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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32812/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letti la sentenza descritta in epigrafe e i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie da parte di tutte le autonome impugnazioni con argomentare pedissequamente replicato, solo un apparente vizio nella qualificazione delle condotte in contestazione - da ricondurre, ad avviso di tutti i ricorrenti, all'ipotesi di cui al coma 5 dell'art 73 TUS- non correlato, tuttavia, ad emergenze in fatto inequivocabilmente cristallizzate dal portato dell'imputazione o dal tenore della sentenza, unica ipotesi rilevabile al fine alla luce del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che come è noto limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione dilegge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che si si risolve, piuttosto, in un vizio di motivazione subordinato a verifiche estranee al controllo che è possibile devolvere in siffatti casi al giudice di legittimità; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letti la sentenza descritta in epigrafe e i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie da parte di tutte le autonome impugnazioni con argomentare pedissequamente replicato, solo un apparente vizio nella qualificazione delle condotte in contestazione - da ricondurre, ad avviso di tutti i ricorrenti, all'ipotesi di cui al coma 5 dell'art 73 TUS- non correlato, tuttavia, ad emergenze in fatto inequivocabilmente cristallizzate dal portato dell'imputazione o dal tenore della sentenza, unica ipotesi rilevabile al fine alla luce del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che come è noto limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione dilegge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che si si risolve, piuttosto, in un vizio di motivazione subordinato a verifiche estranee al controllo che è possibile devolvere in siffatti casi al giudice di legittimità; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32812/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris