Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 659/2011
ECLI:EU:C:2011:554
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’8 settembre 2011 (
1
)
Causa C‑81/10 P
[OSCURATO:PERSONA] SA
«Impugnazione – Aiuti di Stato a favore di [OSCURATO:PERSONA] – Nozioni di «aiuto di Stato» e di «vantaggio» connesse al regime di assoggettamento di [OSCURATO:PERSONA] alla tassa professionale
per gli anni 1994‑2002 – Compensazione – Principio di legittimo affidamento – Termine di prescrizione – Obbligo di motivazione e principio di certezza del diritto»
I –
Introduzione
1.
Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del
Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 novembre 2009, cause riunite T‑427/04 e T‑17/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. II‑4315, in prosieguo: la «sentenza impugnata») (
2
), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica francese (causa T‑427/04) e dalla
[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑17/05) avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 2004, 2005/709/CE, relativa all’aiuto di Stato
al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] [notificata con il numero C(2004) 3061] (in prosieguo:
la «decisione controversa») (
3
).
2.
La presente causa è connessa all’evoluzione del regime giuridico della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della liberalizzazione del
settore delle telecomunicazioni e solleva questioni relative all’individuazione di un vantaggio nel contesto di misure fiscali,
nonché alla tutela giuridica accordata ai beneficiari di una misura fiscale che risulta essere un aiuto di Stato illegale.
3.
Fino al 1990, le attività esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA] competevano ad una direzione del ministero francese responsabile
delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (PTT). [OSCURATO:PERSONA] è stata costituita, sotto forma di persona giuridica di diritto pubblico
sui generis, a decorrere dal 1° gennaio 1991, con legge 2 luglio 1990, n. 90‑568, relativa all’organizzazione del servizio
pubblico delle poste e telecomunicazioni (
4
). In forza della legge 26 luglio 1996, n. 96‑660, relativa all’impresa nazionale [OSCURATO:PERSONA] (
5
), quest’ultima è stata trasformata, a decorrere dal 31 dicembre 1998, in un’impresa nazionale, della quale lo Stato, al momento
dei fatti all’origine della presente controversia, deteneva, direttamente o indirettamente, oltre la metà del capitale sociale.
[OSCURATO:PERSONA] era pertanto disciplinata dalla legge n. 90‑568 e, per il resto, nei limiti in cui ciò non contrastava con
detta legge, assoggettata alla normativa applicabile alle società per azioni.
II –
Contesto normativo
4.
Il regolamento (CE) n. 659/1999 (
6
) è stato adottato per codificare la prassi costante sviluppata e stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nell’applicazione dell’art. 88 CE,
allo scopo di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto. Detto regolamento è entrato in vigore il 16 aprile 1999.
5.
Il quattordicesimo ‘considerando’ del suddetto regolamento dichiara che «per ragioni di certezza del diritto, è opportuno
fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero».
6.
Ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999:
«1. I poteri della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.
2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come
aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] o da uno Stato membro, che agisca su
richiesta della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’aiuto illegale, interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire
il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di un procedimento
dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».
III –
Fatti all’origine della controversia
A –
Disposizioni nazionali che stabiliscono il regime fiscale applicabile alla [OSCURATO:PERSONA]
1. Assoggettamento della [OSCURATO:PERSONA] alla tassa professionale. Regime generale della tassa professionale (
7
)
7.
Come riassunto ai punti 16‑24 della sentenza impugnata, la tassa professionale è un’imposta locale la cui disciplina è determinata
per legge e codificata nel code général des impôts (codice generale delle imposte). La tassa professionale è dovuta ogni anno
dalle persone fisiche e giuridiche che, al 1° gennaio, esercitino a titolo professionale un’attività autonoma. La tassa professionale
è determinata in funzione della capacità contributiva dei soggetti passivi, valutata secondo criteri economici in relazione
all’importanza delle attività da essi esercitate sul territorio dell’ente territoriale beneficiario.
8.
Conseguentemente, la tassa professionale è un’imposta le cui basi imponibili sono costituite non dall’utile ricavato tramite
l’attività dell’impresa, bensì, al momento dei fatti all’origine della presente controversia, da una frazione del valore dei
fattori di produzione – capitale e lavoro – impiegati dal contribuente in ciascun comune nel quale l’imposta veniva liquidata.
9.
Ai fini delle imposte liquidate per gli anni 1994‑2002, nel caso di persone giuridiche soggette all’imposta sulle società,
la base imponibile della tassa professionale comprendeva, da una parte, il valore locativo delle immobilizzazioni materiali
di cui il contribuente disponeva ai fini della sua attività professionale durante il periodo di riferimento e, dall’altra,
una frazione dei salari corrisposti durante il periodo di riferimento. Il periodo di riferimento summenzionato è il penultimo
anno precedente a quello dell’imposizione, qualora l’esercizio coincida con l’anno civile, o, altrimenti, l’esercizio chiuso
nel penultimo anno precedente a quello dell’imposizione.
10.
La tassa professionale viene liquidata in ciascun comune in cui il contribuente dispone di locali o di beni fondiari, tenendo
conto del valore locativo dei beni in esso situati o ad esso connessi e dei salari corrisposti al personale.
2. Norme applicabili alla [OSCURATO:PERSONA]
a) Sul principio dell’assoggettamento alle imposte di diritto comune
11.
La legge n. 90‑568, da cui risulta la creazione della [OSCURATO:PERSONA], prevede disposizioni particolari in tema di fiscalità.
Salvo talune deroghe, la [OSCURATO:PERSONA] è in linea di principio assoggettata alle imposte e alle tasse cui sarebbero assoggettate
imprese private che effettuino operazioni identiche.
b) Sul prelievo forfettario
12.
Fino al 1° gennaio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere assoggettata soltanto alle imposte e alle tasse effettivamente istituite
dallo Stato. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] non era soggetta, in particolare, né all’imposta sulle società né alle imposte
locali, tra cui la tassa professionale. In cambio, per gli anni 1991‑1993, la [OSCURATO:PERSONA] doveva versare un contributo
determinato annualmente dalla legge finanziaria, entro il limite di un importo la cui base, al netto dell’attualizzazione,
era pari al saldo conseguito dal bilancio allegato delle telecomunicazioni per il 1989.
c) Sul regime speciale d’imposizione a partire dal 1994
13.
L’imposta, che ai fini del calcolo delle basi imponibili seguiva le norme generali previste dal code général des impôts, era
liquidata applicando un’aliquota media ponderata nazionale risultante dalle aliquote deliberate l’anno precedente dall’insieme
degli enti locali. [OSCURATO:PERSONA] veniva, inoltre, applicata un’aliquota dell’1,9% anziché dell’8% a titolo di spese
di gestione.
14.
In proposito, desidero innanzi tutto osservare che la tassa professionale viene in tal modo riscossa dalle autorità fiscali
dello Stato e non dagli enti territoriali interessati. Le somme prelevate dallo Stato a titolo delle suddette spese di gestione
erano destinate a compensare gli oneri sostenuti dagli uffici tributari per le attività di formazione dei ruoli e di riscossione
della tassa professionale per conto degli enti locali.
15.
Il gettito dell’imposta doveva essere versato allo Stato o, per la parte eccedente i tributi assolti per il 1994, adeguati
ogni anno alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, al Fondo nazionale di perequazione della tassa professionale.
16.
Il regime particolare d’imposizione alla tassa professionale, che era previsto senza limitazione di durata, è stato soppresso
dalla legge finanziaria per il 2003 (
8
).
B –
Il procedimento amministrativo che precede l’adozione della decisione controversa
17.
In data 13 marzo 2001, l’Associazione degli enti locali per il ripristino della tassa professionale della [OSCURATO:PERSONA] e
di [OSCURATO:PERSONA] in base al diritto comune si rivolgeva alla [OSCURATO:PERSONA] presentando una denuncia, secondo la quale il regime speciale
d’imposizione costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. La denunciante menzionava, in particolare,
la perdita di entrate risultante, per taluni comuni, dall’applicazione di un’aliquota media ponderata nazionale.
18.
In seguito a detta denuncia, il 28 giugno 2001, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di avviare il procedimento preliminare di esame del
regime speciale d’imposizione e ha inviato alla Repubblica francese una richiesta di informazioni a tal riguardo.
19.
Il 30 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88,
n. 2, CE in relazione, segnatamente, all’esenzione dalla tassa professionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato dal
1991 al 1993 e al regime speciale d’imposizione. Nella decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] stimava il vantaggio procurato alla
[OSCURATO:PERSONA] in circa 1 miliardo di FRF per anno dal 1994 (punti 73 e 74). La decisione di avvio è stata pubblicata il 12
marzo 2003 (
9
).
20.
Nell’ambito degli scambi di corrispondenza tra le autorità francesi e la [OSCURATO:PERSONA], con fax del 5 luglio 2004, la Repubblica
francese, pur insistendo sul carattere approssimativo delle sue stime, sottoponeva una nuova simulazione delle conseguenze
finanziarie dell’applicazione del regime di assoggettamento della [OSCURATO:PERSONA] alla tassa professionale dal 1991 al 2002.
Dalla nuova stima, effettuata sulla base del versamento a titolo di tassa professionale cui la [OSCURATO:PERSONA] era stata effettivamente
assoggettata per il 2003, risultava che, nel corso di tale periodo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva subito un’imposizione in eccesso
superiore ad EUR 1,7 miliardi al netto dell’attualizzazione.
C –
La decisione controversa
21.
Il 19 e il 20 luglio 2004, in occasione della sua 1667
a
riunione, il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] approvava un progetto di decisione che dichiarava che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva beneficiato di un aiuto di Stato a causa del regime speciale d’imposizione, durante il periodo 1994‑2002, e delegava
il membro incaricato della concorrenza ad adottare, con il consenso del presidente, la versione definitiva della decisione
in lingua francese, l’unica facente fede.
22.
Il 2 agosto 2004 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione controversa che veniva notificata alla Repubblica francese in data 3 agosto 2004.
23.
Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato anzitutto che si poteva ritenere che il prelievo forfettario per
il periodo 1991‑1993 sostituisse la tassa professionale di regola dovuta per quegli stessi anni. Pertanto, l’esenzione dalla
tassa professionale durante tale periodo non costituirebbe un aiuto di Stato (punti 22‑33 e 53 della decisione controversa).
24.
[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, per contro, che il regime speciale d’imposizione applicabile dal 1994 al 2002 istituiva un aiuto
di Stato rappresentato dalla differenza tra l’imposizione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sopportare in forza del diritto
comune e l’importo dei versamenti a titolo di tassa professionale effettivamente posti a suo carico (in prosieguo: la «differenza
d’imposizione»). Tale aiuto nuovo, cui era stata illegittimamente data esecuzione era, inoltre, incompatibile con il mercato
comune. Di conseguenza, esso doveva essere recuperato (punti 34‑53 della decisione controversa).
25.
Per qualificare il regime speciale d’imposizione come aiuto di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto il seguente ragionamento.
26.
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato per quali motivi a suo giudizio si doveva respingere l’argomento delle autorità
francesi secondo il quale il vantaggio constatato durante il periodo 1994‑2002 era più che compensato dall’importo del prelievo
forfettario al quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata assoggettata durante il periodo 1991‑1993 (punti 35‑41 della decisione controversa).
27.
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la differenza d’imposizione costituiva un vantaggio per la [OSCURATO:PERSONA],
concesso mediante risorse che avrebbero dovuto integrare il bilancio dello Stato, e, pertanto, rappresentava un aiuto di Stato
(punto 42 della decisione controversa).
28.
In terzo luogo, ai punti 43 e 44 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non poter prendere in considerazione,
in fase di adozione di una decisione che constata l’esistenza di un aiuto di Stato, l’argomento della Repubblica francese
secondo cui, per determinare il vantaggio netto di cui ha beneficiato la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe necessario tenere conto della
riduzione delle basi dell’imposta sulle società che sarebbe derivata dal pagamento di somme maggiori a titolo di tassa professionale.
29.
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA], respingendo gli argomenti addotti dalla Repubblica francese secondo cui l’aiuto controverso
non poteva essere recuperato in ragione dell’applicazione delle norme di prescrizione previste all’art. 15 del regolamento
n. 659/1999, ha considerato che l’aiuto controverso costituiva un aiuto nuovo e non un aiuto esistente (punto 45 della decisione
controversa). [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che, giacché il primo aiuto individuato era stato concesso per il 1994, ovvero meno
di dieci anni prima del 28 giugno 2001, l’aiuto controverso doveva essere recuperato nella sua totalità (punto 51 della decisione
controversa).
30.
In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le autorità francesi non avevano addotto alcun argomento preciso a sostegno
della compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato comune e che essa non ravvisava alcun fondamento giuridico sulla
base del quale esso potesse essere dichiarato compatibile con il mercato comune (punto 52 della decisione controversa).
31.
Pertanto, al punto 53 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, da un lato, che il regime della tassa professionale
applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 1991‑1993 non costituiva un aiuto di Stato e, dall’altro, che la differenza d’imposizione
di cui aveva beneficiato la [OSCURATO:PERSONA], nel periodo 1994‑2002, in conseguenza del regime speciale d’imposizione, costituiva
un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e cui era stata data esecuzione illegalmente, il quale doveva, pertanto,
essere recuperato.
32.
Riguardo all’importo da recuperare, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’aiuto ammontasse a una somma – al netto degli interessi
– compresa tra EUR 798 milioni e EUR 1,14 miliardi (punti 54‑59 della decisione controversa). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’importo
esatto da recuperare doveva essere determinato dalle autorità francesi, conformemente al loro dovere di cooperazione leale,
in fase di esecuzione della decisione controversa (punti 59 e 60 della decisione controversa).
33.
L’art. 1 del dispositivo della decisione controversa così recita:
«L’aiuto di Stato, concesso illegalmente dalla [Repubblica francese], in contrasto con l’articolo 88, paragrafo 3, [...] CE,
in favore di [OSCURATO:PERSONA] mediante il regime della tassa professionale applicabile a tale impresa nel periodo 1° gennaio 1994
– 31 dicembre 2002 [...] è incompatibile con il mercato comune».
34.
Il 25 ottobre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso per inadempimento diretto a far dichiarare dalla Corte che, avendo
omesso di dare esecuzione, entro il termine impartito, alla decisione controversa, la Repubblica francese era venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 3 della decisione controversa, dell’art. 249, quarto comma, CE nonché
dell’art. 10 CE. Con sentenza 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
10
), la Corte ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA].
IV –
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
35.
Nell’ambito del loro ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa, la Repubblica francese
e la [OSCURATO:PERSONA] hanno in sostanza fatto valere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente concluso, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato di un aiuto di Stato illegale e, dall’altro, che tale aiuto doveva essere recuperato (
11
).
36.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi invocati dalla Repubblica francese e dalla [OSCURATO:PERSONA]
confermando, dunque, la legittimità della decisione controversa.
V –
Sull’impugnazione e il trattamento dei motivi
37.
I motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione sono cinque, il secondo dei quali è diviso in tre parti e il
terzo in due. [OSCURATO:PERSONA] addebita in sostanza al Tribunale la violazione delle nozioni di aiuto di Stato e di vantaggio,
nonché la violazione del principio di legittimo affidamento. Essa solleva altresì un difetto di motivazione della sentenza
impugnata in risposta agli argomenti relativi al principio di prescrizione. Infine, per quanto riguarda il motivo relativo
alla violazione del principio di certezza del diritto, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto e da
un difetto di motivazione.
38.
Va innanzi tutto osservato che, a prescindere dal numero di motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua impugnazione,
quest’ultima riguarda principalmente tre aspetti.
39.
Il primo aspetto, che forma l’oggetto del primo e del secondo motivo, è relativo alla nozione di aiuto di Stato e a quella
di vantaggio, che ne costituisce un elemento. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver travisato
la nozione di vantaggio avendo rifiutato di esaminare il regime derogatorio nel suo insieme. Nell’ambito del primo motivo,
relativo alla violazione della nozione di aiuto di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] si limita in realtà ad addebitare al Tribunale
un errore di diritto, in quanto quest’ultimo avrebbe ammesso che l’individuazione di un vantaggio non dipendeva dalle caratteristiche
proprie del regime, bensì da fattori esterni che hanno potuto essere accertati soltanto a posteriori. Giacché gli argomenti
sollevati nell’ambito di questi due motivi sono strettamente connessi, propongo di esaminarli congiuntamente sotto il titolo
comune relativo alla problematica dell’esistenza di un vantaggio.
40.
Il secondo aspetto riguarda il computo del termine di prescrizione che è esaminato nel quarto motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], segnatamente sotto il profilo di un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
41.
Il terzo aspetto, esaminato nel terzo e nel quinto motivo dell’impugnazione, riguarda la violazione di principi generali del
diritto quali il principio di legittimo affidamento e quello di certezza del diritto.
42.
Conseguentemente, propongo di analizzare l’impugnazione raggruppando i motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo gli aspetti
sopra descritti.
VI –
Sulle nozioni di aiuto di Stato e di vantaggio
(
12
)
A –
Sull’individuazione di un vantaggio
43.
La questione dell’individuazione di un vantaggio costituisce un elemento chiave della presente impugnazione, tanto sotto il
profilo sostanziale, quanto sotto quello temporale.
44.
In proposito, desidero rammentare che, secondo giurisprudenza costante, la qualificazione di una misura come aiuto di Stato
ai sensi del Trattato presuppone che sia soddisfatto ognuno dei quattro criteri cumulativi sui quali si fonda l’art. 87, n. 1,
CE (
13
). A norma di tale disposizione, costituiscono pertanto aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma, quelli che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza,
nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. La nozione di aiuto, ai sensi di questa disposizione, è più ampia
di quella di sovvenzione, poiché essa comprende non solo prestazioni positive, quali appunto le sovvenzioni, ma anche interventi
che, in forme diverse, riducono i costi che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa rispetto ad un’impresa che si trova
in una situazione paragonabile (
14
).
45.
Ne deriva che un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a talune imprese un’esenzione fiscale che,
pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria
più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (
15
). Del pari, può costituire un aiuto di Stato un provvedimento che accordi a determinate imprese una riduzione d’imposta o
un rinvio del pagamento dell’imposta normalmente dovuta.
46.
Per valutare se un siffatto vantaggio costituisca un aiuto ai sensi dell’art. 87 CE, si deve determinare se l’impresa beneficiaria
riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (
16
).
47.
Come ho già precisato nelle mie conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Government of [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑106/09 P e C‑107/09 P) (
17
), pendente dinanzi alla Corte, una misura che può essere considerata come un aiuto fiscale deve corrispondere ad un costo
fiscale. [OSCURATO:PERSONA] deve essere in grado di identificare il valore della perdita attuale o futura di gettito fiscale che
rappresenta l’ammontare dell’aiuto presunto. Il solo metodo di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone al fine di stimare il valore della
detta perdita è riferirsi ad un regime generale applicabile nell’ambito di riferimento che costituisce l’oggetto dell’esame.
48.
Orbene, nella sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea l’impossibilità di determinare se, alla data di instaurazione
del regime derogatorio, il regime controverso facesse sorgere un vantaggio tale da costituire un aiuto di Stato.
49.
Desidero innanzi tutto rammentare che la natura di tale argomento è ipotetica, posto che le autorità nazionali non hanno notificato
il regime istituito in virtù della legge n. 90‑568. Non è dunque possibile, in questa fase, conoscere il risultato cui, all’epoca,
l’esame della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto portare.
50.
Peraltro, sotto un profilo generale va osservato che la determinazione del valore preciso dell’aiuto concesso può rivelarsi
estremamente difficile per la [OSCURATO:PERSONA] nei casi di misure attuate nel corso di più anni.
51.
In proposito, senza voler sminuire le difficoltà relative a una valutazione ex ante, e in ogni caso prima dell’entrata in
vigore delle suddette misure, occorre operare una distinzione tra la possibilità di quantificare l’importo preciso dell’aiuto
e la possibilità di esaminare il progetto delle misure di cui trattasi ai sensi dell’art. 87 CE.
52.
È normale che, a differenza di un singolo aiuto concesso ad una determinata impresa, nell’ipotesi di un regime fiscale sotto
forma di regolamentazione relativa ad un determinato tipo di imposta applicabile ad un numero indefinito di beneficiari, per
la [OSCURATO:PERSONA] o per lo Stato membro non è possibile pervenire a una quantificazione precisa dell’aiuto ex ante.
53.
Tuttavia, nell’ambito della valutazione delle conseguenze – ancorché potenziali – sulla concorrenza del regime di cui trattasi,
siffatta circostanza non può esonerare lo Stato membro dal suo obbligo di notifica, né, in seguito, può privare la [OSCURATO:PERSONA]
della possibilità di esaminarlo e di qualificarlo alla luce delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.
54.
Pertanto, è da ritenersi dimostrata l’esistenza del vantaggio in quanto, richiamando il regime generale applicabile nell’ambito
del riferimento oggetto dell’esame, la [OSCURATO:PERSONA] è in grado di dimostrare l’esistenza di una perdita effettiva o potenziale
di gettito fiscale che rappresenta l’importo dell’aiuto presunto conferito alle ipotetiche imprese beneficiarie. Ciò detto,
la determinazione esatta del relativo valore riveste, in un primo momento, un’importanza unicamente secondaria che si manifesterà
all’atto dell’eventuale recupero se le misure considerate risulteranno illecite.
55.
Nella fattispecie, è necessario constatare che il modello fiscale cui era soggetta la [OSCURATO:PERSONA] nel periodo considerato
rappresenta un’eccezione rispetto al regime di diritto comune.
56.
[OSCURATO:PERSONA] era stata infatti assoggettata ad un regime fiscale specifico diretto a garantire che le risorse provenienti
dalla tassa professionale (in linea di principio riscossa a livello locale, secondo un’aliquota fissata per ogni comune) continuassero
a confluire nel bilancio generale dello Stato. Allo scopo di raggiungere tale obiettivo, la legge n. 90‑568 aveva creato una
tassa professionale «nazionale», applicabile alla [OSCURATO:PERSONA], calcolata sulla base di un’aliquota media ponderata mediante
aliquote applicabili nei comuni e riscossa nel luogo della sede principale della detta società.
57.
