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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 79/1977

ECLI:IT:COST:1977:79
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Nel corso di procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] (cui veniva addebitato di aver esercitato la caccia a selvaggina stanziale protetta sparando con un'arma da fuoco da bordo di un autoveicolo lungo una via di comunicazione) il pretore di Castelfiorentino, rilevato che tale comportamento era punito dalle disposizioni del t.u. sulla caccia (r.d. 5 giugno 1939, n. 1016) con le pene dell'ammenda (art. 12) e della multa (art. 32) ma che dette disposizioni erano state, nel territorio della regione Toscana, abrogate dall'art. 55 della legge regionale della Toscana 4 luglio 1974, n. 35, e che, pertanto, non poteva al riguardo esercitarsi l'azione penale, ha sollevato, con ordinanza del 27 novembre 1974, in riferimento agli artt. 70, 117 e 118 Cost., questione di legittimità costituzionale del predetto art. 55.

Le ragioni del denunziato contrasto andrebbero individuate, secondo il giudice a quo, nel fatto che la Regione, abrogando norme penali statali, avrebbe sconfinato dalle materie attribuite alla sua competenza usurpando funzioni e poteri riservati dalla Costituzione al Parlamento.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Regione Toscana con deduzioni del 15 marzo 1975 chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata anche perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la norma denunziata non avrebbe abrogato anche le norme statali di natura penale.

Su tali punti la difesa della Regione è tornata, con maggiore ampiezza di argomenti, con una successiva memoria del 24 febbraio 1977, richiamando una circolare interpretativa emanata dalla Regione e facendo, altresì, presente che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, con la quale lo Stato ha depenalizzato le violazioni punite con la sola pena dell'ammenda, ivi comprese quelle in materia di caccia.

2. - Identica questione ma in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 Cost., è stata sollevata dal pretore di Borgo S. Lorenzo con ordinanza del 5 marzo 1975 emanata nel corso di procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altro, imputati dei reati di cui agli artt. 32, 43 e 36 del t.u. sulla caccia, il primo dei quali (quello previsto dall'art. 32) punito con la pena della multa.

Secondo il giudice a quo la Regione, abrogando con il citato art. 55 anche le norme statali di natura penale, avrebbe esorbitato dai limiti posti alla sua competenza dagli artt. 117 e 118 Cost. (creando una irrazionale disparità di trattamento tra i "cittadini" toscani e quelli appartenenti ad altre Regioni) ed avrebbe violato, inoltre, il principio del giudice naturale (art. 25, comma primo, Cost.).

Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Regione Toscana chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o - comunque - non fondata ribadendo sostanzialmente quanto già dedotto negli atti difensivi relativi ai giudizi promossi con l'ordinanza del pretore di Castelfiorentino.

3. - Con due diverse ordinanze di identico contenuto emesse, rispettivamente, il 14 aprile e il 30 giugno 1975, nel corso di procedimenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (imputati delle violazioni degli artt. 32 e 43 del t.u. sulla caccia la prima delle quali punita con la multa) anche il tribunale di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, comma secondo (principio della riserva di legge) e 117 Cost., questione di legittimità costituzionale del già citato art. 55 legge Regione Toscana n. 35 del 1974, con argomenti non diversi da quelli contenuti nelle ordinanze che precedono.

Nel giudizio non vi è stata costituzione né intervento di parte.

4. - La stessa questione di legittimità costituzionale del predetto art. 55 è stata prospettata, infine, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. dal pretore di Arcidosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1976 nel corso di procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dal pretore di Pontedera con due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 16 aprile e il 14 maggio 1975 nel corso di procedimenti penali rispettivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Come nei casi precedenti, le ordinanze sono state pronunziate in procedimenti nei quali venivano in considerazione, oltre a contravvenzioni punite con l'ammenda, reati puniti con la multa.

In nessuno dei tre giudizi vi è stato intervento o costituzione di parte. :

1. - Le ordinanze in epigrafe hanno per oggetto un'identica questione di legittimità costituzionale: i relativi giudizi vanno quindi riuniti onde dar luogo ad unica decisione.

2. - Con legge 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla difesa della fauna e la regolamentazione della attività venatoria) la Regione Toscana ha introdotto una nuova disciplina della caccia, ristrutturando completamente il settore secondo principi che si discostano sotto vari aspetti da quelli cui si ispira il t.u. delle leggi statali sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016.

In particolare, le sanzioni sono tutte, salvo alcune di altra fonte espressamente richiamate, di dichiarato carattere amministrativo anziché penale (come quelle previste dal t.u.) e l'art. 55, che costituisce oggetto di impugnazione nel presente giudizio, dispone testualmente che "cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali in materia di caccia ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge".

3. - I giudici a quibus muovono dalla comune premessa che il riferimento alla legislazione statale contenuto nel predetto art. 55 sia comprensivo di quella penale e prospettano il dubbio che la Regione Toscana, così disponendo, abbia violato gli artt. 3, 25, secondo comma, 70, 117 e 118 Cost., per aver oltrepassato i limiti posti alla sua competenza legislativa e creato, inoltre, ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad identiche trasgressioni verificatesi in altra parte del territorio nazionale.

Per il pretore di Borgo S. Lorenzo - infine - la norma denunziata violerebbe anche la garanzia costituzionale del giudice naturale (art. 25 comma primo Cost.) in quanto essa comporterebbe la sottrazione al giudice precostituito per legge statale.

4. - Secondo la difesa della Regione (che si è costituita né giudizi promossi con le ordinanze n. 112 e 335 del 1975 emesse, rispettivamente, dal pretore di Castelfiorentino e dal pretore di Borgo S. Lorenzo) a seguito dell'entrata in vigore - in corso di causa - della legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha depenalizzato le contravvenzioni punite con la sola ammenda, ivi comprese quelle in materia di caccia, sarebbe venuta meno la rilevanza della questione sollevata con le ordinanze in epigrafe.

L'eccezione è peraltro infondata in quanto, come si è già accennato in narrativa, le ordinanze risultano tutte emesse in giudizi riguardanti non soltanto contravvenzioni punite con l'ammenda, ma anche altri reati puniti con la multa, e, quindi, non depenalizzati dalla citata legge n. 706 del 1975.

5. - La difesa della Regione assume, inoltre, che la premessa da cui muovono le ordinanze di rimessione sarebbe errata, in quanto il sopra richiamato disposto dell'art. 55 nell'escludere ogni ulteriore applicazione delle norme statali in materia di caccia non avrebbe abrogato anche le sanzioni penali poste dal t.u. delle leggi sulla caccia.

Ciò sarebbe confermato - tra l'altro - dalla circolare 7 ottobre 1974 n. prot.

V6700/7.1.2. emanata dalla Regione Toscana e secondo la quale le norme penali statali in materia di caccia non sarebbero state oggetto di abrogazione.

Ma tale interpretazione (il cui accoglimento porterebbe a ritenere l'infondatezza della questione sollevata) non può essere condivisa.

Infatti, a parte l'ovvio rilievo che quella contenuta in una circolare non può mai assumere il valore di interpretazione autentica di una norma di legge, è agevole osservare che la formulazione dell'art. 55, quanto mai ampia e comprensiva, esprime chiaramente la volontà del legislatore regionale di attribuire alla legge n. 35 del 1974 efficacia abrogativa anche delle norme penali statali in materia di caccia.

L'accoglimento di questa tesi, d'altronde, trova conforto non solo nel testo letterale della norma denunziata ma anche in numerose disposizioni della stessa legge Regione Toscana n. 35 del 1974 (come ad es. l'art. 19) che richiamano esplicitamente le sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi sulla caccia: tale richiamo sarebbe stato evidentemente superfluo, data l'identità della materia in esame, se la Regione non avesse inteso, con la norma in questione, abrogare anche le norme penali statali.

Decisiva è dunque la circostanza che dopo alcune incertezze, l'orientamento della giurisprudenza ordinaria, e in specie anche quello della Corte di cassazione, si è consolidato in quest'ultimo senso: nel senso cioè, che la disposizione denunziata debba essere intesa come abrogante le sanzioni penali statali previste dal t.u. sulla caccia.

È noto infatti che questa Corte, pur potendo interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti sia la norma impugnata che quella di raffronto, non può non tenere in debito conto una costante interpretazione giurisprudenziale che attribuisce al precetto legislativo un determinato significato.

6. - Se così va interpretata la disposizione denunziata appare evidente in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost. la fondatezza della questione sollevata.

La fonte del potere sanzionatorio penale non può risiedere che nella legislazione dello Stato.

Muovendo da tale premessa questa Corte ha costantemente escluso, fin dalla sentenza n. 3 del 1956, che, per il solo fatto di avere autonoma potestà normativa in determinate materie, le Regioni, anche a statuto speciale, dispongano del potere sia di introdurre, sia di rimuovere o variare con proprie leggi norme penali nelle materie stesse (sent. n. 21 e 51 del 1957, 68 del 1963, 26 del 1966).

