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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 aprile 2023

Cassazione n. 03402/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, con sentenza emessa in data 11 aprile 2023, ha dichiarato di non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, commi 1 e 2, e 625, commi 1, n.2) e 2, cod. pen., esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7).

2. All'imputato era stato contestato di essersi impossessato di energia elettrica, mediante sottrazione all'ente fornitore ([OSCURATO:SOCIETA].), al fine di trarne profitto, tramite la realizzazione di un allaccio diretto dell'impianto elettrico dell'abitazione dallo stesso occupata alla rete di distribuzione.

Il reato contestato era aggravato dall'aver l'imputato usato violenze sulle cose mediante manomissione della presa centralizzata ed essendosi egli avvalso di mezzo fraudolento al fine di eludere la quantificazione del prelievo da parte dell'ente erogatore.

Inoltre era stata contestata l'aggravante dell'appartenenza dell'oggetto materiale del reato al genere di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha posto in luce che il D.Igs. 150/2022 ha modificato il regime di procedibilità del reato per cui si procede, prevedendo come necessaria l'esistenza di valida querela, e ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7), la quale avrebbe permesso di procedere ex officio.

Il Tribunale, non condividendo l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la natura del bene energia elettrica conduce necessariamente al riconoscimento di tale aggravante, ha invece osservato che doveva procedersi alla valutazione delle circostanze fattuali nonchè della specifica destinazione del bene nel caso concreto, distinguendo tra indispensabilità del bene e sue possibili destinazioni.

Nel caso di specie, difatti, la fornitura era diretta all'alimentazione energetica di una dimora privata, non di un edificio pubblico o fruibile dalla collettività.

3. Ha proposto ricorso ex art. 608 cod. proc. pen. il SostitLto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che la sentenza emessa in primo grado si basasse su un'errata interpretazione della legge, chiedendone per questo l'annullamento.

Innanzitutto, si sottolinea che la ratio dell'aggravante esclusa vada ravvisata nella necessità di tutela rafforzata che richiedono alcune categorie di beni, in cui rientra l'energia elettrica come cosa destinata a pubblico servizio, non essendo necessario a tal fine un effettivo pregiudizio, ma essendo sufficiente considerare la situazione di pericolo venutasi a creare mediante la condotta illecita.

Nel caso di specie, tale condotta incideva direttamente sui cavi di cui la società erogatrice si serve per la distribuzione al pubblico.

Inoltre, la pronuncia del Tribunale si pone in aperto contrasto con orientamenti giurisprudenziali recenti di segno diverso che ritenevano sussistente l'aggravante di cui si tratta valorizzando l'oggettiva destinazione finale del bene, che resta pubblica a prescindere dalle modalità con cui è stato commesso il fatto nel caso di specie o dalle conseguenze da esso effetl:ivamente provocate.

A tale scopo assume rilievo l'oggettiva circostanza che I bene sia diretto a soddisfare un interesse pubblico (in tal caso quello di tutti i cittadini al buon funzionamento del servizio), tralasciando la natura pubblica o privata del singolo gestore o la previsione di un corrispettivo per il suo utilizzo: si ritiene che l'energia elettrica, data la sua evidente indispensabilità, rientri in tale categoria.

A sostegno di questa tesi, si sottolinea che [OSCURATO:SOCIETA]. resta una società a partecipazione pubblica, deducendo da ciò il permanere di un interesse statuale rispetto alla materia energetica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come argomentato dal Pubblico ministero, l' energia elettrica deve considerarsi bene indispensabile, la cui erogazione rientra nel concetto di pubblico servizio, cosicchè deve ritenersi che sia configurabile la contestata aggravante, la cui ratio risiede proprio nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione.

La sussistenza di tale presupposto determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002,Tirone, Rv. 226:117-01; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01).

3. L'aggravante in esame, dunque, sussiste anche in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai cavi collocati in una proprietà privata, proprio in ragione della ratio sopra evocata, rilevando, per l'appunto, non l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensl la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, in quanto le cose destinate al pubblico servizio si identificano perchè sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep.2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di manomissione del contatore).

L'aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali ( sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543 - 01).

4. La sentenza impugnata ha sposato una lettura della norma del tutto superata dall' orientamento ormai consolidato, ponendosi in termini incoerenti rispetto alla ratio per cui il maggior disvalore della condotta non risiede nel fatto che l'allacciamento o la manomissione avvengano sui contatore installato nella proprietà privata, bensì sulla destinazione del bene "energia" (così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione) alla fruizione da parte della generalità dei consociati (sul punto, anche sez. 5, n. 40989 del 8/9/2023, n.nn.,: n. 33824 del 5/6/2023, n.m.; sez.4, n.49514 del 15/11/2023, n.m.)

5. .La sentenza impugnata deve essere quindi annullata c:on rinvio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame sul punto.

PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, con sentenza emessa in data 11 aprile 2023, ha dichiarato di non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, commi 1 e 2, e 625, commi 1, n.2) e 2, cod. pen., esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7). 2. All'imputato era stato contestato di essersi impossessato di energia elettrica, mediante sottrazione all'ente fornitore ([OSCURATO:SOCIETA].), al fine di trarne profitto, tramite la realizzazione di un allaccio diretto dell'impianto elettrico dell'abitazione dallo stesso occupata alla rete di distribuzione. Il reato contestato era aggravato dall'aver l'imputato usato violenze sulle cose mediante manomissione della presa centralizzata ed essendosi egli avvalso di mezzo fraudolento al fine di eludere la quantificazione del prelievo da parte dell'ente erogatore. Inoltre era stata contestata l'aggravante dell'appartenenza dell'oggetto materiale del reato al genere di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha posto in luce che il D.Igs. 150/2022 ha modificato il regime di procedibilità del reato per cui si procede, prevedendo come necessaria l'esistenza di valida querela, e ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7), la quale avrebbe permesso di procedere ex officio. Il Tribunale, non condividendo l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la natura del bene energia elettrica conduce necessariamente al riconoscimento di tale aggravante, ha invece osservato che doveva procedersi alla valutazione delle circostanze fattuali nonchè della specifica destinazione del bene nel caso concreto, distinguendo tra indispensabilità del bene e sue possibili destinazioni. Nel caso di specie, difatti, la fornitura era diretta all'alimentazione energetica di una dimora privata, non di un edificio pubblico o fruibile dalla collettività. 3. Ha proposto ricorso ex art. 608 cod. proc. pen. il SostitLto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che la sentenza emessa in primo grado si basasse su un'errata interpretazione della legge, chiedendone per questo l'annullamento. Innanzitutto, si sottolinea che la ratio dell'aggravante esclusa vada ravvisata nella necessità di tutela rafforzata che richiedono alcune categorie di beni, in cui rientra l'energia elettrica come cosa destinata a pubblico servizio, non essendo necessario a tal fine un effettivo pregiudizio, ma essendo sufficiente considerare la situazione di pericolo venutasi a creare mediante la condotta illecita. Nel caso di specie, tale condotta incideva direttamente sui cavi di cui la società erogatrice si serve per la distribuzione al pubblico. Inoltre, la pronuncia del Tribunale si pone in aperto contrasto con orientamenti giurisprudenziali recenti di segno diverso che ritenevano sussistente l'aggravante di cui si tratta valorizzando l'oggettiva destinazione finale del bene, che resta pubblica a prescindere dalle modalità con cui è stato commesso il fatto nel caso di specie o dalle conseguenze da esso effetl:ivamente provocate. A tale scopo assume rilievo l'oggettiva circostanza che I bene sia diretto a soddisfare un interesse pubblico (in tal caso quello di tutti i cittadini al buon funzionamento del servizio), tralasciando la natura pubblica o privata del singolo gestore o la previsione di un corrispettivo per il suo utilizzo: si ritiene che l'energia elettrica, data la sua evidente indispensabilità, rientri in tale categoria. A sostegno di questa tesi, si sottolinea che [OSCURATO:SOCIETA]. resta una società a partecipazione pubblica, deducendo da ciò il permanere di un interesse statuale rispetto alla materia energetica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come argomentato dal Pubblico ministero, l' energia elettrica deve considerarsi bene indispensabile, la cui erogazione rientra nel concetto di pubblico servizio, cosicchè deve ritenersi che sia configurabile la contestata aggravante, la cui ratio risiede proprio nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione. La sussistenza di tale presupposto determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002,Tirone, Rv. 226:117-01; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01). 3. L'aggravante in esame, dunque, sussiste anche in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai cavi collocati in una proprietà privata, proprio in ragione della ratio sopra evocata, rilevando, per l'appunto, non l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensl la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, in quanto le cose destinate al pubblico servizio si identificano perchè sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep.2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di manomissione del contatore). L'aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali ( sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543 - 01). 4. La sentenza impugnata ha sposato una lettura della norma del tutto superata dall' orientamento ormai consolidato, ponendosi in termini incoerenti rispetto alla ratio per cui il maggior disvalore della condotta non risiede nel fatto che l'allacciamento o la manomissione avvengano sui contatore installato nella proprietà privata, bensì sulla destinazione del bene "energia" (così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione) alla fruizione da parte della generalità dei consociati (sul punto, anche sez. 5, n. 40989 del 8/9/2023, n.nn.,: n. 33824 del 5/6/2023, n.m.; sez.4, n.49514 del 15/11/2023, n.m.) 5. .La sentenza impugnata deve essere quindi annullata c:on rinvio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame sul punto. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03402/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris