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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1985

Cassazione n. 25318/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/07/1985 [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1994 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia l'omessa motivazione sulla censura difensiva concernente la inutilizzabilità "patologica" delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio sono formulati in termini generici, non confrontandosi con il tenore della decisione impugnata avendo la Corte d'appello, con motivazione sintetica ma per nulla apparente e nemmeno carente o incongrua, vagliato la censura difensiva rilevandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio erano meramente confermative rispetto a quelle precedentemente acquisite e rispetto alle quali non è stato sollevato alcun rilievo; considerato che il terzo motivo, con cui la difesa deduce l'omessa considerazione della versione difensiva corroborata dalle parole della teste [OSCURATO:PERSONA], finisce con il sollecitare la Corte ad operare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all'evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/07/1985 [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1994 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia l'omessa motivazione sulla censura difensiva concernente la inutilizzabilità "patologica" delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio sono formulati in termini generici, non confrontandosi con il tenore della decisione impugnata avendo la Corte d'appello, con motivazione sintetica ma per nulla apparente e nemmeno carente o incongrua, vagliato la censura difensiva rilevandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio erano meramente confermative rispetto a quelle precedentemente acquisite e rispetto alle quali non è stato sollevato alcun rilievo; considerato che il terzo motivo, con cui la difesa deduce l'omessa considerazione della versione difensiva corroborata dalle parole della teste [OSCURATO:PERSONA], finisce con il sollecitare la Corte ad operare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all'evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
Sentenza Cassazione n. 25318/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris