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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19086/2022

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e appalto ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 1741-18 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 45; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto nello studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.9; - controricorrente - e nei confronti di C.E.P. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1244/2017 pubblicata il 21 dicembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con atto di citazione del 6 novembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la società C.E.P. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale aveva commesso, con contratto di appalto concluso in data 13 gennaio 1998, i lavori di copertura in ferro e lamiere del sottotetto di sua proprietà.

L'attore esponeva di aver riscontrato, a partire dal giugno 2002, difetti nel materiale utilizzato, tanto che l'acqua si infiltrava sotto la guaina del sottotetto.

Chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, con la condanna della convenuta al pagamento a proprio favore della somma di euro 11.470,51 oltre interessi, a titolo restitutorio del prezzo pagato, stante la presenza dei lamentati vizi e difetti che avevano reso il materiale utilizzato inadatto alla sua destinazione, oltre il risarcimento dei danni subiti e subendi, salva l'eliminazione dei vizi a spese della convenuta.

Si costituiva in giudizio la società C.E.P. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto della domanda perché infondata, nonché domandando l'autorizzazione alla chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA], quale fornitrice delle lamiere installate da essa convenuta.

Notificato l'atto di chiamata in causa, si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo la propria estraneità alle vicende di cui in causa, la tardività nel rilievo dei presunti vizi e, comunque, la propria disponibilità a sostituire i pezzi eventualmente viziati, nonché l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità per la mancata posa in opera dei pezzi da sostituire e per il presunto perdurare dei medesimi vizi.

2. - L'adito Tribunale di Nocera inferiore, con sentenza n. 172/2012 pubblicata in data 4 aprile 2012, rigettava le domande attoree, rilevando che il Fasolino non aveva fornito alcuna prova circa la presenza di danni da infiltrazioni al sottotetto di sua proprietà addebitabili a difetti o vizi del materiale utilizzato dalla convenuta e fornito dalla terza chiamata in causa.

Osservava, in particolare, il primo giudice che il c.t.u. aveva verificato la piena efficacia del rivestimento anticorrosivo applicato alla lamiera esterna, peraltro esposta alle intemperie sin dal 1998, nonché il perfetto stato di conservazione della lamiera.

Secondo il Tribunale, dall'espletato accertamento peritale, confermato in sede di chiarimenti, nonché dalla integrazione dello stesso, emergeva la perfetta idoneità dei materiali, posati dalla convenuta e forniti dalla terza chiamata in causa, alla loro destinazione funzionale, assicurando essi l'impermeabilizzazione e la coibentazione della copertura.

3. - La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 1244/2017 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 dicembre 2017, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, in via preliminare, accogliendo l'eccezione dell'appellata [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di condanna in solido di quest'ultima società, formulata con l'atto di appello, per la sua novità.

La Corte territoriale ha rilevato al riguardo che Fasolino non aveva proposto alcuna domanda nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale era stata chiamata in causa dalla società C.E.P. in manleva.

Nel merito, la Corte territoriale, condividendo la decisione resa dal giudice di prime cure, ha statuito che Fasolino non aveva fornito prova che i materiali utilizzati per i lavori di copertura in ferro e lamiere del proprio sottotetto fossero viziati o difettosi, né aveva dato dimostrazione della presenza di infiltrazioni.

4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato 1'11 gennaio 2018, sulla base di quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA], mentre la società C.E.P. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell'art.106 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) il ricorrente censura l'affermazione della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna della società [OSCURATO:SOCIETA], in solido con la società C.E.P., in quanto nuova.

Ad avviso del ricorrente, l'assunto sarebbe smentito dal consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, in caso di chiamata in giudizio del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria fin dal momento in cui viene chiamato, quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato.

Pertanto, la domanda dell'attore si sarebbe estesa automaticamente al terzo chiamato in causa del convenuto, dato che la chiamata era stata effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta in giudizio.

Tantomeno, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato f necessario l'appello incidentale dell'appellata C.E.P. sulla domanda di condanna del terzo, dal momento che, nei confronti del terzo chiamato in causa, sarebbe implicita l'automatica estensione della domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico.

Il ricorrente, infine, afferma di avere in ogni caso espressamente esteso la domanda anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado.

2. - Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) il ricorrente impugna il capo della sentenza che ha rilevato la mancanza di prova in ordine ai lamentati vizi e difetti dei materiali.

Il ricorrente deduce che la Corte d'appello, a fronte della non contestazione espressa dei vizi e difetti di conformità denunciati e dell'ammissione degli stessi da parte delle società convenute, avrebbe dovuto ritenere i fatti costitutivi della sua pretesa provati.

Deporrebbe a favore dell'ammissione dei lamentati vizi il patto con il quale la C.E.P. si era obbligata a sostituire le lamiere difettose a propria cura e spese, a seguito di sopralluogo, patto menzionato anche nella lettera di sollecito ad adempiere del 6 marzo 2003 e nella lettera di riscontro della C.E.P. del successivo 13 marzo; l'accordo sarebbe stato poi anche confermato espressamente nella comparsa di costituzione e risposta della [OSCURATO:PERSONA].

3. - Con il terzo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 1476, 1490, 1492, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente assume che la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere il gravame già solo in relazione alla mancata attuazione, da parte del venditore, dell'assunto impegno ad eliminare i vizi della cosa venuta, riconosciuti dallo stesso a seguito di sopralluogo.

A sostegno della tesi, il ricorrente osserva che l'obbligazione di eliminazione della cosa venduta non dà luogo a novazione, ma si configura quale mero momento attuativo della compravendita, che ne amplia le modalità di attuazione.

Si tratta, infatti, di una particolare modalità con cui le parti specificano il contenuto dell'obbligazione principale del venditore di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Sicché, ad avviso del ricorrente, per il solo fatto dell'inadempimento della predetta obbligazione in regime di garanzia, la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere la domanda di risoluzione del contratto proposta dal compratore ovvero di condanna all'eliminazione dei vizi come impegno assunto.

4. - Con il quarto motivo (violazione dell'art. 1490 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), premesso che i difetti denunciati dal compratore riguardavano dei pannelli multistrato frutto di un esclusivo processo di fabbricazione e dotati di alta efficienza, il ricorrente censura la verifica effettuata dalla Corte d'appello avente ad oggetto l'inidoneità della cosa venuta all'uso cui destinata, per non avere tenuto conto della qualità del funzionamento che ci si doveva aspettare da quel prodotto.

La Corte d'appello avrebbe errato nel non attribuire rilevanza ai difetti dei materiali riscontrati dal c.t.u. (ossia corrugamenti delle lamine esterne e diverse colorazioni dei pannelli), ancorché non idonei a cagionare danni da infiltrazioni al sottotetto.

5. - E' prioritario l'esame del secondo motivo.

Il motivo è inammissibile.

Esso mira a porre in discussione l'apprezzamento circa la sussistenza o l'insussistenza della non contestazione.

Sennonché tale apprezzamento esige l'interpretazione della domanda e delle deduzioni delle parti ed è perciò riservato al giudice di merito, essendo sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass., Sez.

IL 28 ottobre 2019, n. 27490).

Il giudice del merito ha ritenuto contestata l'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati, tanto che, in assenza deduzioni al riguardo, ha proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di una consulenza tecnica in ordine all'accertamento sia della sussistenza dei lamentati vizi del materiale utilizzato dalla convenuta e fornito dalla terza chiamata in causa, sia della presenza di danni da infiltrazioni al sottotetto di proprietà del committente.

Sul punto, va ribadito che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione; spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez.

VI-1, 7 febbraio 2019, n. 3680).

Nella specie, la Corte d'appello, con logico e motivato apprezzamento, ha escluso che sia stata raggiunta la prova che i materiali utilizzati per i lavori di copertura in ferro e lamiere del proprio sottotetto fossero difettosi o viziati, sottolineando, tra l'altro, come la svolta c.t.u. ha riscontrato la piena funzionalità della copertura e dei materiali utilizzati.

