CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 30879/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 del TRIBUNALE di PARMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 26 maggio 2025 dal Tribunale Ar~ di Parma, la quale ha assolto [OSCURATO:PERSONA] A+éssa~ dai reati a lui ascritti - ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per gli anni di imposta 2014 e 2015 - perché il fatto non sussiste; che, con unico motivo di doglianza, si denunciano la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe attribuito la giusta importanza a sei circostanze di fatto emerse dal processo - puntualmente indicate - erroneamente qualificandole come presunzioni anziché come prove; che, inoltre, sarebbe mancata una qualsiasi considerazione relativamente al comportamento elusivo tenuto dall'imputato nel corso dell'intero procedimento. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché il ricorrente deduce vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato, essendo la pronuncia di assoluzione sorretta da sufficiente e logica motivazione; che il Tribunale di Parma, da un lato, al fine di ritenere provata l'evasione fiscale, ha valorizzato la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi dovute e l'assenza di giustificazioni relativamente alle voci di spesa dei documenti contabili; dall'altro, ha sottolineato l'assenza di una piena ed incontrovertibile prova circa il superamento della soglia richiesta dalla norma incriminatrice per la rilevanza penale; che è insindacabile in questa sede - in quanto logicamente motivata circa la loro inidoneità ai fini di una esatta quantificazione dell'evasione - la svalutazione degli elementi richiamati dal ricorrente, relativamente al fatto che l'imputato era amministratore di due delle società, dalle quali non aveva ricevuto alcun compenso ed era l'unico soggetto a disporre di conti correnti propri e di tali società, avendo un movimentato ingenti somme di denaro in contanti, non avendo presentato dichiarazione dei redditi, disponendo di un appartamento ed essendosi sottratto alla collaborazione con l'agenzia fiscale; che, non potendo il giudizio di condanna basarsi su presunzioni semplici e spettando alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato - nel caso di specie, quanto al superamento della soglia di punibilità - il giudice di prime cure ha correttamente assolto l'imputato per insussistenza del fatto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Dich P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] .D E P A 777:41IN CANCI:112:::."-r,::5... Sez-one • 12 AGO 2026 li [OSCURATO:PERSONA] DuAnd ' Inni 3