Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07540/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZ.

DIST.

DI TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 la Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Egidio ROBERTI, ha confermato la pronuncia in data 13 maggio 2019, con la quale il Tribunale di Taranto aveva affermato la responsabilità dell'imputato - liquidatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A. della rubrica) e documentale (capo B. della rubrica), con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, e lo aveva condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di tre anni e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. In relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sono stati formulati tre motivi.

2.1.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., e il vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto a seguito del mancato rinvenimento di tre autOgru, senza che sia stata accertata la disponibilità di esse in capo alla società fallita allorché l'imputato ne era liquidatore.

2.1.2. Con il secondo motivo: - è stata denunciata la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) in relazione alla cessione dei cespiti di cui alla fattura n. 3 emessa dalla fallita in data 15 dicembre 2011, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - e sono stati altresì prospettati la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a seguito della stessa cessione.

2.1.3. Con il terzo motivo sono stati allegati la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a cagione del mancato rinvenimento di un sistema da taglio di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA].

2.2. Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta documentale sono stati formulati due motivi.

2.2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, con riferimento alla mancanza delle scritture contabili relative al triennio 2008-2010.

2.2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, con riferimento all'incompleta e irregolare tenuta della contabilità nel periodo successivo al 22 dicembre 2011.

3. Il nuovo difensore dell'imputato ha presentato motivi nuovi.

3.1. Con il primo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A. della rubrica).3.2.

Con il secondo motivo stati dedotti la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione, richiamando gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 Carta EDU, 521, 522 e 604 cod. proc. pen. e assumendo che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato al capo A.

3.3. Con il terzo motivo, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo B. della rubrica), sono state addotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del prescritto dolo generico. 3.4.

Con il quarto motivo aggiunto sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riguardo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono di seguito, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al quale deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio; ed è inammissibile nel resto.

1. I tre motivi di ricorso relativi all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A. della rubrica) nonché il primo e il secondo motivo nuovo, pure ad essa inerenti, vanno esaminati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, e con riguardo alle tre autogru (marca ORMIG) indicate in imputazione, il ricorrente, dopo aver riportato taluni passi della relazione ex art.36 legge fall. redatta dal curatore (relativi alla situazione patrimoniale della società fallita e alla circostanza che al 31 dicembre 2013 gli autocarri in discorso vi fossero annoverati, al trasferimento di essi giusta atto di cessione di azienda in favore della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il 10 giugno 2008, alla mancanza di contabilità dall'esercizio 2008 e al valore degli stessi beni), ha rappresentato che la Corte di appello avrebbe fatto leva sulla mancata giustificazione della destinazione dei beni non rinvenuti, omettendo ogni considerazione sulla attendibilità e, dunque, sulla veridicità di quanto esposto sul punto in contabilità, nonostante l'accertata mancanza di essa dal 2008 al 2010 sia anteriore alla messa in liquidazione dell'impresa in data 22 dicembre 2011 e all'assunzione da parte del ROBERTI della carica di liquidatore (nella stessa data); dunque, tale fatto non sarebbe imputabile allo stesso ROBERTI, considerando che le vicende relative al trasferimento dei beni in discorso alla fallita si sono verificate tra il 2008 e il 2010.

1.1.1. Con il primo motivo aggiunto, facendo seguito a quanto già rassegnato con il primo motivo di ricorso appena riportato, si è richiamata la giurisprudenza di questa Corte relativa ai limiti e ai presupposti probatori entro i quali può attribuirsi all'amministratore di una società la distrazione di beni non rinvenuti all'atto del fallimento, e si è allegato che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe individuato in maniera assertiva l'oggetto della distrazione e omesso di chiarire il momento in cui sarebbe intervenuta la spoliazione della società. fallita e di motivare sull'eventuale consapevolezza da parte dell'imputato di aver contribuito attraverso la mera formale assunzione della gestione all'agevolazione di condotte poste in essere anche precedentemente da altri.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata, anzitutto, addotta la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza in relazione alla cessione dei cespiti (di cui alla fattura n. 3 emessa dalla fallita in data 15 dicembre 2011).

Il ricorrente ha rappresentato che, nonostante l'imputazione sul punto faccia riferimento alla cessione in tale data dei beni in discorso, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (all'epoca titolare dell'intero capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), tuttavia, il ROBERTI ha assunto la carica di liquidatore della fallita il 22 dicembre 2011, e dunque successivamente; la sentenza impugnata, invece, avrebbe ritenuto sussistente il reato in relazione alla compensazione, in data 31 dicembre 2011, di un debito della società fallita con il credito (a titolo di finanziamenti) vantato dal socio [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sul presupposto che si tratti della medesima operazione compiuta da altri il 15 dicembre 2011, nonostante invece si tratti di operazioni distinte (dato che non potrebbe essere «aggirato perché "la sottrazione riguarda i medesimi beni"»).

Dunque, al ROBERTI sarebbe stata attribuita la responsabilità per un fatto riferibile al precedente amministratore.

Ancora, con il secondo motivo di ricorso, con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a seguito della stessa cessione, il ricorrente ha rappresentato che, con riferimento alla compensazione del credito della stessa società fallita con il credito del socio [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., i Giudici di merito avrebbero rimandato per relationem alla consulenza del Pubblico ministero, secondo cui sarebbe stato violato il disposto dell'art. 2467 cod. civ., ed avrebbero affermato che il liquidatore avrebbe dovuto esigere il credito e rimborsare il finanziamento dopo aver soddisfatto degli altri creditori.

Sul punto, la difesa dell'imputato ha addotto che la norma del codice civile appena richiamata (alla luce in particolare del comma 2 di essa) imporrebbe la postergazione dei crediti dei soci per finanziamenti solo qualora questi ultimi siano stati eseguiti: - in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto; - oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Tuttavia nessuna di tale ipotesi ricorrerebbe nella specie e l'art. 2467, comma 1, cit., nel prevedere la restituzione delle somme rimborsate per i finanziamenti dei soci se il rimborso è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, presupporrebbe la possibilità di rimborso dei prestiti dei soci quando - come nella specie - la restituzione (ossia la compensazione) ha avuto luogo oltre due anni prima (nell'anno 2011) rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.

1.2.1. Con il secondo motivo aggiunto, in relazione alla violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, la difesa - nel ribadire quanto esposto nel ricorso - ha rimarcato che la compensazione dei crediti in data 31 dicembre 2011 (in relazione alla quale è stata ritenuta la sussistenza del reato) sarebbe un .fatto diverso mai contestato all'imputato.

Difatti, l'oggetto dell'imputazione sarebbe mutato radicalmente, in quanto non vi è mai stata una contestazione espressa che abbia riguardato propriamente l'operazione del 31 dicembre 2011, ma la contestazione di cui al capo di imputazione attiene esclusivamente la cessione dei beni del 15 dicembre 2011; e la Corte di appello non avrebbe dato contezza di quale sia l'elemento da cui ha desunto che il ROBERTI si sia ampiamente difeso rispetto alla condotta per cui ha riportato condanna.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, avente ad oggetto il sistema da taglio (modello ECTOR 20 - 120 - 47 [OSCURATO:PERSONA]) di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. (che la curatela avrebbe individuato a seguito della domanda di insinuazione al passivo dell'ente creditore), la difesa ha rassegnato che sia il Tribunale sia la Corte di appello avrebbero affermato che l'amministratore di una società è comunque onerato di giustificare la mancanza dei beni sociali, ha richiamato sul punto le deduzioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso; e ha assunto che, nonostante la critica argomentata formulata con il gravame, la Corte di appello avrebbe ritenuto accertata la responsabilità del ROBERTI a causa dell'assenza di giustificazioni sul mancato reperimento dei beni, imputandogli in maniera assertiva, una responsabilità di posizione e senza esaminare in concreto il tema della precedente disponibilità del bene in capo al lui.

1.4. Deve, in primo luogo, aversi riguardo alla prospettata violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza che, ad avviso della difesa, ricorrerebbe con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento crei cespiti di cui alla citata fattura in data 15 dicembre 2011.

Questa Corte ha già chiarito che «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01).

In altri termini, «sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato» (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, Domizi, Rv. 254888 - 01).Nel caso in esame, al capo A. della rubrica, al ROBERTI è stato contestato il delitto in discorso «per avere, in qualità di liquidatore, a partire dal 22 dicembre 2011,. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [...] dissipato, distratto o comunque sottratto i seguenti beni ed attività aziendali» (di cui stato indicato il valore complessivo), per l'appunto elencati nell'imputazione, tra cui - per quel che qui rileva - i «cespiti indicati nella fattura n. 3 del 15 dicembre 2011, ceduti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., all'epoca detentrice dell'intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.».

Il capo di imputazione, dunque, che fa peraltro espresso riferimento alla data di assunzione della carica da parte del ROBERTI successiva alla data della fattura in discorso, non ha ascritto all'imputato di aver ceduto i cespiti indicati in essa in tale data, bensì ha richiamato il medesimo documento per indicare le res oggetto materiale del reato (unitamente agli altri beni pure riportati nel capo di imputazione).

E la sentenza impugnata, dunque, senza esorbitare i limiti della contestazione ha attribuito al ROBERTI la responsabilità per il depauperamento della società fallita, anche con riguardo all'operazione di cessione dei cespiti in parola senza l'incasso del corrispettivo, determinato proprio dalla compensazione del 31 dicembre 2011 (quando egli era il liquidatore).

Ragion per cui è manifestamente infondata la prospettazione difensiva nella parte in cui assume che l'imputato sia stato condannato per un fatto diverso da quello a lui contestato.

Tanto più che il ROBERTI (come si vedrà pure infra) con evidenza si è pienamente difeso anche rispetto a tale contestazione, atteso che ha negato la propria responsabilità non soltanto facendo riferimento alla data in cui avrebbe avuto luogo la cessione (il 15 dicembre 2011) ed assumendo che - trattandosi di un'operazione distinta dalla successiva compensazione - essa sarebbe riferibile al precedente amministratore; ma anche contestando quanto ritenuto dai Giudici di merito a proposito della detta liceità della compensazione.

1.5. Tanto premesso, sono fondate le deduzioni difensive in relazione alle tre autogru (marca ORMIG) e al sistema da taglio (modello ECTOR 20 - 120 - 47 [OSCURATO:PERSONA]) di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA].

La giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha affermato che la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela «possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili» (Sez. 5 , n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181 - 01; Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 - dep. 2019, Villa, Rv. 275499).

Invero, «nella prospettiva di scongiurare inammissibili automatismi ed equazioni dimostrative» si è «precisato come l'accertamento della precedente disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non possa fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 cod. civ. dovendo, invece, le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - anche nel silenzio del fallito - nella loro intrinseca affidabilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità delle scritture non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo» (Sez. 5, n. 20879/2021, cit.; Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, Barattelli, Rv. 274621).

