CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31020/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari delpericolo di fuga, e il rigetto nel resto;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – adito in sede di riesame – confermaval’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi avevadisposto, in data 17 marzo 2026, la misura della custodia cautelare in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.del 09/10/1990 n. 309, nella forma aggravata ex art. 80 cit. d.P.R. per l’ingentequantità di sostanza stupefacente.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, haproposto ricorso affidato ad un unico articolato motivo, con cui ha contestato lagravità indiziaria, la sussistenza delle esigenze cautelari e la idoneità/ adeguatezzadella misura custodiale.2.1 In punto di gravità indiziaria, il ricorrente – richiamando anche la consulenzatecnica di parte – ha dedotto il vizio di motivazione per illogicità, in cui sarebberoincorsi i Giudici della cautela per avere ritenuto che il conduttore del natante,coinvolto nel trasporto dello stupefacente, fosse identificabile – seppure solo alivello indiziario - nella persona del [OSCURATO:PERSONA].I Giudici del riesame – nonostante le specifiche allegazioni difensive e i datievidenziati nella consulenza di parte – non avrebbero considerato lo scambio traimbarcazioni e il conseguente error in persona.Non poteva, infatti, essere escluso che il natante, che era giunto sulla terraferma e che aveva provveduto allo scarico della cocaina- vistosi scoperto e neldarsi alla fuga - avesse intrapreso una traiettoria diversa da quella ritenuta dagliAgenti della Guardia di Finanzia e/o si fosse nascosto all’interno del porto, oveormeggiavano anche altre imbarcazioni.I Giudici della cautela avevano, invece, avallato la ricostruzione accusatoria,nonostante non fossero state acquisite le immagini registrate dalle telecamereinstallate sul porto e nonostante lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in sede di spontaneedichiarazioni, avesse giustificato la presenza sul posto, riferendo di dedicarsiall’attività di pesca dei bianchetti; circostanza – questa - confermata dai pescatori,in sede di indagini difensive.2.2. In ordine alle esigenze cautelari, secondo il ricorrente, l’ordinanzaimpugnata sarebbe deficitaria quanto alla valutazione del pericolo di reiterazionenel reato e del pericolo di fuga, per avere il Tribunale trascurato lo stato diincensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], stigmatizzando la sola gravità oggettiva del fatto -reato.Infine, mancante e, comunque, illogica sarebbe l’apparato motivazionale anchein relazione all’ulteriore profilo della adeguatezza e congruità di misura, potendoessere le eventuali esigenze cautelari adeguatamente fronteggiate con la misuradegli arresti domiciliari munita del presidio del braccialetto elettronico.3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma partecipata – le parti hannoconcluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Si legge – nella impugnata ordinanza- che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ilconduttore del piccolo natante che, partito dal porto di [OSCURATO:PERSONA] nella notte trail 13 e 14 marzo del 2026, si era diretto, a forte velocità , senza luci e con a bordoaltri tre individui, verso l’area esterna della zona portuale per raggiungere unuomo, che li attendeva su un tratto di spiaggia, per la consegna di circa 293 kg dicocaina purissima, suddivisa in 230 panetti, a loro volta contenuti in otto borsoni,avvolti in una rete di sicurezza; l’uomo a terra e i tre individui che avevanoprovveduto a scaricare i borsoni, alla vista dei finanzieri, si erano dati alla fuga viaterra e non erano stati rintracciati. Il conduttore del natate, invece, era ripartito aforte velocità, ma - inseguito dalla motovedetta della Guardia di Finanza- era statobloccato all’interno del bacino del porto ed identificato nell’attuale ricorrente.Una tale ricostruzione è stata operata dai Giudici del merito sulla scorta delleinformazioni fornite nella C.N.R. della Guardia di Finanza, che aveva monitorato,via terra e via mare, l’operazione di trasporto dello stupefacente, intervenendo almomento dello scarico.2.1. Il Tribunale – nel rispondere alle censure difensive in ordine al probabileerror in persona, riproposte in questa sede – ha precisato che il natante era statomonitorato dalla P.G., con binocoli ad infrarossi, sin dalle fasi antecedenti allaconsegna della cocaina e che l’imbarcazione, che veniva subito dopo bloccataall’interno del porto con alla guida il [OSCURATO:PERSONA], presentava le stesse e identichecaratteristiche di quella ricercata.I Giudici del merito, nel descritto contesto fattuale, hanno, inoltre, attribuitopeso “probatorio” al fatto che - nonostante l’indagato avesse giustificato lapresenza in loco per la pesca dei bianchini - nulla di quanto accertato dalla P.g.deponesse per un’attività di pesca in corso.Inoltre – si legge nel provvedimento - appariva anomalo anche il comportamentocomplessivamente serbato dal [OSCURATO:PERSONA]: costui, nel fornire il proprio alibi, non aveva,tuttavia, nell’immediatezza procurato un’informazione di non poca rilevanza, qualeappunto il transito nel porto di un’altra imbarcazione simile alla propria, che nonsarebbe potuta sfuggire alla sua percezione visiva.Il