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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08609/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16419-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03229780139, elettivamente domiciliato in COMO, via Borgovico 165, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 01913050041 rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 541/2021 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Como del 31.5.2021, che ha dichiarato la competenza del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16419/2021 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8609/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 collegio arbitrale a decidere la controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il pagamento della somma di € 30.000,00, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti in esecuzione del contratto d’appalto concluso inter partes; - l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso; - parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; - il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza; Ritenuto che: - va, in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza per avere il Tribunale dichiarato in dispositivo il proprio “difetto di giurisdizione”, trattandosi di inesattezza di carattere meramente lessicale, non incidente sul contenuto della pronuncia, con cui è stata decisa una questione di competenza, come stabilito dall’art.819 ter e dalle Sezioni Unite, con sentenza 24153/2013; - con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente deduce che nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Como per il pagamento delle fatture scadute, l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva riconosciuto il debito ed espresso la volontà di provvedere al pagamento, ragione per la quale nessuna controversia sussisteva sull’esistenza del credito; - il motivo è fondato per ragioni diverse da quelle dedotte dalla ricorrente; - osserva il collegio che, anche nell’ipotesi in cui vi sia riconoscimento del debito esiste una “controversia” per la quale F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16419/2021 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8609/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 si pone la questione della competenza del collegio arbitrale e, di conseguenza, dell’interpretazione della clausola compromissoria; - va ribadito che l'interpretazione di una clausola contrattuale, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito; - l'istanza di regolamento di competenza ha, infatti, la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, sicchè i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata ne' dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (Cass. Sez.

Unite 11/10/2002, n.4569; Cass. Civ., Sez.

VI - 1, 24/10/2016, n. 21422); - l’esame della Corte di cassazione si estende quindi anche a profili diversi da quelli esaminati nell'ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo ( Cass. Sez. 6 - L, 27/11/2014 n.25232); F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16419/2021 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8609/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 - nel caso di specie, la clausola contrattuale prevede che “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine al presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata e che non si sia potuta definire amichevolmente tra le parti sarà devoluta al collegio di tre arbitri n, fatto salvo quanto indicato al successivo punto h)”; - il punto h) prevede che “in deroga alle disposizioni di cui sopra sarà facoltà della parte convenuta di escludere la competenza arbitrale.

A questo fine, entro venti giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la parte convenuta dovrà notificare la sua determinazione all’altra parte, la quale ove intenda proseguire nel giudizio, dovrà proporre domanda al giudice competente entro il termine di sessanta giorni”; - dall’esame congiunto di tali norme si ricava che le parti hanno inteso devolvere le controversie agli arbitri, salvo che la parte convenuta innanzi al collegio arbitrale intenda spostare la controversia innanzi al giudice ordinario; - tale potestà, subordinata unicamente alla notifica alla controparte della volontà di proseguire il giudizio innanzi al giudice ordinario, evidenzia la chiara preferenza per il giudice statale; - tale preferenza, se è idonea a trasferire il giudizio innanzi al giudice ordinario qualora venga adito il collegio arbitrale, a fortiori, radica la competenza del giudice ordinario innanzi al quale sia stata proposta la domanda fondata sul titolo contrattuale; - il regolamento di competenza va, pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata a va dichiarata la competenza del Tribunale di Como (non essendo stata contestata di detto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16419/2021 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8609/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Tribunale in favore del Tribunale di Savona, come previsto in contratto), innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge; - le spese vanno liquidate nel giudizio di merito; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Como, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 14 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16419-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03229780139, elettivamente domiciliato in COMO, via Borgovico 165, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 01913050041 rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 541/2021 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Como del 31.5.2021, che ha dichiarato la competenza del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16419/2021 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8609/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 collegio arbitrale a decidere la controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il pagamento della somma di € 30.000,00, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti in esecuzione del contratto d’appalto concluso inter partes; - l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso; - parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; - il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza; Ritenuto che: - va, in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza per avere il Tribunale dichiarato in dispositivo il proprio “difetto di giurisdizione”, trattandosi di inesattezza di carattere meramente lessicale, non incidente sul contenuto della pronuncia, con cui è stata decisa una questione di competenza, come stabilito dall’art.819 ter e dalle Sezioni Unite, con sentenza 24153/2013; - con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente deduce che nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Como per il pagamento delle fatture scadute, l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva riconosciuto il debito ed espresso la volontà di provvedere al pagamento, ragione per la quale nessuna controversia sussisteva sull’esistenza del credito; - il motivo è fondato per ragioni diverse da quelle dedotte dalla ricorrente; - osserva il collegio che, anche nell’ipotesi in cui vi sia riconoscimento del debito esiste una “controversia” per la quale F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16419/2021 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8609/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 si pone la questione della competenza del collegio arbitrale e, di conseguenza, dell’interpretazione della clausola compromissoria; - va ribadito che l'interpretazione di una clausola contrattuale, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito; - l'istanza di regolamento di competenza ha, infatti, la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, sicchè i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata ne' dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (Cass. Sez. Unite 11/10/2002, n.4569; Cass. Civ., Sez. VI - 1, 24/10/2016, n. 21422); - l’esame della Corte di cassazione si estende quindi anche a profili diversi da quelli esaminati nell'ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo ( Cass. Sez. 6 - L, 27/11/2014 n.25232); F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16419/2021 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8609/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 - nel caso di specie, la clausola contrattuale prevede che “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine al presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata e che non si sia potuta definire amichevolmente tra le parti sarà devoluta al collegio di tre arbitri n, fatto salvo quanto indicato al successivo punto h)”; - il punto h) prevede che “in deroga alle disposizioni di cui sopra sarà facoltà della parte convenuta di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro venti giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la parte convenuta dovrà notificare la sua determinazione all’altra parte, la quale ove intenda proseguire nel giudizio, dovrà proporre domanda al giudice competente entro il termine di sessanta giorni”; - dall’esame congiunto di tali norme si ricava che le parti hanno inteso devolvere le controversie agli arbitri, salvo che la parte convenuta innanzi al collegio arbitrale intenda spostare la controversia innanzi al giudice ordinario; - tale potestà, subordinata unicamente alla notifica alla controparte della volontà di proseguire il giudizio innanzi al giudice ordinario, evidenzia la chiara preferenza per il giudice statale; - tale preferenza, se è idonea a trasferire il giudizio innanzi al giudice ordinario qualora venga adito il collegio arbitrale, a fortiori, radica la competenza del giudice ordinario innanzi al quale sia stata proposta la domanda fondata sul titolo contrattuale; - il regolamento di competenza va, pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata a va dichiarata la competenza del Tribunale di Como (non essendo stata contestata di detto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16419/2021 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8609/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Tribunale in favore del Tribunale di Savona, come previsto in contratto), innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge; - le spese vanno liquidate nel giudizio di merito; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Como, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a
Decreto Cassazione n. 08609/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris