CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 11505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9567-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 2022 ROMA , VIA C. COLOMBO n.436, presso [OSCURATO:PERSONA], 1000 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 9567/2016 - controricorrente - Numero sezionale 1000/2022 Numero di raccolta generale 11505/2022 avverso la sentenza n. 7681/2015 della CORTE Data pubblicazione 08/04/2022 D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2016 R.G.N. 7285/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di Appello di Roma, per quanto ancora rileva, riformando la sentenza di primo grado, ravvisato un demansionamento in danno del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], condannava il Comune di Ariccia al risarcimento dei danni (nello specifico veniva risarcito il danno alla professionalità). Osservava la Corte di appello che il lavoratore, assunto dall’ente locale innanzi indicato come comandante della Polizia municipale, incarico espressamente richiamato nel contratto individuale di lavoro anche con riferimento alla l. n. 65 del 1986, ne era stato poi privato. Aggiungeva la Corte territoriale che, pur non essendo sindacabile la F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 decisione amministrativa organizzativa di Numero registro generale 9567/2016 Numero sezionale 1000/2022 assegnare l’incarico di Comandante di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11505/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 municipale ad una figura dirigenziale (escludendo in tal modo il ricorrente, privo di detta qualifica), nondimeno permaneva l’obbligo dell’amministrazione di rispettare l’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e, dunque, di adibire il dipendente alle mansioni per le quali era stato assunto o a mansioni ad esse equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento. Tanto premesso, ad avviso della Corte territoriale la professionalità del ricorrente in quanto comandante della polizia Municipale sarebbe stata una professionalità specifica, individuata e descritta dalla legge speciale, sicché al fine di verificare la sussistenza di una ipotesi di demansionamento non si sarebbe dovuto valutare solo l’inquadramento formale senza tener conto della professionalità individuale del lavoratore. Su questa premessa la pronuncia d’appello non ritiene equivalenti gli incarichi attribuiti in successione al Fabiani (presso l’area vigilanza, patrimonio, tributi e commercio), caratterizzati da mansioni del tutto estranee alla professionalità acquisita dal dipendente, tali da F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 concretarne un concreto svuotamento di Numero registro generale 9567/2016 Numero sezionale 1000/2022 professionalità e di sottrazione di mansioni. Numero di raccolta generale 11505/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, il Comune di Ariccia. L’intimato resiste con controricorso, con il quale sollecita il rigetto dell’avversa impugnazione. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la riferibilità al medesimo inquadramento delle mansioni assegnate al dipendente non basterebbe ad escludere il demansionamento. 2. Con il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., per aver il giudice di appello erroneamente ritenuto che l’adibizione a mansioni con professionalità estranea a quella acquisita configuri una sottrazione di mansioni, con F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 conseguente inapplicabilità del concetto di Numero registro generale 9567/2016 Numero sezionale 1000/2022 equivalenza formale, Numero di raccolta generale 11505/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 3. Con il terzo mezzo, in via subordinata, si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. per aver erroneamente negato l’equivalenza o accertato la sottrazione di mansioni, omettendo del tutto di individuare il contenuto delle precedenti mansioni e di confrontarle con quelle successive. 4. Con il quarto mezzo si allega, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente attribuito rilevanza, ai fini della dequalificazione, al frequente cambio di mansioni, nonché alla circostanza che il datore non abbia provveduto alla formazione (in dipendenza del mutamento di incarichi). 5. Con il quinto motivo, in via ulteriormente subordinata, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e 2697 c.c., nonché 112 e 414 c.p.c. per aver erroneamente accertato l’esistenza di un danno alla F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 9567/2016 professionalità in assenza di prova, in relazione Numero sezionale 1000/2022 Numero di raccolta generale 11505/2022 all’art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c. Data pubblicazione 08/04/2022 6. I primi due motivi, stante l’intima connessione possono essere trattati congiuntamente. Quanto alla configurabilità di una ipotesi di demansionamento nel pubblico impiego contrattualizzato, questa Corte intende dare continuità alla propria giurisprudenza (cfr., fra le tante, Cass. 7106/2014 e Cass. n. 18817/2018) che sottolinea come in detto ambito valga il principio cd. della equivalenza formale delle mansioni, senza che possa essere valorizzata in alcun modo la professionalità in concreto acquisita dal dipendente ed il suo precedente bagaglio professionale. Non si realizzerà, quindi, un demansionamento tutte le volte in cui - in applicazione del principio di equivalenza - risulterà che il lavoratore sia stato preposto a mansioni appartenenti alla medesima area professionale. Né al giudice è consentito sindacare la natura equivalente delle mansioni come prevista dalla contrattazione collettiva e dal ricadere delle stesse, come si è già detto, nell’ambito della stessa area.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 La Corte territoriale non si è conformata a detto Numero registro generale 9567/2016 Numero sezionale 1000/2022 principio nel momento in cui ha ravvisato un Numero di raccolta generale 11505/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 demansionamento per avere il Fabiani perduto la specifica professionalità acquisita e il livello apicale di responsabilità connesso all’incarico per il quale era stato assunto (cfr. pag. 4 della sentenza in atti) ed ha poi affermato che per ciò solo “non sono qualificabili in termini di equivalenza gli incarichi attribuiti in successione al dipendente dell’amministrazione appellata, sia presso l’area vigilanza (..) sia presso le diverse aree (patrimonio, tributi, commercio), alle quali veniva successivamente assegnato”. La Corte territoriale, insomma, non ha effettuato l’unica valutazione che ad essa competeva al fine di verificare la sussistenza di una ipotesi di demansionamento: la verifica del se i compiti e le mansioni attribuite al lavoratore fossero o meno riconducibili alla medesima area, recte categoria, limitandosi a quel giudizio di equivalenza formale al quale innanzi si è fatto cenno. D’altronde questa S.C., proprio in un’ipotesi in cui veniva in rilievo la figura del comandante di polizia municipale (cfr. Cass. n. 7106 del 2014) F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 ha precisato, come già innanzi detto, che in tema Numero registro generale 9567/2016 Numero sezionale 1000/2022 di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del Numero di raccolta generale 11505/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione. Per l’effetto, questa S.C. ha escluso che l'assegnazione al dipendente comunale, già comandante della polizia municipale, di mansioni di "responsabile del servizio di polizia amministrativa" concretizzasse una violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art. 62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - in considerazione dell'equivalenza formale tra tali mansioni, in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. del 31 marzo 1999. Tale principio va riconfermato con riferimento alla fattispecie all’attenzione di questa Corte, senza che possa assumere rilievo il riferimento - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 i cui contenuti e portata sono rimasti non Numero registro generale 9567/2016 Numero sezionale 1000/2022 esplicitati - nel contratto individuale alla l. n. Numero di raccolta generale 11505/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 65 del 1986, dovendosi applicare i principi innanzi ricordati, alla luce delle definizioni delle categorie contenute nel c.c.n. del 31 marzo 1999. Alla luce di quanto detto perde rilevanza anche l’eventuale frequente cambio di mansioni operato dal datore, sempre che esse ricadano nell’alveo della categoria di appartenenza del dipendente. Né può ravvisarsi nel caso di specie la diversa e ben più grave ipotesi dello svuotamento di mansioni adombrata in sentenza dal giudice di appello. A tal riguardo soccorre il consolidato insegnamento di questa S.C. secondo cui “ove la vicenda si sia concretizzata in uno svuotamento dell’attività lavorativa, essa esula dal concetto di equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi di sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11835/2009, Rv. 608364-01). Nel caso in esame tanto non è accaduto, in quanto il lavoratore è sempre stato assegnato ad altri F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 9567/2016 incarichi (area vigilanza, patrimonio, tributi, Numero sezionale 1000/2022 Numero di raccolta generale 11505/2022 commercio), come emerge dalla stessa sentenza di Data pubblicazione 08/04/2022 appello. Pertanto, è erroneo il riferimento in essa operato allo svuotamento di mansioni, che ricorre in casi di pressoché completa e totale forzata inattività o inerzia del dipendente. 7. Alla luce di quanto precede, non essendosi la sentenza di appello conformata agli innanzi richiamati principi di diritto, vanno accolti sia il primo che il secondo motivo di gravame, assorbiti gli altri. La sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 9567/2016 Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del Numero sezionale 1000/2022 Numero di raccolta generale 11505/2022 29.3.2022 Data pubblicazione 08/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l