La Corte di appello - dopo aver dato conto (in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale) che, come esposto dal consulente del Pubblico ministero, le scritture contabili pcirzlalj (relative agli anni dal 2011 al 2014) fossero parziali, incomplete ed opache e da ciò fossero derivate insormontabili difficoltà per l'individuazione di talune operazioni commerciali sia compiute dall'amministratore sia, dal 2011, da liquidatore - ha ritenuto «manifestamente sussistente» la sottrazione dei beni in discorso; tuttavia, a fondamento di tale conclusione: - in maniera contraddittoria, in mancanza delle necessarie puntualizzazioni alla luce di quanto la stessa Corte ha ritenuto a proposito della contabilità, ha affermato che vi fosse la prova certa che la fallita fosse proprietaria delle autogru (riportate nel libro cespiti) e disponesse della macchina da taglio in forza di locazione finanziaria; - in maniera illogica, ha tratto elementi a carico dell'imputato dal fatto che egli non abbia negato espressamente, nel corso del proprio esame, che nel momento in cui è divenuto liquidatore la macchina da taglio facesse parte del compendio aziendale, avendo egli escluso che ne facessero parte le «gru», e tuttavia lo stesso Giudice di appello ha valorizzato tale negazione (relativa solo a taluni dei beni in discorso) come dato dimostrativo della sottrazione di tutte le medesime res; - ha ritenuto poco rilevante il fatto che i beni fossero stati sottratti prima o dopo la nomina del ROBERTI quale liquidatore, poiché egli ha assunto la carica nonostante la completa assenza di scritture per più esercizi precedenti (dal 2008 al 2010) senza chiedere all'amministratore che lo ha preceduto la sorte di esse e così avrebbe dimostrato la propria palese adesione al piano criminoso di chi aveva amministrato la società prima di lui; ma in tal modo il Giudice di secondo grado non ha chiarito se ha ritenuto il ROBERTI responsabile della commissione in prima persona del delitto in discorso come a lui contestato o se, invece, ha ritenuto che il suo agire abbia consentito la commissione di esso da parte di altri.

In parte qua, allora, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio perché meglio, alla luce di un apprezzamento degli elementi in atti scevro da contraddizioni e che puntualizzi gli aspetti meritevoli di chiarimento sopra indicati, vagli la sussistenza o meno della responsabilità dell'imputato per le condotte distrattive in discorso.

1.6. Diversamente è a dirsi in relazione alla cessione dei cespiti di cui alla fattura n. 3 emessa dalla fallita in data 15 dicembre 2011.

Sotto tale profilo l'atto di appello si era limitato ad addurre che i cespiti in discorso erano stati ceduti il 15 dicembre 2011, che il ROBERTI era divenuto liquidatore il 22 dicembre 2011 e, dunque, egli non poteva essere chiamato a rispondere di un fatto anteriore all'assunzione della carica, essendo irrilevante che la compensazione tra il credito della fallita (per la cessione) e il credito della cessionaria avesse avuto luogo il 31 dicembre 2011.Dunque, deve anzitutto limitarsi il vaglio della prospettazione difensiva a tale ordine di censure, poiché le ulteriore deduzioni avanzate • in questa sede sono inedite e, dunque, • inammissibili (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01: «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»).

Ciò posto, la Corte di merito ha affermato la responsabilità del ROBERTI per tale condotta, rilevando in maniera congrua che essa si è in effetti perfezionata proprio con tale compensazione, tra il prezzo di vendita dei cespiti in discorso, pari a euro 94.380,00, e il credito che avrebbe vantato dalla cessionaria - unica socia della cedente - per il finanziamento pressoché di pari importo (pari a euro 94.393,83)); e osservando che la compensazione che ha avuto luogo proprio poco dopo che il ROBERTI è stato nominato (peraltro, pochi giorni dopo la cessione dei beni in discorso).

Dunque, la sentenza impugnata in maniera logica hà attribuito all'imputato - disattendendo il gravame - il fatto in questione.

Sotto tale profilo, dunque, il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pertanto, terrà conto di quanto qui ritenuto in relazione all'imputazione di cui al capo A.

2. Vanno trattati congiuntamente i due motivi di ricorso aventi ad oggetto il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo B. della rubrica) e il terzo motivo aggiunto che pure attiene a esso.

2.1. Con il primo motivo - con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed in relazione alla mancanza delle scritture contabili relative al triennio 2008-2010 - la difesa ha rappresentato che: - delle due diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., all'imputato è stata contestata la fraudolenta tenuta della contabilità, per cui è prescritto il dolo generico; - con l'atto di appello si era esposto che la responsabilità dell'imputato per tale delitto avrebbe potuto essere ravvisata, a cagione della mancata consegna della contabilità relativa agli anni 2008, 2009, 2010, soltanto se vi fosse la stata la prova che egli, divenuto liquidatore della società fallita il 22 dicembre 2011, aveva ricevuto «dalla precedente gestione» tutti i libri e le scritture relative agli anni precedenti, con la conseguenza che - in presenza di tale prova, ad avviso della difesa mancante, e pur in difetto di tale contestazione - ne sarebbe derivato che la contabilità era stata distrutta o sottratta dal ROBERTI o il suo concorso, quale extraneus, negli anni precedenti nell'occultamento e nella distruzione della contabilità medesima, fatto anch'esso non provato e non oggetto dell'imputazione;- la Corte di appello, trascurando i motivi di gravame e mediante una semplificazione probatoria, avrebbe ritenuto il pieno coinvolgimento del .ROBERTI nel fatto perché egli non avrebbe richiesto spiegazioni a «chi lo aveva preceduto sulla sorte delle scritture contabili per il periodo 2008-2010»; - pertanto, la motivazione sarebbe carente in relazione alla sussistenza del dolo specifico, poiché avrebbe argomentato in maniera assertiva e avrebbe ravvisato l'elemento soggettivo solo in forza delknnancata richiesta di spiegazioni da parte dell'imputato, senza chiarire se costui abbia mai avuto rapporti di conoscenza o affari o cointeressenze con i precedenti amministratori.

2.2. Con il secondo motivo - a proposito della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla incompleta e irregolare tenuta della contabilità nel periodo successivo al 22 dicembre 2011 - ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata: - ha riportato sinteticamente quanto esposto nei motivi di appello nonché quanto osservato dal consulente del Pubblico ministero (secondo il quale il ROBERTI ha consegnato spontaneamente la documentazione amministrativa e contabile della società fallita per il periodo dal 2011 al 2014 e tale documentazione contabile era costituita dalle sole elaborazioni informatiche in difetto della documentazione originaria); - ha soggiunto che la parzialità e incompletezza della contabilità comunque non hanno impedito la identificazione di una parte dei beni aziendali e non hanno impedito al consulente del Pubblico ministero di analizzare i risultati delle elaborazioni contabili secondo una logica di continuità contabile; - tuttavia, aderendo alla prospettazione del consulente del Pubblico ministero, ha ritenuto la sussistenza del delitto in relazione a quattro operazioni, di cui non sarebbe stato possibile accertare «l'origine e la veridicità» in difetto di idonea documentazione, e ciò mediante argomentazioni che non avrebbero tenuto conto del dato cronologico della prima operazione, erroneamente qualificando talune delle poste in discorso o attribuendo all'imputato un comportamento preordinato a impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari nonostante egli abbia riportato un dato presente nel bilancio alla data del 10 gennaio 2011, ossia anteriormente all'assunzione da parte sua della carica di liquidatore.

2.3. Con il terzo motivo aggiunto, ribadendo quanto dedotto con il ricorso sulla sussistenza del prescritto dolo generico, si è allegato che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto apparente e completamente disancorata rispetto alle risultanze probatorie, in particolare, soggiungendo che non sarebbe stato chiarito se il ROBERTI avesse o meno avuto rapporti con i precedenti amministratori e, con riferimento al periodo successivo alla assunzione della carica di liquidatore da parte dell'imputato, senza considerare che la contabilità rinvenuta ha comunque consentito al consulente del Pubblico ministero di identificare i beni aziendali e di ricostruire la situazione contabile sino alla data del fallimento.

2.4. I motivi in esame sono inammissibili.

Con l'atto di appello, si era dedotto che il dolo del reato, che afferiva alla contabilità relativa al periodo precedente rispetto all'assunzione da parte del ROBERTI della carica di liquidatore, avrebbe potuto ravvisarsi soltanto qualora fosse risultato (evenienza che la difesa negava) che l'imputato non si fosse limitato ad operare nella fase di chiusura della società ma che, avendo interessi da tutelare, si fosse anzitempo ingerito nella attività gestoria.

La difesa aveva, ancora, assunto che il ROBERTI avrebbe potuto rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale soltanto in presenza della prova che egli avesse tutti i libri e le scritture relative degli anni 2008, 2009, 2010; ed aveva pure chiesto la riqualificazione del fatto quale bancarotta documentale semplice, rimarcando che il ROBERTI aveva spontaneamente consegnato la contabilità tenuta in costanza della propria carica, che non presentava irregolarità ed anzi aveva consentito la identificazione di una parte dei cespiti.

La Corte di appello - argomentando analiticamente alla luce della consulenza del Pubblico ministero e in relazione alla contestazione della fraudolenta tenuta della contabilità ascritta al ROBERTI nella qualità di liquidatore (e non anche all'omessa tenuta, alla sottrazione o alla distrazione di quella relativa agli esercizi precedenti) - ha fatto espresso riferimento al fatto che la documentazione consegnata dall'imputato, relativa al periodo in cui è stato liquidatore, fosse parziale, incompleta, opaca e priva di attendibilità tanto da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari neppure con riferimento ad operazioni che hanno avuto luogo mentre il ROBERTI era liquidatore dell'ente, rimarcando che egli non si era attivato per ottenere chiarimenti dall'organo amministrativo che l'aveva preceduto sulla palese carenza documentale.

Dunque, ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso la prospettazione dell'allora appellante in relazione al reato in discorso.

Rispetto a tale iter il ricorrente ha in ampia misura reiterato le medesime argomentazioni, peraltro riportando solo parzialmente quanto esposto in sentenza (e segnatamente tratto dalla relazione del consulente del Pubblico ministero), omettendo proprio di dare conto che sono state ravvisate insormontabili difficoltà nella ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari anche con riferimento al periodo in cui la società fallita era in liquidazione; e censurando pure la decisione con allegazioni in fatto (relative alle quattro operazioni sopra richiamate) che non possono essere vagliate in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).

E nel resto ha assunto che la motivazione sarebbe carente con riferimento alla sussistenza del dolo specifico, sollevando irritualmente un tema che non era stato oggetto di appello e, comunque, del tutto incongruo rispetto alla contestazione di bancarotta per la fraudolente. tenuta della contabilità elevata nei suoi confronti, per cui èrescritto il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01).3..

