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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2022

Cassazione n. 26325/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del riesame di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Alessandro CIMMINO che richiede di sospendere l'esecutività dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna in data 28 novembre 2022; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Klajdi volta a ottenere la sospensione dell'esecutività ex 670 cod. proc. pen. della ordinanza pronunciata in data 28 novembre 2022 con la quale, a seguito dell'appello cautelare del pubblico ministero, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale di Bologna, nel rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività, rimetteva gli atti a questa Corte di Cassazione, poiché rilevava che, essendo comunque stato proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 28 novembre 2022, sulla richiesta di sospensione doveva comunque pronunciarsi il giudice dell'impugnazione.

2. Con sentenza Sez. 4, n. 13056 del 22 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha, nel frattempo, accolto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Klajdi avverso il titolo cautelare, annullando l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 28 novembre 2022.

2.1. Non vi è quindi più motivo di provvedere sull'istanza di sospensione.

P.Q.M. dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di [OSCURATO:PERSONA] Klajdi di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna in data 28 novembre 2022, essendo già stata annullata con sentenza Sez. 4 in data 22 febbraio 2023 nel procedimento n. 1431/2023 RG Ricorsi.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del riesame di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Alessandro CIMMINO che richiede di sospendere l'esecutività dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna in data 28 novembre 2022; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Klajdi volta a ottenere la sospensione dell'esecutività ex 670 cod. proc. pen. della ordinanza pronunciata in data 28 novembre 2022 con la quale, a seguito dell'appello cautelare del pubblico ministero, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Bologna, nel rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività, rimetteva gli atti a questa Corte di Cassazione, poiché rilevava che, essendo comunque stato proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 28 novembre 2022, sulla richiesta di sospensione doveva comunque pronunciarsi il giudice dell'impugnazione. 2. Con sentenza Sez. 4, n. 13056 del 22 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha, nel frattempo, accolto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Klajdi avverso il titolo cautelare, annullando l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 28 novembre 2022. 2.1. Non vi è quindi più motivo di provvedere sull'istanza di sospensione. P.Q.M. dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di [OSCURATO:PERSONA] Klajdi di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna in data 28 novembre 2022, essendo già stata annullata con sentenza Sez. 4 in data 22 febbraio 2023 nel procedimento n. 1431/2023 RG Ricorsi. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 26325/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris