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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 08294/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 25/5/2022 il Tribunale di Torino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 252, comma 2, d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e lo condannava alla pena di duemila euro di ammenda.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione il Valentino, chiedendo l'annullamento della decisione.

La motivazione sarebbe viziata con riguardo all'affermazione di responsabilità, sotto il profilo tanto del bene giuridico tutelato, quanto dell'elemento costitutivo della fattispecie, ossia della presenza di rifiuti.

Ancora, si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Considerato che il ricorso è inammissibile.

3.1. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

3.2. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

4. Rilevato, inoltre, che la doglianza trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, con particolare rigore argomentativo ed una motivazione molto dettagliata, ha infatti ampiamente descritto quanto riscontrato nel capannone nella disponibilità del ricorrente, la natura propria di rifiuto di quanto lì rinvenuto e la corretta qualificazione giuridica della condotta (i rifiuti erano stati prodotti dallo stesso imputato nello svolgimento della sua attività di autofficina, poi depositati all'interno del capannone, senza, tuttavia, rispettare le regole stabilite dalla normativa in materia di deposito temporaneo e smaltimento).

Ancora, il Tribunale ha esaminato la tesi difensiva - riproposta anche in questa sede - tesa (.. ad escludere la natura di rifiuto di quanto rinvenuto, ed ha sviluppato sul punto una motivazione ancora del tutto congrua e priva di illogicità manifeste.

5. Considerato, poi, che risulta manifestamente infondata anche la censura concernente l'art-131-bis cod. pen., riscontrandosi anche al riguardo una più che adeguata struttura argomentativa.

In particolare, la sentenza ha evidenziato che sebbene la condotta non avesse cagionato un danno effettivo all'ambiente, tuttavia la violazione della normativa non poteva ritenersi particolarmente tenue, alla luce sia della ingente quantità di rifiuti depositati, sia delle modalità con cui erano stati accatastati, in tale stato di disordine e confusione da impedire sostanzialmente l'ispezione dei luoghi da parte degli operanti.

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 27 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 25/5/2022 il Tribunale di Torino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 252, comma 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e lo condannava alla pena di duemila euro di ammenda. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione il Valentino, chiedendo l'annullamento della decisione. La motivazione sarebbe viziata con riguardo all'affermazione di responsabilità, sotto il profilo tanto del bene giuridico tutelato, quanto dell'elemento costitutivo della fattispecie, ossia della presenza di rifiuti. Ancora, si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile. 3.1. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 3.2. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. Rilevato, inoltre, che la doglianza trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, con particolare rigore argomentativo ed una motivazione molto dettagliata, ha infatti ampiamente descritto quanto riscontrato nel capannone nella disponibilità del ricorrente, la natura propria di rifiuto di quanto lì rinvenuto e la corretta qualificazione giuridica della condotta (i rifiuti erano stati prodotti dallo stesso imputato nello svolgimento della sua attività di autofficina, poi depositati all'interno del capannone, senza, tuttavia, rispettare le regole stabilite dalla normativa in materia di deposito temporaneo e smaltimento). Ancora, il Tribunale ha esaminato la tesi difensiva - riproposta anche in questa sede - tesa (.. ad escludere la natura di rifiuto di quanto rinvenuto, ed ha sviluppato sul punto una motivazione ancora del tutto congrua e priva di illogicità manifeste. 5. Considerato, poi, che risulta manifestamente infondata anche la censura concernente l'art-131-bis cod. pen., riscontrandosi anche al riguardo una più che adeguata struttura argomentativa. In particolare, la sentenza ha evidenziato che sebbene la condotta non avesse cagionato un danno effettivo all'ambiente, tuttavia la violazione della normativa non poteva ritenersi particolarmente tenue, alla luce sia della ingente quantità di rifiuti depositati, sia delle modalità con cui erano stati accatastati, in tale stato di disordine e confusione da impedire sostanzialmente l'ispezione dei luoghi da parte degli operanti. 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 genn
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