Rimane assorbito il quarto motivo aggiunto relativo al trattamento sanzionatorio e, • segnatamente, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annulltlimitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce; e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 25/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]:),P ,tr.e.-- e.... 30‘ i Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZ. DIST. DI TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 la Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Egidio ROBERTI, ha confermato la pronuncia in data 13 maggio 2019, con la quale il Tribunale di Taranto aveva affermato la responsabilità dell'imputato - liquidatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A. della rubrica) e documentale (capo B. della rubrica), con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, e lo aveva condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di tre anni e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. In relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sono stati formulati tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., e il vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto a seguito del mancato rinvenimento di tre autOgru, senza che sia stata accertata la disponibilità di esse in capo alla società fallita allorché l'imputato ne era liquidatore. 2.1.2. Con il secondo motivo: - è stata denunciata la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) in relazione alla cessione dei cespiti di cui alla fattura n. 3 emessa dalla fallita in data 15 dicembre 2011, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - e sono stati altresì prospettati la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a seguito della stessa cessione. 2.1.3. Con il terzo motivo sono stati allegati la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a cagione del mancato rinvenimento di un sistema da taglio di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta documentale sono stati formulati due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, con riferimento alla mancanza delle scritture contabili relative al triennio 2008-2010. 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, con riferimento all'incompleta e irregolare tenuta della contabilità nel periodo successivo al 22 dicembre 2011. 3. Il nuovo difensore dell'imputato ha presentato motivi nuovi. 3.1. Con il primo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A. della rubrica).3.2. Con il secondo motivo stati dedotti la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione, richiamando gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 Carta EDU, 521, 522 e 604 cod. proc. pen. e assumendo che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato al capo A. 3.3. Con il terzo motivo, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo B. della rubrica), sono state addotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del prescritto dolo generico. 3.4. Con il quarto motivo aggiunto sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riguardo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono di seguito, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al quale deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio; ed è inammissibile nel resto. 1. I tre motivi di ricorso relativi all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A. della rubrica) nonché il primo e il secondo motivo nuovo, pure ad essa inerenti, vanno esaminati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo di ricorso, e con riguardo alle tre autogru (marca ORMIG) indicate in imputazione, il ricorrente, dopo aver riportato taluni passi della relazione ex art.36 legge fall. redatta dal curatore (relativi alla situazione patrimoniale della società fallita e alla circostanza che al 31 dicembre 2013 gli autocarri in discorso vi fossero annoverati, al trasferimento di essi giusta atto di cessione di azienda in favore della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il 10 giugno 2008, alla mancanza di contabilità dall'esercizio 2008 e al valore degli stessi beni), ha rappresentato che la Corte di appello avrebbe fatto leva sulla mancata giustificazione della destinazione dei beni non rinvenuti, omettendo ogni considerazione sulla attendibilità e, dunque, sulla veridicità di quanto esposto sul punto in contabilità, nonostante l'accertata mancanza di essa dal 2008 al 2010 sia anteriore alla messa in liquidazione dell'impresa in data 22 dicembre 2011 e all'assunzione da parte del ROBERTI della carica di liquidatore (nella stessa data); dunque, tale fatto non sarebbe imputabile allo stesso ROBERTI, considerando che le vicende relative al trasferimento dei beni in discorso alla fallita si sono verificate tra il 2008 e il 2010. 1.1.1. Con il primo motivo aggiunto, facendo seguito a quanto già rassegnato con il primo motivo di ricorso appena riportato, si è richiamata la giurisprudenza di questa Corte relativa ai limiti e ai presupposti probatori entro i quali può attribuirsi all'amministratore di una società la distrazione di beni non rinvenuti all'atto del fallimento, e si è allegato che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe individuato in maniera assertiva l'oggetto della distrazione e omesso di chiarire il momento in cui sarebbe intervenuta la spoliazione della società. fallita e di motivare sull'eventuale consapevolezza da parte dell'imputato di aver contribuito attraverso la mera formale assunzione della gestione all'agevolazione di condotte poste in essere anche precedentemente da altri. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata, anzitutto, addotta la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza in relazione alla cessione dei cespiti (di cui alla fattura n. 3 emessa dalla fallita in data 15 dicembre 2011). Il ricorrente ha rappresentato che, nonostante l'imputazione sul punto faccia riferimento alla cessione in tale data dei beni in discorso, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (all'epoca titolare dell'intero capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), tuttavia, il ROBERTI ha assunto la carica di liquidatore della fallita il 22 dicembre 2011, e dunque successivamente; la sentenza impugnata, invece, avrebbe ritenuto sussistente il reato in relazione alla compensazione, in data 31 dicembre 2011, di un debito della società fallita con il credito (a titolo di finanziamenti) vantato dal socio [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sul presupposto che si tratti della medesima operazione compiuta da altri il 15 dicembre 2011, nonostante invece si