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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44510/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale per essere stata ritenuta l'impossibilità di applicare le concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva reiterata infraquinquennale, sul rilievo che il divieto posto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. richiederebbe la contestazione della recidiva specifica - è all'evidenza inammissibile, avendo la sentenza impugnata correttamente rigettato l'identica doglianza formulata con il gravame facendo applicazione del consolidato orientamento per cui l'art. 99, quarto comma, cod. pen., richiamato dal precedente art. 69, quarto comma, si riferisce alla recidiva reiterata tout court, anche se non specifica ma soltanto infraquinquennale (cfr. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522); Considerato che è parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione della legge penale per aver la sentenza ritenuto che la confisca ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000 disposta per equivalente sui beni dell'imputato non richiedesse la previa escussione del patrimonio del consorzio nel cui interesse il reato fiscale era stato commesso, poiché la sentenza impugnata, con cui il ricorrente non si confronta, con un giudizio di fatto non illogicamente motivato e qui non altrimenti sindacabile, in base alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato (che aveva riferito di come il consorzio avesse cessato la sua attività nel 2013) ed all'assenza di un fondo consortile, ha ritenuto che l'ente fosse sprovvisto di patrimonio con la conseguente impossibilità di operare la confisca nei suoi confronti e l'ammissibilità della disposta confisca per equivalente sui beni dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale per essere stata ritenuta l'impossibilità di applicare le concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva reiterata infraquinquennale, sul rilievo che il divieto posto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. richiederebbe la contestazione della recidiva specifica - è all'evidenza inammissibile, avendo la sentenza impugnata correttamente rigettato l'identica doglianza formulata con il gravame facendo applicazione del consolidato orientamento per cui l'art. 99, quarto comma, cod. pen., richiamato dal precedente art. 69, quarto comma, si riferisce alla recidiva reiterata tout court, anche se non specifica ma soltanto infraquinquennale (cfr. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522); Considerato che è parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione della legge penale per aver la sentenza ritenuto che la confisca ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000 disposta per equivalente sui beni dell'imputato non richiedesse la previa escussione del patrimonio del consorzio nel cui interesse il reato fiscale era stato commesso, poiché la sentenza impugnata, con cui il ricorrente non si confronta, con un giudizio di fatto non illogicamente motivato e qui non altrimenti sindacabile, in base alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato (che aveva riferito di come il consorzio avesse cessato la sua attività nel 2013) ed all'assenza di un fondo consortile, ha ritenuto che l'ente fosse sprovvisto di patrimonio con la conseguente impossibilità di operare la confisca nei suoi confronti e l'ammissibilità della disposta confisca per equivalente sui beni dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30
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