CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 28374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 20158-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1101/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/07/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 20158 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 126/2010 depositata i l 13 a gosto 2010, il Tribunale di Catania (sez. distaccata di Paternò) accoglieva la domanda di regolamento di confini proposta da [OSCURATO:PERSONA]Antonino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultima al rilascio dellastriscia di fondo occupata in eccesso rispetto alle risultanze catastali e rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione proposta della convenuta per carenza della prova, condannandola alle spese di giudizio e di CTU. 2. A seguito di impugnazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1101/2016, pronunciata in contradditorio con l’appellato [OSCURATO:PERSONA], dopo avere disposto la rinnovazione della CTU, riformava la sentenza di primo grado ritenendo soddisfatti i requisiti del possesso “uti dominus” ultraventennaledell’appellante della striscia di terreno oggetto del giudizio. In particolare,la Corte di Appello così argomentava: -respingeva il primo e il terzo motivo di appello (sostanzialmente, l’asserito difetto dei presupposti dell’azione di regolamento di confini per non essere contestati i titoli e la criticatanomina di CTU in violazione del principio di disponibilità e onere della prova),per avere correttamente il giudice di primo grado qualificato la domanda come azione di regolamento di confini, sussistendo incertezza soggettiva anche se non oggettiva tra i limiti dei fondi adiacentie per essere giustificata la nomina di CTU (peraltro richiesta anche dalla stessa appellante) quale strumento probatorio d’elezione in caso di incertezza dei confini, per di più in presenza di una domanda riconvenzionale di usucapione; Ric. 2017 n. 20158 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -3- -accoglieva invece la doglianza contro il rigetto d i quest’ul tima domanda, riconsiderando le prove testimoniali e le conclusioni del consulente tecnico del giudice, come emergenti sia nell’accertamentodisposto dal Tribunale, sia in quell o rinnovat o in sede di gravame. In particolare riteneva provato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse recintato il fondo fin dagli anni settanta con filo spinato e dal 2000 con rete metallica, attraverso le deposizioni dei testi da questa citati (Balsamo e [OSCURATO:PERSONA], considerati attendibili per avere lavorato per lungo tempo sui luoghi di causa), i quali avevano specificato che l’originaria “confinazione” era posta proprio al centro di due filari di alberi costituenti le coltivazioni sui rispettivi fondi e che tale situazione era stata confermata da quanto rilevato dal CTU; -accoglieva anche il moti vo ultimo di appello relativo alle spese, ponendole, per entrambi i gradi di giudizio, a carico dell’attuale ricorrente. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso tale sentenza, affidandosi a tre motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 6. In prossimità dell’udienza camerale entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cpc. Usucapione. Error in iudicando”. Il ricorrente deduce l’errata ricostruzione della Corte d’Appello in ordine al possesso “uti dominus” per l’omesso Ric. 2017 n. 20158 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -4- esame di fatto decisivo, stante la mancata considerazione della sentenza n. 251/1994 del Tribunale di Catania con la quale si riconosceva, al suo dante causa, la comproprietà di un immobile il cui accesso sarebbe stato consentito solo attraverso la porzione di terreno oggetto del giudizio, atta dunque a dimostrare un uso promiscuo della fascia di terreno tra i due fondi, inconciliabile con il possesso esclusivo della [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.-Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto, la censura non è rivolta a lamentare l’omesso esame di un fatto nel senso in cui questa Corte ha inteso il controllo previsto dall’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., posto che non si fa riferimento, nell’ordine, nè a un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo,né a un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico;né a un dato materiale o a un episodio fenomenico rilevante(Cass. n. 7983 /2014 ; n. 17761 /2016 ; n. 29883 /2017 ; n. 21152/2014; n. 5133/2014; Cass. Sez. U., n. 5745/2015). Quello che il ricorso intende lamentare è in sostanza la prospettata violazione di un giudicato esterno. Ma il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere del rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione. Di conseguenza, la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità, riprodurre nel ricorso il testo della sentenza che assume essere passata in giudicato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale, come non possono essere considerati all’uopo idonei stralci de l la motivazione o un riassunto sintetico della stessa (da ultimo Cass. n. 5548/2020; n. 17310/2020; n. 5508/2018). Nel caso di specie questa trascrizione fa difetto. Ric. 2017 n. 20158 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -5- Per di più, la sentenza censurata neppure trascura la considerazione delgiudicato del 1994, dato che il riferimento che si legge a pag. 6 della motivazione pare essere rivolto proprio alla decisione n. 241/1994 la cui omessa considerazione è invocata dal ricorrente. Il giudice di seconde cure ritiene “inconcludente e frutto di confusione” il richiamo operato dal primo giudice alla sentenza del Tribunale del 1994 “ che ha statuito la comproprietà del padre dell’appellato Rosselli, per i 2/3 con la [OSCURATO:PERSONA], di un terreno sul quale si esercitava un passaggio in comune per raggiungere una vecchia casa colonica diruta, posto che, rispetto a detto te rreno , il confine tra i due fondi è distante e per accedervi occorre transitare attraverso la via pubblica ovvero una stradella della [OSCURATO:PERSONA] che si trova in tutt'altra parte del fondo”. E, ancora, in fine pag . 9 della sentenza, si legge: “ le circostanze asserite dall’appellato e costituite dall'esistenza di fascia di terreno sulla quale si esercitava passaggio in comune, dell'accesso per giungere a porzione di fabbricato diruto in comune (rectius, areadi risulta come risulta dalla sentenza del 1994 di questo Tribunale in atti) e dell’attingimento di acqua, sono state del tutto genericamente espresse, non appaiono conducenti e comunque non hanno trovato nessuna conferma con la CTU di questo grado”. Con ciò, risulta sostanzialmente esaminata e smentita la tesi difensiva avanzata del ricorrente. 2.- Con il secondo motivo viene dedotta la “ Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. dell’art. 1158 c.c. Insussistenza del possesso continuativo e ininterrotto. Difetto di prova rigorosa dell’usucapione. Tutela della proprietà privata ex art. 42 Cost. Atti di tolleranza ex art. 1144 c.c. Error in iudicando. Richiesta di decisione della causa nel merito ex art.348 comma 2 c.p.c.”. Ric. 2017 n. 20158 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -6- Il ricorrente deduce la violazione/falsa applicazione dell’art.1158 c.c., asserendo che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe compiutamente fornito la prova di tutti gli elementi in fatto dell’usucapione e del possesso pacifico, ininterrotto e ultraventennale,come pure non avrebbe fornito la prova di una interversione del possesso sulla striscia di terreno contesa. Tutt’al più, a detta del ricorrente, il possesso esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla striscia di terreno in contesa, d e ve essere reputato come fondato su atti di mera tolleranza del confinante sulla scorta di rapporti di buon vicinato. 2.1.-Anche questo motivo è privo di pregio. Non ricorre anzitutto il vizio di violazione di legge, che nel senso inteso da questa Corte consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità(Cass. n. 3340/2019; n. 640/2019; n. 24155/2017). Sul punto, il ricorrente, dietro la denuncia dell’art. 1158 c.c., propone (come rilevato anche nel controricorso) una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia censura dei criteri ermeneutici asseritamene violati o di specifica indicazione di un preciso "error in iudicando", pur invocato nella sintesi del motivo di ricorso. In definitiva, il ricorrente richiede una riconsiderazione delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede, posto che il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito Ric. 2017 n. 20158 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -7- dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr., tra le tante, Cass.n. 331/2020; 24155/2017; n. 331/2020, 27197/2011; 2357/2004). 2.2.-Il motivo di ricorso introduce inoltre questioni nuove (la tolleranza e l’interversione del possesso) non proposte nei precedenti giudizi, come eccepito nel controricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendumdel giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (Cass. n. 16742/2005;n. 22154/2004; n. 2967/2001), per cui qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 2038/2019). Ric. 2017 n. 20158 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -8- La motivazione della sentenza, che ha riconosciuto l’avvenuta usucapione in capo alla [OSCURATO:PERSONA], appare immune da vizi logici e improntata a corrette applicazioni delle norme giuridiche. 3.-Il terzo motivo, vertente sulla c ondanna al rimborso delle spese dell’intero giudizio, per violazione dell’art. 91 c.p.c., resta assorbito dall’esito dei primi due motivi e comunque sconta un’assoluta genericità per mancata indicazione delle norme violate. 4. -Il ricorso deve, pertanto, essere rige ttato e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrentele spese del giudizio di cassazione, nell'importo liquidato in dispositivo. 5. - Può essere evitata la condanna del ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., come richiesto dalla controricorrente in memoria, posto che, nonostante la natura e la sorte dei motivi di ricorso, lo stesso non integra quello sviamento del sistema giurisdizionale che, anche sulla scorta dei recenti precedenti di questa Corte (Cass. n. 38528/2021), è indice sintomatico dell’abuso dello strumento processuale. 6.- Stante gli esiti , s i può dare atto della sussistenza de i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre a € Ric. 2017 n. 20158 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -9- 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di u