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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 dicembre 2024

Cassazione n. 04544/2026

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uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13125-2025 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 212/2024 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/12/2024 R.G.N. 96/2024; Oggetto R.G.N.13125/2025 Cron.

Rep.

Ud.29/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del giorno 9.12.2024 n. 212, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Terni che aveva accolto l’opposizione avverso lacomunicazione di debito che ed alconseguente avviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta a chiedere che fosse accertata l’insussistenza del suo obbligo di versare contributi alla gestione artigiani presso l’Inps, in rapporto ai redditi derivanti dalla partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA], per il 2014 e il 2015, imputato dall’Istituto previdenziale alla [OSCURATO:PERSONA] “per trasparenza”, in ragione della quota sociale del 100%, dalla stessa detenuta.

Il tribunale accoglieva i procedimenti riuniti (l’uno avverso la comunicazione di debito e l’altro verso l’avviso di addebito) ritenendo che non fossero computabili tra i redditi d’impresa dell’assicurata, i redditi dichiarati dalla società a responsabilità limitata ai fini fiscali, i cui utili non fossero stati distribuiti ai soci, come era avvenuto nel caso di specie.

Secondo il tribunale, il reddito su cui calcolare la contribuzione previdenziale, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione, non poteva ritenersi generare obblighi contributivi, in quanto reddito la cui disponibilità rimane in capo alla società fino al momento della distribuzione ai soci, con la conseguenza che tale reddito potrebbe anche, astrattamente, essere distribuito a un socio diverso dal ricorrente, anche nuovo, come nel caso di cessione in futuro, delle quote sociali, senza assegnazioni precedenti.

La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, ha ritenuto che non sussisteva l’obbligo contributivo per l’iscritto a una gestione commercianti, in ragione della sua partecipazione, nell’anno di riferimento, a una società di capitali, per la quota di utili di partecipazione a s.r.l. non distribuiti trattandosi di reddito da capitale investito al solo scopo di ricavarne un utile, mentre erano dovuti i contributi per il solo svolgimento di attività lavorativa.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e dell’art. 81 del DPR n. 917/86 e dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla Gestione previdenziale Inps, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno di riferimento e, quindi, anche di quelli derivanti dalla partecipazione agli utili non distribuiti dalla medesima società.

L’istituto previdenziale ha sollevato la questione della assoggettabilità alla contribuzione c.d. a percentuale degli utili non distribuiti dalla medesima società di capitali per la quale la parte privata già versa la contribuzione c.d. fissa alla Gestione artigiani presso l’INPS.

In particolare, si controverte se gli utili non distribuiti dalla società di capitali siano qualificabili o meno come redditi d’impresa «denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quali i contributi si riferiscono».

La questione è di particolare rilevanza ex art.375 comma primo cod. proc. civ., sia per la natura seriale del contenzioso, sia perché fondata su una interpretazione dell’art. 3 bis del d.l. n.384/1992 che chiama in causa non solo il criterio della interpretazione letterale, ma anche gli altri canoni interpretativi previsti dall’art.12 delle preleggi.

Deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 375 comma primo cod. proc. civ.; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13125-2025 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 212/2024 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/12/2024 R.G.N. 96/2024; Oggetto R.G.N.13125/2025 Cron. Rep. Ud.29/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del giorno 9.12.2024 n. 212, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Terni che aveva accolto l’opposizione avverso lacomunicazione di debito che ed alconseguente avviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta a chiedere che fosse accertata l’insussistenza del suo obbligo di versare contributi alla gestione artigiani presso l’Inps, in rapporto ai redditi derivanti dalla partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA], per il 2014 e il 2015, imputato dall’Istituto previdenziale alla [OSCURATO:PERSONA] “per trasparenza”, in ragione della quota sociale del 100%, dalla stessa detenuta. Il tribunale accoglieva i procedimenti riuniti (l’uno avverso la comunicazione di debito e l’altro verso l’avviso di addebito) ritenendo che non fossero computabili tra i redditi d’impresa dell’assicurata, i redditi dichiarati dalla società a responsabilità limitata ai fini fiscali, i cui utili non fossero stati distribuiti ai soci, come era avvenuto nel caso di specie. Secondo il tribunale, il reddito su cui calcolare la contribuzione previdenziale, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione, non poteva ritenersi generare obblighi contributivi, in quanto reddito la cui disponibilità rimane in capo alla società fino al momento della distribuzione ai soci, con la conseguenza che tale reddito potrebbe anche, astrattamente, essere distribuito a un socio diverso dal ricorrente, anche nuovo, come nel caso di cessione in futuro, delle quote sociali, senza assegnazioni precedenti. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, ha ritenuto che non sussisteva l’obbligo contributivo per l’iscritto a una gestione commercianti, in ragione della sua partecipazione, nell’anno di riferimento, a una società di capitali, per la quota di utili di partecipazione a s.r.l. non distribuiti trattandosi di reddito da capitale investito al solo scopo di ricavarne un utile, mentre erano dovuti i contributi per il solo svolgimento di attività lavorativa. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e dell’art. 81 del DPR n. 917/86 e dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla Gestione previdenziale Inps, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno di riferimento e, quindi, anche di quelli derivanti dalla partecipazione agli utili non distribuiti dalla medesima società. L’istituto previdenziale ha sollevato la questione della assoggettabilità alla contribuzione c.d. a percentuale degli utili non distribuiti dalla medesima società di capitali per la quale la parte privata già versa la contribuzione c.d. fissa alla Gestione artigiani presso l’INPS. In particolare, si controverte se gli utili non distribuiti dalla società di capitali siano qualificabili o meno come redditi d’impresa «denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quali i contributi si riferiscono». La questione è di particolare rilevanza ex art.375 comma primo cod. proc. civ., sia per la natura seriale del contenzioso, sia perché fondata su una interpretazione dell’art. 3 bis del d.l. n.384/1992 che chiama in causa non solo il criterio della interpretazione letterale, ma anche gli altri canoni interpretativi previsti dall’art.12 delle preleggi. Deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 375 comma primo cod. proc. civ.; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, p
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