CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16878/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentate e difese dagli avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. n. 1946/2021,depositata il 23 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la EAM Solar ASA e EAM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propongono ricorsoNumero registro generale 24158/2021Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 16878/2026Data pubblicazione 29/05/2026per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano,depositata il 23 gennaio 2021, di reiezione dell’impugnazione perl’annullamento del lodo arbitrale del 2 aprile 2019 che aveva respintole domande delle predette società aventi ad oggetto: l’annullamentodel contratto di compravendita delle quote societarie di un certonumero di società veicolo, concluso con la Aveleos s.a., per dolo;l’accertamento della nullità di alcune sue clausole; la risoluzione delcontratto medesimo; la condanna della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.a. allarestituzione del corrispettivo; il collegio arbitrale aveva accolto solo ladomanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della società,danni liquidati in misura pari al 10% del prezzo pagato, in applicazionedella clausola 6.1.5 del contratto;- la Corte di appello ha riferito che il procedimento arbitrale era statopromosso dalle odierne ricorrenti a seguito della instaurazione di unprocesso penale a carico di esponenti della [OSCURATO:PERSONA] s.a. per frode aidanni della [OSCURATO:SOCIETA]. (società pubblica che eroga gli incentivi dilegge previsti per la produzione di energia solare) sull’assunto che gliimputati fossero a conoscenza delle indagini penali e, ciò nonostante,avessero omesso di informare l’acquirente delle irregolarità relative agliimpianti fotovoltaici e alle false attestazioni rese al fine di usufruiredegli incentivi di legge;- dopo aver dato atto che il collegio arbitrale aveva accolto la soladomanda di risarcimento dei danni, nei limiti dell'indennizzo massimoprevisto contrattualmente, la nominata Corte ha disattesol’impugnazione escludendo la sussistenza delle dedotte cause diinvalidità;- il ricorso è affidato a quattro motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo le ricorrenti denunciano la nullità della sentenzaNumero registro generale 24158/2021Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 16878/2026Data pubblicazione 29/05/2026ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 99, 112 e 115cod. proc. civ. e 2907 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto correttal’affermazione degli arbitri secondo cui questi non potevano conoscerealcuni dei fatti storici dedotti a fondamento della domanda diannullamento per dolo;- evidenziano, in particolare, che tali fatti si riferivano alle condotteintegranti le ipotesi di reato contestate in sede penale agli imputatiMarco Giorgi e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente amministratore edirettore generale della Aveleos s.a. al momento dei fatti, e, piùprecisamente, all’omessa informazione da parte di questi ultimi delleirregolarità relative agli impianti fotovoltaici e alle false attestazionirese al fine di usufruire degli incentivi di legge e dell’esistenza dellerelative indagini penali, benché già a loro conoscenza prima del closingdell’operazione;- osservano che nel ritenere corretta l’affermazione degli arbitrisecondo la quale il processo penale impediva di conoscere non solodelle domande di danni, ma anche della domanda di annullamento delcontratto nella misura in cui la causa petendi di tale domanda fossefondata su quegli stessi comportamenti criminosi contestati in sedepenale ai predetti Giorgi e Akhmerov, la Corte di appello sarebbeincorsa in una violazione del diritto di azione, avuto riguardo all’assenzadi rimedi alternativi, e del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato;- sostengono che un conto è valutare i fatti allegati dalla parte econsiderarli non conferenti o non provati, altro è rifiutarsi a priori diconoscere alcuni dei fatti stessi, invocati quali causa petendi, e che ilpotere-dovere del giudice civile di conoscere di tutti i fatti costitutiviposti a fondamento del diritto esercitato in sede civile non subiscealcuna deminutio a causa della rilevanza penale di quei medesimi fatti;- con il secondo motivo le ricorrenti deducono la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 829, primo comma, nn. 10 e 12 cod. proc. civ.Numero registro generale 24158/2021Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 16878/2026Data pubblicazione 29/05/2026nella parte in cui ha impropriamente ritenuto che le questioni poste coni primi due motivi di impugnazione, aventi a oggetto il rifiuto degliarbitri di conoscere una parte dei fatti dedotti e, per l’esattezza, quelliesaminati in sede penale relativi alle condotte degli amministratori, sirisolvessero in una inammissibile richiesta del merito dellacontroversia;- con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono della violazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ., per aver la sentenza impugnataritenuto infondata l’impugnazione del lodo sul fondamento che gliarbitri avessero comunque deciso nel merito la domanda diannullamento benché, in realtà, tale domanda era stata decisa soloapparentemente o comunque parzialmente, atteso che era stataesaminata solo su una parte della causa petendi posta a fondamentodella stessa;- con l’ultimo motivo le ricorrenti lamentano l’omessa o comunqueapparente motivazione in relazione al settimo motivo di impugnazionevertente sulla dedotta nullità delle clausole in forza delle quali era statolimitata la responsabilità della venditrice ai sensi dell’art. 1229 cod.civ.;- i primi tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;- la Corte di appello ha in proposito rilevato che gli arbitri avevano«escluso dal perimetro della propria cognizione l’esame di queglielementi di fatto, che facevano specifico riferimento alle condotte diIgor Akhmerov e [OSCURATO:PERSONA]» in quanto sub iudice in sede penale e,per tale ragione, astrattamente rilevanti ai fini di «un giudizio sullaresponsabilità di Aveleos in una giurisdizione differente»;- ha, quindi, ritenuto che tale attività non dava luogo a una limitazionedella decisione ad alcune delle domande proposte, ma era «diretta aselezionare gli elementi di fatto idonei a contribuire alla formazione delthema decidendum e del thema probandum» e che la stessa, al paridell’operato successivo, consistente nella valutazione del materialeNumero registro generale 24158/2021Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 16878/2026Data pubblicazione 29/05/2026probatorio, atteneva al merito della controversia e non era pertantosindacabile attraverso l’impugnativa per nullità del lodo arbitrale;- orbene, la Corte d’appello ha errato nell’escludere la nullità del lodo,poiché il collegio arbitrale, pur avendo preso atto dell’allegazione dideterminati fatti costitutivi della domanda, ne ha escluso in viapregiudiziale l’accertamento in ragione della pendenza di un giudiziopenale vertente sugli stessi, determinando così una indebita restrizionedel thema decidendum e una altrettanto indebita alterazione dellacausa petendi;- infatti, il lodo si è pronunciato su un oggetto diverso da quellodevoluto e ciò costituisce non solo inosservanza dell’obbligo,incombente sugli arbitri e rilevante quale causa di nullità del lodo aisensi dell’art. 829 cod. proc. civ., di decidere su tutto il themadecidendum sottoposto al giudizio arbitrale (cfr. Cass. 22 marzo 2013,n. 7282), ma anche violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, il quale non tollera una alterazione della causapetendi da parte del giudice (cfr. Cass. 3 luglio 2019, n. 17897; Cass.13 novembre 2018, n. 29200; Cass. 10 aprile 2015, n. 7287);- una siffatta restrizione del thema decidendum non può esseregiustificata con la rispondenza dei fatti dedotti nel giudizio arbitrale conquelli oggetto di accertamento in sede penale, in quanto, come noto, ilprincipio di autonomia del giudizio civile rispetto a quello penaleimpone al giudice civile – e, quindi, anche all’arbitro rituale – diprocedere a un autonomo accertamento dei fatti, salvi i limitati effettivincolanti della sentenza penale previsti dalla legge, onde la cognizionedi quel giudice non soffre limitazioni in ragione dalla mera pendenzadel procedimento penale (cfr. Cass. 2 dicembre 2022, n. 35466; Cass.30 dicembre 2021, n. 42028; Cass. 25 novembre 2021, n. 36638);- non si verte, quindi, in una ipotesi di valutazione dei fatti dedotti edelle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, rimessa allacompetenza istituzionale degli arbitri (cfr. Cass. 16 maggio 2024, n.Numero registro generale 24158/2021Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 16878/2026Data pubblicazione 29/05/202613604), quanto di una illegittima negazione della funzione decisoriadegli arbitri medesimi su una parte della controversia, con conseguentelimitazione dell’oggetto del giudizio arbitrale;- anche il quarto motivo è fondato;- il settimo motivo di impugnazione, di cui le ricorrenti lamentanol’omessa motivazione, verteva sulla deduzione di nullità del lodo percontrarietà all’ordine pubblico, in relazione alla mancata esclusione pernullità delle clausole 6.1.2 e 6.1.5 del contratto, limitative dellaresponsabilità contrattuale del venditore, in quanto asseritamente inviolazione dell’art. 1229 cod. civ.;- sul punto la Corte di appello ha ritenuto che il motivo diimpugnazione, trattato unitamente all’ottavo motivo, fosseinammissibile in quanto con esso «le attrici, nel lamentare la nullità dellodo per contrarietà all’ordine pubblico, hanno in realtà censurato lavalutazione delle prove compiuta dagli arbitri, deducendo che gli arbitriavrebbero negato la conoscenza in capo ad Aveleos delle indagini dellaGuardia di Finanza del 2012 svolte presso Aión»;- si tratta all’evidenza di una motivazione che non raggiunge il cd.minimo costituzionale, non consentendo di comprendere le ragioni percui il motivo di impugnazione è stato dichiarato inammissibile;- infatti, l’argomento utilizzato dalla Corte territoriale per giustificare ladecisione adottata, consistente nel fatto che la censura investirebbe lavalutazione delle prove compiuta dagli arbitri, appare priva di alcunaconnessione logica con il motivo di impugnazione e non consente dicogliere la ragione per cui la contestata clausola contrattuale – cosìcome interpretata dagli arbitri – fosse valida in relazione al dedottolimite di cui all’art. 1229 cod. civ.;- per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata vacassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano,in diversa composizione P.Q.MNumero registro generale 24158/2021Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 16878/2026Data pubblicazione 29/05/2026La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata relativamenteai motivi di ricorso accolti e rinvia, anche per spese, alla Corte diappello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 aprile 2026.Il Presidente