CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 10863/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24746-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QUARTA ANGELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Oggetto R.G.N.24746/2023 Cron. Rep. Ud.09/04/2025 CC avverso la sentenza n. 761/2023 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/05/2023 R.G.N. 537/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che La Corte di appello di Genova, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la pronuncia di rigetto della domanda dagli stessi avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e [OSCURATO:SOCIETA]., volta ad ottenere il ripristino del diritto alla riduzione tariffaria ex art. 33 c.c.n.l. per i dipendenti elettrici [OSCURATO:PERSONA], secondo i termini e le condizioni ivi stabilite e al risarcimento del danno per la mancata fruizione dello sconto tariffario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], fino all’effettivo ripristino. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe, affidandolo a un motivo. Resiste, con controricorso assistito da memoria [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritenendo la manifesta infondatezza del motivo prospettato. Parte ricorrente, tramite difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.nonché la trattazione della causa in pubblica udienza; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rilevato come debba essere disattesa l’istanza di trattazione della presente causa in pubblica udienza. Giova rilevare, al riguardo, come la introduzione dell’art. 380 bis. Cod. proc. civ. consenta, in caso di proposta di definizione anticipata, esclusivamente la richiesta di trattazione in camera di consiglio della vicenda oggetto di causa. Con l’unico, articolato motivo di ricorso, si censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360. Comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. proc. civ., e 3 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Va preliminarmente rilevato come non sussistano i presupposti dell’asserita violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente, essendo il contenuto della stessa perfettamente percepibile (Cfr., fra le tante, Cass. n. 13248 del 2020). Il motivo, poi, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza del requisito della buona fede nel recesso da parte delle società considerate. Irrilevante deve ritenersi il requisito in esame nella vicenda de qua alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. Posto che la decisione impugnata appare del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte in argomento (Cfr., fra le tante, Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 11550, 12604, 12638 del 2023), che ha ritenuto la richiesta di agevolazione tariffaria non meritevole di accoglimento, il ricorso deve essere respinto, in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione anticipata ex art. 380- bis c.p.c. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore del controricorrente. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa quindi seguito la condanna di parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivoquarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, entrambe liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrent i al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Condanna i ricorrential pagamento in favore della controparte di una somma dieuro 3000,00 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3000,00ex art. 96, 4 comma c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del