Durante il periodo 1991‑1993, in virtù del regime transitorio, la [OSCURATO:PERSONA] veniva esentata dall’imposta sulle società,
nonché dalle imposizioni locali, dietro pagamento di un prelievo fissato dalla legge. Ai sensi del regime definitivo applicabile
nel periodo 1994‑2002, la [OSCURATO:PERSONA] era soggetta sia al regime comune dell’imposta sulle società, sia al regime speciale
per le imposte locali, tra cui la tassa professionale. In proposito, è necessario aggiungere che la tassa professionale ha
dato luogo all’applicazione di un’ulteriore esenzione consistente in una riduzione delle spese di gestione percepite dallo
Stato a concorrenza dei tre quarti delle spese normalmente applicabili.
58.
Come risulta dal fascicolo, le disposizioni fiscali speciali applicabili alla [OSCURATO:PERSONA] non sono le uniche ad aver generato
il vantaggio. Invero, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’aiuto fosse costituito dalla differenza d’imposizione tra l’importo
dei versamenti della tassa professionale che l’impresa avrebbe dovuto versare se fosse stata soggetta all’imposta del diritto
comune e quello che le è stato effettivamente imputato in virtù delle disposizioni fiscali speciali. Tale configurazione ha
dunque prodotto un modello d’imposizione che consente una sottoimposizione.
59.
Si tratta pertanto di una configurazione mista in cui l’esistenza di un vantaggio deriva, da un lato, da un elemento fisso
legato al regime fiscale specifico applicato alla [OSCURATO:PERSONA] rispetto al regime di diritto comune e, dall’altro, da un
elemento variabile che dipende da circostanze di fatto, ossia l’ubicazione di fabbricati o di terreni in comuni diversi nonché
l’aliquota d’imposizione applicabile negli enti locali di cui trattasi.
60.
Tale metodo particolare di individuazione del vantaggio applicato nel caso di specie comporta conseguenze decisive sotto il
profilo della cadenza annuale del vantaggio, della possibilità di distinguere i due regimi d’imposizione a cui è stata successivamente
assoggettata la [OSCURATO:PERSONA], nonché del computo del termine di prescrizione.
61.
Infine, è importante rammentare che la specificità del regime applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] tra il 1994 e il 2003 non può
affatto escludere a priori la sua qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.
62.
In proposito, tengo a sottolineare che i motivi che avrebbero dovuto indurre le autorità francesi a notificare il regime d’imposizione
applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] vanno innanzi tutto cercati a livello della riduzione delle spese di gestione dall’8% all’1,9%.
Inoltre, è necessario sottolineare l’assenza di un meccanismo correttivo, nella legge n. 90‑568, che avrebbe permesso la verifica
annuale degli effetti del regime specifico sulla posizione concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA], in quanto il legislatore avrebbe
potuto accontentarsi di un mero trasferimento allo Stato del diritto alle entrate provenienti dalla tassa professionale della
[OSCURATO:PERSONA], senza introdurre altre modifiche rispetto al regime di diritto comune (
18
).
B –
Sulla violazione della nozione di vantaggio denunciata nel secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] – osservazioni preliminari
63.
Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita sostanzialmente al Tribunale un errore di diritto consistente nel travisamento
della nozione di vantaggio, avendo detto giudice dichiarato che il vantaggio è costituito dalla differenza d’imposizione,
il che lo ha condotto a rifiutare la compensazione tra i due periodi di imposta. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale
non avrebbe osservato l’obbligo di procedere ad un esame globale di tutte le disposizioni previste da un regime derogatorio,
violando così la suddetta nozione di vantaggio.
64.
Allo scopo di agevolare l’analisi dei diversi elementi giuridici addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della propria impugnazione,
analizzerò le parti del presente motivo in ordine inverso rispetto a quello proposto nell’impugnazione, iniziando dall’asserito
errore di diritto che riguarderebbe l’interpretazione del vantaggio definito nella decisione controversa, per poi analizzare
le questioni che ne derivano circa l’esame globale del regime e la questione della compensazione.
C –
Sulla seconda parte del secondo motivo relativo all’errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale nella sua interpretazione
della decisione controversa e sostituzione di motivazione
1. Argomenti delle parti
65.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente interpretato la decisione controversa ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA]
avesse considerato che l’aiuto di cui trattasi era costituito non dalle disposizioni fiscali particolari applicabili alla
[OSCURATO:PERSONA], bensì dalla differenza d’imposizione constatata su base annuale, sostituendo la propria motivazione a quella
della detta decisione.
66.
[OSCURATO:PERSONA] osserva che il punto 42 della decisione controversa si limita a concludere a favore dell’impossibilità di
una compensazione tra i due periodi d’imposizione. Tale punto non consentirebbe di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto
che l’aiuto di cui trattasi fosse costituito non dalle disposizioni fiscali particolari applicabili alla [OSCURATO:PERSONA], ma
dalla differenza d’imposizione accertata ogni anno per il quale era dovuta la tassa professionale.
67.
[OSCURATO:PERSONA] deduce altresì che siffatta interpretazione sarebbe peraltro manifestamente contraria al dispositivo della
decisione controversa, che stabilirebbe che l’aiuto in parola è costituito dal regime della tassa professionale applicabile
alla detta impresa durante il periodo 1° gennaio 1994‑31 dicembre 2002.
68.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che il motivo è inoperante e, in ogni caso, infondato. Infatti, le conclusioni cui sarebbe pervenuto
il Tribunale non dipenderebbero né dalla cadenza annuale della tassa professionale, né dalla constatazione secondo cui l’aiuto
consisteva nella differenza d’imposizione accertata anno per anno. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la cadenza annuale della
tassa professionale non potrebbe essere invocata, allorché risulta che altri elementi presenti nella motivazione del Tribunale
giustificano il rifiuto della compensazione tra il regime del prelievo forfettario e l’asserita sottoimposizione a titolo
della tassa professionale nel periodo 1994‑2002.
2. Valutazione
69.
Innanzi tutto, per quanto riguarda l’argomento esposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’asserita inoperatività del secondo motivo, è
sufficiente osservare che tale affermazione della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinta, posto che con questo motivo la [OSCURATO:PERSONA]
censura un elemento costitutivo del ragionamento seguito dal Tribunale.
70.
Con la seconda parte del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] censura le conclusioni del Tribunale espresse, in particolare,
ai punti 201 e 202 della sentenza impugnata.
71.
Al punto 201 anzidetto, il Tribunale richiama il punto 42 della decisione controversa relativo all’analisi del regime nel
periodo 1994‑2003, da cui emerge che «la differenza tra la tassa professionale effettivamente pagata da[lla [OSCURATO:PERSONA]]
e quella che avrebbe dovuto essere pagata in virtù del diritto comune dal 1° gennaio 1994 al 1° gennaio 2003 costituisce un
aiuto di Stato, dal momento che rappresenta un vantaggio per [la [OSCURATO:PERSONA]] concesso mediante risorse che altrimenti
avrebbero integrato il bilancio dello Stato».
72.
Pertanto, una volta esclusa ai punti precedenti della decisione controversa ogni compensazione tra i due regimi d’imposizione
in parola, come ribadita dalle autorità francesi, la [OSCURATO:PERSONA] è giunta alla conclusione secondo cui la differenza d’imposizione
accertata costituiva un aiuto di Stato.
73.
In proposito, è sufficiente rilevare che, al punto 201 della sentenza impugnata e senza commettere errori di diritto, il Tribunale
ha interpretato il testo della decisione controversa secondo cui l’aiuto di Stato risulterebbe dalla differenza d’imposizione.
Il Tribunale ha poi verificato l’effettività della suddetta differenza d’imposizione ai punti 219‑225 della sentenza impugnata,
ragionamento che non è stato oggetto di alcuna censura da parte della [OSCURATO:PERSONA] in tale ambito.
74.
Inoltre, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui
l’aiuto è costituito dalla differenza d’imposizione risultante dall’applicazione di disposizioni legislative che istituiscono
un regime derogatorio, rimane conforme al dispositivo della decisione controversa, da cui emerge che soltanto il regime applicabile
alla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 1994‑2002 costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e, dunque, illegale.
Infatti, proprio in forza di tale regime derogatorio, la [OSCURATO:PERSONA] non ha versato nel bilancio dello Stato gli importi
della tassa cui sarebbe stata soggetta in virtù del regime di diritto comune.
75.
[OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, è importante sottolineare che l’osservazione del Tribunale di cui al punto 201 della sentenza
impugnata rispecchia fedelmente la logica sottostante alle disposizioni contenute nell’art. 87 CE nel senso che, nell’ambito
della nozione di aiuto di Stato, occorre distinguere, da una parte, la forma che prende un aiuto di Stato, che si concretizza
in un atto costitutivo soggetto all’obbligo di notifica e, dall’altra, le conseguenze obiettive della misura la cui analisi
permette di constatare l’esistenza di un vantaggio.
76.
Nell’ambito della nozione di aiuto è dunque d’importanza fondamentale identificare, da un lato, il livello corrispondente
all’atto normativo all’origine della misura controversa quale un atto legislativo, una decisione amministrativa o qualsiasi
altro atto o pratica attribuibile allo Stato membro e, dall’altro, il livello economico in base al quale vengono esaminati
gli effetti del suddetto atto per stabilire se si tratti di un vantaggio selettivo.
77.
Pertanto, sarebbe dunque inesatto affermare che disposizioni fiscali costituiscono di per sé un aiuto di Stato. Infatti, il
vantaggio selettivo può corrispondere soltanto agli effetti dell’applicazione delle dette disposizioni alle imprese interessate.
Orbene, qualora la misura in parola consista in un fattore specifico applicabile al calcolo dell’imposta, senza costituire
un’agevolazione fiscale diretta (aperta/trasparente), tali effetti potrebbero essere dimostrati soltanto su base annua, poiché
l’esercizio fiscale corrisponde a tale durata.
78.
Peraltro, la decisione controversa si fonda nel suo insieme sulla premessa secondo cui è proprio il regime della tassa professionale
previsto dalla legge n. 90‑568 che, con l’applicazione di un’aliquota media ponderata nazionale risultante dalle aliquote
deliberate l’anno precedente dall’insieme degli enti locali interessati, ha portato alla sottoimposizione della [OSCURATO:PERSONA]
rispetto all’importo che sarebbe stato dovuto se quest’ultima fosse stata soggetta al regime di diritto comune. Questo punto
di vista è peraltro corroborato dal testo del dispositivo della decisione controversa.
79.
Con riferimento al punto 202 della sentenza impugnata, nonché all’asserita sostituzione di motivazione, occorre osservare
che il Tribunale non è andato al di là del livello di controllo giurisdizionale richiesto sostituendo la propria valutazione
economica a quella della [OSCURATO:PERSONA], posto che il problema della cadenza annuale del dispositivo in parola costituisce parte
integrante del ragionamento sviluppato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa. Inoltre, nessuna motivazione contraddittoria
può essere addebitata al Tribunale in quanto, al suddetto punto 202, esso richiama la cadenza annuale della tassa professionale
come si evince dalle disposizioni del codice generale delle imposte. Risulta pertanto chiaro che l’aspetto relativo alle disposizioni
fiscali costituisce un elemento intrinseco dell’esame dell’esistenza di un vantaggio.
80.
[OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono si deve respingere la seconda parte del secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA].
D –
Sulla terza parte del secondo motivo, relativo all’assenza di un’analisi globale del regime fiscale derogatorio
1. Argomenti delle parti
81.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che né la cadenza annuale dell’imposta, né le differenze tra i due periodi d’imposizione possono
giustificare un’analisi parziale del regime fiscale derogatorio controverso. Essa ritiene che, nell’ambito della sua analisi
degli effetti del regime fiscale derogatorio, il Tribunale abbia erroneamente rifiutato di prendere in considerazione la sovraimposizione
che tale prelievo forfettario avrebbe rappresentato per l’impresa rispetto al livello d’imposizione che essa avrebbe dovuto
subire se fosse stata soggetta al diritto comune nel periodo 1991‑1993.
82.
Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], quand’anche sia possibile tenere conto della cadenza annuale dell’imposta ai fini dell’analisi,
il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che, per i primi esercizi che rientrano nel regime fiscale derogatorio, la detta impresa
aveva subito una sovraimposizione rispetto ai suoi concorrenti.
83.
Da ciò la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale avrebbe dovuto esigere che il confronto con il diritto comune del regime
fiscale derogatorio applicabile all’interessata comprendesse tutti gli effetti del regime derogatorio, vale a dire non soltanto
gli eventuali vantaggi percepiti dall’impresa nel periodo 1994‑2002, ma anche il sovraccarico fiscale eccezionale che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto sopportare tra il 1991 e il 1993.
2. Valutazione
84.
Dopo aver richiamato in maniera pertinente la giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di considerare globalmente
le misure complesse, al punto 200 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che la legge 90‑568 ha istituito un regime
fiscale derogatorio, applicabile in particolare alla [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato da una suddivisione in due fasi.
85.
Al punto 203 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente ricordato che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA]
ha valutato le disparità esistenti tra i due periodi d’imposizione, riguardanti, segnatamente, il fatto che il prelievo forfettario
nel periodo 1991‑1993 aveva sostituito per intero il versamento a titolo di tassa professionale mentre l’assoggettamento al
regime speciale nel periodo 1994‑2002 aveva comportato ogni anno una differenza d’imposizione. Il Tribunale ha dunque ritenuto
che, nella detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] avesse senza dubbio analizzato in maniera completa tutte le disposizioni pertinenti
ma che, alla luce delle differenze accertate tra i due periodi d’imposta, essa avesse rifiutato di procedere a una compensazione.
86.
In proposito, è opportuno osservare che la necessità di un’analisi completa, a cui la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente provveduto,
non può equivalere all’obbligo di tener conto di tutti i periodi fiscali ai fini della constatazione dell’esistenza del vantaggio.
Di conseguenza, il Tribunale ha potuto affermare che, proprio analizzando il regime nel suo insieme, la [OSCURATO:PERSONA] è giunta
alla conclusione secondo cui soltanto il regime fiscale applicabile durante il secondo periodo comportava la concessione di
un aiuto di Stato alla [OSCURATO:PERSONA].
87.
Conseguentemente, si deve dichiarare infondata la terza parte del secondo motivo.
E –
Sulla prima parte del secondo motivo – sulla compensazione
1. Argomenti delle parti
88.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, non procedendo ad un confronto con il regime di diritto comune e con l’insieme delle disposizioni
previste dalla legge n. 90‑568, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. Invero, per determinare l’esistenza di
un vantaggio, il Tribunale avrebbe confrontato gli oneri imposti alla [OSCURATO:PERSONA] dal regime derogatorio con il livello
d’imposizione che le sarebbe stato applicato se tale società fosse stata soggetta al regime fiscale di diritto comune. Orbene,
tale giudice avrebbe limitato tale confronto al periodo 1994‑2002, senza tener conto dell’onere fiscale che la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto sopportare nel periodo 1991‑1993.
89.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, basandosi in proposito sulla sentenza della Corte 15 dicembre 2005, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (
19
), il Tribunale abbia commesso un errore di diritto non considerando una compensazione tra i diversi periodi d’imposta. Il
Tribunale avrebbe erroneamente dedotto da tale sentenza che un’esenzione non avrebbe potuto essere compensata da un onere
specifico di natura diversa e privo di nesso intrinseco con il vantaggio.
2. Valutazione
90.
Con questa parte del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] censura i punti 207 e 214 della sentenza impugnata. Infatti, dopo aver
approvato il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] che aveva distinto tra il prelievo forfettario in vigore nel periodo 1991‑1993
e il regime derogatorio d’imposizione in vigore tra il 1994 e il 2002, il Tribunale ha escluso qualsiasi obbligo di effettuare,
nella specie, una compensazione tra i due periodi d’imposta.
91.
In proposito, è opportuno rammentare che, secondo la giurisprudenza, allorché esamina una misura che può costituire un aiuto
di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere in considerazione tutti i suoi effetti per il potenziale beneficiario e, in particolare,
a dedurre, se del caso, gli specifici oneri gravanti su un vantaggio (
20
).
92.
Innanzi tutto, è vero che il richiamo del punto 34 della citata sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA] operato dal Tribunale non è corretto.
Infatti, il principio sancito dal suddetto giudice al punto 207 della sentenza impugnata non può dedursi dal punto 34 anzidetto.
93.
Come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], probabilmente il Tribunale ha inteso riferirsi al punto 34 di un’altra sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA] (
21
). In tale punto di quest’ultima sentenza, la Corte ha respinto la tesi delle autorità italiane secondo cui lo sgravio in questione
non sarebbe un «aiuto statale», perché la diminuzione delle entrate che esso determina sarebbe compensata mediante risorse
provenienti dai contributi versati a titolo di assicurazione contro la disoccupazione.
94.
La Corte dovrà nondimeno accontentarsi di rilevare tale errore di citazione che, tuttavia, non costituisce un errore di diritto
in grado di invalidare la decisione del Tribunale.
95.
Malgrado l’anzidetto richiamo giurisprudenziale errato, è evidente che il Tribunale ha spiegato in maniera circostanziata
ed esaustiva i motivi per cui ha ritenuto che, pur rispettando il proprio obbligo di analisi globale del regime risultante
dalla legge n. 90‑568, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente escludere la compensazione asserita dalla [OSCURATO:PERSONA].
96.
Infatti, alla luce della sentenza Enirisorse (
22
), è importante sottolineare che deve fondarsi sul piano materiale l’obbligo di procedere all’analisi globale, che consente
la corretta identificazione dell’esistenza di un vantaggio nell’ambito delle misure fiscali derogatorie.
97.
Mi pare evidente che il semplice fatto che i due periodi d’imposizione siano considerati nella stessa legge non sia sufficiente
a giustificare un obbligo di compensazione tra le misure applicabili ad un unico beneficiario. Infatti, le suddette misure
si fondano su modelli giuridici diversi, così che occorreva distinguere tra la misura costitutiva di un aiuto e quella che
non soddisfa i criteri di cui all’art. 87 CE.
98.
In proposito, è necessario constatare, come emerge dal fascicolo, che il prelievo applicabile nel periodo 1991‑1993 era definito
da parametri distinti rispetto a quelli applicabili a partire dal 1994 nell’ambito del regime specifico di tassa professionale.
99.
Desidero rilevare che, dalle discussioni dinanzi all’Assemblée nationale francese, emerge che la data del 1994 era stata mantenuta
allo scopo di poter disporre di un termine sufficiente per calcolare le basi imponibili della tassa professionale, in quanto
il governo non disponeva della valutazione precisa degli immobili o delle basi imponibili (
23
).
100.
Inoltre, è necessario sottolineare che, quand’anche fosse esatta la tesi secondo cui il regime applicabile alla [OSCURATO:PERSONA]
consisteva in due periodi non separabili, il primo dei quali avrebbe comportato una sovraimposizione dell’impresa e il secondo
una sottoimposizione, è pacifico che la legislazione in parola non contemplava alcun meccanismo che permettesse, da un lato,
il calcolo compensatore tra gli importi della tassa professionale e, dall’altro, di determinare il momento in cui l’asserita
sovraimposizione per il periodo 1990‑1993 sarebbe stata compensata. Infatti, pur accogliendo la tesi difesa dalla [OSCURATO:PERSONA]
al riguardo, la sovraimposizione in parola avrebbe esaurito i suoi effetti in un momento determinato, comportando, in futuro
e durante il periodo a partire dal 1994, la concessione di un vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, in assenza di tale
meccanismo, l’affermazione relativa alla necessità della compensazione non è plausibile.
101.
Infine, va esclusa la pertinenza della giurisprudenza relativa alla qualificazione della compensazione degli svantaggi strutturali
ai sensi dell’art. 87 CE, la quale consente di escludere la qualifica di aiuto di Stato nei casi specifici che mirano a correggere
una situazione concorrenziale sfavorevole di un’impresa (
24
). Invero, nella fattispecie non può essere validamente sostenuto che il modello d’imposizione applicabile a partire dal 1994
sia servito a porre rimedio al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata esposta a oneri supplementari derivanti da un regime
specifico ai quali sarebbero sfuggite le imprese concorrenti soggette al diritto comune nelle normali condizioni del mercato.
Al contrario, come emerge dalle discussioni che si sono svolte al Sénat e presso l’Assemblée nationale, lo scopo del regime
derogatorio applicabile a partire dal 1994 era consentire allo Stato, e non agli enti locali, di incassare la tassa professionale
versata dalla [OSCURATO:PERSONA] (
25
). In ogni caso rilevo che, per quanto riguarda la constatazione del vantaggio, poco importa sapere se il gettito della tassa
professionale fosse destinato allo Stato o al bilancio degli enti locali.
102.
Desidero osservare, in ogni caso, che dal fascicolo emerge che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a versare al Fondo nazionale di
perequazione della tassa professionale un importo pari a quello versato allo Stato dalla ex amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni (PTT) come risultato di gestione prima della data di costituzione della [OSCURATO:PERSONA]. Del resto,
è per questo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il prelievo a favore del bilancio generale a cui la [OSCURATO:PERSONA]
è stata assoggettata nel periodo 1991‑1993 era di tipo misto: in parte fiscale e in parte equivalente ad una partecipazione
dello Stato proprietario agli utili di gestione (
26
).
103.
Pertanto, una volta esaminate le caratteristiche, gli obiettivi e la natura temporanea del regime applicabile alla [OSCURATO:PERSONA], al punto 231 della sentenza impugnata il Tribunale ha giustamente ritenuto che il prelievo forfettario costituisse
una modalità d’imposizione speciale della [OSCURATO:PERSONA], di cui non si poteva tener conto ai fini della compensazione degli
effetti del regime d’imposizione applicabile a partire dal 1994.
104.
Ne consegue che anche il primo capo del secondo motivo di ricorso va respinto.
F –
Sul primo motivo della [OSCURATO:PERSONA] relativo al travisamento della nozione di aiuto di Stato
1. Argomenti delle parti
105.
Dopo aver osservato che secondo il Tribunale sarebbe stato «impossibile», alla data in cui è stato istituito il regime derogatorio,
determinare se quest’ultimo avrebbe costituito un aiuto di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il suddetto giudice avrebbe
altresì ritenuto che l’esistenza di un vantaggio avrebbe dovuto essere accertata su base annuale e che ciò sarebbe dipeso
da parametri esterni.
106.
[OSCURATO:PERSONA] censura tuttavia al Tribunale di aver travisato la nozione di aiuto di Stato, ritenendo valida tale qualificazione
pur avendo riconosciuto che l’esistenza (o l’assenza) di un eventuale vantaggio non dipendesse dalla caratteristiche del regime
applicabile alla [OSCURATO:PERSONA], bensì da parametri esterni i cui effetti hanno potuto essere constatati soltanto a posteriori.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli effetti vantaggiosi o svantaggiosi derivanti da fattori esterni e imprevedibili non possono
conferire la natura di aiuto ad una misura che non lo era al momento della sua adozione.
107.
Inoltre, richiamando la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] che riguarda la società [OSCURATO:PERSONA] (
27
), la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’imputabilità stessa della misura in parola allo Stato membro, posto che l’esistenza del vantaggio
sarebbe stata condizionata «unicamente» dalle condizioni esterne al regime speciale d’imposizione, come avrebbe riconosciuto
il Tribunale.
108.
Il governo francese sottolinea, invece, che il regime d’imposizione derogatorio non è di per sé in grado di costituire un
aiuto di Stato. Invero, un siffatto regime non procura per forza un vantaggio selettivo alle imprese interessate.
109.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo sia irricevibile non essendo stato sollevato in primo grado. Essa aggiunge che
non vi sarebbe dubbio che gli elementi contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] erano presenti nella decisione controversa.
110.
In subordine la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motivo è infondato. Infatti, il livello preciso d’imposizione che risulta dal
regime derogatorio in parola non potrebbe essere determinato in anticipo per ogni anno. Tuttavia, tale regime avrebbe potuto
portare ad un’imposizione minore rispetto a quella risultante dall’applicazione del regime normale della tassa professionale.
2. Valutazione della ricevibilità del motivo
111.
Circa la censura di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e fondata sul carattere di novità del motivo addotto, occorre
constatare che da una giurisprudenza consolidata emerge chiaramente che consentire ad una parte di sollevare per la prima
volta dinanzi alla Corte un motivo da essa non dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di investire la Corte,
la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, di una controversia più ampia di quella portata a conoscenza del Tribunale.
Nell’ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica
che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso (
28
).
112.
In proposito, occorre tuttavia constatare che la ricorrente, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], non solleva
un nuovo motivo dinanzi alla Corte, bensì una tesi che rientra nel motivo relativo all’esistenza di un aiuto di Stato – già
discusso dinanzi al Tribunale – segnatamente nell’ambito del primo e del secondo motivo invocati dinanzi a quest’ultimo. Pertanto,
l’eccezione d’irricevibilità non può essere accolta.
3. Valutazione nel merito
113.
Con questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] censura la tesi del Tribunale illustrata, in particolare, ai punti 323 e 324 della sentenza
impugnata. Per poter rispondere in maniera esaustiva a questo motivo occorre illustrare il ragionamento che il Tribunale ha
previamente sviluppato ai punti 199‑241 della sentenza medesima, rispondendo al primo e al secondo motivo sollevati in primo
grado.
114.
Rilevo innanzi tutto che la citazione del punto 324 della sentenza impugnata – che la [OSCURATO:PERSONA] effettua a sostegno della
sua affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe ammesso l’impossibilità di determinare il vantaggio alla data di instaurazione
del regime derogatorio – deriva da un’errata interpretazione della sentenza impugnata.
115.
Infatti, al punto 324 della detta sentenza, nell’ambito della sua risposta alla tesi della ricorrente in primo grado in materia
di prescrizione, il Tribunale si è limitato a respingere un’argomentazione giuridica in proposito. Pertanto, un’affermazione
giuridica che possa rientrare nel sindacato della Corte nell’ambito dell’impugnazione e che riguardi una problematica diversa
da quella che ha formato l’oggetto della pronuncia del Tribunale non può dedursi da una parte decontestualizzata del ragionamento
del Tribunale.
116.
In secondo luogo, riguardo all’esame della specificità del regime applicabile alla [OSCURATO:PERSONA], inclusa la cadenza annuale
della tassa professionale, nonché l’esistenza del vantaggio connesso a circostanze esterne al regime d’imposizione speciale,
occorre innanzi tutto constatare che, lungi dall’aver violato la nozione di aiuto di Stato, il Tribunale ha correttamente
applicato le disposizioni di cui all’art. 87 CE. Invero, il Tribunale si è giustamente sforzato di trarre ogni conseguenza
giuridica dal modello fiscale specifico applicabile alla [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla cadenza annuale del vantaggio constatato.
117.
Dopo aver illustrato in maniera precisa la giurisprudenza pertinente riguardo alla valutazione dell’esistenza di un aiuto
di Stato e, in particolare, all’esistenza di un vantaggio concesso alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha verificato, in primo
luogo, se alla [OSCURATO:PERSONA] fosse consentito esaminare il regime speciale d’imposizione a prescindere dal prelievo forfettario
e, in secondo luogo, se la [OSCURATO:PERSONA] si sia legittimamente rifiutata di procedere ad una compensazione per analizzare, infine,
la fondatezza dell’esistenza di una differenza d’imposizione.
118.
Ciò detto, ai punti 199‑241 della sentenza impugnata, il suddetto giudice ha risposto in maniera circostanziata ed esaustiva
alle censure circa l’esistenza di un aiuto di Stato nel caso di specie. I passaggi della detta sentenza contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo primo motivo non sono altro che la ripetizione del ragionamento evidenziato nella suddetta parte della sentenza
impugnata.
119.
Dal punto 323 della sentenza impugnata, in relazione al suddetto ragionamento, emerge che «dalla cadenza annuale della tassa
professionale discende che l’esistenza di un vantaggio in favore della [OSCURATO:PERSONA] era subordinata, di anno in anno, alla
questione se il regime speciale d’imposizione comportasse per la [OSCURATO:PERSONA] l’onere di un versamento a titolo di tassa
professionale inferiore a quello cui essa avrebbe dovuto essere assoggettata a titolo del diritto comune. Va constatato che
tale questione dipendeva a sua volta da circostanze esterne al regime speciale d’imposizione e, in particolare, dal livello
delle aliquote d’imposizione deliberate annualmente dagli enti locali sul cui territorio la [OSCURATO:PERSONA] possedeva delle
sedi».
120.
La censura articolata dalla [OSCURATO:PERSONA] è dunque fondata su un’errata interpretazione della sentenza impugnata in quanto,
contrariamente alle sue affermazioni, il Tribunale non ha affatto ammesso che l’esistenza del vantaggio non dipenderebbe dalle
caratteristiche proprie del regime in parola.
121.
Al contrario, proprio analizzando la natura complessa del regime fiscale applicabile alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha
giustamente ritenuto che la constatazione dell’esistenza di un aiuto nel caso di specie si fondasse sulle «circostanze esterne»
che il Tribunale definisce chiaramente al punto 323 della sentenza impugnata come relative al livello delle aliquote d’imposizione
deliberate annualmente dagli enti locali sul cui territorio la [OSCURATO:PERSONA] possedeva delle sedi.
122.
In proposito, nessun elemento contenuto nei passaggi della sentenza impugnata censurati dalla [OSCURATO:PERSONA] permette di constatare
che il Tribunale avrebbe presunto l’esistenza del vantaggio selettivo per la [OSCURATO:PERSONA] commettendo, in tal modo, un errore
di diritto.
123.
Infine, per quanto riguarda l’imputabilità della misura, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza, determinati
vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, devono, da un lato, essere concessi
direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (
29
). Peraltro, un intervento dello Stato o mediante risorse statali non deve essere necessariamente una misura adottata dal rispettivo
Stato membro quale potere centrale. Essa può parimenti provenire da un’autorità ad un livello inferiore a quello statale (
30
). Va osservato che, tenuto conto della summenzionata caratterizzazione delle «circostanze esterne» operata dal Tribunale,
questo elemento non priva affatto il regime fiscale applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] della sua natura statale.
124.
Posto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di alcun errore di diritto commesso dal Tribunale nell’applicazione
della nozione di aiuto di Stato, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
VII –
Sul principio di prescrizione
(
31
)
A –
Argomenti delle parti
125.
Con il suo quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che l’art. 15 del regolamento n. 659/1999 dispone che i poteri della
[OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni. Essa adduce che le
autorità francesi, nell’ambito del procedimento amministrativo, avevano chiarito che l’eventuale sottoimposizione dell’impresa
nel periodo 1994‑2002 non poteva in ogni caso formare oggetto di un recupero in quanto il regime era stato istituito oltre
dieci anni prima. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ragionamento del Tribunale su questo punto non sia sufficientemente
motivato, poiché la sentenza non preciserebbe quale sia stato l’atto giuridico vincolante da cui avrebbe iniziato a decorrere
il termine di prescrizione. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], tale atto sarebbe necessariamente la legge n. 90‑568.
126.
[OSCURATO:PERSONA] rammenta che le norme di prescrizione in materia di aiuti di Stato riguardano il recupero di questi ultimi.
Orbene, un aiuto può essere recuperato soltanto se è possibile determinarne l’importo. Per quanto riguarda i regimi fiscali
controversi, il vantaggio potrebbe essere stabilito unicamente su base annuale. Il dies a quo del termine di prescrizione
del potere di ordinare il recupero degli aiuti non può dunque coincidere con una data in cui tale recupero non può ancora
essere ordinato.
127.
Nella sua memoria di risposta, la Repubblica francese afferma invece di appoggiare quattro dei cinque motivi invocati dalla
[OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione. Riguardo alla prescrizione, il governo francese fa valere che la sentenza impugnata
sarebbe viziata da una motivazione contraddittoria. Infatti, il Tribunale avrebbe ritenuto, da un lato, al punto 324 della
sentenza, che il termine di prescrizione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 avesse iniziato a decorrere nel 1994 e,
dall’altro, al punto 276 della sentenza, che l’obbligo di notifica dovesse essere fissato al momento dell’adozione della legge
n. 90‑568.
B –
Sul ruolo della prescrizione
128.
Va rammentato che, ai sensi dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 659/1999, i poteri della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda
il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni. Dal n. 2 del medesimo articolo emerge che
il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario.
129.
Sottolineo innanzi tutto che l’oggetto della prescrizione si limita agli aiuti illegali, ossia agli aiuti non notificati.
Pertanto, un aiuto illegale diviene esistente grazie alla prescrizione.
130.
L’elemento decisivo ai fini dell’interpretazione del periodo limite di cui all’art. 15 del regolamento n. 659/1999 riguarda
dunque la nozione di concessione di aiuto.
131.
In proposito, occorre sottolineare che la determinazione della data della concessione può variare a seconda della natura dell’aiuto
di cui trattasi.
132.
Infatti, in caso di un regime di aiuto, allorché la concessione dell’aiuto dipende dall’adozione di atti giuridici vincolanti,
occorre considerare che, in linea di principio, l’aiuto è concesso alla data di adozione di un tale atto.
133.
Tuttavia, stante la diversità e la complessità dei modelli di misure che possono costituire aiuti di Stato, segnatamente nel
settore dell’imposizione diretta, la precedente constatazione non esaurisce il ventaglio di possibilità dinanzi a cui la [OSCURATO:PERSONA]
può trovarsi nell’esaminare misure che siano o meno notificate.
134.
Pertanto, nel caso di un regime pluriannuale che si traduce in versamenti o nella concessione periodica di vantaggi, la data
di adozione di un atto giuridico che costituisce il fondamento della concessione dell’aiuto e quella in cui sarà effettivamente
attribuito il vantaggio ai beneficiari (se non addirittura quella in cui ne avvertiranno gli effetti, come nel caso di un’esenzione
fiscale) possono essere assai lontane nel tempo.
135.
In tal caso, sono del parere che l’aiuto fiscale debba essere considerato come concesso al beneficiario unicamente nel momento
in cui quest’ultimo ne beneficia in maniera giuridicamente definitiva in senso materiale. Infatti, soltanto il beneficio definitivo
della misura, che equivale alla nascita del vantaggio in senso stretto, è determinante ai fini del calcolo del termine di
prescrizione.
136.
In proposito, ritengo che il termine di prescrizione per i vantaggi fiscali decorra nuovamente a partire da ogni concessione
effettiva, eventualmente annua, del vantaggio che coincide con la data di consolidamento delle situazioni in base alle quali
è stata determinata la portata dell’onere fiscale. Per quanto riguarda l’imposta sul reddito, esso corrisponde alla fine dell’esercizio
fiscale in cui sono stati percepiti i redditi che fanno parte dell’imponibile della detta imposizione (
32
).
137.
Occorre altresì rilevare che il calcolo del termine di prescrizione può dipendere dalla maniera in cui è identificato il vantaggio
e, conseguentemente, l’aiuto di Stato medesimo. Il calcolo del suddetto termine costituirà, dunque, una conseguenza della
constatazione del vantaggio.
138.
Ritengo che il caso di specie si ponga in questi termini, posto che la constatazione dell’esistenza medesima dell’aiuto dev’essere
operata non solo sulla base della legge nazionale ma anche in funzione delle aliquote applicabili in ogni comune in cui sono
ubicati i beni della [OSCURATO:PERSONA].
139.
Come già chiarito, sono del parere che il Tribunale abbia compiuto un’analisi esatta della cadenza annuale della tassa professionale
e delle conseguenze che ne derivano.
140.
Pertanto, al punto 324 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente affermato che, a motivo della cadenza annuale
della tassa professionale, l’aiuto in parola non poteva essere considerato come «concesso» prima del 1994, dato che è allora
che sono stati adottati gli atti giuridici vincolanti che hanno consentito, per la prima volta, di constatare l’esistenza
di una differenza d’imposizione.
141.
Per quanto riguarda, dunque, la censura relativa ad una mancata identificazione degli atti in parola da parte del Tribunale,
ritengo che si tratti di un problema giuridico mal formulato. Infatti, dall’analisi del regime derogatorio nel suo insieme
emerge che quest’ultimo istituisce la tassa professionale a livello nazionale, il cui importo è determinato attraverso un’aliquota
media ponderata nazionale risultante dalle aliquote deliberate l’anno precedente dall’insieme degli enti locali.
142.
Come emerge dal punto 24 della sentenza impugnata, le aliquote applicate alle basi imponibili sono deliberate ogni anno dagli
organi collegiali decisionali degli enti locali beneficiari dell’imposta. Per poter calcolare la tassa professionale dovuta,
occorre fissare un’aliquota individuale a livello nazionale per la [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, le decisioni degli enti locali
interessati che fissano un’aliquota individuale devono essere considerate elementi di cui tenere conto ai fini della determinazione
dei «fatti giuridici» previsti dalla legge n. 90‑568, fatti indispensabili per valutare l’onere fiscale effettivo della [OSCURATO:PERSONA], nonché quello derivante dal regime del diritto comune e, conseguentemente, per provare l’esistenza di un vantaggio.
143.
Peraltro, desidero rilevare che è opportuno leggere il passaggio censurato della sentenza impugnata connesso con il punto
323 della medesima sentenza in cui il Tribunale opera un duplice rinvio al punto 202 e poi al punto 17 della sentenza impugnata,
che illustra le disposizioni pertinenti del code général des impôts. Infatti, occorre tener conto della differenza concettuale
tra, da un lato, la norma giuridica, ossia la legge n. 90‑568 e, dall’altro, il fatto giuridico, ossia l’aliquota media ponderata
nazionale risultante dalle aliquote deliberate l’anno precedente dall’insieme degli enti locali. Queste decisioni non riguardano
il principio di fissazione della tassa professionale dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA], ma contribuiscono alla determinazione della
media nazionale, fissando le aliquote individuali da cui sarà calcolata la detta media.
144.
Inoltre, l’approccio del Tribunale è confermato dal testo dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, da cui emerge che sono
proprio i poteri della [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il recupero degli aiuti, ad essere soggetti ad un termine di prescrizione.
Orbene, nel caso in cui l’aiuto non sia stato realmente accordato nei termini di una vera e propria concessione, la [OSCURATO:PERSONA]
non potrà chiedere alcun recupero né, tanto meno, può farlo, visto che è addirittura dubbio che la misura in questione costituisca
un aiuto di Stato.
145.
Da ultimo, per quanto riguarda la tesi del governo francese relativa ad una motivazione contraddittoria che asseritamente
inficia i punti 276, da una parte, nonché, dall’altra, i punti 323 e 324 della sentenza impugnata, è sufficiente osservare
che il Tribunale ha analizzato il regime derogatorio sia sotto il profilo dell’obbligo di notifica sia sotto quello delle
conseguenze della norma di base per la constatazione del vantaggio per i beneficiari della misura in parola.
146.
Pertanto, il ragionamento del Tribunale esposto al punto 276 della sentenza impugnata fa parte della risposta alle tesi sul
principio di legittimo affidamento di cui si è discusso nell’ambito del terzo motivo, illustrato in primo grado. Il Tribunale
ha correttamente rammentato l’obbligo di notifica che, in forza dell’art. 87 CE, incombe allo Stato membro che intenda istituire
un regime fiscale derogatorio, come quello di cui trattasi nel caso di specie. Il Tribunale, invece, si pronuncia sugli effetti
della detta norma, in particolare ai punti 323 e 324 della sentenza impugnata riguardanti la cadenza annuale della tassa professionale.
Posto che questi due aspetti formano le due parti dell’analisi indispensabile della nozione di aiuto di Stato, non è dunque
constatabile alcuna motivazione contraddittoria.
147.
[OSCURATO:PERSONA] luce delle suesposte considerazioni, il quarto motivo dell’impugnazione dev’essere respinto.
VIII –
Sulla violazione di principi generali del diritto
(
33
)
A –
Sul terzo motivo relativo alla violazione del principio di legittimo affidamento
1. Argomenti delle parti
148.
Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] divida in tre parti il suo terzo motivo riguardante la violazione del principio di legittimo affidamento,
propongo di esaminarle congiuntamente, tenuto conto del loro oggetto comune.
149.
La prima parte del terzo motivo riguarda un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso con riferimento alle circostanze
che consentono di invocare il principio di legittimo affidamento.
150.
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe limitato la possibilità di invocare il principio del legittimo
affidamento ai soli casi in cui un aiuto è stato notificato e che avrebbe tuttavia lasciato intendere che le cose avrebbero
potuto andare diversamente se circostanze eccezionali lo avessero giustificato. Orbene, tali circostanze si sarebbero verificate
nella fattispecie.
151.
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la sentenza impugnata è viziata da motivazione contraddittoria e si fonda
sull’erronea supposizione che qualsiasi deroga fiscale costituisca un vantaggio. Nella fattispecie, le circostanze eccezionali
invocate dall’impresa per far valere il principio di legittimo affidamento avrebbero riguardato il fatto che l’esistenza di
un vantaggio non poteva essere identificata ex ante, bensì soltanto ex post, in funzione dell’evoluzione delle circostanze
esterne al regime speciale d’imposizione.
152.
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale non avrebbe determinato né l’atto giuridico che avrebbe dovuto formare
oggetto di una notifica né il momento in cui questa avrebbe dovuto aver luogo. Infatti, se il vantaggio corrisponde ad una
differenza d’imposizione accertata su base annua a fine esercizio, sarebbe stato impossibile identificare un obbligo di previa
notifica del regime controverso.
153.
Nell’ambito della seconda parte del terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver interpretato erroneamente
le conseguenze giuridiche derivanti dalla decisione relativa a [OSCURATO:PERSONA] (
34
). Pertanto, Il Tribunale avrebbe escluso l’applicazione del principio di legittimo affidamento osservando che la [OSCURATO:PERSONA]
non si era pronunciata sul regime derogatorio applicabile a partire dal 1994. Orbene, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la decisione
della [OSCURATO:PERSONA] riguardante [OSCURATO:PERSONA] costituiva un atto positivo in grado di produrre effetti giuridici e creare un legittimo
affidamento quanto alla conformità del regime controverso alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.
2. Valutazione
a) Osservazioni generali
154.
Va rammentato che l’esame del regime controverso operato dalla [OSCURATO:PERSONA] trova origine nella denuncia di terzi, ossia l’Associazione
degli enti locali per il ripristino della tassa professionale della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in base al diritto comune.
155.
Orbene, l’obbligo di notifica costituisce una pietra angolare del modello di controllo ex ante degli aiuti di Stato stabilito
nel Trattato. Nell’ambito di tale sistema, gli Stati membri si vedono imporre, da un lato, un obbligo di notifica di ogni
misura che possa rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 87 CE, essendo un potenziale aiuto nuovo e, dall’altro, un
obbligo definito di «standstill», di cui all’art. 88, n. 3, CE. Il suddetto sistema conferisce garanzie di procedura e sul
merito sia agli Stati membri, sia agli ipotetici beneficiari (
35
).
156.
In caso di violazione di una norma di previa notificazione, gli Stati membri sono tenuti ad assumersene le conseguenze sia
per quanto concerne la qualificazione di aiuto illegale della misura in parola, sia per ciò che concerne l’invocabilità dei
principi generali del diritto.
157.
Peraltro, poiché la [OSCURATO:PERSONA] sostiene l’impossibilità, alla data di entrata in vigore del regime derogatorio, di determinare
se quest’ultimo istituisse un vantaggio idoneo a configurare un aiuto di Stato, va sottolineato che né la particolare complessità
del regime in parola, né la natura periodica della misura che potrebbe costituire un aiuto di Stato sono in grado di sottrarre
lo Stato membro al suo obbligo di notifica. Al contrario, è proprio nell’ambito della procedura d’esame avviata dalla [OSCURATO:PERSONA]
che gli sforzi intrapresi in uno spirito di leale collaborazione da parte dello Stato membro e della [OSCURATO:PERSONA] possono condurre
a soluzioni adatte alle peculiarità della misura in parola.
158.
Infatti, uno Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di
collaborazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò vale a fortiori per uno Stato membro che non ha notificato un regime di
aiuti alla [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell’art. 88, n. 3, CE (
36
).
159.
Inoltre, occorre ricordare in proposito che, secondo una giurisprudenza consolidata, il principio della tutela del legittimo
affidamento rientra fra i principi fondamentali dell’Unione (
37
).
160.
Deriva altresì dalla giurisprudenza che il diritto di avvalersi del legittimo affidamento presuppone che l’amministrazione
dell’Unione abbia fornito garanzie precise tali da far sorgere una legittima aspettativa in capo alla persona cui esse erano
rivolte e che queste garanzie siano conformi alle norme vigenti (
38
).
161.
Uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 88 CE, non
può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini
dell’esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui quest’ultima ordina la ripetizione dell’aiuto (
39
).
162.
La Corte ha ritenuto che lo stesso vale a maggior ragione per uno Stato membro che invocherebbe per sé il principio di legittimo
affidamento allorché non ha rispettato l’obbligo di notifica (
40
).
163.
Inoltre, secondo giurisprudenza costante, la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare
circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell’aiuto e di opporsi,
quindi, alla sua ripetizione non può escludersi. In tale ipotesi, spetta al giudice nazionale eventualmente adito valutare
le circostanze del caso di specie (
41
).
164.
Desidero infine osservare che il rimborso di un aiuto di Stato di natura fiscale può comportare, per un singolo, il versamento
allo Stato di somme corrispondenti ad un’imposizione da esso non dovuta. Si tratta dunque di una restituzione che rimette
in causa un diritto fondamentale riconosciuto dall’Unione europea all’art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (in prosieguo: la «carta dei diritti fondamentali») (
42
), relativo al diritto di proprietà, nonché all’art. 1 del primo protocollo addizionale alla convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (
43
), relativo al diritto al rispetto dei beni.
b) Sulla sentenza impugnata
165.
Ai punti 259 e 262 della sentenza impugnata, una volta richiamate correttamente le norme a disciplina della possibilità di
avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento (
44
), il Tribunale ha ritenuto che, a sensi dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999, la tutela del principio del legittimo affidamento
del beneficiario dell’aiuto potesse essere invocata (
45
) a condizione che questi disponesse di garanzie sufficientemente precise derivanti da un’azione positiva della [OSCURATO:PERSONA]
che gli permettessero di ritenere che una misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
166.
Il Tribunale ha giustamente ritenuto che, in mancanza di una presa di posizione esplicita da parte della [OSCURATO:PERSONA] in merito
ad una misura ad essa notificata, per contro, il silenzio serbato dall’istituzione non può, sul fondamento del principio della
tutela del legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato, ostare al recupero dello stesso (
46
). Tuttavia, detto giudice ha correttamente ammesso la possibilità di tenere conto di circostanze eccezionali.
167.
In proposito, è sufficiente constatare che al Tribunale non può essere addebitato alcun errore in merito all’identificazione
delle dette circostanze, in quanto ai punti 263‑268 della sentenza impugnata, esso ha esaminato in maniera esaustiva tutti
gli argomenti invocati dinanzi a esso potenzialmente in grado di costituire tali circostanze.
168.
Tra le circostanze eccezionali invocate figurava l’esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 21 della legge n. 90‑568, secondo
cui l’istituzione, nella decisione relativa a [OSCURATO:PERSONA], ha concluso che la riduzione delle basi imponibili applicabile alla
suddetta impresa non costituiva un aiuto di Stato.
169.
Riguardo al silenzio della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione relativa a [OSCURATO:PERSONA] e agli effetti giuridici conseguenti per l’esame
del regime applicabile alla [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente ricordare che dal sistema di controllo preventivo in materia di
aiuti di Stato operato dalla [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, dal divieto di attuazione degli aiuti nuovi prima dell’adozione
di una decisione finale risulta senza dubbio l’esistenza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] sulla compatibilità di siffatto
aiuto. Ciò vale a fortiori laddove, come nel caso di specie, l’aiuto non è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione
dell’art. 88, n. 3, CE, poiché ciò pregiudica la certezza del diritto che tale disposizione mira a garantire.
170.
Conseguentemente, il Tribunale ha giustamente ritenuto che nessun argomento sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] potesse essere
considerato come l’espressione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. A maggior ragione, l’autorizzazione in parola di un regime
fiscale non può essere dedotta dal mero silenzio della [OSCURATO:PERSONA].
171.
Per quanto riguarda la tesi sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 99 dell’impugnazione, secondo cui il Tribunale avrebbe
sancito l’impossibilità, alla data di instaurazione del regime in parola, di determinare se quest’ultimo costituisse un aiuto
di Stato, è sufficiente osservare che tale argomento è già stato trattato nell’ambito degli approfondimenti relativi al primo
motivo della presente impugnazione.
172.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre respingere il terzo motivo in quanto infondato.
B –
Sul quinto motivo relativo alla violazione del principio di certezza del diritto
1. Argomenti delle parti
173.
La prima parte del quinto motivo riguarda la mancanza di motivazione della sentenza impugnata e un errore di diritto per l’impossibilità
di determinare l’importo da recuperare.
174.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha risposto alla sua tesi secondo cui, tenuto conto delle circostanze del
caso di specie, l’obbligo di recupero violerebbe il principio della certezza del diritto.
175.
La seconda parte riguarda un asserito errore di diritto sulla valutazione delle metodologie usate per la stima dell’importo
dell’aiuto. Invero, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA]
avesse correttamente fissato una forchetta sulla base delle approssimazioni fornite dalle autorità francesi nell’ambito del
procedimento d’indagine formale e che, pertanto, non potesse essere dimostrata una violazione del principio di certezza del
diritto. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non sarebbe motivata in proposito.
176.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che le stime in parola non sarebbero state trasmesse dalle autorità francesi allo scopo di determinare
l’effettiva portata di una differenza d’imposizione durante il periodo 1994‑2002. Siffatte stime sarebbero state presentate
per dimostrare che l’eventuale sottoimposizione dell’impresa era ampiamente compensata dalla sua sovraimposizione durante
i primi anni del regime fiscale derogatorio previsto dalla legge n. 90‑568. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che siffatte
stime approssimative non potessero costituire nuovamente il livello d’imposizione dell’impresa se fosse stata soggetta al
diritto comune e che, ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rinunciare a ordinare il recupero dell’aiuto.
177.
Conseguentemente, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, in maniera erronea e senza motivare la sentenza impugnata
su questo punto, avrebbe ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondarsi su approssimazioni incerte e ipotetiche per qualificare
il vantaggio di cui avrebbe potuto beneficiare l’impresa.
2. Valutazione
178.
Risulta dalla giurisprudenza che l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 253 CE dev’essere adeguato alla natura dell’atto
e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo
da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il
proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti,
in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce
non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme che disciplinano la materia (
47
).
179.
In proposito, è sufficiente constatare che, ai punti 296‑300 della sentenza impugnata, dopo aver correttamente citato la giurisprudenza
applicabile nel campo del recupero degli aiuti di Stato, il Tribunale, ai punti 301‑305 della suddetta sentenza, si è sforzato
di applicare la detta giurisprudenza al caso di specie senza venir meno all’obbligo di motivazione della sua decisione.
180.
Inoltre, va sottolineato che la situazione della [OSCURATO:PERSONA] ha già dato luogo ad una sentenza della Corte (
48
) che ha condannato la Repubblica francese non soltanto per non aver recuperato un aiuto giudicato illecito, ma anche per essere
venuta meno al proprio obbligo di leale cooperazione ai sensi dell’art. 10 CE.
181.
In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che nessuna norma di diritto comunitario imponeva che la [OSCURATO:PERSONA], all’atto di
ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determinasse l’importo esatto dell’aiuto
da restituire. È sufficiente che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenga elementi che permettano al destinatario della decisione
stessa di determinare da sé tale importo senza difficoltà eccessive (
49
).
182.
Pertanto, il Tribunale ha giustamente ribadito la legittimità della decisione controversa nella parte in cui si limita a indicare
una certa fascia circa l’importo dell’aiuto da recuperare, nel rispetto del principio della certezza del diritto.
183.
Conseguentemente, il quinto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
IX –
Osservazioni complementari sulla situazione dei beneficiari nell’ambito del recupero degli aiuti illegali nel diritto dell’Unione
184.
Prima di concludere, desidero sottolineare che gli approfondimenti che seguono non rimettono in discussione la correttezza
dell’analisi della sentenza impugnata, in quanto suggerisco di confermare la legittimità dell’interpretazione del Tribunale.
185.
Da una costante giurisprudenza emerge che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza
dell’accertamento della sua illegittimità (
50
). Pertanto, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai
sensi dell’art. 249 CE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione della detta decisione (
51
). Inoltre, è giurisprudenza costante che l’obbligo imposto a uno Stato membro di sopprimere un aiuto che la [OSCURATO:PERSONA] considera
incompatibile con il mercato comune è finalizzato al ripristino dello status quo ante sul mercato dell’Unione (
52
).
186.
Posto che, nella fattispecie, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara l’illegalità di un aiuto di Stato e ne ordina il
recupero è confermata da una sentenza della Corte, occorre interrogarsi sui mezzi di tutela disponibili agli eventuali beneficiari
dell’aiuto in parola in questa fase.
187.
Ritengo che la difficoltà principale per la [OSCURATO:PERSONA] consista nel suo potenziale obbligo di rimborso, tenuto conto che
la decisione controversa è fondata sulle stime assai variabili e non su una tassazione simulata basata sull’applicazione retroattiva
della tassa professionale in virtù delle basi imponibili effettivamente applicabili alla [OSCURATO:PERSONA] medesima (
53
).
188.
In effetti, uno Stato membro che sia obbligato a recuperare gli aiuti illegittimi è libero di scegliere i mezzi con cui adempierà
tale obbligo, a condizione che le misure scelte non siano in contrasto con la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione (
54
).
189.
È pacifico che la nozione del diritto dell’Unione racchiude i diritti fondamentali conferiti ai singoli dalla carta dei diritti
fondamentali. Ne consegue che l’esistenza di un obbligo assoluto di recupero per gli Stati membri non può ledere i diritti
fondamentali delle persone che possono aver beneficiato delle misure concesse dalle autorità nazionali in violazione del Trattato.
190.
In proposito, rilevo che il recupero di un aiuto di Stato esige che il beneficiario restituisca il vantaggio di cui ha usufruito
grazie all’aiuto concesso. Si tratta dunque di un trasferimento di beni del beneficiario allo Stato membro (
55
). Tale atto, se il beneficiario non lo accetta volontariamente, può soltanto indurre ad una contestazione dinanzi ad un tribunale,
che statuirà in seguito ad un processo equo contro il beneficiario interessato.
191.
Pertanto, posto che entrano in gioco i diritti garantiti dalla carta dei diritti fondamentali, quali la tutela del diritto
di proprietà (
56
), l’obbligo incondizionato di recupero che incombe allo Stato membro non può comportare ipso iure il corrispondente obbligo
di rimborso per i singoli.
192.
Ritengo invece pacifico che un obbligo di rimborso debba poter essere contestato, nell’ambito di un processo, dal beneficiario,
cui dev’essere riconosciuta la possibilità di usufruire di tutte le garanzie procedurali e materiali risultanti dalla Carta
dei diritti fondamentali e della CEDU (
57
).
193.
È vero che il beneficiario non ha più diritto di contestare l’esistenza medesima di un aiuto di Stato o la relativa illegittimità.
Tuttavia, quand’anche la validità della decisione controversa sia stata confermata pure da una sentenza del Tribunale, a mio
avviso il beneficiario può contestare il proprio obbligo di rimborso, nonché la relativa portata (
58
).
194.
Tali considerazioni vanno distinte dalla giurisprudenza che ha conferito al beneficiario la possibilità di invocare dinanzi
ad un giudice nazionale circostanze eccezionali tali da fondare il legittimo affidamento nella regolarità degli aiuti concessi,
poiché siffatto affidamento, in applicazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, osta a che la [OSCURATO:PERSONA] ordini
il recupero degli aiuti interessati (
59
).
195.
Infatti, il procedimento amministrativo previsto all’art. 88 CE porta all’adozione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] rivolta
allo Stato membro interessato. L’impresa beneficiaria non è parte di tale procedimento, né è destinataria della decisione
della [OSCURATO:PERSONA], benché essa possa presentare ricorso di annullamento contro tale decisione (
60
). La Corte ha altresì confermato che gli interessati (
61
), eccettuato lo Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto, non hanno il diritto, nell’ambito del procedimento
di controllo degli aiuti di Stato, di consultare i documenti del fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] (
62
).
