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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 22994/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10798/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n. 5413/2018 depositata i l 12/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 5413/2018 depositata in data 12/12/2018, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 543/2017, con cui la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. contro gli avvisi di accertamento, con i quali erano state eseguite delle riprese relative alle annualità 2010 e 2011, in conseguenza della contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.

3. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. In via preliminare occorre rilevare che l a con troricorrente ha depositato, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione emessa dalla Corte d’appello di Milano nei confronti dell’amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]., perché il fatto non sussiste, munita di attestazione della cancelleria relativa al passaggio in giudicato.

Il capo di imputazione su cui si è pronunciato il giudice penale riguarda anche gli anni d’imposta interessati dagli avvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio.

2. L’art. 21- bis, comma 1, d.lgs. 74 del 2000 (recentemente introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024) prevede che: «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.»

2.1. Questa Corte, con ordinanza 04/03/2025 n. 5714 ha rimesso gli atti alla Prima Presidente della Corte di cassazione, rilevando che considerati la non uniformità della decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art.530 del codice di procedura penale.

3. La causa deve essere, quindi, rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione posta con l’ordinanza n. 5714 del 2025.

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo in data successiva alla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione posta con l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10798/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n. 5413/2018 depositata i l 12/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 5413/2018 depositata in data 12/12/2018, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 543/2017, con cui la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. contro gli avvisi di accertamento, con i quali erano state eseguite delle riprese relative alle annualità 2010 e 2011, in conseguenza della contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi. 3. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Considerato che: 1. In via preliminare occorre rilevare che l a con troricorrente ha depositato, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione emessa dalla Corte d’appello di Milano nei confronti dell’amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]., perché il fatto non sussiste, munita di attestazione della cancelleria relativa al passaggio in giudicato. Il capo di imputazione su cui si è pronunciato il giudice penale riguarda anche gli anni d’imposta interessati dagli avvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio. 2. L’art. 21- bis, comma 1, d.lgs. 74 del 2000 (recentemente introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024) prevede che: «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.» 2.1. Questa Corte, con ordinanza 04/03/2025 n. 5714 ha rimesso gli atti alla Prima Presidente della Corte di cassazione, rilevando che considerati la non uniformità della decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art.530 del codice di procedura penale. 3. La causa deve essere, quindi, rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione posta con l’ordinanza n. 5714 del 2025. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo in data successiva alla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione posta con l
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