E in tali sensi va dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione denunziata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla "difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria"), nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle espressamente richiamate dalla legge suddetta, non esclude dall'effetto abrogativo le norme di legge statali aventi natura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Nel corso di procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] (cui veniva addebitato di aver esercitato la caccia a selvaggina stanziale protetta sparando con un'arma da fuoco da bordo di un autoveicolo lungo una via di comunicazione) il pretore di Castelfiorentino, rilevato che tale comportamento era punito dalle disposizioni del t.u. sulla caccia (r.d. 5 giugno 1939, n. 1016) con le pene dell'ammenda (art. 12) e della multa (art. 32) ma che dette disposizioni erano state, nel territorio della regione Toscana, abrogate dall'art. 55 della legge regionale della Toscana 4 luglio 1974, n. 35, e che, pertanto, non poteva al riguardo esercitarsi l'azione penale, ha sollevato, con ordinanza del 27 novembre 1974, in riferimento agli artt. 70, 117 e 118 Cost., questione di legittimità costituzionale del predetto art. 55. Le ragioni del denunziato contrasto andrebbero individuate, secondo il giudice a quo, nel fatto che la Regione, abrogando norme penali statali, avrebbe sconfinato dalle materie attribuite alla sua competenza usurpando funzioni e poteri riservati dalla Costituzione al Parlamento. Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Regione Toscana con deduzioni del 15 marzo 1975 chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata anche perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la norma denunziata non avrebbe abrogato anche le norme statali di natura penale. Su tali punti la difesa della Regione è tornata, con maggiore ampiezza di argomenti, con una successiva memoria del 24 febbraio 1977, richiamando una circolare interpretativa emanata dalla Regione e facendo, altresì, presente che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, con la quale lo Stato ha depenalizzato le violazioni punite con la sola pena dell'ammenda, ivi comprese quelle in materia di caccia. 2. - Identica questione ma in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 Cost., è stata sollevata dal pretore di Borgo S. Lorenzo con ordinanza del 5 marzo 1975 emanata nel corso di procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altro, imputati dei reati di cui agli artt. 32, 43 e 36 del t.u. sulla caccia, il primo dei quali (quello previsto dall'art. 32) punito con la pena della multa. Secondo il giudice a quo la Regione, abrogando con il citato art. 55 anche le norme statali di natura penale, avrebbe esorbitato dai limiti posti alla sua competenza dagli artt. 117 e 118 Cost. (creando una irrazionale disparità di trattamento tra i "cittadini" toscani e quelli appartenenti ad altre Regioni) ed avrebbe violato, inoltre, il principio del giudice naturale (art. 25, comma primo, Cost.). Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Regione Toscana chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o - comunque - non fondata ribadendo sostanzialmente quanto già dedotto negli atti difensivi relativi ai giudizi promossi con l'ordinanza del pretore di Castelfiorentino. 3. - Con due diverse ordinanze di identico contenuto emesse, rispettivamente, il 14 aprile e il 30 giugno 1975, nel corso di procedimenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (imputati delle violazioni degli artt. 32 e 43 del t.u. sulla caccia la prima delle quali punita con la multa) anche il tribunale di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, comma secondo (principio della riserva di legge) e 117 Cost., questione di legittimità costituzionale del già citato art. 55 legge Regione Toscana n. 35 del 1974, con argomenti non diversi da quelli contenuti nelle ordinanze che precedono. Nel giudizio non vi è stata costituzione né intervento di parte. 4. - La stessa questione di legittimità costituzionale del predetto art. 55 è stata prospettata, infine, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. dal pretore di Arcidosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1976 nel corso di procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dal pretore di Pontedera con due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 16 aprile e il 14 maggio 1975 nel corso di procedimenti penali rispettivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Come nei casi precedenti, le ordinanze sono state pronunziate in procedimenti nei quali venivano in considerazione, oltre a contravvenzioni punite con l'ammenda, reati puniti con la multa. In nessuno dei tre giudizi vi è stato intervento o costituzione di parte. : 1. - Le ordinanze in epigrafe hanno per oggetto un'identica questione di legittimità costituzionale: i relativi giudizi vanno quindi riuniti onde dar luogo ad unica decisione. 