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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09413/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata correggendo l'errore di calcolo e riducendo ad un mese di reclusione l'aumento per la continuazione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 26/11/2021, che aveva rideterminato la pena alla quale Cuscinà era stato condannato per i reati di rapina e porto d'armi in luogo pubblico 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente rileva che la Corte di appello aveva errato nel calcolo della riduzione di un terzo della pena prevista per il giudizio abbreviato. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che mentre il giudice di primo grado aveva applicato un aumento di mesi uno di reclusione per la continuazione, il giudice di appello aveva applicato un aumento di mesi tre di reclusione, con violazione quindi dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è fondato. 1.1 La Corte di appello ha infatti rideterminato la pena alla quale era stato condannato l'imputato, prevedendo una pena base di anni cinque di reclusione per il reato di cui al capo a), aumentata di mesi tre di reclusione (e quindi si giunge ad una pena di anni cinque e mesi tre di reclusione, pari a mesi 63), per cui la riduzione di un terzo porterebbe ad una pena di mesi 42 di reclusione, e cioè di anni 3 e mesi sei e non anni tre e mesi dieci di reclusione. 1.2 Fondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Il giudice di primo aveva infatti applicato per il reato di cui al capo c) un aumento di mesi uno di reclusione ed C 200,00 di multa, mentre la Corte di appello ha applicato a tale titolo un aumento di mesi tre di reclusione ed C 200,00 di multa: ciò premesso, deve essere ribadito che "viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che aveva aumentato la pena per ciascuno dei reati satellite già unificati in continuazione, pur derubricando uno di essi da tentativo di estorsione in violenza privata)" (Sez.2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113).1.3 Pertanto, in accoglimento del ricorso ed in applicazione dell'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen., deve quindi essere ripristinata la pena inflitta dal giudice di primo grado per la continuazione: pertanto quindi dalla pena base di anni cinque di reclusione per il reato di cui al capo a), con l'aumento di mesi uno di reclusione, si giunge ad una pena di anni cinque e mesi uno di reclusione, pari a mesi 61), per cui la riduzione di un terzo porta ad una pena di anni tre, mesi 4 e giorni 20 di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni tre, mesi quattro, giorni 20 di reclusione e € 1.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata correggendo l'errore di calcolo e riducendo ad un mese di reclusione l'aumento per la continuazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 26/11/2021, che aveva rideterminato la pena alla quale Cuscinà era stato condannato per i reati di rapina e porto d'armi in luogo pubblico 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente rileva che la Corte di appello aveva errato nel calcolo della riduzione di un terzo della pena prevista per il giudizio abbreviato. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che mentre il giudice di primo grado aveva applicato un aumento di mesi uno di reclusione per la continuazione, il giudice di appello aveva applicato un aumento di mesi tre di reclusione, con violazione quindi dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è fondato. 1.1 La Corte di appello ha infatti rideterminato la pena alla quale era stato condannato l'imputato, prevedendo una pena base di anni cinque di reclusione per il reato di cui al capo a), aumentata di mesi tre di reclusione (e quindi si giunge ad una pena di anni cinque e mesi tre di reclusione, pari a mesi 63), per cui la riduzione di un terzo porterebbe ad una pena di mesi 42 di reclusione, e cioè di anni 3 e mesi sei e non anni tre e mesi dieci di reclusione. 1.2 Fondato è anche il secondo motivo di ricorso. Il giudice di primo aveva infatti applicato per il reato di cui al capo c) un aumento di mesi uno di reclusione ed C 200,00 di multa, mentre la Corte di appello ha applicato a tale titolo un aumento di mesi tre di reclusione ed C 200,00 di multa: ciò premesso, deve essere ribadito che "viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che aveva aumentato la pena per ciascuno dei reati satellite già unificati in continuazione, pur derubricando uno di essi da tentativo di estorsione in violenza privata)" (Sez.2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113).1.3 Pertanto, in accoglimento del ricorso ed in applicazione dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., deve quindi essere ripristinata la pena inflitta dal giudice di primo grado per la continuazione: pertanto quindi dalla pena base di anni cinque di reclusione per il reato di cui al capo a), con l'aumento di mesi uno di reclusione, si giunge ad una pena di anni cinque e mesi uno di reclusione, pari a mesi 61), per cui la riduzione di un terzo porta ad una pena di anni tre, mesi 4 e giorni 20 di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni tre, mesi quattro, giorni 20 di reclusione e € 1.000
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