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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12784/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’Avvocatura generale dello Statonei confronti di:[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;letta la memoria depositata dall’ [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] LeonardoLuciano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 10 dicembre 2025, la Corte di appello di Torino ha accoltol'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Luciano in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare, dapprima incarcere e poi agli arresti domiciliari, impostagli nella ritenuta ricorrenza di ipotesidi reato di rapina avvenuta nella notte dell’8 aprile 2011 nell’abitazione di dueconiugi, in concorso con altre due persone.

In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] era statosottoposto a misura custodiale in carcere dall’8 novembre 2021 per 41 giorni, eper ulteriori 139 giorni sino al 10 giugno 2022, per essere, poi, assolto dalTribunale di Asti per non aver commesso il fatto.1.1.

La Corte di appello di Torino, quale giudice della riparazione, ha accoltola richiesta di riconoscimento del beneficio invocato, condannando il Ministeroresistente a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 26.058,11oltre interesse legali sino al saldo, sul presupposto che la traccia di DNA trovatasul frammento di guanto strappato dalla vittima ad uno dei rapinatori, certamenteappartenente all’istante, era apparsa presente unitamente a quella di altri duesoggetti.

L'istante, tuttavia, sin dal suo interrogatorio, aveva chiarito che il guantoche lo stesso aveva utilizzato era rimasto a disposizione anche di altri all’internodel furgone utilizzato per lavorare e stazionante all’interno del campo nomadi oveviveva e lavorava all’epoca dei fatti, per cui ciò poteva spiegare perché fosserostate trovate anche tracce riconducibili allo stesso istante.2.

Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso percassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’avvocatura delloStato, deducendo, con tre motivi:a) erronea applicazione dell’art. 314 cod.proc.pen., posto che la Corted’Appello non avrebbe considerato e valutato il presupposto ostativo della colpagrave “non considerando adeguatamente alcune circostanze del caso concreto”ovvero i “precedenti reiterati e specifici dell’[OSCURATO:PERSONA], oltre che il fatto che dimorassein un campo rom e che non avesse alcuna fonte lecita di reddito”.b) illegittimità relativa al quantum dell’indennizzo riconosciuto; si sostiene chela Corte d’Appello, in considerazione delle “precorse, negative, esperienzegiudiziarie dell’[OSCURATO:PERSONA]” avrebbe dovuto riconoscere una somma minore.c) illegittimità della condanna al pagamento degli interessi legali, perviolazione dell’art. 112 cod.proc.civ., posto che la corresponsione degli interessinon era stata chiesta, e dell’art. 315 cod.proc.pen., posto che la condanna alpagamento dell’indennizzo ha natura costitutiva e gli interessi corrispettivi al tassolegale (non moratori) decorrono se richiesti dalla data del passaggio in giudicatodella pronuncia di riconoscimento del diritto.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata.4.

Il difensore dell’istante ha chiesto con memoria scritta che il ricorso vengadichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato.

Consuccessiva memoria ha replicato alle richieste del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto,pur indicando taluni aspetti critici del ragionamento sviluppato dalla ordinanzaimpugnata, non l’attinge in modo da compromettere la complessiva tenuta logicadell’apparato motivazionale.2.

È noto che l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondol'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato oconcorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardoapprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgeredello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (Cass., Sez.

U, n. 43del 19/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636).3.

Costituisce oggetto centrale della materia attribuita al giudice dellariparazione la ricerca e l’individuazione di eventuali condotte dolose o colposeconcausali rispetto alla privazione della libertà, tenendo conto che dolosa devegiudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto erappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggereo meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie delgenere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con ilparametro dell' id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienzacomunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e didoveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità,ragionevolmente ritenuta in pericolo, sicché l'essenza del dolo sta, appunto, nellavolontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, nonnella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, maquello del giudice del procedimento riparatorio» (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995,dep. 1996).4.

Il concetto e l'area applicativa della colpa vanno ricavati dall'art. 43 cod.pen., secondo cui «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale,senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinariadiligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarrein errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata daprofili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza,inosservanza di leggi, regolamenti etc.) pone in essere una situazione tale da dareuna non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria conl'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazionedella libertà.

In tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma,connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza,trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso (Sez.

U,n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996).

Posto che il dolo o la colpa grave idonei adescludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi incomportamenti specifici che abbiano dato causa o che abbiano concorso a darecausa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibilel'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivodella libertà, per escludere il diritto in questione è necessario che il giudice dellariparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementiaccertati o non negati (in conformità alle citate Sez.

U., tra le Sezioni semplici, v.Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739; Sez. 4, n. 27397 del10/06/2010, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramentecongetturali.5.

Si è precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge suun piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizionepenale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: infatti, taleultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato edeventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutarenon già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse siposero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) allaproduzione dell'evento detenzione (Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018; v.anche Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739).6.

Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionaleproprio ed autonomo rispetto a quello del processo penale; costituiscono compitodel giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze difatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusiveal riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o dellacolpa grave.

In particolare, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputatovi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamentodell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare,e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamenteinutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudiziodi assoluzione» (così Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Rv. 268238).

Delladecisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dareadeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole dellalogica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza,congruità e logicità è censurabile in cassazione.7.

Tanto premesso, l'ordinanza impugnata è giunta alla conclusione che lacomplessiva condotta, sia processuale che extraprocessuale, dell’istante non abbiaassunto i connotati della condotta ostativa.

In particolare, la Corte territoriale havalutato il peso del riconoscimento da parte dell’istante, in sede di interrogatorio,di essere il proprietario del guanto ove fu isolata anche la traccia del proprio DNA,evidenziando che lo stesso aveva contestualmente spiegato che il furgone al cuiinterno il guanto era stato rinvenuto era utilizzato anche da altri soggetti che siservivano per lavoro del medesimo furgone e con i quali viveva all’interno di uncampo nomadi.8.

A fronte di tali oggettive circostanze, ad avviso del Ministero ricorrentesufficienti a fondare la condotta ostativa anche in considerazione dei precedentipenali gravanti sull’istante per reati contro il patrimonio e per di per sé significativedi connivenza o di frequentazioni sospette ed ambigue, la Corte territoriale hasottolineato che il Tribunale nella sentenza assolutoria non aveva approfondito iltema, pur presente agli atti in quanto emerso dalle dichiarazioni della parte offesaMarino, relativo all’ origine rom di uno dei rapinatori.In sostanza, la Corte d’appello, pur non calando, come avrebbe dovuto, nelcontesto in esame le ragioni addotte dal giudice della cautela al fine di saggiarel’eventuale efficacia sinergica della condotta, ha comunque negato che tra i fattiaccertati, o almeno non esclusi, dal giudice della cognizione, potesse essere inclusala circostanza della origine rom di alcuno tra i responsabili e, in modoconsequenziale, ha ritenuto del tutto non colposa, neanche in forma lieve, l’unicacondotta dell’istante concretamente accertata e cioè l’aver vissuto per qualchetempo in un campo rom ove era custodito il proprio furgone utilizzato da piùpersone.9.

Il ricorso, pur mirato ad attingere il punto della decisione che si occupadella rilevanza della possibile frequentazione dell’istante con ambienti criminali,non indica perché e sul contrasto di quali diversi accertamenti emersi in sede dicognizione penale la motivazione risulterebbe gravemente illogica, posto che,come si è detto, il sindacato del giudice della riparazione si svolge su un pianodiverso ed autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione penale, purdovendo eventualmente operare sullo stesso materiale.

Il motivo appare, inconseguenza, aspecifico ed inidoneo ad incrinare sul punto il provvedimentoimpugnato.10.

È infondato il motivo relativo al quantum dell’indennizzo riconosciuto, inquanto da ritenersi eccessivo, sulla base delle “precorse, negative, esperienzegiudiziarie dell’[OSCURATO:PERSONA]”.È noto che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo diriparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se ilgiudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacarela sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosisensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottatocriteri manifestamente arbitrari o immotivati (Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Rv.246424; conf.

Sez. 4, n. 24225 del 5 04/03/2015, Rv. 263721).Al giudice non è imposta l'adozione di rigidi parametri valutativi, posto che laliquidazione costituisce esercizio di un potere discrezionale sulla basedell’apprezzamento delle circostanze del caso concreto.

Questa Corte di legittimitàha già affermato che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornalierodi euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari, cfr. Sez. 4, n. 34664 del10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di naturapatrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà,dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv.252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto applicazione corretta del datonormativo, utilizzando appunto il criterio aritmetico giornaliero, per cui non èchiara, né appare conforme ai canoni costituzionali di parità di trattamento e diequità sociale (artt. 2 e 3 Cost.) la doglianza fatta valere in ricorso che parealludere alla possibilità di liquidare importi inferiori in ragione delle caratteristichesociali e personali dell’interessato.11.

Non supera il vaglio di ammissibilità, per la sua manifesta infondatezza, ilterzo motivo, posto che la condanna al pagamento degli interessi legali èchiaramente riferita agli interessi maturati successivamente alla definitività dellapronuncia, in caso di intempestivo adempimento dell’obbligazione di valutaoggetto della condanna.12.

Sussistono valide ragioni, derivanti dalle particolari peculiarità diapprezzamento della concreta fattispecie, per disporre la totale compensazionedelle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso l’11 marzo 2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avvocatura generale dello Statonei confronti di:[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;letta la memoria depositata dall’ [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] LeonardoLuciano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 dicembre 2025, la Corte di appello di Torino ha accoltol'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Luciano in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare, dapprima incarcere e poi agli arresti domiciliari, impostagli nella ritenuta ricorrenza di ipotesidi reato di rapina avvenuta nella notte dell’8 aprile 2011 nell’abitazione di dueconiugi, in concorso con altre due persone. In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] era statosottoposto a misura custodiale in carcere dall’8 novembre 2021 per 41 giorni, eper ulteriori 139 giorni sino al 10 giugno 2022, per essere, poi, assolto dalTribunale di Asti per non aver commesso il fatto.1.1. La Corte di appello di Torino, quale giudice della riparazione, ha accoltola richiesta di riconoscimento del beneficio invocato, condannando il Ministeroresistente a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 26.058,11oltre interesse legali sino al saldo, sul presupposto che la traccia di DNA trovatasul frammento di guanto strappato dalla vittima ad uno dei rapinatori, certamenteappartenente all’istante, era apparsa presente unitamente a quella di altri duesoggetti. L'istante, tuttavia, sin dal suo interrogatorio, aveva chiarito che il guantoche lo stesso aveva utilizzato era rimasto a disposizione anche di altri all’internodel furgone utilizzato per lavorare e stazionante all’interno del campo nomadi oveviveva e lavorava all’epoca dei fatti, per cui ciò poteva spiegare perché fosserostate trovate anche tracce riconducibili allo stesso istante.2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso percassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’avvocatura delloStato, deducendo, con tre motivi:a) erronea applicazione dell’art. 314 cod.proc.pen., posto che la Corted’Appello non avrebbe considerato e valutato il presupposto ostativo della colpagrave “non considerando adeguatamente alcune circostanze del caso concreto”ovvero i “precedenti reiterati e specifici dell’[OSCURATO:PERSONA], oltre che il fatto che dimorassein un campo rom e che non avesse alcuna fonte lecita di reddito”.b) illegittimità relativa al quantum dell’indennizzo riconosciuto; si sostiene chela Corte d’Appello, in considerazione delle “precorse, negative, esperienzegiudiziarie dell’[OSCURATO:PERSONA]” avrebbe dovuto riconoscere una somma minore.c) illegittimità della condanna al pagamento degli interessi legali, perviolazione dell’art. 112 cod.proc.civ., posto che la corresponsione degli interessinon era stata chiesta, e dell’art. 315 cod.proc.pen., posto che la condanna alpagamento dell’indennizzo ha natura costitutiva e gli interessi corrispettivi al tassolegale (non moratori) decorrono se richiesti dalla data del passaggio in giudicatodella pronuncia di riconoscimento del diritto.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata.4. Il difensore dell’istante ha chiesto con memoria scritta che il ricorso vengadichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. Consuccessiva memoria ha replicato alle richieste del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto,pur indicando taluni aspetti critici del ragionamento sviluppato dalla ordinanzaimpugnata, non l’attinge in modo da compromettere la complessiva tenuta logicadell’apparato motivazionale.2. È noto che l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondol'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato oconcorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardoapprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgeredello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (Cass., Sez. U, n. 43del 19/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636).3. Costituisce oggetto centrale della materia attribuita al giudice dellariparazione la ricerca e l’individuazione di eventuali condotte dolose o colposeconcausali rispetto alla privazione della libertà, tenendo conto che dolosa devegiudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto erappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggereo meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie delgenere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con ilparametro dell' id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienzacomunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e didoveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità,ragionevolmente ritenuta in pericolo, sicché l'essenza del dolo sta, appunto, nellavolontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, nonnella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, maquello del giudice del procedimento riparatorio» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995,dep. 1996).4. Il concetto e l'area applicativa della colpa vanno ricavati dall'art. 43 cod.pen., secondo cui «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale,senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinariadiligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarrein errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata daprofili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza,inosservanza di leggi, regolamenti etc.) pone in essere una situazione tale da dareuna non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria conl'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazionedella libertà. In tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma,connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza,trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso (Sez. U,n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996). Posto che il dolo o la colpa grave idonei adescludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi incomportamenti specifici che abbiano dato causa o che abbiano concorso a darecausa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibilel'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivodella libertà, per escludere il diritto in questione è necessario che il giudice dellariparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementiaccertati o non negati (in conformità alle citate Sez. U., tra le Sezioni semplici, v.Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739; Sez. 4, n. 27397 del10/06/2010, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramentecongetturali.5. Si è precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge suun piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizionepenale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: infatti, taleultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato edeventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutarenon già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse siposero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) allaproduzione dell'evento detenzione (Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018; v.anche Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739).6. Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionaleproprio ed autonomo rispetto a quello del processo penale; costituiscono compitodel giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze difatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusiveal riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o dellacolpa grave. In particolare, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputatovi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamentodell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare,e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamenteinutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudiziodi assoluzione» (così Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Rv. 268238). Delladecisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dareadeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole dellalogica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza,congruità e logicità è censurabile in cassazione.7. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata è giunta alla conclusione che lacomplessiva condotta, sia processuale che extraprocessuale, dell’istante non abbiaassunto i connotati della condotta ostativa. In particolare, la Corte territoriale havalutato il peso del riconoscimento da parte dell’istante, in sede di interrogatorio,di essere il proprietario del guanto ove fu isolata anche la traccia del proprio DNA,evidenziando che lo stesso aveva contestualmente spiegato che il furgone al cuiinterno il guanto era stato rinvenuto era utilizzato anche da altri soggetti che siservivano per lavoro del medesimo furgone e con i quali viveva all’interno di uncampo nomadi.8. A fronte di tali oggettive circostanze, ad avviso del Ministero ricorrentesufficienti a fondare la condotta ostativa anche in considerazione dei precedentipenali gravanti sull’istante per reati contro il patrimonio e per di per sé significativedi connivenza o di frequentazioni sospette ed ambigue, la Corte territoriale hasottolineato che il Tribunale nella sentenza assolutoria non aveva approfondito iltema, pur presente agli atti in quanto emerso dalle dichiarazioni della parte offesaMarino, relativo all’ origine rom di uno dei rapinatori.In sostanza, la Corte d’appello, pur non calando, come avrebbe dovuto, nelcontesto in esame le ragioni addotte dal giudice della cautela al fine di saggiarel’eventuale efficacia sinergica della condotta, ha comunque negato che tra i fattiaccertati, o almeno non esclusi, dal giudice della cognizione, potesse essere inclusala circostanza della origine rom di alcuno tra i responsabili e, in modoconsequenziale, ha ritenuto del tutto non colposa, neanche in forma lieve, l’unicacondotta dell’istante concretamente accertata e cioè l’aver vissuto per qualchetempo in un campo rom ove era custodito il proprio furgone utilizzato da piùpersone.9. Il ricorso, pur mirato ad attingere il punto della decisione che si occupadella rilevanza della possibile frequentazione dell’istante con ambienti criminali,non indica perché e sul contrasto di quali diversi accertamenti emersi in sede dicognizione penale la motivazione risulterebbe gravemente illogica, posto che,come si è detto, il sindacato del giudice della riparazione si svolge su un pianodiverso ed autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione penale, purdovendo eventualmente operare sullo stesso materiale. Il motivo appare, inconseguenza, aspecifico ed inidoneo ad incrinare sul punto il provvedimentoimpugnato.10. È infondato il motivo relativo al quantum dell’indennizzo riconosciuto, inquanto da ritenersi eccessivo, sulla base delle “precorse, negative, esperienzegiudiziarie dell’[OSCURATO:PERSONA]”.È noto che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo diriparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se ilgiudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacarela sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosisensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottatocriteri manifestamente arbitrari o immotivati (Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Rv.246424; conf. Sez. 4, n. 24225 del 5 04/03/2015, Rv. 263721).Al giudice non è imposta l'adozione di rigidi parametri valutativi, posto che laliquidazione costituisce esercizio di un potere discrezionale sulla basedell’apprezzamento delle circostanze del caso concreto. Questa Corte di legittimitàha già affermato che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornalierodi euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari, cfr. Sez. 4, n. 34664 del10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di naturapatrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà,dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv.252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto applicazione corretta del datonormativo, utilizzando appunto il criterio aritmetico giornaliero, per cui non èchiara, né appare conforme ai canoni costituzionali di parità di trattamento e diequità sociale (artt. 2 e 3 Cost.) la doglianza fatta valere in ricorso che parealludere alla possibilità di liquidare importi inferiori in ragione delle caratteristichesociali e personali dell’interessato.11. Non supera il vaglio di ammissibilità, per la sua manifesta infondatezza, ilterzo motivo, posto che la condanna al pagamento degli interessi legali èchiaramente riferita agli interessi maturati successivamente alla definitività dellapronuncia, in caso di intempestivo adempimento dell’obbligazione di valutaoggetto della condanna.12. Sussistono valide ragioni, derivanti dalle particolari peculiarità diapprezzamento della concreta fattispecie, per disporre la totale compensazionedelle spese del giudizio tra le parti. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso l’11 marzo 2026.Il Consigliere est. Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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