2. - Con legge 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla difesa della fauna e la regolamentazione della attività venatoria) la Regione Toscana ha introdotto una nuova disciplina della caccia, ristrutturando completamente il settore secondo principi che si discostano sotto vari aspetti da quelli cui si ispira il t.u. delle leggi statali sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016. In particolare, le sanzioni sono tutte, salvo alcune di altra fonte espressamente richiamate, di dichiarato carattere amministrativo anziché penale (come quelle previste dal t.u.) e l'art. 55, che costituisce oggetto di impugnazione nel presente giudizio, dispone testualmente che "cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali in materia di caccia ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge". 3. - I giudici a quibus muovono dalla comune premessa che il riferimento alla legislazione statale contenuto nel predetto art. 55 sia comprensivo di quella penale e prospettano il dubbio che la Regione Toscana, così disponendo, abbia violato gli artt. 3, 25, secondo comma, 70, 117 e 118 Cost., per aver oltrepassato i limiti posti alla sua competenza legislativa e creato, inoltre, ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad identiche trasgressioni verificatesi in altra parte del territorio nazionale. Per il pretore di Borgo S. Lorenzo - infine - la norma denunziata violerebbe anche la garanzia costituzionale del giudice naturale (art. 25 comma primo Cost.) in quanto essa comporterebbe la sottrazione al giudice precostituito per legge statale. 4. - Secondo la difesa della Regione (che si è costituita né giudizi promossi con le ordinanze n. 112 e 335 del 1975 emesse, rispettivamente, dal pretore di Castelfiorentino e dal pretore di Borgo S. Lorenzo) a seguito dell'entrata in vigore - in corso di causa - della legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha depenalizzato le contravvenzioni punite con la sola ammenda, ivi comprese quelle in materia di caccia, sarebbe venuta meno la rilevanza della questione sollevata con le ordinanze in epigrafe. L'eccezione è peraltro infondata in quanto, come si è già accennato in narrativa, le ordinanze risultano tutte emesse in giudizi riguardanti non soltanto contravvenzioni punite con l'ammenda, ma anche altri reati puniti con la multa, e, quindi, non depenalizzati dalla citata legge n. 706 del 1975. 5. - La difesa della Regione assume, inoltre, che la premessa da cui muovono le ordinanze di rimessione sarebbe errata, in quanto il sopra richiamato disposto dell'art. 55 nell'escludere ogni ulteriore applicazione delle norme statali in materia di caccia non avrebbe abrogato anche le sanzioni penali poste dal t.u. delle leggi sulla caccia. Ciò sarebbe confermato - tra l'altro - dalla circolare 7 ottobre 1974 n. prot. V6700/7.1.2. emanata dalla Regione Toscana e secondo la quale le norme penali statali in materia di caccia non sarebbero state oggetto di abrogazione. Ma tale interpretazione (il cui accoglimento porterebbe a ritenere l'infondatezza della questione sollevata) non può essere condivisa. Infatti, a parte l'ovvio rilievo che quella contenuta in una circolare non può mai assumere il valore di interpretazione autentica di una norma di legge, è agevole osservare che la formulazione dell'art. 55, quanto mai ampia e comprensiva, esprime chiaramente la volontà del legislatore regionale di attribuire alla legge n. 35 del 1974 efficacia abrogativa anche delle norme penali statali in materia di caccia. L'accoglimento di questa tesi, d'altronde, trova conforto non solo nel testo letterale della norma denunziata ma anche in numerose disposizioni della stessa legge Regione Toscana n. 35 del 1974 (come ad es. l'art. 19) che richiamano esplicitamente le sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi sulla caccia: tale richiamo sarebbe stato evidentemente superfluo, data l'identità della materia in esame, se la Regione non avesse inteso, con la norma in questione, abrogare anche le norme penali statali. Decisiva è dunque la circostanza che dopo alcune incertezze, l'orientamento della giurisprudenza ordinaria, e in specie anche quello della Corte di cassazione, si è consolidato in quest'ultimo senso: nel senso cioè, che la disposizione denunziata debba essere intesa come abrogante le sanzioni penali statali previste dal t.u. sulla caccia. È noto infatti che questa Corte, pur potendo interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti sia la norma impugnata che quella di raffronto, non può non tenere in debito conto una costante interpretazione giurisprudenziale che attribuisce al precetto legislativo un determinato significato. 6. - Se così va interpretata la disposizione denunziata appare evidente in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost. la fondatezza della questione sollevata. La fonte del potere sanzionatorio penale non può risiedere che nella legislazione dello Stato. Muovendo da tale premessa questa Corte ha costantemente escluso, fin dalla sentenza n. 3 del 1956, che, per il solo fatto di avere autonoma potestà normativa in determinate materie, le Regioni, anche a statuto speciale, dispongano del potere sia di introdurre, sia di rimuovere o variare con proprie leggi norme penali nelle materie stesse (sent. n. 21 e 51 del 1957, 68 del 1963, 26 del 1966). E in tali sensi va dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione denunziata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla "difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria"), nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle espressamente richiamate dalla legge suddetta, non esclude dall'effetto abrogativo le norme di legge statali aventi natura penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 79/1977 — Fons Iuris — Fons Iuris