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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42076/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 novembre 2019 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente attestato nelle due istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che il reddito familiare relativo al periodo di imposta era uguale a zero, benché il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare per l'anno 2012, fosse uguale ad euro 43.956,31, con l'aggravante di avere ottenuto l'ammissione al beneficio.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi.

4. Con il primo lamenta il vizio di motivazione sotto il profilo dell'omissione e della contraddittorietà, per avere la Corte territoriale omesso di dare risposta al rilievo difensivo con il quale si sottolineava che l'art 76 d.P.R. 115/2002, non fa alcun riferimento, diversamente da quanto ritenuto con la sentenza, all'ultima dichiarazione dei redditi 'presentata dall'interessato', sicché a fini punitivi deve ritenersi rilevante il dato più veridico e prossimo alla presentazione dell'istanza, non necessariamente coincidente con l'ultima dichiarazione presentata.

Sostiene che diversamente argomentando la lettura della norma adottata dal giudice di merito condurrebbe al paradossale risultato di dover tenere conto dell'ultima dichiarazione presentata, ancorché risalente e non seguita da percezione di reddito nell'anno fiscale di riferimento.

6. Con il secondo motivo, in subordine, fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1) cod. pen.

Assume che la sentenza impugnata rigetta apoditticamente la richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., senza spiegare l'irrilevanza della dedotta indisponibilità di mezzi economici dell'interessato nell'anno 2013.

Contesta la decisione della Corte in ordine al diniego dell'attenuante comune dell'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale, nonostante la necessità di difendersi nel procedimento penale rientri appieno nel novero delle ragioni legislativamente poste a fondamento dell'applicazione della disposizione.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

7. Il ricorso è inammissibile.

8. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Invero, l'art. 76 d.P.R. cit. stabilisce al primo comma che "Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore" alla somma ivi indicata, come adeguata ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Finanza, ai sensi dell'art. 77 del medesimo d.P.R..

Mentre il secondo comma dell'art. 76 dispone che "Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante".

9. Ora, il ricorrente contesta che dalla lettura della disposizione possa ricavarsi, come fa il giudice di merito, che, ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, la situazione reddituale cui fare riferimento nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia quella relativa all'annualità fiscale di competenza, tenuto conto della data di presentazione della domanda, e non quella più prossima, maggiormente rivelatrice del bisogno economico dell'istante di accedere al beneficio.

10. Si tratta di una censura che omette di tenere in considerazione la lettera esplicita della legge, che fissa il limite soglia avuto riguardo all'ultima dichiarazione reddituale precedente la formulazione dell'istanza, dovendosi per ultima dichiarazione intendersi "quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione"(Sez. 4, Sentenza n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260953).

La scelta legislativa di ancorare l'obbligo di dichiarare o documentare il reddito facendo riferimento all'ultima dichiarazione reddituale, d'altro canto, "è rivolta ad introdurre un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Rv. 246698; Sez. 4, Sentenza n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260954).

Con l'ulteriore precisazione che il suindicato dato di certezza deve essere desunto dalla disciplina che regola tali adempimenti, in particolare dai termini previsti per la presentazione della dichiarazione.

Ciò posto, all'epoca della proposizione delle istanze, rispettivamente in data 10 febbraio e 15 maggio 2014, non era scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2013 ed occorreva far riferimento alla dichiarazione del 2013, quindi ai redditi percepiti nel 2012, indicandone l'importo.

Al contrario, come emerge tanto dalla lettura delle sentenze di merito, che dalle argomentazioni poste a sostegno dell'appello, riportate in nota al ricorso per cassazione, è proprio con riferimento all'anno 2012 che il ricorrente ha dichiarato di non avere percepito reddito.

Siffatta circostanza, come efficacemente sottolineato, dalla Corte territoriale elide ogni dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.11.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

12. Diversamente da quanto affermato con il gravame la Corte territoriale affronta espressamente la questione inerente alla meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione, accompagnata dalla sussistenza di elementi negativi, indicati nei numerosi precedenti penali.

La decisione si pone in linea con la presunzione di non meritevolezza della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., il cui diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito' con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

13. Anche secondo profilo dedotto con la doglianza, inerente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1) cod. pen. è manifestamente infondato.

14. Per motivi di particolare valore morale e sociale si intendono, secondo la giurisprudenza di legittimità, quelli che sono avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva ed intorno ai quali vi sia un generale consenso nel tempo e nel luogo in cui il reato è commesso, ancorché non la valutazione etica non sia assistita dall'incondizionata approvazione da parte dell'integralità dei consociati.

Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 1) cod. pen., dunque, è necessario che il motivo per il quale il reato è commesso risponda ad un valore apprezzabile da parte della coscienza collettiva, non essendo sufficiente che esso sia rappresentato dall'opinione dell'agente come tale (Sez. 6, n. 27746 del 31/05/2018, T., Rv. 273681; Sez. 1, n. 20443 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Nobile, Rv. 263593; Sez. 1, n. 20312 del 29/04/2010, Agostini, Rv. 247459; Sez. 5, n. 31635 del 24/06/2008, Beolchi, Rv. 241180; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224077).

15. Il motivo rilevante deve, inoltre, essere la vera causa psicologica del reato e non un indiretto riferimento (cfr. Sez. 6 - , Sentenza n. 19764 del 11/12/2019, dep. 01/07/2020 Rv. 279265, in motivazione).

16. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che l'avere commesso il mendacio al fine di assicurarsi la difesa tecnica nei procedimenti penali in cui era coinvolto integri i presupposti applicativi della diminuente invocata.

Mentre, la Corte territoriale ne ha escluso la ricorrenza non ravvisando alcun elemento da cui poter desumere che l'imputato abbia agito con l'intenzione di eliminare una situazione di impossibilità di difendersi nei procedimenti in cui era coinvolto.17.

Ora, va rilevato che le argomentazioni introdotte dall'imputato si fondano su un artificioso ragionamento per il quale commettere un reato con l'obiettivo di assicurarsi un diritto previsto dall'ordinamento, quale quello della difesa nel procedimento penale, meriterebbe sempre una diminuzione della pena, laddove siffatto diritto sia sentito come un rilevante valore morale o sociale dalla collettività.

Una simile impostazione dimentica, tuttavia, che al fine di integrare il presupposto applicativo dell'attenuante occorrerebbe che fosse condiviso dalla coscienza collettiva non il diritto alla difesa nel processo, ma la possibilità di ottenerlo nonostante esso sia riservato a coloro che si trovino effettivamente nella condizione di non abbienza.

18. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 novembre 2019 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente attestato nelle due istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che il reddito familiare relativo al periodo di imposta era uguale a zero, benché il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare per l'anno 2012, fosse uguale ad euro 43.956,31, con l'aggravante di avere ottenuto l'ammissione al beneficio. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi. 4. Con il primo lamenta il vizio di motivazione sotto il profilo dell'omissione e della contraddittorietà, per avere la Corte territoriale omesso di dare risposta al rilievo difensivo con il quale si sottolineava che l'art 76 d.P.R. 115/2002, non fa alcun riferimento, diversamente da quanto ritenuto con la sentenza, all'ultima dichiarazione dei redditi 'presentata dall'interessato', sicché a fini punitivi deve ritenersi rilevante il dato più veridico e prossimo alla presentazione dell'istanza, non necessariamente coincidente con l'ultima dichiarazione presentata. Sostiene che diversamente argomentando la lettura della norma adottata dal giudice di merito condurrebbe al paradossale risultato di dover tenere conto dell'ultima dichiarazione presentata, ancorché risalente e non seguita da percezione di reddito nell'anno fiscale di riferimento. 6. Con il secondo motivo, in subordine, fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1) cod. pen. Assume che la sentenza impugnata rigetta apoditticamente la richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., senza spiegare l'irrilevanza della dedotta indisponibilità di mezzi economici dell'interessato nell'anno 2013. Contesta la decisione della Corte in ordine al diniego dell'attenuante comune dell'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale, nonostante la necessità di difendersi nel procedimento penale rientri appieno nel novero delle ragioni legislativamente poste a fondamento dell'applicazione della disposizione. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso è inammissibile. 8. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, l'art. 76 d.P.R. cit. stabilisce al primo comma che "Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore" alla somma ivi indicata, come adeguata ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Finanza, ai sensi dell'art. 77 del medesimo d.P.R.. Mentre il secondo comma dell'art. 76 dispone che "Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante". 9. Ora, il ricorrente contesta che dalla lettura della disposizione possa ricavarsi, come fa il giudice di merito, che, ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, la situazione reddituale cui fare riferimento nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia quella relativa all'annualità fiscale di competenza, tenuto conto della data di presentazione della domanda, e non quella più prossima, maggiormente rivelatrice del bisogno economico dell'istante di accedere al beneficio. 10. Si tratta di una censura che omette di tenere in considerazione la lettera esplicita della legge, che fissa il limite soglia avuto riguardo all'ultima dichiarazione reddituale precedente la formulazione dell'istanza, dovendosi per ultima dichiarazione intendersi "quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione"(Sez. 4, Sentenza n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260953). La scelta legislativa di ancorare l'obbligo di dichiarare o documentare il reddito facendo riferimento all'ultima dichiarazione reddituale, d'altro canto, "è rivolta ad introdurre un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Rv. 246698; Sez. 4, Sentenza n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260954). Con l'ulteriore precisazione che il suindicato dato di certezza deve essere desunto dalla disciplina che regola tali adempimenti, in particolare dai termini previsti per la presentazione della dichiarazione. Ciò posto, all'epoca della proposizione delle istanze, rispettivamente in data 10 febbraio e 15 maggio 2014, non era scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2013 ed occorreva far riferimento alla dichiarazione del 2013, quindi ai redditi percepiti nel 2012, indicandone l'importo. Al contrario, come emerge tanto dalla lettura delle sentenze di merito, che dalle argomentazioni poste a sostegno dell'appello, riportate in nota al ricorso per cassazione, è proprio con riferimento all'anno 2012 che il ricorrente ha dichiarato di non avere percepito reddito. Siffatta circostanza, come efficacemente sottolineato, dalla Corte territoriale elide ogni dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.11. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 12. Diversamente da quanto affermato con il gravame la Corte territoriale affronta espressamente la questione inerente alla meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione, accompagnata dalla sussistenza di elementi negativi, indicati nei numerosi precedenti penali. La decisione si pone in linea con la presunzione di non meritevolezza della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., il cui diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito' con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). 13. Anche secondo profilo dedotto con la doglianza, inerente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1) cod. pen. è manifestamente infondato. 14. Per motivi di particolare valore morale e sociale si intendono, secondo la giurisprudenza di legittimità, quelli che sono avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva ed intorno ai quali vi sia un generale consenso nel tempo e nel luogo in cui il reato è commesso, ancorché non la valutazione etica non sia assistita dall'incondizionata approvazione da parte dell'integralità dei consociati. Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 1) cod. pen., dunque, è necessario che il motivo per il quale il reato è commesso risponda ad un valore apprezzabile da parte della coscienza collettiva, non essendo sufficiente che esso sia rappresentato dall'opinione dell'agente come tale (Sez. 6, n. 27746 del 31/05/2018, T., Rv. 273681; Sez. 1, n. 20443 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Nobile, Rv. 263593; Sez. 1, n. 20312 del 29/04/2010, Agostini, Rv. 247459; Sez. 5, n. 31635 del 24/06/2008, Beolchi, Rv. 241180; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224077). 15. Il motivo rilevante deve, inoltre, essere la vera causa psicologica del reato e non un indiretto riferimento (cfr. Sez. 6 - , Sentenza n. 19764 del 11/12/2019, dep. 01/07/2020 Rv. 279265, in motivazione). 16. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che l'avere commesso il mendacio al fine di assicurarsi la difesa tecnica nei procedimenti penali in cui era coinvolto integri i presupposti applicativi della diminuente invocata. Mentre, la Corte territoriale ne ha escluso la ricorrenza non ravvisando alcun elemento da cui poter desumere che l'imputato abbia agito con l'intenzione di eliminare una situazione di impossibilità di difendersi nei procedimenti in cui era coinvolto.17. Ora, va rilevato che le argomentazioni introdotte dall'imputato si fondano su un artificioso ragionamento per il quale commettere un reato con l'obiettivo di assicurarsi un diritto previsto dall'ordinamento, quale quello della difesa nel procedimento penale, meriterebbe sempre una diminuzione della pena, laddove siffatto diritto sia sentito come un rilevante valore morale o sociale dalla collettività. Una simile impostazione dimentica, tuttavia, che al fine di integrare il presupposto applicativo dell'attenuante occorrerebbe che fosse condiviso dalla coscienza collettiva non il diritto alla difesa nel processo, ma la possibilità di ottenerlo nonostante esso sia riservato a coloro che si trovino effettivamente nella condizione di non abbienza. 18. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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