Tribunale del riesame non ha, poi, nemmeno omesso di confrontarsi con i datidella consulenza di parte, ritenendo le conclusioni non condivisibili perché basatesu elementi congetturali e solo presunti.2.2. Al cospetto di tale percorso motivazionale, le doglianze difensive non hannointaccato la gravità del quadro indiziario ex art. 273 cod. proc. pen.L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, infatti, rilevabile soltanto se sitraduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza e/omanifesta illogicità della motivazione, secondo la logica ed i principi di diritto.Il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti, di guisache sono inammissibili tutte quelle censure che, pur formalmente investendo lamotivazione, si risolvono nella sostanziale prospettazione di una diversavalutazione delle circostanze, esaminate dal Giudice di merito.Alla Corte di cassazione è esclusivamente devoluto il compito di verificare se ilGiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indottoad affermare la gravità del quadro indiziario e/o la permanenza delle esigenzecautelari a carico dell'indagato, controllando la sola congruenza della motivazioneriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (exmultis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 5, n. 46124 del08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv.252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).2.3. Nella valutazione della gravità indiziaria – in questa sede censurata - nonsi riscontra alcuna violazione di legge e/o vizio di motivazione, essendo il percorsologico – argomentativo, posto a sostegno della conferma del provvedimento delibertate, esaustivo, congruo e per nulla illogico.Peraltro, è utile rammentare che – quanto al dedotto error in persona su cui ilricorrente focalizza l’attenzione – l'incompletezza dell'accertamento nella fasecautelare preclude la trasposizione in questa di principi propri del giudizio dimerito; giudizio – quest’ultimo - che viene espresso solo all'esito del formarsi dellaprova in dibattimento.Come, infatti, precisato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 11 del21/04/1995, Costantino e altri, Rv. 202002-01), in tema di misure cautelaripersonali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.devono intendersi «tutti quegli elementi a carico, di natura logica orappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementistrutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ognidubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loroconsistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriorielementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempouna qualificata probabilità di colpevolezza».Di contro, la previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogniragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale dellapresunzione di innocenza e che deve fondarsi sulla certezza processuale dellaresponsabilità dell'imputato, non è estensibile oltre i confini del giudizio di merito(ex multis, Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del11/05/2006, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Rv. 234374; Sez. 2,n. 16357 del 02/04/2008, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Rv.233785).Il Tribunale sì è conformato a tale regula iuris.2.4. Anche la segnalata anomalia comportamentale del [OSCURATO:PERSONA] – su cui la difesaappunta le critiche per la inesistenza in capo alla parte dell’onere di provare lapropria innocenza – è argomento che il Tribunale ha utilizzato non ai finidell’inversione dell’onere della prova (non consentita), ma nell’ambito di unarticolato e conseguenziale percorso logico-argomentativo, fondato su molteplicielementi indiziari. Ed invero, l’omesso riferimento alla Pg di una informazionerilevante, che avrebbe permesso immediatamente al [OSCURATO:PERSONA] di acclarare la suaestraneità ai fatti e di fugare ogni dubbio sul suo coinvolgimento nei fatti di causa,non è giustificabile sul piano della logica, tanto più che - come puntualmentesegnalato nel provvedimento impugnato – il [OSCURATO:PERSONA] non era rimasto affatto silente,ma si era prodigato nel giustificare la sua presenza nelle acque del porto in pienanotte.2.5. E’, infine, inammissibile, perché reiterativo di questioni già adeguatamentescrutinate, la doglianza afferente alla sussistenza dell’attualità e concretezza delpericolo di reiterazione del reato e alla idoneità/adeguatezza della misuracustodiale in atto.I Giudici della cautela, in modo niente affatto illogico, hanno correttamentevalorizzato la oggettiva gravità dei fatti, oggetto di provvisoria contestazione.La formale incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] - che la difesa ha, invece, valorizzato nelricorso, lamentandone l’omessa valutazione - assume, tuttavia, valore recessivo,a fronte della congrua e pertinente argomentazione spesa nel provvedimentoimpugnato, circa la verosimile contiguità dell’indagato a contesti criminaliorganizzati e/o di particolare rilievo, in ragione dei quantitativi trattati – circa 3quintali di cocaina purissima – delle modalità di trasporto e del complessivo modusoperandi.Inammissibile è conseguentemente la doglianza ulteriore afferente all’esistenzadel pericolo di fuga, per carenza di interesse.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella [OSCURATO:PERSONA]