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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1988

Cassazione n. 31649/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1988 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen., (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'11 giugno 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato è stata giustificata sulla base delle allarmanti modalità di commissione del fatto, della negativa personalità dell'imputato, già gravato da numerosi precedenti per fatti analoghi, e dello stadio avanzato della condotta criminosa] e tenuto conto che la Corte territoriale ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la condotta delittuosa oggetto di addebito costituisse chiara espressione di una maggiore pericolosità dell'imputato - data la presenza di 7 precedenti, di cui sei afferenti a fatti analoghi - e in tale guisa essendosi attenuta all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, in ordine all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva; - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e che, oltretutto, il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1988 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen., (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'11 giugno 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato è stata giustificata sulla base delle allarmanti modalità di commissione del fatto, della negativa personalità dell'imputato, già gravato da numerosi precedenti per fatti analoghi, e dello stadio avanzato della condotta criminosa] e tenuto conto che la Corte territoriale ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la condotta delittuosa oggetto di addebito costituisse chiara espressione di una maggiore pericolosità dell'imputato - data la presenza di 7 precedenti, di cui sei afferenti a fatti analoghi - e in tale guisa essendosi attenuta all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, in ordine all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva; - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e che, oltretutto, il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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