tratti di operazioni distinte (dato che non potrebbe essere «aggirato perché "la sottrazione riguarda i medesimi beni"»). Dunque, al ROBERTI sarebbe stata attribuita la responsabilità per un fatto riferibile al precedente amministratore. Ancora, con il secondo motivo di ricorso, con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a seguito della stessa cessione, il ricorrente ha rappresentato che, con riferimento alla compensazione del credito della stessa società fallita con il credito del socio [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., i Giudici di merito avrebbero rimandato per relationem alla consulenza del Pubblico ministero, secondo cui sarebbe stato violato il disposto dell'art. 2467 cod. civ., ed avrebbero affermato che il liquidatore avrebbe dovuto esigere il credito e rimborsare il finanziamento dopo aver soddisfatto degli altri creditori. Sul punto, la difesa dell'imputato ha addotto che la norma del codice civile appena richiamata (alla luce in particolare del comma 2 di essa) imporrebbe la postergazione dei crediti dei soci per finanziamenti solo qualora questi ultimi siano stati eseguiti: - in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto; - oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Tuttavia nessuna di tale ipotesi ricorrerebbe nella specie e l'art. 2467, comma 1, cit., nel prevedere la restituzione delle somme rimborsate per i finanziamenti dei soci se il rimborso è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, presupporrebbe la possibilità di rimborso dei prestiti dei soci quando - come nella specie - la restituzione (ossia la compensazione) ha avuto luogo oltre due anni prima (nell'anno 2011) rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento. 1.2.1. Con il secondo motivo aggiunto, in relazione alla violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, la difesa - nel ribadire quanto esposto nel ricorso - ha rimarcato che la compensazione dei crediti in data 31 dicembre 2011 (in relazione alla quale è stata ritenuta la sussistenza del reato) sarebbe un .fatto diverso mai contestato all'imputato. Difatti, l'oggetto dell'imputazione sarebbe mutato radicalmente, in quanto non vi è mai stata una contestazione espressa che abbia riguardato propriamente l'operazione del 31 dicembre 2011, ma la contestazione di cui al capo di imputazione attiene esclusivamente la cessione dei beni del 15 dicembre 2011; e la Corte di appello non avrebbe dato contezza di quale sia l'elemento da cui ha desunto che il ROBERTI si sia ampiamente difeso rispetto alla condotta per cui ha riportato condanna. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, avente ad oggetto il sistema da taglio (modello ECTOR 20 - 120 - 47 [OSCURATO:PERSONA]) di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. (che la curatela avrebbe individuato a seguito della domanda di insinuazione al passivo dell'ente creditore), la difesa ha rassegnato che sia il Tribunale sia la Corte di appello avrebbero affermato che l'amministratore di una società è comunque onerato di giustificare la mancanza dei beni sociali, ha richiamato sul punto le deduzioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso; e ha assunto che, nonostante la critica argomentata formulata con il gravame, la Corte di appello avrebbe ritenuto accertata la responsabilità del ROBERTI a causa dell'assenza di giustificazioni sul mancato reperimento dei beni, imputandogli in maniera assertiva, una responsabilità di posizione e senza esaminare in concreto il tema della precedente disponibilità del bene in capo al lui. 1.4. Deve, in primo luogo, aversi riguardo alla prospettata violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza che, ad avviso della difesa, ricorrerebbe con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento crei cespiti di cui alla citata fattura in data 15 dicembre 2011. Questa Corte ha già chiarito che «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). In altri termini, «sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato» (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, Domizi, Rv. 254888 - 01).Nel caso in esame, al capo A. della rubrica, al ROBERTI è stato contestato il delitto in discorso «per avere, in qualità di liquidatore, a partire dal 22 dicembre 2011,. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [...] dissipato, distratto o comunque sottratto i seguenti beni ed attività aziendali» (di cui stato indicato il valore complessivo), per l'appunto elencati nell'imputazione, tra cui - per quel che qui rileva - i «cespiti indicati nella fattura n. 3 del 15 dicembre 2011, ceduti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., all'epoca detentrice dell'intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.». Il capo di imputazione, dunque, che fa peraltro espresso riferimento alla data di assunzione della carica da parte del ROBERTI successiva alla data della fattura in discorso, non ha ascritto all'imputato di aver ceduto i cespiti indicati in essa in tale data, bensì ha richiamato il medesimo documento per indicare le res oggetto materiale del reato (unitamente agli altri beni pure riportati nel capo di imputazione). E la sentenza impugnata, dunque, senza esorbitare i limiti della contestazione ha attribuito al ROBERTI la responsabilità per il depauperamento della società fallita, anche con riguardo all'operazione di cessione dei cespiti in parola senza l'incasso del corrispettivo, determinato proprio dalla compensazione del 31 dicembre 2011 (quando egli era il liquidatore). Ragion per cui è manifestamente infondata la prospettazione difensiva nella parte in cui assume che l'imputato sia stato condannato per un fatto diverso da quello a lui contestato. Tanto più che il ROBERTI (come si vedrà pure infra) con evidenza si è pienamente difeso anche rispetto a tale contestazione, atteso che ha negato la propria responsabilità non soltanto facendo riferimento alla data in cui avrebbe avuto luogo la cessione (il 15 dicembre 2011) ed assumendo che - trattandosi di un'operazione distinta dalla successiva compensazione - essa sarebbe riferibile al precedente amministratore; ma anche contestando quanto ritenuto dai Giudici di merito a proposito della detta liceità della compensazione. 1.5. Tanto premesso, sono fondate le deduzioni difensive in relazione alle tre autogru (marca ORMIG) e al sistema da taglio (modello ECTOR 20 - 120 - 47 [OSCURATO:PERSONA]) di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. La giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha affermato che la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela «possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili» (Sez. 5 , n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181 - 01; Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 - dep. 2019, Villa, Rv. 275499). Invero, «nella prospettiva di scongiurare inammissibili automatismi ed equazioni dimostrative» si è «precisato come l'accertamento della precedente disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non possa fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 cod. civ. dovendo, invece, le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - anche nel silenzio del fallito - nella loro intrinseca affidabilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità delle scritture non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo» (Sez. 5, n. 20879/2021, cit.; Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, Barattelli, Rv. 274621). La Corte di appello - dopo aver dato conto (in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale) che, come esposto dal consulente del Pubblico ministero, le scritture contabili pcirzlalj (relative agli anni dal 2011 al 2014) fossero parziali, incomplete ed opache e da ciò fossero derivate insormontabili difficoltà per l'individuazione di talune operazioni commerciali sia compiute dall'amministratore sia, dal 2011, da liquidatore - ha ritenuto «manifestamente sussistente» la sottrazione dei beni in discorso; tuttavia, a fondamento di tale conclusione: - in maniera contraddittoria, in mancanza delle necessarie puntualizzazioni alla luce di quanto la stessa Corte ha ritenuto a proposito della contabilità, ha affermato che vi fosse la prova certa che la fallita fosse proprietaria delle autogru (riportate nel libro cespiti) e disponesse della macchina da taglio in forza di locazione finanziaria; - in maniera illogica, ha tratto elementi a carico dell'imputato dal fatto che egli non abbia negato espressamente, nel corso del proprio esame, che nel momento in cui è divenuto liquidatore la macchina da taglio facesse parte del compendio aziendale, avendo egli escluso che ne facessero parte le «gru», e tuttavia lo stesso Giudice di appello ha valorizzato tale negazione (relativa solo a taluni dei beni in discorso) come dato dimostrativo della sottrazione di tutte le medesime res; - ha ritenuto poco rilevante il fatto che i beni fossero stati sottratti prima o dopo la nomina del ROBERTI quale liquidatore, poiché egli ha assunto la carica nonostante la completa assenza di scritture per più esercizi precedenti (dal 2008 al 2010) senza chiedere all'amministratore che lo ha preceduto la sorte di esse e così avrebbe dimostrato la propria palese adesione al piano criminoso di chi aveva amministrato la società prima di lui; ma in tal modo il Giudice di secondo grado non ha chiarito se ha ritenuto il ROBERTI responsabile della commissione in prima persona del delitto in discorso come a lui contestato o se, invece, ha ritenuto che il suo agire abbia consentito la commissione di esso da parte di altri. In parte qua, allora, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio perché meglio, alla luce di un apprezzamento degli elementi in atti scevro da contraddizioni e che puntualizzi gli aspetti meritevoli di chiarimento sopra indicati, vagli la sussistenza o meno della responsabilità dell'imputato per le condotte distrattive in discorso. 1.6. Diversamente è a dirsi in relazione alla cessione dei cespiti di cui alla fattura n. 3 emessa dalla fallita in data 15 dicembre 2011. Sotto tale profilo l'atto di appello si era limitato ad addurre che i cespiti in discorso erano stati ceduti il 15 dicembre 2011, che il ROBERTI era divenuto liquidatore il 22 dicembre 2011 e, dunque, egli non poteva essere chiamato a rispondere di un fatto anteriore all'assunzione della carica, essendo irrilevante che la compensazione tra il credito della fallita (per la cessione) e il credito della cessionaria avesse avuto luogo il 31 dicembre 2011.Dunque, deve anzitutto limitarsi il vaglio della prospettazione difensiva a tale ordine di censure, poiché le ulteriore deduzioni avanzate • in questa sede sono inedite e, dunque, • inammissibili (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01: «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»). Ciò posto, la Corte di merito ha affermato la responsabilità del ROBERTI per tale condotta, rilevando in maniera congrua che essa si è in effetti perfezionata proprio con tale compensazione, tra il prezzo di vendita dei cespiti in discorso, pari a euro 94.380,00, e il credito che avrebbe vantato dalla cessionaria - unica socia della cedente - per il finanziamento pressoché di pari importo (pari a euro 94.393,83)); e osservando che la compensazione che ha avuto luogo proprio poco dopo che il ROBERTI è stato nominato (peraltro, pochi giorni dopo la cessione dei beni in discorso). Dunque, la sentenza impugnata in maniera logica hà attribuito all'imputato - disattendendo il gravame - il fatto in questione. Sotto tale profilo, dunque, il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pertanto, terrà conto di quanto qui ritenuto in relazione all'imputazione di cui al capo A. 2. Vanno trattati congiuntamente i due motivi di ricorso aventi ad oggetto il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo B. della rubrica) e il terzo motivo aggiunto che pure attiene a esso. 2.1. Con il primo motivo - con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed in relazione alla mancanza delle scritture contabili relative al triennio 2008-2010 - la difesa ha rappresentato che: - delle due diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., all'imputato è stata contestata la fraudolenta tenuta della contabilità, per cui è prescritto il dolo generico; - con l'atto di appello si era esposto che la responsabilità dell'imputato per tale delitto avrebbe potuto essere ravvisata, a cagione della mancata consegna della contabilità relativa agli anni 2008, 2009, 2010, soltanto se vi fosse la stata la prova che egli, divenuto liquidatore della società fallita il 22 dicembre 2011, aveva ricevuto «dalla precedente gestione» tutti i libri e le scritture relative agli anni precedenti, con la conseguenza che - in presenza di tale prova, ad avviso della difesa mancante, e pur in difetto di tale contestazione - ne sarebbe derivato che la contabilità era stata distrutta o sottratta dal ROBERTI o il suo concorso, quale extraneus, negli anni precedenti nell'occultamento e nella distruzione della contabilità medesima, fatto anch'esso non provato e non oggetto dell'imputazione;- la Corte di appello, trascurando i motivi di gravame e mediante una semplificazione probatoria, avrebbe ritenuto il pieno coinvolgimento del .ROBERTI nel fatto perché egli non avrebbe richiesto spiegazioni a «chi lo aveva preceduto sulla sorte delle scritture contabili per il periodo 2008-2010»; - pertanto, la motivazione sarebbe carente in relazione alla sussistenza del dolo specifico, poiché avrebbe argomentato in maniera assertiva e avrebbe ravvisato l'elemento soggettivo solo in forza delknnancata richiesta di spiegazioni da parte dell'imputato, senza chiarire se costui abbia mai avuto rapporti di conoscenza o affari o cointeressenze con i precedenti amministratori. 2.2. Con il secondo motivo - a proposito della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla incompleta e irregolare tenuta della contabilità nel periodo successivo al 22 dicembre 2011 - ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata: - ha riportato sinteticamente quanto esposto nei motivi di appello nonché quanto osservato dal consulente del Pubblico ministero (secondo il quale il ROBERTI ha consegnato spontaneamente la documentazione amministrativa e contabile della società fallita per il periodo dal 2011 al 2014 e tale documentazione contabile era costituita dalle sole elaborazioni informatiche in difetto della documentazione originaria); - ha soggiunto che la parzialità e incompletezza della contabilità comunque non hanno impedito la identificazione di una parte dei beni aziendali e non hanno impedito al consulente del Pubblico ministero di analizzare i risultati delle elaborazioni contabili secondo una logica di continuità contabile; - tuttavia, aderendo alla prospettazione del consulente del Pubblico ministero, ha ritenuto la sussistenza del delitto in relazione a quattro operazioni, di cui non sarebbe stato possibile accertare «l'origine e la veridicità» in difetto di idonea documentazione, e ciò mediante argomentazioni che non avrebbero tenuto conto del dato cronologico della prima operazione, erroneamente qualificando talune delle poste in discorso o attribuendo all'imputato un comportamento preordinato a impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari nonostante egli abbia riportato un dato presente nel bilancio alla data del 10 gennaio 2011, ossia anteriormente all'assunzione da parte sua della carica di liquidatore. 2.3. Con il terzo motivo aggiunto, ribadendo quanto dedotto con il ricorso sulla sussistenza del prescritto dolo generico, si è allegato che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto apparente e completamente disancorata rispetto alle risultanze probatorie, in particolare, soggiungendo che non sarebbe stato chiarito se il ROBERTI avesse o meno avuto rapporti con i precedenti amministratori e, con riferimento al periodo successivo alla assunzione della carica di liquidatore da parte dell'imputato, senza considerare che la contabilità rinvenuta ha comunque consentito al consulente del Pubblico ministero di identificare i beni aziendali e di ricostruire la situazione contabile sino alla data del fallimento. 2.4. I motivi in esame sono inammissibili. Con l'atto di appello, si era dedotto che il dolo del reato, che afferiva alla contabilità relativa al periodo precedente rispetto all'assunzione da parte del ROBERTI della carica di liquidatore, avrebbe potuto ravvisarsi soltanto qualora fosse risultato (evenienza che la difesa negava) che l'imputato non si fosse limitato ad operare nella fase di chiusura della società ma che, avendo interessi da tutelare, si fosse anzitempo ingerito nella attività gestoria. La difesa aveva, ancora, assunto che il ROBERTI avrebbe potuto rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale soltanto in presenza della prova che egli avesse tutti i libri e le scritture relative degli anni 2008, 2009, 2010; ed aveva pure chiesto la riqualificazione del fatto quale bancarotta documentale semplice, rimarcando che il ROBERTI aveva spontaneamente consegnato la contabilità tenuta in costanza della propria carica, che non presentava irregolarità ed anzi aveva consentito la identificazione di una parte dei cespiti. La Corte di appello - argomentando analiticamente alla luce della consulenza del Pubblico ministero e in relazione alla contestazione della fraudolenta tenuta della contabilità ascritta al ROBERTI nella qualità di liquidatore (e non anche all'omessa tenuta, alla sottrazione o alla distrazione di quella relativa agli esercizi precedenti) - ha fatto espresso riferimento al fatto che la documentazione consegnata dall'imputato, relativa al periodo in cui è stato liquidatore, fosse parziale, incompleta, opaca e priva di attendibilità tanto da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari neppure con riferimento ad operazioni che hanno avuto luogo mentre il ROBERTI era liquidatore dell'ente, rimarcando che egli non si era attivato per ottenere chiarimenti dall'organo amministrativo che l'aveva preceduto sulla palese carenza documentale. Dunque, ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso la prospettazione dell'allora appellante in relazione al reato in discorso. Rispetto a tale iter il ricorrente ha in ampia misura reiterato le medesime argomentazioni, peraltro riportando solo parzialmente quanto esposto in sentenza (e segnatamente tratto dalla relazione del consulente del Pubblico ministero), omettendo proprio di dare conto che sono state ravvisate insormontabili difficoltà nella ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari anche con riferimento al periodo in cui la società fallita era in liquidazione; e censurando pure la decisione con allegazioni in fatto (relative alle quattro operazioni sopra richiamate) che non possono essere vagliate in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). E nel resto ha assunto che la motivazione sarebbe carente con riferimento alla sussistenza del dolo specifico, sollevando irritualmente un tema che non era stato oggetto di appello e, comunque, del tutto incongruo rispetto alla contestazione di bancarotta per la fraudolente. tenuta della contabilità elevata nei suoi confronti, per cui èrescritto il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01).3.. Rimane assorbito il quarto motivo aggiunto relativo al trattamento sanzionatorio e, • segnatamente, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annulltlimitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce; e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 25/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]:),P ,tr.e.-- e.... 30‘ i Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07540/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris