Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 14995/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30984-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30984/2020 Numero sezionale 2588/2022 Numero di raccolta generale 14995/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso la sentenza n. 1483/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 3 luglio 2020, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso (per annullamento dell’estratto del ruolo e delle cartelle di pagamento n. 097 2005 0277616180 000, n. 097 2001 0629850423 003, n. 097 2000 0355013204 000 e n. 097 2005 0009518414 000 e dei relativi avvisi di addebito) per difetto di interesse, avendo la ricorrente assunto di averne appreso l’esistenza solo attraverso l’estratto del ruolo rilasciatole dal concessionario su propria richiesta, per non esserle state le suddette cartelle notificate;

2. in via preliminare, essa ne ha ritenuto inammissibile l’appello, per omessa confutazione dell’argomentazione del Tribunale a base dell’inammissibilità del ricorso, senza un confronto con il ragionamento logico-giuridico del primo giudice;

3. in ogni caso, la Corte capitolina ne ha ravvisato pure l’infondatezza, per: a) la validità della rappresentanza processuale di AdER da avvocato del libero foro, contestata dall’appellante; b) l’inesistenza di un’omessa Ric. 2020 n. 30984 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30984/2020 Numero sezionale 2588/2022 Numero di raccolta generale 14995/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale, assorbita dalla pronuncia di inammissibilità; c) il tardivo e generico disconoscimento di conformità delle copie di ricevuta delle notifiche prodotte agli originali, essendo peraltro tali avvisi, spediti a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., ben producibili, in funzione probatoria dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, anche con deposito di fotocopie non contestate, a norma dell’art. 2719 c.c.; d) la regolarità, infine, di notificazione delle cartelle di pagamento per invio diretto dal concessionario, ai sensi dell’art. 26, primo comma, seconda parte d.p.r. 602/1973 (alternativa a quella della prima parte della diposizione), perfezionantesi con la ricezione dal destinatario alla data dell’avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata;

4. con atto notificato il 27 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui ha resistito AdER con controricorso; l’[OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese, depositando solo procura. [OSCURATO:PERSONA]

1. in via di premessa, giova evidenziare come la sentenza impugnata si fondi su una doppia ratio decidendi, di inammissibilità dell’appello per omessa confutazione delle argomentazioni della sentenza del Tribunale (penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza) e comunque di infondatezza dei motivi esaminati (dall’ultimo capoverso di pg. 3 all’ultimo di pg. 4 della sentenza): sicché, in caso di ritenuta infondatezza delle censure di una delle rationes decidendi, sono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre ragioni oggetto di doglianza, in quanto non potrebbero comunque condurre, per l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione (Cass.Ric. 2020 n. 30984 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30984/2020 Numero sezionale 2588/2022 Numero di raccolta generale 14995/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 15 luglio 2020, n. 15114);

2. in questa prospettiva, devono essere esaminate le ragioni di doglianza della ricorrente, che deduce, in ordine alla seconda ratio, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2719 c.c., 60 d.p.r. 600/1973, 26, quarto comma d.p.r. 602/1973, per il tempestivo ed espresso disconoscimento dei documenti ex adverso prodotti relativi agli atti impugnati, mai regolarmente notificati, né prodotti in originale nonostante detto disconoscimento (secondo motivo);

3. esso è inammissibile;

4. il motivo difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, primo comma n. 4 c.p.c., per omessa confutazione (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354) della puntuale argomentazione decisoria della Corte territoriale di non specifica contestazione di “non conformità delle copie degli atti di ricevuta delle notifiche prodotti in giudizio degli atti … agli originali nella udienza immediatamente successiva alla loro produzione” (ai primi cinque alinea del terzo capoverso di pg. 4 della sentenza), essendosi la ricorrente limitata alla generica contestazione in primo grado di conformità delle copie agli originali dei documenti notificati con reiterazione in appello (all’ultimo capoverso di pg. 11 del ricorso);

5. ella deduce poi difetto di motivazione in relazione agli artt. 2697 c.c. e 26 d.p.r. 602/1973, per mancata pronuncia sull’obbligo di conservazione per un quinquennio e di necessaria produzione in giudizio della cartella di pagamento in originale da parte di AdER (terzo motivo);

6. esso è infondato; Ric. 2020 n. 30984 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30984/2020 Numero sezionale 2588/2022 Numero di raccolta generale 14995/2022 Data pubblicazione 11/05/2022

