CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] DOLOnei confronti di: TRIBUNALE DI VENEZIAcon il provvedimento del 24/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di DOLOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] •MANUALI che ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del giudice di pace di Dolo; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11 gennaio 2021 il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del dibattimento, si è dichiarato incompetente per materia a giudicare i fatti di lesioni volontarie lievissime commesse da [OSCURATO:PERSONA] in danno della convivente [OSCURATO:PERSONA] il 30 agosto 2017, ed ha restituito gli atti al pubblico ministero. In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'aggravante della convivenza prevista dall'art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen., non era applicabile ratione temporis, che quindi le lesioni erano procedibili a querela, e che il giudice competente a conoscerne fosse conseguentemente da individuare nel giudice di pace. Con ordinanza del 24 novembre 2021 il Giudice di pace di Dolo, sollecitato dalla difesa dell'imniitatn. ha gnilevatn rnnflittn nenativn di rornneten7a e irtf. 7R P 30 cori. nrnr. nen.. evidenziando, con ordinanza inserita nel corpo del verbale di udienza, che il giudice competente dovesse essere individuato, invece, proprio nel Tribunale di Venezia originariamente adito. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del giudice di pace di Dolo. Considerato in diritto 1. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Venezia. E' corretta l'affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Venezia, secondo cui un reato di lesioni volontarie lievissime in danno di convivente avvenuto il 30 agosto 2017 è un reato procedibile a querela, in quanto commesso prima della entrata in vigore dell' art. 2, comma 1, lett. a), I. 11 gennaio 2018, n. 4, che ha introdotto il convivente tra i soggetti passivi dell'aggravante speciale dell'art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen., atteso che la nuova norma si applica solo ai fatti commessi a decorrere dal 16 febbraio 2018. Dalla procedibilità a querela non discende, però, la competenza del giudice di pace, in quanto già per effetto dell'art. 2, co. 4-bis, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha novellato l'art. 4, comma 1, lett. a), d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, le lesioni volontarie lievissime in danno di convivente, pur non altrimenti aggravate, erano transitate dalla competenza del giudice di pace alla competenza del Tribunale. Nel testo modificato dal d.l. 93 del 2013, l'art. 4 disponeva - e dispone, in realtà, ancora adesso in quanto non è stato oggetto di successive ulteriori riscritture - che "il giudice di pace è competente: a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente (...)". In definitiva, dopo la riforma dei reati espressione di volenza domestica del dl. 93 del 2013, e prima di quella ulteriore della I. 4 del 2018, le lesioni volontarie lievissime in danno di convivente erano soggette ad un regime ibrido, che prevedeva la procedibilità a querela, ma al tempo stesso l'attribuzione di competenza al Tribunale. Ne consegue, in soluzione del conflitto, la competenza del Tribunale di Venezia. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma,