CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 25196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Lecce in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati giudicati con due sentenze di condanna divenute irrevocabili, già riconosciuti avvinti dalla continuazione, indicate sub n. 1 e 2 dell'ordinanza (reati concernenti gli stupefacenti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 74 TU stup.), nonché con quelli di cui ad una terza sentenza, relativa al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per la ritenuta partecipazione del Perrone alla cosca della sacra corona unita, operativa nel territorio di Torchiarolo, nel settore degli stupefacenti. Ritenuto che i motivi proposti (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, nella forma della mancanza e illogicità, riguardo anche alla documentazione prodotta dalla difesa), rappresentano doglianze riproduttive dell'istanza, con argomenti cui la Corte di appello ha risposto con ragionamento giuridico corretto e non manifestamente illogico, valorizzando (cfr. pag. 2) l'ambito temporale in cui si colloca l'inserimento del ricorrente nel sodalizio sopra descritto (anno 2014) indicato come periodo di gran lunga successivo rispetto alla commissione dei reati concernenti gli stupefacenti, che i giudici di merito hanno collocato nel 2010. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con tutte le sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata (cfr. pag. 2 dell'ordinanza), sottolineando peraltro, la carenza di prova circa la sussistenza del medesimo disegno criminoso, rispetto alla successiva affiliazione al clan operante nel territorio di Torchiarolo, descritta dai collaboratore di giustizia Campana, al momento del primo dei delitti in materia di stupefacenti, indicati come commessi nel 2010.Considerato che le censure prospettate pretendono la rivisitazione, in fatto, del giudizio di merito già compiuto dal Giudice dell'esecuzione, non consentita a questa Corte in quanto si sollecita la rilettura delle fonti di prova a carico, ivi comprese le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], circa l'inizio della partecipazione di Perrone alla sacra corona unita e che attesterebbero il suo inserimento nel clan di Aiace, in epoca precedente rispetto al 2014. Rilevato, peraltro, che il richiamo alla documentazione prodotta con l'istanza è generico e non illustra, compiutamente, il contenuto di quella allegata all'istanza medesima, che sarebbe stato trascurato se non riportando, per stralcio, alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia che si assumono trascurate. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]