196.
Conseguentemente, la sentenza impugnata non può impedire al beneficiario di contestare dinanzi ai giudici nazionali gli importi
da restituire o anche l’esistenza del proprio obbligo di rimborso. In tale ipotesi spetta proprio al giudice nazionale eventualmente
adito valutare, se necessario dopo aver sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali di interpretazione, le circostanze del
caso di specie.
X –
Conclusione
197.
In conclusione, suggerisco alla Corte di:
– respingere l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] SA;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] SA alle spese, e
– condannare la Repubblica francese a sopportare le proprie spese.
1
– Lingua originale: il francese.
2
– Siccome la sentenza impugnata è stata pronunciata il 30 novembre 2009, i riferimenti alle disposizioni del Trattato seguono
la numerazione applicabile prima dell’entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3
– GU L 269, pag. 30.
4
– JORF dell’8 luglio 1990, pag. 8069.
5
– JORF del 27 luglio 1996, pag. 11398.
6
– Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
7
– La tassa professionale è stata istituita dalla legge 29 luglio 1975, n. 75‑678, che ha sostituito la tassa di licenza e
ha istituito una tassa professionale (JORF del 31 luglio 1975, pag. 7763).
8
– V. art. 29 della legge 30 dicembre 2002, n. 2002‑1575, relativa alla legge finanziaria 2003 (JORF del 31 dicembre 2002).
9
– GU C 57, pag. 5.
10
– Causa C‑441/06, Racc. pag. I‑8887.
11
– I ricorsi dinanzi al Tribunale sono stati presentati dalla Repubblica francese e dalla [OSCURATO:PERSONA]. La Repubblica francese
ha invocato quattro motivi a sostegno delle sue conclusioni, che il Tribunale ha respinto in quanto infondati. I quattro motivi
riguardavano, rispettivamente, un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso
ritenendo che il regime derogatorio in vigore nel periodo 1994‑2002 aveva conferito un vantaggio (v. analisi del Tribunale
ai punti 191‑241 della sentenza impugnata), una violazione dei diritti della difesa (v. analisi del Tribunale ai punti 136‑142
della sentenza impugnata), una violazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 relativo al termine di prescrizione (v.
analisi del Tribunale ai punti 318‑327 della sentenza impugnata) e, infine, una violazione del principio di tutela del legittimo
affidamento (v. analisi del Tribunale ai punti 259‑279 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA], invece, ha invocato cinque
motivi dinanzi al Tribunale, anch’essi respinti e riguardanti, rispettivamente, una violazione dei diritti della difesa (v.
analisi del Tribunale ai punti 146‑153 della sentenza impugnata), tre errori manifesti di valutazione e un errore di diritto
laddove la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse beneficiato di un vantaggio (v. analisi del Tribunale ai punti
191‑241 della sentenza impugnata), la violazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 relativo al termine di prescrizione
(v. analisi del Tribunale ai punti 318‑327 della sentenza impugnata), una violazione dei principi di legittimo affidamento
e di certezza del diritto (v. analisi del Tribunale ai punti 259‑305 della sentenza impugnata) e, infine, una violazione delle
regole relative all’adozione delle decisioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] (v. analisi del Tribunale ai punti 114‑130 della sentenza
impugnata).
12
– Primo e secondo motivo dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA].
13
– V., in particolare, sentenze 23 marzo 2006, causa C‑237/04, Enirisorse (Racc. pag. I‑2843, punti 38 e 39 e giurisprudenza
ivi citata), e 17 novembre 2009, causa C‑169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri (Racc. pag. I‑10821, punto 52).
14
– V., in particolare, sentenze 8 novembre 2001, causa C‑143/99, Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8365,
punto 38); 15 luglio 2004, causa C‑501/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6717, punto 90), nonché 15 giugno 2006, cause
riunite C‑393/04 e C‑41/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5293, punto 29).
15
– V. sentenza 15 marzo 1994, causa C‑387/92, [OSCURATO:PERSONA] de España (Racc. pag. I‑877, punto 14).
16
– Sull’incidente della constatazione del vantaggio sull’esame della selettività, v. sentenze Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
& [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 41); 13 febbraio 2003, causa C‑409/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1487, punto 47);
11 settembre 2008, cause riunite C‑428/06‑C‑434/06, UGT‑Rioja e a. (Racc. pag. I‑6747, punto 46), nonché 22 dicembre 2008,
causa C‑487/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10515, punto 82).
17
– Paragrafi 160 e segg. delle conclusioni.
18
– Nella fattispecie non si può escludere che il legislatore non avrebbe considerato giustificata la riduzione delle spese
di gestione in assenza di qualsiasi semplificazione amministrativa a livello della riscossione della tassa professionale rispetto
al regime di diritto comune.
19
– Causa C‑66/02, Racc. pag. I‑10901.
20
– Sentenza 25 giugno 1970, causa 47/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 487, punto 7).
21
– Sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73 (Racc. pag. 709).
22
– Cit. (punto 43) e paragrafo 32 delle conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella stessa causa.
23
– V. Assemblée nationale, resoconto integrale, 3
a
seduta dell’11 maggio 1990, consultabile al seguente indirizzo Internet: http://archives.assemblee-nationale.fr/9/cri/1989-1990-ordinaire2/042.pdf.
24
– V., in proposito, sentenze 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 219, punto 30), nonché Enirisorse, cit. (punto 32).
25
– V. resoconti della seduta del 7 giugno 1990 al Sénat (JORF dell’8 giugno 1990, pag. 1361) e della seduta del 19 giugno
1990 all’Assemblée nationale (JORF del 20 giugno 1990, pag. 2604).
26
– V. punti 25‑31 della decisione controversa.
27
– Sentenza 16 maggio 2002, causa C‑482/99 (Racc. pag. I‑4397, punti 71, 77 e 81).
28
– V., in particolare, sentenze 11 novembre 2004, cause riunite C‑186/02 P e C‑188/02 P, Ramondín e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10653,
punto 60), nonché 26 ottobre 2006, causa C‑68/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10367, punto 96).
29
– V. sentenza 15 luglio 2004, causa C‑345/02, Pearle e a. (Racc. pag. I‑7139, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
30
– V., tra l’altro, sentenze 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4013, punto 17), e 6 settembre
2006, causa C‑88/03, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7115, punto 55).
31
– Quarto motivo dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA].
32
– Le condizioni di accertamento del carattere definitivo del beneficio risultante da un aiuto di Stato di tipo fiscale possono
naturalmente variare in funzione delle soluzioni adottate nei diversi ordinamenti giuridici. A mio parere, siffatte informazioni
tecniche di natura fiscale non possono influire sul computo del termine di prescrizione.
33
– Terzo e quinto motivo dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA].
34
– Decisione 8 febbraio 1995 (GU C 262, pag. 11).
35
– V., in proposito, sentenza 9 giugno 2011, cause riunite da C‑465/09 P a C‑470/09 P, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./[OSCURATO:PERSONA]
(punto 93 e giurisprudenza ivi citata).
36
– [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 152).
37
– V., in particolare, sentenza 5 maggio 1981, causa 112/80, Dürbeck (Racc. pag. 1095, punto 48).
38
– Sentenze 25 marzo 2010, causa C‑414/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 107), nonché 24 marzo 2011, causa
C‑369/09 P, ISD Polska e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2011, punto 123 e giurisprudenza ivi citata).
39
– [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 150).
40
– [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 151).
41
– Sentenza 29 aprile 2004, causa C‑372/97, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3679, punto 111 e giurisprudenza ivi citata).
42
– GU 2010, C 83, pag. 389.
43
– Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
44
– V. sentenze della Corte 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens e [OSCURATO:PERSONA] (Lopik)/CEE (Racc. pag. 1155,
punto 44), nonché del Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia (Racc. PI pag. I‑A‑449
e II‑1305, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).
45
– Sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑3437, punto 16).
46
– V., in tal senso, sentenza della Corte 11 novembre 2004, cause riunite C‑183/02 P e C‑187/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
de Álava/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10609, punto 44).
47
– V., in particolare, sentenze 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1719,
punto 63 e giurisprudenza ivi citata), nonché 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala
(Racc. pag. I‑4951, punto 166 e giurisprudenza ivi citata).
48
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.
49
– V., in particolare, sentenze 12 ottobre 2000, causa C‑480/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8717, punto 25), e 12 maggio
2005, causa C‑415/03, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I‑3875, punto 39).
50
– V., in particolare, sentenze 10 giugno 1993, causa C‑183/91, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I‑3131, punto 16); 27 giugno
2000, causa C‑404/97, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag. I‑4897, punto 38), e 22 dicembre 2010, causa C‑507/08, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia
(Racc. pag. I-13489, punto 42).
51
– V. sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑209/00, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑11695, punto 31); 26 giugno 2003, causa
C‑404/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6695, punto 21), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 42). Lo Stato membro deve giungere
ad un effettivo recupero delle somme dovute (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, cit., punto 44).
52
– Sentenze 4 aprile 1995, causa C‑350/93, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑699, punto 21), e 17 giugno 1999, causa C‑75/97,
Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3671, punto 64).
53
– Va aggiunto che il problema del calcolo della portata dell’obbligo di recupero costituisce un elemento di fatto, che non
rientra nella competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
54
– Sentenze 20 maggio 2010, causa C‑210/09, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑04613, punto 21), nonché [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia,
cit. (punto 51).
55
– Tale aspetto è particolarmente evidente in caso di recupero di aiuti fiscali, laddove il beneficiario si veda imporre un
trasferimento di beni corrispondente al vantaggio di cui ha goduto fino a che l’imposizione fiscale è stata più bassa.
56
– V. art. 17 della carta dei diritti fondamentali, nonché art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU.
57
– L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale»,
s’ispira all’art. 6, n. 1, della CEDU, che prevede che «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia
chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa
penale formulata nei suoi confronti».
58
– Desidero ricordare che, conformemente all’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, il recupero di un aiuto illegittimo
imposto da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] va effettuato senza indugio e secondo le procedure previste dalla legge dello Stato
membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della suddetta decisione.
59
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit. (punto 111 e giurisprudenza citata). V. anche sentenza 7 marzo 2002, causa C‑310/99,
Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2289, punto 103).
60
– Come emerge altresì dalla giurisprudenza, gli interessati diversi dallo Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto
non possono pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA], quale quello previsto in favore del
detto Stato. V. sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 59); 24 settembre 2002, cause riunite
C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7869, punto 82), nonché del Tribunale 1° luglio
2010, causa T‑62/08, ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-3229, punto 162). Desidero aggiungere che
la capacità di contestare dinanzi al Tribunale le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che può essere riconosciuta al beneficiario
non implica che quest’ultimo sia il destinatario di tale decisione.
61
– Conformemente all’art. 1 del regolamento n. 659/1999, il beneficiario dell’aiuto rientra nella categoria delle «parti interessate»
che, ai sensi dell’art. 6, n. 1, del suddetto regolamento, possono presentare le proprie osservazioni in seguito alla decisione
di avvio del procedimento di indagine formale, entro un termine che di norma non è superiore ad un mese.
62
– V. sentenza 29 giugno 2010, causa C‑139/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑05885).