7. e ciò, al di là della contraddittoria denuncia in un unico motivo dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: il primo, implicando la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., da far valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4 c.p.c. (e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.); il secondo, presuppone invece l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure con censura del modo giuridicamente non corretto della soluzione ovvero senza sua adeguata giustificazione, da denunciare ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (Cass. 18 giugno 2014, n. 13866; Cass. 5 marzo 2021, n. 6150);

7.1. non sussistono, infatti, i vizi denunciati, per l’argomentata statuizione della Corte territoriale in ordine al corretto perfezionamento della notificazione (a mezzo del servizio postale, come alternativamente consentito al concessionario, a norma dell’art. 26, primo comma, seconda parte d.p.r. 602/1973: ultimo alinea di pg. 4 e primi cinque di pg. 5 della sentenza) delle cartelle di pagamento in oggetto, da conservare (nella matrice o in copia) per cinque anni unitamente con la relazione di notificazione o l’avviso di ricevimento (così al primo capoverso di pg. 5 della sentenza): sicché, risulta irrilevante la questione posta (in particolare richiamata al penultimo capoverso di pg. 16 del ricorso);

8. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione del credito contributivo, sul presupposto della mancata notificazione delle cartelle (quarto motivo);

9. esso è assorbito; Ric. 2020 n. 30984 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30984/2020 Numero sezionale 2588/2022 Numero di raccolta generale 14995/2022 Data pubblicazione 11/05/2022

10. ella deduce anche violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile l’appello, nonostante la specifica confutazione, conforme al paradigma normativo, delle argomentazioni del Tribunale (di raggiunta prova della notificazione degli atti impugnati dalla contribuente sulla base degli avvisi di ricevimento prodotti), invece contestate per la mancata produzione degli originali, in luogo delle fotocopie, prive di alcuna autenticità, come da estratti dell’atto di appello puntualmente trascritti (primo motivo);

11. esso è inammissibile, per il difetto di interesse sopravvenuto alla conferma della ratio decidendi oggetto dei motivi scrutinati nel senso della loro infondatezza, per la ragione esposta in via di premessa, qui richiamata;

12. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2020 n. 30984 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30984/2020 Numero sezionale 2588/2022 Numero di raccolta generale 14995/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 30984 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30984-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30984/2020 Numero sezionale 2588/2022 Numero di raccolta generale 14995/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso la sentenza n. 1483/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 3 luglio 2020, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso (per annullamento dell’estratto del ruolo e delle cartelle di pagamento n. 097 2005 0277616180 000, n. 097 2001 0629850423 003, n. 097 2000 0355013204 000 e n. 097 2005 0009518414 000 e dei relativi avvisi di addebito) per difetto di interesse, avendo la ricorrente assunto di averne appreso l’esistenza solo attraverso l’estratto del ruolo rilasciatole dal concessionario su propria richiesta, per non esserle state le suddette cartelle notificate; 2. in via preliminare, essa ne ha ritenuto inammissibile l’appello, per omessa confutazione dell’argomentazione del Tribunale a base dell’inammissibilità del ricorso, senza un confronto con il ragionamento logico-giuridico del primo giudice; 3. in ogni caso, la Corte capitolina ne ha ravvisato pure l’infondatezza, per: a) la validità della rappresentanza processuale di AdER da avvocato del libero foro, contestata dall’appellante; b) l’inesistenza di un’omessa Ric. 2020 n. 30984 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30984/2020 Numero sezionale 2588/2022 Numero di raccolta generale 14995/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale, assorbita dalla pronuncia di inammissibilità; c) il tardivo e generico disconoscimento di conformità delle copie di ricevuta delle notifiche prodotte agli originali, essendo peraltro tali avvisi, spediti a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., ben producibili, in funzione probatoria dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, anche con deposito di fotocopie non contestate, a norma dell’art. 2719 c.c.; d) la regolarità, infine, di notificazione delle cartelle di pagamento per invio diretto dal concessionario, ai sensi dell’art. 26, primo comma, seconda parte d.p.r. 602/1973 (alternativa a quella della prima parte della diposizione), perfezionantesi con la ricezione dal destinatario alla data dell’avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata; 4. con atto notificato il 27 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui ha resistito AdER con controricorso; l’[OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese, depositando solo procura. [OSCURATO:PERSONA] 1. in via di premessa, giova evidenziare come la sentenza impugnata si fondi su una doppia ratio decidendi, di inammissibilità dell’appello per omessa confutazione delle argomentazioni della sentenza del Tribunale (penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza) e comunque di infondatezza dei motivi esaminati (dall’ultimo capoverso di pg. 3 all’ultimo di pg. 4 della sentenza): sicché, in caso di ritenuta infondatezza delle censure di una delle rationes decidendi, sono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre ragioni oggetto di doglianza, in quanto non potrebbero comunque condurre, per l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione (Cass.Ric. 2020 n. 30984 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30984/2020 Numero sezionale 2588/2022 Numero di raccolta generale 14995/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 15 luglio 2020, n. 15114); 2. in questa prospettiva, devono essere esaminate le ragioni di doglianza della ricorrente, che deduce, in ordine alla seconda ratio, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2719 c.c., 60 d.p.r. 600/1973, 26, quarto comma d.p.r. 602/1973, per il tempestivo ed espresso disconoscimento dei documenti ex adverso prodotti relativi agli atti impugnati, mai regolarmente notificati, né prodotti in originale nonostante detto disconoscimento (secondo motivo); 3. esso è inammissibile; 4. il motivo difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, primo comma n. 4 c.p.c., per omessa confutazione (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354) della puntuale argomentazione decisoria della Corte territoriale di non specifica contestazione di “non conformità delle copie degli atti di ricevuta delle notifiche prodotti in giudizio degli atti … agli originali nella udienza immediatamente successiva alla loro produzione” (ai primi cinque alinea del terzo capoverso di pg. 4 della sentenza), essendosi la ricorrente limitata alla generica contestazione in primo grado di conformità delle copie agli originali dei documenti notificati con reiterazione in appello (all’ultimo capoverso di pg. 11 del ricorso); 5. ella deduce poi difetto di motivazione in relazione agli artt. 2697 c.c. e 26 d.p.r. 602/1973, per mancata pronuncia sull’obbligo di conservazione per un quinquennio e di necessaria produzione in giudizio della cartella di pagamento in originale da parte di AdER (terzo motivo); 6. esso è infondato; Ric. 2020 n. 30984 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30984/2020 Numero sezionale 2588/2022 Numero di raccolta generale 14995/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 7. e ciò, al di là della contraddittoria denuncia in un unico motivo dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: il primo, implicando la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., da far valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4 c.p.c. (e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.); il secondo, presuppone invece l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure con censura del modo giuridicamente non corretto della soluzione ovvero senza sua adeguata giustificazione, da denunciare ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (Cass. 18 giugno 2014, n. 13866; Cass. 5 marzo 2021, n. 6150); 7.1. non sussistono, infatti, i vizi denunciati, per l’argomentata statuizione della Corte territoriale in ordine al corretto perfezionamento della notificazione (a mezzo del servizio postale, come alternativamente consentito al concessionario, a norma dell’art. 26, primo comma, seconda parte d.p.r. 602/1973: ultimo alinea di pg. 4 e primi cinque di pg. 5 della sentenza) delle cartelle di pagamento in oggetto, da conservare (nella matrice o in copia) per cinque anni unitamente con la relazione di notificazione o l’avviso di ricevimento (così al primo capoverso di pg. 5 della sentenza): sicché, risulta irrilevante la questione posta (in particolare richiamata al penultimo capoverso di pg. 16 del ricorso); 8. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione del credito contributivo, sul presupposto della mancata notificazione delle cartelle (quarto motivo); 9. esso è assorbito; Ric. 2020 n. 30984 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30984/2020 Numero sezionale 2588/2022 Numero di raccolta generale 14995/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 10. ella deduce anche violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile l’appello, nonostante la specifica confutazione, conforme al paradigma normativo, delle argomentazioni del Tribunale (di raggiunta prova della notificazione degli atti impugnati dalla contribuente sulla base degli avvisi di ricevimento prodotti), invece contestate per la mancata produzione degli originali, in luogo delle fotocopie, prive di alcuna autenticità, come da estratti dell’atto di appello puntualmente trascritti (primo motivo); 11. esso è inammissibile, per il difetto di interesse sopravvenuto alla conferma della ratio decidendi oggetto dei motivi scrutinati nel senso della loro infondatezza, per la ragione esposta in via di premessa, qui richiamata; 12. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2020 n. 30984 sez. ML - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30984/2020 Numero sezionale 2588/2022 Numero di raccolta generale 14995/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 30984 sez. ML - ud. 08-03-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2
Sentenza Cassazione n. 14995/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris