cui era stata indirizzata la missiva del 6 giugno 2013 non era un singolo cliente ma la [OSCURATO:SOCIETA]., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., ossia la società proprietaria del software «[OSCURATO:SOCIETA]», unica che avrebbe potuto consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’acquisizione della clientela utilizzatrice del software medesimo,e che, per effetto di tale missiva, la clientela eraeffettivamente stata acquisita da altro competitor; - contesta, inoltre, la valutazione del giudice di merito che aveva escluso il carattere denigratorio di tale missiva e ignorato il fatto che l’attività denigratoria presentava carattere sistematico ed era volta alla eliminazione del concorrente dal mercato; - sottolinea, infine, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva mai negato l’esistenza degliatti di concorrenza sleale a lei ascritti; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. presuppone l’allegazione che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. richiede l’allegazione che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(cfr. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867); -pertanto, laddove, come nel caso in esame , si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento delle prov e , la censura è non ammissibile, se non in relazione alla violazione del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non prospettata, tuttavia, dai ricorrenti (così, Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867); - sotto tale ultimo profilo, la censura è del pari inammissibile, ricorrendo una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di censure per omesso esame di fatti decisivi e controversi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; -inammissibile, altresì, è la doglianza della violazione del principio di non contestazione poiché, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla autosufficienza della deduzione, tale principio opera con riferimento allecircostanze di fatto dedotte in giudizio e non anche alla loro componente valutativa, in relazione alla quale non sussiste alcun onere di contestazione (cfr. Cass. 5 marzo 2020, n. 6172; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744); -con il quarto motivo lamenta la viola zione e falsa applicazione de gli artt.1226, 2056 , 2600 e 2697 c od. civ. e 115 e 116 c od . p roc . c iv ., per aver la sentenza impugnata ritenuto la domanda del tutto sfornita di prova rispetto alquantum del risa rcimento ; -il motivo è inammissibile, in quanto la statuizione contestata è stata resa dallaCorte di appello in via meramente ipotetica, nell’eventualità che fosse stata dimostrato il carattere illecito delle condotte imputate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;- da ciò consegue che l ’assenza di utili censure della ratio decidendi rappresentata dall’insussistenza dei fatti illeciti ascritti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rende privadi interesse la doglianz a in esame, poiché in nessun caso potrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641); - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p