La Corte di Salerno ha confermato la valutazione compiuta dal Tribunale.

Il materiale di produzione della chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA], fornito alla convenuta C.E.P. per la realizzazione della copertura del sottotetto di proprietà del committente, era ed è perfettamente idoneo alla propria destinazione funzionale.

6. - Il terzo e il quarto motivo - da esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione - sono inammissibili.

Essi, sia nella rubrica che nello sviluppo argomentativo, denunciano la violazione o la falsa applicazione di norme del codice civile in tema di vendita.

Con le articolate doglianze si deduce, infatti, che l'accoglimento dell'appello avrebbe dovuto conseguire già solo alla mancata attuazione, da parte del venditore, dell'assunto impegno ad eliminare i vizi della cosa venduta, riconosciuti dallo stesso a seguito di sopralluogo; si prospetta, inoltre, che, in tema di compravendita, si hanno vizi redibitori, che danno luogo alla garanzia di cui all'art. 1490 cod. civ., quando, nella cosa venduta, sussistono imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, che rendono la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

Sennonché, in relazione alla presente controversia, che ha ad oggetto una domanda di risoluzione e di condanna al risarcimento del danno o all'eliminazione dei vizi in un contratto di appalto, le doglianze articolate si presentano non pertinenti e fuori campo.

7. - Resta a questo punto assorbito l'esame del primo mezzo.

Infatti, la Corte di Salerno ha esaminato nel merito i motivi di appello e ha escluso - con una valutazione che resiste alle censure articolate - la presenza dei vizi e dei difetti lamentati, tanto da aver accertato la piena funzionalità della copertura e dei materiali utilizzati, forniti dalla terza chiamata in causa; sicché diventa ultroneo interrogarsi se la domanda contrattuale di risarcimento del danno, proposta dal committente Fasolino contro l'appaltatore C.E.P., si sia automaticamente estesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

8. - Il ricorso è rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

9. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. ft-, , A 'i rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e appalto ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 1741-18 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 45; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto nello studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.9; - controricorrente - e nei confronti di C.E.P. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1244/2017 pubblicata il 21 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con atto di citazione del 6 novembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la società C.E.P. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale aveva commesso, con contratto di appalto concluso in data 13 gennaio 1998, i lavori di copertura in ferro e lamiere del sottotetto di sua proprietà. L'attore esponeva di aver riscontrato, a partire dal giugno 2002, difetti nel materiale utilizzato, tanto che l'acqua si infiltrava sotto la guaina del sottotetto. Chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, con la condanna della convenuta al pagamento a proprio favore della somma di euro 11.470,51 oltre interessi, a titolo restitutorio del prezzo pagato, stante la presenza dei lamentati vizi e difetti che avevano reso il materiale utilizzato inadatto alla sua destinazione, oltre il risarcimento dei danni subiti e subendi, salva l'eliminazione dei vizi a spese della convenuta. Si costituiva in giudizio la società C.E.P. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto della domanda perché infondata, nonché domandando l'autorizzazione alla chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA], quale fornitrice delle lamiere installate da essa convenuta. Notificato l'atto di chiamata in causa, si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo la propria estraneità alle vicende di cui in causa, la tardività nel rilievo dei presunti vizi e, comunque, la propria disponibilità a sostituire i pezzi eventualmente viziati, nonché l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità per la mancata posa in opera dei pezzi da sostituire e per il presunto perdurare dei medesimi vizi. 2. - L'adito Tribunale di Nocera inferiore, con sentenza n. 172/2012 pubblicata in data 4 aprile 2012, rigettava le domande attoree, rilevando che il Fasolino non aveva fornito alcuna prova circa la presenza di danni da infiltrazioni al sottotetto di sua proprietà addebitabili a difetti o vizi del materiale utilizzato dalla convenuta e fornito dalla terza chiamata in causa. Osservava, in particolare, il primo giudice che il c.t.u. aveva verificato la piena efficacia del rivestimento anticorrosivo applicato alla lamiera esterna, peraltro esposta alle intemperie sin dal 1998, nonché il perfetto stato di conservazione della lamiera. Secondo il Tribunale, dall'espletato accertamento peritale, confermato in sede di chiarimenti, nonché dalla integrazione dello stesso, emergeva la perfetta idoneità dei materiali, posati dalla convenuta e forniti dalla terza chiamata in causa, alla loro destinazione funzionale, assicurando essi l'impermeabilizzazione e la coibentazione della copertura. 3. - La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 1244/2017 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 dicembre 2017, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, in via preliminare, accogliendo l'eccezione dell'appellata [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di condanna in solido di quest'ultima società, formulata con l'atto di appello, per la sua novità. La Corte territoriale ha rilevato al riguardo che Fasolino non aveva proposto alcuna domanda nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale era stata chiamata in causa dalla società C.E.P. in manleva. Nel merito, la Corte territoriale, condividendo la decisione resa dal giudice di prime cure, ha statuito che Fasolino non aveva fornito prova che i materiali utilizzati per i lavori di copertura in ferro e lamiere del proprio sottotetto fossero viziati o difettosi, né aveva dato dimostrazione della presenza di infiltrazioni. 4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato 1'11 gennaio 2018, sulla base di quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA], mentre la società C.E.P. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell'art.106 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) il ricorrente censura l'affermazione della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna della società [OSCURATO:SOCIETA], in solido con la società C.E.P., in quanto nuova. Ad avviso del ricorrente, l'assunto sarebbe smentito dal consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, in caso di chiamata in giudizio del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria fin dal momento in cui viene chiamato, quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato. Pertanto, la domanda dell'attore si sarebbe estesa automaticamente al terzo chiamato in causa del convenuto, dato che la chiamata era stata effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta in giudizio. Tantomeno, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato f necessario l'appello incidentale dell'appellata C.E.P. sulla domanda di condanna del terzo, dal momento che, nei confronti del terzo chiamato in causa, sarebbe implicita l'automatica estensione della domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. Il ricorrente, infine, afferma di avere in ogni caso espressamente esteso la domanda anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado. 2. - Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) il ricorrente impugna il capo della sentenza che ha rilevato la mancanza di prova in ordine ai lamentati vizi e difetti dei materiali. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello, a fronte della non contestazione espressa dei vizi e difetti di conformità denunciati e dell'ammissione degli stessi da parte delle società convenute, avrebbe dovuto ritenere i fatti costitutivi della sua pretesa provati. Deporrebbe a favore dell'ammissione dei lamentati vizi il patto con il quale la C.E.P. si era obbligata a sostituire le lamiere difettose a propria cura e spese, a seguito di sopralluogo, patto menzionato anche nella lettera di sollecito ad adempiere del 6 marzo 2003 e nella lettera di riscontro della C.E.P. del successivo 13 marzo; l'accordo sarebbe stato poi anche confermato espressamente nella comparsa di costituzione e risposta della [OSCURATO:PERSONA]. 3. - Con il terzo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 1476, 1490, 1492, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente assume che la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere il gravame già solo in relazione alla mancata attuazione, da parte del venditore, dell'assunto impegno ad eliminare i vizi della cosa venuta, riconosciuti dallo stesso a seguito di sopralluogo. A sostegno della tesi, il ricorrente osserva che l'obbligazione di eliminazione della cosa venduta non dà luogo a novazione, ma si configura quale mero momento attuativo della compravendita, che ne amplia le modalità di attuazione. Si tratta, infatti, di una particolare modalità con cui le parti specificano il contenuto dell'obbligazione principale del venditore di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Sicché, ad avviso del ricorrente, per il solo fatto dell'inadempimento della predetta obbligazione in regime di garanzia, la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere la domanda di risoluzione del contratto proposta dal compratore ovvero di condanna all'eliminazione dei vizi come impegno assunto. 4. - Con il quarto motivo (violazione dell'art. 1490 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), premesso che i difetti denunciati dal compratore riguardavano dei pannelli multistrato frutto di un esclusivo processo di fabbricazione e dotati di alta efficienza, il ricorrente censura la verifica effettuata dalla Corte d'appello avente ad oggetto l'inidoneità della cosa venuta all'uso cui destinata, per non avere tenuto conto della qualità del funzionamento che ci si doveva aspettare da quel prodotto. La Corte d'appello avrebbe errato nel non attribuire rilevanza ai difetti dei materiali riscontrati dal c.t.u. (ossia corrugamenti delle lamine esterne e diverse colorazioni dei pannelli), ancorché non idonei a cagionare danni da infiltrazioni al sottotetto. 5. - E' prioritario l'esame del secondo motivo. Il motivo è inammissibile. Esso mira a porre in discussione l'apprezzamento circa la sussistenza o l'insussistenza della non contestazione. Sennonché tale apprezzamento esige l'interpretazione della domanda e delle deduzioni delle parti ed è perciò riservato al giudice di merito, essendo sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass., Sez. IL 28 ottobre 2019, n. 27490). Il giudice del merito ha ritenuto contestata l'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati, tanto che, in assenza deduzioni al riguardo, ha proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di una consulenza tecnica in ordine all'accertamento sia della sussistenza dei lamentati vizi del materiale utilizzato dalla convenuta e fornito dalla terza chiamata in causa, sia della presenza di danni da infiltrazioni al sottotetto di proprietà del committente. Sul punto, va ribadito che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione; spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. VI-1, 7 febbraio 2019, n. 3680). Nella specie, la Corte d'appello, con logico e motivato apprezzamento, ha escluso che sia stata raggiunta la prova che i materiali utilizzati per i lavori di copertura in ferro e lamiere del proprio sottotetto fossero difettosi o viziati, sottolineando, tra l'altro, come la svolta c.t.u. ha riscontrato la piena funzionalità della copertura e dei materiali utilizzati. La Corte di Salerno ha confermato la valutazione compiuta dal Tribunale. Il materiale di produzione della chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA], fornito alla convenuta C.E.P. per la realizzazione della copertura del sottotetto di proprietà del committente, era ed è perfettamente idoneo alla propria destinazione funzionale. 6. - Il terzo e il quarto motivo - da esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione - sono inammissibili. Essi, sia nella rubrica che nello sviluppo argomentativo, denunciano la violazione o la falsa applicazione di norme del codice civile in tema di vendita. Con le articolate doglianze si deduce, infatti, che l'accoglimento dell'appello avrebbe dovuto conseguire già solo alla mancata attuazione, da parte del venditore, dell'assunto impegno ad eliminare i vizi della cosa venduta, riconosciuti dallo stesso a seguito di sopralluogo; si prospetta, inoltre, che, in tema di compravendita, si hanno vizi redibitori, che danno luogo alla garanzia di cui all'art. 1490 cod. civ., quando, nella cosa venduta, sussistono imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, che rendono la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Sennonché, in relazione alla presente controversia, che ha ad oggetto una domanda di risoluzione e di condanna al risarcimento del danno o all'eliminazione dei vizi in un contratto di appalto, le doglianze articolate si presentano non pertinenti e fuori campo. 7. - Resta a questo punto assorbito l'esame del primo mezzo. Infatti, la Corte di Salerno ha esaminato nel merito i motivi di appello e ha escluso - con una valutazione che resiste alle censure articolate - la presenza dei vizi e dei difetti lamentati, tanto da aver accertato la piena funzionalità della copertura e dei materiali utilizzati, forniti dalla terza chiamata in causa; sicché diventa ultroneo interrogarsi se la domanda contrattuale di risarcimento del danno, proposta dal committente Fasolino contro l'appaltatore C.E.P., si sia automaticamente estesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 8. - Il ricorso è rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 9. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. ft-, , A 'i rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello s
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