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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 34157/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5383/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inLentini [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende con procura in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende con procura in atti.

CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza di Corte d'appello di CATANIA n. 1999/2023 , depositata il 24/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1999/2023 , l a Corte d'appello di Catania , in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di accertamento dell'usucapione proposta da N ella L apis Febronia e Mario C aniglia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente ad una fascia di terreno di mq. 1200,00sita in Scordia , posta a confine tra le rispettive proprietà , e ha ordinato il rilascio del fondo in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando assorbita la domanda di rivendica proposta dalla società.

Il giudice distrettualeha ritenuto che dall'esame della consulenza di parte, con la quale erano state prodotte le vedute satellitari dei luoghi di causa, risultasse che il tratto di terreno in questione era libero e sgombro già nel 2007 e privo di recensionie che anche nel 2003 il fondo non era recintato; ha osservato che, in occasione di due sopralluoghi effettuati nel 1993 e nel 2004, il CTU incaricato nella procedura di pignoramento all'esito della quale la resistente si era aggiudicata il complesso immobiliare, aveva confermato che l'immobile era libero, per cui era irrilevanteche i ricorrenti avessero coltivato l'appezzamento di terreno.

Solo nel 2018 l'attrice aveva mostrato di volerlo utilizzare in via esclusiva , ma provocando la reazione della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva sporto denuncia penale.

Per la cassazione della sentenzaNella [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria illustrativa.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 948, comma primo, 2697, 2729, 1158, 1140, 1141 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito abbia accertato l'appartenenza della striscia di terreno in capo alla società resistente sulla perizia stragiudiziale del 2018 prodotta dalla stessa interessata e dalla due CTU espletate sul mandato del tribunale di Catania, sezione fallimentare, nel corso della procedura a carico dell'originario titolare all'esito della quale il complesso immobiliare era stato aggiudicato alla Judicas.r.l., senza considerare che la perizia stragiudiziale non può valere come prova a favore di chi l'abbia prodotta e che le CTU svolte tra parti diverse da quelle del giudizio costituiscono meri argomenti di prova, da cui peraltro non erano emersi indizi chiari , univoci e concordanti circa il fatto che l'immobile non era recintato.

Il primo motivo è infondato.

Diversamente da quanto dedotto, la Corte distrettuale ha utilizzato le perizie in atti non per accertare la proprietà dell’immobile in capo alla società, ma per negare l’esercizio di un possesso esclusivo del cespite da parte dei ricorrenti, che avevano sostenuto, contrariamente al vero, di averlo posseduto in modo esclusivo, avendolo anche recintato.

Sono perciò inconferenti i rilievi svolti dai ricorrenti per ciò che concerne l'utilizzazione di prove indirette ai fini dell'accertamento della titolarità della porzione di suolo in contestazione, essendo evidente che sia le due perizie espletate nella procedura fallimentare, sia la perizia stragiudiziale depositata dalla società convenuta non hanno costituito la base conoscitiva per la pronuncia sulla rivendica in deroga alla cd. probatio diabolica , ma sono state utilizzate esclusivamente per la ricognizione dello stato di fatto per il periodo durante il quale i ricorrenti avevano sostenuto di aver utilizzato in via esclusiva la superficie asseritamente usucapita, per averla anche recintata.

Era emerso che sia nel 2003 che nel 2007 il suolo era libero,sgombro e privo di recensioni a riprova che non era stato oggetto di impossessamentoda parte dei ricorrenti.

La pronuncia si fonda, peraltro, sui rilievi fotografici dello stato di fatto,muniti di valenza probatoria ai sensi dell’art. 2712 c.c..

Non sussisteva alcuna preclusione per l’utilizzo delle due c.t.u. e della perizia di parte in modo da stabilire quale fosse la situazione dei luoghi nel periodo che veniva in considerazione ai fini dell’eventuale usucapione.

E’ consentito porre a fondamento della decisione unaperizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Cass. 26550/2011; Cass. 33503/2018; Cass. 25593/2023); del pari le consulenze svolte in un giudizio tra parti diverse sono elementi con valore indi ziario che legittimamente il giudice ha ritenuto utili per la decisione(Cass.31312/2021; Cass. 8496/2023).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 922, 1158, e 2967c.c., sostenendo che l’ aver i ricorrenti eccepito l'intervenuta usucapione dei beni non poteva attenuare l'onere probatorio a carico della società,che ne aveva rivendicato la titolarità in virtù del solo decreto di aggiudica.

Il motivo è fondato.

La Corte di merito, respinta la domanda riconvenzional e di usucapione, ha dichiarato assorbito il secondo motivo di gravame con cui era stato censurato il rigetto della domanda di rivendica, ma ha parimenti ordinato il rilascio del suolo in favore della società, sottraendosi al dovere di accertare , secondo le regole generali , l'appartenenza del bene in capo alla società.

L’eccezione di usucapione può, secondo l’orientamento tuttora prevalente, al più attenuare l’onere probatorio dell’azione ex art. 948 c.c., ma occorre pur sempre valutare almeno il titolo di acquisito dell’attoreper verificare se questi, quale effettivo proprietario, abbia diritto al rilascio.

Si sostiene invero che nell'azione per rivendicazione l'onere della cd.

"probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquistoche non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore, ma anche in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (Cass. 8215/2016; Cass.15539/2015, Cass. 25598/2010; nel senso invece che l’eccezione di usucapione non attenua l’onere probatorio della rivendica Cass.28865/2021).

Non è, quindi, necessario prendere posizione sul quesito di cui dà conto l’ordinanza n. 14134/2022 in ordine agli elementi probatori che il rivendicante è tenuto ad offrire in giudizio allorqu a ndo il convenuto abbia proposto una domanda o un’eccezion e di usucapione, poiché, come detto, la Corte di merito non ha effettuato alcuna valutazionedegli atti di acquisito o delle difese dei ricorrenti, essendosi ritenuta assolta dal compito di svolgere, in proposito, ogni ulteriore approfondimento.

E’ perciò accolto il secondo motivo di ricorso, con l'assorbimento del primo motivo.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte d'appello d i Catania , in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5383/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inLentini [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende con procura in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende con procura in atti. CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza di Corte d'appello di CATANIA n. 1999/2023 , depositata il 24/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1999/2023 , l a Corte d'appello di Catania , in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di accertamento dell'usucapione proposta da N ella L apis Febronia e Mario C aniglia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente ad una fascia di terreno di mq. 1200,00sita in Scordia , posta a confine tra le rispettive proprietà , e ha ordinato il rilascio del fondo in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando assorbita la domanda di rivendica proposta dalla società. Il giudice distrettualeha ritenuto che dall'esame della consulenza di parte, con la quale erano state prodotte le vedute satellitari dei luoghi di causa, risultasse che il tratto di terreno in questione era libero e sgombro già nel 2007 e privo di recensionie che anche nel 2003 il fondo non era recintato; ha osservato che, in occasione di due sopralluoghi effettuati nel 1993 e nel 2004, il CTU incaricato nella procedura di pignoramento all'esito della quale la resistente si era aggiudicata il complesso immobiliare, aveva confermato che l'immobile era libero, per cui era irrilevanteche i ricorrenti avessero coltivato l'appezzamento di terreno. Solo nel 2018 l'attrice aveva mostrato di volerlo utilizzare in via esclusiva , ma provocando la reazione della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva sporto denuncia penale. Per la cassazione della sentenzaNella [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria illustrativa. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 948, comma primo, 2697, 2729, 1158, 1140, 1141 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito abbia accertato l'appartenenza della striscia di terreno in capo alla società resistente sulla perizia stragiudiziale del 2018 prodotta dalla stessa interessata e dalla due CTU espletate sul mandato del tribunale di Catania, sezione fallimentare, nel corso della procedura a carico dell'originario titolare all'esito della quale il complesso immobiliare era stato aggiudicato alla Judicas.r.l., senza considerare che la perizia stragiudiziale non può valere come prova a favore di chi l'abbia prodotta e che le CTU svolte tra parti diverse da quelle del giudizio costituiscono meri argomenti di prova, da cui peraltro non erano emersi indizi chiari , univoci e concordanti circa il fatto che l'immobile non era recintato. Il primo motivo è infondato. Diversamente da quanto dedotto, la Corte distrettuale ha utilizzato le perizie in atti non per accertare la proprietà dell’immobile in capo alla società, ma per negare l’esercizio di un possesso esclusivo del cespite da parte dei ricorrenti, che avevano sostenuto, contrariamente al vero, di averlo posseduto in modo esclusivo, avendolo anche recintato. Sono perciò inconferenti i rilievi svolti dai ricorrenti per ciò che concerne l'utilizzazione di prove indirette ai fini dell'accertamento della titolarità della porzione di suolo in contestazione, essendo evidente che sia le due perizie espletate nella procedura fallimentare, sia la perizia stragiudiziale depositata dalla società convenuta non hanno costituito la base conoscitiva per la pronuncia sulla rivendica in deroga alla cd. probatio diabolica , ma sono state utilizzate esclusivamente per la ricognizione dello stato di fatto per il periodo durante il quale i ricorrenti avevano sostenuto di aver utilizzato in via esclusiva la superficie asseritamente usucapita, per averla anche recintata. Era emerso che sia nel 2003 che nel 2007 il suolo era libero,sgombro e privo di recensioni a riprova che non era stato oggetto di impossessamentoda parte dei ricorrenti. La pronuncia si fonda, peraltro, sui rilievi fotografici dello stato di fatto,muniti di valenza probatoria ai sensi dell’art. 2712 c.c.. Non sussisteva alcuna preclusione per l’utilizzo delle due c.t.u. e della perizia di parte in modo da stabilire quale fosse la situazione dei luoghi nel periodo che veniva in considerazione ai fini dell’eventuale usucapione. E’ consentito porre a fondamento della decisione unaperizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Cass. 26550/2011; Cass. 33503/2018; Cass. 25593/2023); del pari le consulenze svolte in un giudizio tra parti diverse sono elementi con valore indi ziario che legittimamente il giudice ha ritenuto utili per la decisione(Cass.31312/2021; Cass. 8496/2023). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 922, 1158, e 2967c.c., sostenendo che l’ aver i ricorrenti eccepito l'intervenuta usucapione dei beni non poteva attenuare l'onere probatorio a carico della società,che ne aveva rivendicato la titolarità in virtù del solo decreto di aggiudica. Il motivo è fondato. La Corte di merito, respinta la domanda riconvenzional e di usucapione, ha dichiarato assorbito il secondo motivo di gravame con cui era stato censurato il rigetto della domanda di rivendica, ma ha parimenti ordinato il rilascio del suolo in favore della società, sottraendosi al dovere di accertare , secondo le regole generali , l'appartenenza del bene in capo alla società. L’eccezione di usucapione può, secondo l’orientamento tuttora prevalente, al più attenuare l’onere probatorio dell’azione ex art. 948 c.c., ma occorre pur sempre valutare almeno il titolo di acquisito dell’attoreper verificare se questi, quale effettivo proprietario, abbia diritto al rilascio. Si sostiene invero che nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquistoche non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore, ma anche in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (Cass. 8215/2016; Cass.15539/2015, Cass. 25598/2010; nel senso invece che l’eccezione di usucapione non attenua l’onere probatorio della rivendica Cass.28865/2021). Non è, quindi, necessario prendere posizione sul quesito di cui dà conto l’ordinanza n. 14134/2022 in ordine agli elementi probatori che il rivendicante è tenuto ad offrire in giudizio allorqu a ndo il convenuto abbia proposto una domanda o un’eccezion e di usucapione, poiché, come detto, la Corte di merito non ha effettuato alcuna valutazionedegli atti di acquisito o delle difese dei ricorrenti, essendosi ritenuta assolta dal compito di svolgere, in proposito, ogni ulteriore approfondimento. E’ perciò accolto il secondo motivo di ricorso, con l'assorbimento del primo motivo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte d'appello d i Catania , in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, n